§ 19.4.159 - Regolamento 25 ottobre 2012, n. 966.
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:25/10/2012
Numero:966


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento
Art. 4.  Periodi di tempo, date e termini
Art. 5.  Protezione dei dati personali
Art. 6.  Rispetto dei principi di bilancio
Art. 7.  Ambito di applicazione del bilancio
Art. 8.  Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio
Art. 9.  Definizione
Art. 10.  Tipologia degli stanziamenti
Art. 11.  Contabilità per entrate e stanziamenti
Art. 12.  Impegno di stanziamenti
Art. 13.  Annullamento e riporto di stanziamenti
Art. 14.  Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica
Art. 15.  Disimpegno di stanziamenti
Art. 16.  Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio
Art. 17.  Definizione e portata
Art. 18.  Saldo dell'esercizio
Art. 19.  Utilizzo dell'euro
Art. 20.  Definizione e portata
Art. 21.  Entrate con destinazione specifica
Art. 22.  Atti di liberalità
Art. 23.  Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio
Art. 24.  Disposizioni generali
Art. 25.  Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione
Art. 26.  Storni a opera della Commissione
Art. 27.  Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni
Art. 28.  Norme specifiche in materia di storni
Art. 29.  Storni oggetto di disposizioni speciali
Art. 30.  Principi di economia, efficienza ed efficacia
Art. 31.  Scheda finanziaria obbligatoria
Art. 32.  Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
Art. 33.  Sistemi di controllo economicamente efficaci
Art. 34.  Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni
Art. 35.  Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni
Art. 36.  Stati di previsione delle entrate e delle spese
Art. 37.  Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 208
Art. 38.  Progetto di bilancio
Art. 39.  Lettera rettificativa del progetto di bilancio
Art. 40.  Obblighi degli Stati membri derivanti dall'adozione del bilancio
Art. 41.  Progetti di bilancio rettificativo
Art. 42.  Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio
Art. 43.  Struttura del bilancio
Art. 44.  Nomenclatura di bilancio
Art. 45.  Divieto di entrate negative
Art. 46.  Stanziamenti accantonati
Art. 47.  Riserva negativa
Art. 48.  Riserva per gli aiuti d'urgenza
Art. 49.  Presentazione del bilancio
Art. 50.  Norme in materia di tabelle dell'organico
Art. 51.  Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale
Art. 52.  Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio
Art. 53.  Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria
Art. 54.  Atto di base e deroghe
Art. 55.  Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni diverse dalla Commissione
Art. 56.  Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio
Art. 57.  Conflitto d'interessi
Art. 58.  Metodi d'esecuzione del bilancio
Art. 59.  Gestione concorrente con gli Stati membri
Art. 60.  Gestione indiretta
Art. 61.  Valutazioni ex ante e accordi di delega
Art. 62.  Agenzie esecutive
Art. 63.  Limiti della delega dei poteri
Art. 64.  Separazione delle funzioni
Art. 65.  L'ordinatore
Art. 66.  Poteri e funzioni dell'ordinatore
Art. 67.  Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione
Art. 68.  Poteri e funzioni del contabile
Art. 69.  Funzioni che il contabile può delegare
Art. 70.  Casse di anticipi
Art. 71.  Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari
Art. 72.  Responsabilità dell'ordinatore in caso di attività illecita, frode o corruzione
Art. 73.  Disposizioni relative agli ordinatori
Art. 74.  Disposizioni relative ai contabili
Art. 75.  Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
Art. 76.  Risorse proprie
Art. 77.  Previsione di crediti
Art. 78.  Accertamento dei crediti
Art. 79.  Ordini di riscossione
Art. 80.  Disposizioni in materia di recupero
Art. 81.  Prescrizione
Art. 82.  Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione
Art. 83.  Ammende, penali e interessi imposti dalla Commissione
Art. 84.  Decisioni di finanziamento
Art. 85.  Tipi di impegni
Art. 86.  Disposizioni relative agli impegni
Art. 87.  Controlli relativi agli impegni
Art. 88.  Liquidazione delle spese
Art. 89.  Ordinazione delle spese
Art. 90.  Tipi di pagamenti
Art. 91.  Pagamento limitato ai fondi disponibili
Art. 92.  Termini
Art. 93.  Gestione elettronica delle operazioni
Art. 94.  Trasmissione di documenti
Art. 95.  Amministrazione elettronica ("e-Government")
Art. 96.  Buona amministrazione
Art. 97.  Indicazione dei mezzi di ricorso
Art. 98.  Designazione del revisore interno
Art. 99.  Poteri e funzioni del revisore interno
Art. 100.  Indipendenza del revisore interno
Art. 101.  Definizione di appalti pubblici
Art. 102.  Principi applicabili agli appalti pubblici
Art. 103.  Pubblicazione degli appalti pubblici
Art. 104.  Procedure di aggiudicazione degli appalti
Art. 105.  Contenuto dei documenti di gara
Art. 106.  Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
Art. 107.  Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni
