§ 46.6.3b - Legge 3 gennaio 1951, n. 12.
Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:03/01/1951
Numero:12


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, è ratificato con la seguente modificazione


§ 46.6.3b - Legge 3 gennaio 1951, n. 12.

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 29 gennaio 1951, n. 23).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, è ratificato con la seguente modificazione:

     Articolo unico. E' sostituito dal seguente:

     "Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913".