Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 815 |
Sommario |
Art. unico. [2] |
§ 46.6.28 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 815 [1] .
Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.
(G.U. 3 luglio 1948, n. 152)
Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della
[1] Ratificato, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.