§ 46.3.51 - Legge 7 marzo 1958, n. 193.
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:07/03/1958
Numero:193


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli addenti di custodia, che [...]
Art. 2.      L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del [...]
Art. 3.      L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale di cui alla presente legge, eccettuato il caso di aspettativa o licenza [...]
Art. 4.      Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. [...]
Art. 5.      All'onere di lire quattro miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata derivante dal versamento in [...]


§ 46.3.51 - Legge 7 marzo 1958, n. 193. [1]

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 26 marzo 1958, n. 74)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli addenti di custodia, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili:

 

ufficiale generale

L.

22.000

colonnello

"

19.000

tenente colonnello e maggiore

"

15.100

capitano

"

13.350

ufficiale subalterno

"

10.650

 

          Art. 2.

     L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, ammogliati e vedovi con prole che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

 

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

L.

6.371

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

"

6.267

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

L.

5.310

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

"

5.222

 

     L'indennità di alloggio, per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e che risieda in località ove non esistono caserme e che sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazione private, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

 

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

L.

2.283

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

"

2.245

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

L.

1.932

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia

"

1.900

 

          Art. 3.

     L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale di cui alla presente legge, eccettuato il caso di aspettativa o licenza straordinaria per motivi privati o di sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni e dagli assegni.

 

          Art. 4.

     Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1561.

     L'adeguamento dell'indennità di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire quattro miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria del fondo concernente la liquidazione dei beni tedeschi in Italia; per l'esercizio 1958-59 all'onero di lire otto miliardi si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.