Art. 108.  Banca dati centrale sull'esclusione
Art. 109.  Sanzioni amministrative e finanziarie
Art. 110.  Criteri di aggiudicazione degli appalti
Art. 111.  Presentazione delle offerte
Art. 112.  Principi della parità di trattamento e trasparenza
Art. 113.  Decisione di aggiudicazione
Art. 114.  Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto
Art. 115.  Garanzie
Art. 116.  Errori, irregolarità e frodi nella procedura
Art. 117.  L'amministrazione aggiudicatrice
Art. 118.  Soglie applicabili
Art. 119.  Norme in materia di partecipazione alle gare
Art. 120.  Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti
Art. 121.  Portata delle sovvenzioni
Art. 122.  Beneficiari
Art. 123.  Forme di sovvenzioni
Art. 124.  Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso
Art. 125.  Principi generali applicabili alle sovvenzioni
Art. 126.  Costi ammissibili
Art. 127.  Cofinanziamento in natura
Art. 128.  Trasparenza
Art. 129.  Divieto di cumulo
Art. 130.  Principio di non retroattività
Art. 131.  Domande di sovvenzione
Art. 132.  Criteri di selezione e di concessione
Art. 133.  Procedura di valutazione
Art. 134.  Garanzia di prefinanziamento
Art. 135.  Pagamento delle sovvenzioni e controlli
Art. 136.  Periodi per la conservazione dei dati
Art. 137.  Appalti di esecuzione e sostegno finanziario a favore di terzi
Art. 138.  Disposizioni generali
Art. 139.  Portata
Art. 140.  Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari
Art. 141.  Struttura contabile
Art. 142.  Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria
Art. 143.  Norme relative alla contabilità
Art. 144.  Principi contabili
Art. 145.  Stati finanziari
Art. 146.  Relazioni sull'esecuzione del bilancio
Art. 147.  Conti provvisori
Art. 148.  Approvazione dei conti consolidati definitivi
Art. 149.  Relazione su garanzie di bilancio e rischi
Art. 150.  Informazioni relative all'esecuzione del bilancio
Art. 151.  Il sistema contabile
Art. 152.  Prescrizioni comuni per i sistemi contabili delle istituzioni
Art. 153.  La contabilità generale
Art. 154.  Scritture contabili
Art. 155.  Rettifiche contabili
Art. 156.  Contabilità di bilancio
Art. 157.  L'inventario
Art. 158.  Revisione contabile esterna della Corte dei conti
Art. 159.  Norme e procedure di revisione contabile esterna
Art. 160.  Verifiche relative a titoli e fondi
Art. 161.  Diritto di accesso della Corte dei conti
Art. 162.  Relazione annuale della Corte dei conti
Art. 163.  Relazioni speciali della Corte dei conti
Art. 164.  Calendario della procedura di discarico
Art. 165.  La procedura di discarico
Art. 166.  Misure di follow-up
Art. 167.  Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE
Art. 168.  Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia
Art. 169.  Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA
Art. 170.  Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA
Art. 171.  Scadenzario e programmazione degli impegni di bilancio del FEAGA
Art. 172.  Contabilità delle spese del FEAGA
Art. 173.  Storni di stanziamenti del FEAGA
Art. 174.  Entrate con destinazione specifica del FEAGA
Art. 175.  Disposizioni particolari
Art. 176.  Rispetto delle dotazioni degli stanziamenti d'impegno
Art. 177.  Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi
Art. 178.  Disimpegno di stanziamenti
Art. 179.  Storno di stanziamenti
Art. 180.  Gestione, selezione e controllo
Art. 181.  Fondi per la ricerca
Art. 182.  Impegni relativi al Fondo di ricerca
Art. 183.  Centro comune di ricerca
Art. 184.  Azioni esterne
Art. 185.  Esecuzione delle azioni esterne
Art. 186.  Ricorso al sostegno di bilancio
Art. 187.  Fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne
Art. 188.  Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta
Art. 189.  Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne
Art. 190.  Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna
Art. 191.  Norme in materia di partecipazione alle gare
Art. 192.  Finanziamento integrale di un'azione esterna
Art. 193.  Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne
Art. 194.  Controllo dell'Unione sull'azione esterna
Art. 195.  Gli uffici europei
Art. 196.  Stanziamenti relativi agli uffici europei
Art. 197.  Ordinatore degli uffici europei
Art. 198.  La contabilità degli uffici europei interistituzionali
Art. 199.  Delega di poteri di ordinatore agli uffici europei interistituzionali
Art. 200.  Servizi a terzi
Art. 201.  Disposizioni generali
Art. 202.  Impegni
Art. 203.  Disposizioni specifiche riguardanti gli stanziamenti amministrativi
Art. 204.  Esperti esterni retribuiti
Art. 205.  Disposizioni transitorie
Art. 206.  Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio
Art. 207.  Soglie e importi
Art. 208.  Regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom
Art. 209.  Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato
Art. 210.  Esercizio della delega
Art. 211.  Riesame
Art. 212.  Abrogazione
Art. 213.  Riesame concernente il SEAE
Art. 214.  Entrata in vigore


