Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 03/01/1951 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, è ratificato con la seguente modificazione |
§ 46.6.3b - Legge 3 gennaio 1951, n. 12.
Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.
(G.U. 29 gennaio 1951, n. 23).
Il
Articolo unico. E' sostituito dal seguente:
"Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della