§ 46.6.22 - D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1947, n. 1561 .
Estensione ai militari del Corpo della guardia di finanza, delle indennità di alloggio e vestiario previste a favore del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:13/12/1947
Numero:1561


Sommario
Art. 1.      Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure
Art. 2.      L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in [...]
Art. 3.      Ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che vestono l'abito civile perchè appartenenti al contingente della polizia tributaria investigativa, [...]
Art. 4.      Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza comandati in servizi collettivi di ordine pubblico competono le stesse indennità [...]
Art. 5.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 6.      Gli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1946; l'art. 3 dal 22 aprile 1947
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.6.22 - D.Lgs.C.P.S. 13 dicembre 1947, n. 1561 [1] .

Estensione ai militari del Corpo della guardia di finanza, delle indennità di alloggio e vestiario previste a favore del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 19 gennaio 1948, n. 14)

 

 

     Art. 1.

     Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure:

 

generale di corpo d'armata comandante del Corpo

L.

4500

generale di divisione

L.

4200

generale di brigata

L.

3850

colonnello

L.

3400

tenente colonnello e maggiore

L.

2700

capitano

L.

2500

ufficiale subalterno

L.

2000

 

     Per gli ufficiali che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

     Per gli ufficiali celibi o vedovi senza prole le misure dell'indennità stessa, fissate dai precedenti comma a seconda della residenza, sono ridotte alla metà.

 

          Art. 2.

     L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure:

     L. 700 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti;

     L. 550 mensili nelle altre sedi.

     L'indennità suddetta è conservata, limitatamente alla misura di tre quarti, a favore del personale di cui al comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia [2] .

     L'indennità di alloggio per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole, risieda in località ove non esistono caserme e sia quindi costretto ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita in L. 250 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti e in L. 200 mensili nelle altre sedi.

 

          Art. 3.

     Ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che vestono l'abito civile perchè appartenenti al contingente della polizia tributaria investigativa, ovvero perchè espressamente comandati per esigenze di servizio, è concessa una indennità vestiario di L. 30 giornaliere per i sottufficiali e di L. 25 per i gradi inferiori.

     Tale indennità è aumentata di L. 5 giornaliere per il personale appartenente a reparti autisti, motociclisti e di mare.

     Il personale ammesso a fruire delle indennità di cui ai precedenti comma non può superare il limite massimo di un sesto della forza organica del Corpo, ivi compreso il contingente per i servizi di polizia tributaria investigativa.

     L'indennità di cui al presente articolo è attribuita di diritto al personale del contingente di polizia tributaria investigativa per il periodo di tempo che presta servizio in tale contingente e nominativamente, con determinazioni ministeriali, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo per il tempo che sono autorizzati a vestire continuamente l'abito civile per motivi di servizio.

 

          Art. 4.

     Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza comandati in servizi collettivi di ordine pubblico competono le stesse indennità che per tali servizi sono concesse al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per effetto delle disposizioni in vigore nel tempo.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Gli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1946; l'art. 3 dal 22 aprile 1947.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 5 gennaio 1950, n. 44.