§ 19.4.159 - Regolamento 25 ottobre 2012, n. 966. [1]

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012

(G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. L 298)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere della Corte dei conti [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 deve ora essere nuovamente modificato, anche per tener conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, ad abrogarlo e a sostituirlo con il presente regolamento.

 

(2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha stabilito i principi di bilancio e le norme finanziarie relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione (il "bilancio"), garantendo una gestione sana ed efficace, il controllo e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nonché una maggiore trasparenza, che tutti gli atti giuridici e tutte le istituzioni devono rispettare. È opportuno mantenere i principi fondamentali, il concetto e la struttura di tale regolamento nonché le regole di base della gestione di bilancio e finanziaria. Dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate le deroghe a tali principi fondamentali, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati. È necessario mantenere e rafforzare gli elementi chiave delle norme finanziarie: il ruolo degli agenti finanziari, l'integrazione dei controlli nei servizi operativi, i revisori interni, la formazione del bilancio per attività, l'aggiornamento dei principi e delle norme contabili nonché i principi di base in materia di sovvenzioni.

 

(3) In considerazione della specificità del carattere e dei compiti della Banca centrale europea (BCE), in particolare della sua indipendenza rispetto alla gestione delle sue finanze, essa dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo se diversamente previsto nel presente regolamento.

 

(4) Alla luce dell'esperienza pratica, è opportuno inserire nel presente regolamento norme per conformarsi alle mutate esigenze dell'esecuzione del bilancio, quali il cofinanziamento con altri donatori, per aumentare l'efficacia dell'aiuto esterno, per facilitare l'utilizzo di strumenti finanziari specifici, compresi quelli conclusi con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per agevolare l'esecuzione del bilancio tramite partenariati pubblico-privato ("PPP").

 

(5) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 si limitava ad enunciare i grandi principi di bilancio e le norme finanziarie in linea con i trattati, mentre le disposizioni di applicazione sono state fissate dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio [4], per istituire una migliore gerarchia delle norme e accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. A norma dell'articolo 290 TFUE, un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali di tale atto legislativo. Di conseguenza, è opportuno incorporare nel presente regolamento alcune disposizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

 

(6) La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è diventata parte integrante di altre politiche dell'Unione e azioni interne. Le specifiche disposizioni finanziarie applicabili a tale settore politico non sono pertanto più giustificate e non dovrebbero quindi essere inserite nel presente regolamento.

 

(7) Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno iscrivere nel bilancio le garanzie per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratti dall'Unione, inclusi il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e le operazioni a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti.

 

(8) È opportuno semplificare le norme in vigore che disciplinano gli interessi derivanti dai versamenti di prefinanziamenti poiché generano eccessivi oneri amministrativi tanto per i destinatari quanto per i servizi della Commissione e sono all'origine di malintesi tra servizi della Commissione e destinatari. Nell'interesse della semplificazione, in particolare per quanto riguarda i beneficiari, e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, non dovrebbe più sussistere l'obbligo di generare interessi sui versamenti di prefinanziamenti e di recuperarli. Tuttavia, dovrebbe essere possibile inserire tale obbligo in un accordo di delega al fine di consentire il riutilizzo degli interessi maturati dai versamenti di prefinanziamenti per i programmi, la detrazione di tali interessi dalle richieste di pagamento ovvero il loro recupero.

 

(9) Le norme in materia di riporto di entrate con destinazione specifica dovrebbero considerare la distinzione tra le entrate con destinazione specifica esterne e quelle interne. Per rispettare la finalità assegnata dal donatore, le entrate con destinazione specifica esterne dovrebbero essere riportate automaticamente e utilizzate fino alla conclusione di tutte le operazioni relative al programma o all'azione cui sono state destinate. Ove le entrate con destinazione specifica esterne pervengano durante l'ultimo anno di svolgimento del programma o dell'azione, si dovrebbe inoltre poterle utilizzare durante il primo anno di svolgimento del programma o dell'azione successivi. Si dovrebbero poter riportare entrate con destinazione specifica interne soltanto per un esercizio, ad eccezione del caso in cui il presente regolamento disponga diversamente.

 

(10) È opportuno chiarire le norme relative ai dodicesimi provvisori con riguardo sia al numero dei dodicesimi supplementari che possono essere richiesti sia ai casi in cui il Parlamento europeo decida di ridurre l'importo delle spese supplementari superiori al limite dei dodicesimi provvisori adottato dal Consiglio.

 

(11) È opportuno modificare la deroga al principio di universalità relativa alle entrate con destinazione specifica per tener conto delle specificità, da un lato, delle entrate con destinazione specifica interne, che risultano da stanziamenti autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e, dall'altro, delle entrate con destinazione specifica esterne, che sono provenienti e assegnate da una serie di donatori a un programma o a un'azione specifici. Inoltre, ai donatori esterni dovrebbe essere consentito di cofinanziare le azioni esterne, in particolare le operazioni di aiuto umanitario, anche nei casi in cui l'atto di base non preveda espressamente tale cofinanziamento.

 

(12) La presentazione delle entrate con destinazione specifica nel progetto di bilancio dovrebbe essere resa più trasparente stabilendo che gli importi delle entrate con destinazione specifica vanno inclusi nel progetto di bilancio nella misura in cui si tratta di importi certi alla data della formazione del progetto di bilancio.

 

(13) Riguardo al principio della specializzazione, poiché attualmente non é fatta alcuna distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti dovrebbero essere opportunamente adattate.

 

(14) È altresì opportuno adeguare le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti ai cambiamenti derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Inoltre, le esperienze recenti hanno dimostrato l'importanza di aumentare la flessibilità a fine esercizio di storni di stanziamenti di pagamento, in particolare per i fondi strutturali. È necessario garantire una migliore esecuzione del bilancio, soprattutto in relazione agli stanziamenti di pagamento, alle entrate con destinazione specifica e agli stanziamenti amministrativi che sono comuni a diversi titoli. A tal fine, è opportuno semplificare la tipologia degli storni e la procedura di adozione di alcuni storni dovrebbe essere più flessibile. In particolare, è stata dimostrata la pertinenza e l'efficacia per la Commissione di avere la facoltà di decidere storni di stanziamenti non utilizzati in caso di catastrofi umanitarie e crisi internazionali. Tale facoltà dovrebbe quindi essere estesa a situazioni analoghe che si verifichino dopo il 1 dicembre di un esercizio. In tali casi, per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione di stornare stanziamenti inutilizzati.

 

(15) Per quanto riguarda le disposizioni concernenti la sana gestione finanziaria, è opportuno che l'ordinatore delegato tenga conto del previsto livello di rischio di errore nonché dei costi e benefici dei controlli in sede di elaborazione delle proposte legislative e di istituzione dei rispettivi sistemi di gestione e di controllo. L'ordinatore delegato dovrebbe riferire sui risultati dei controlli e sui loro costi e benefici nell'ambito della relazione annuale di attività. Le dichiarazioni di gestione relative a tali sistemi, presentate dagli organismi designati dagli Stati membri quali responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione, sono parte integrante dell'efficacia dei sistemi nazionali di gestione e di controllo.

 

(16) Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti i contraenti e i beneficiari finali dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali contraenti e beneficiari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

 

(17) A norma dell'articolo 316 TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio dovrebbero rientrare nella stessa sezione del bilancio.

 

(18) È opportuno che la procedura annuale di bilancio a norma del TFUE trovi espressione nel presente regolamento.

 

(19) Riguardo alla formazione del bilancio, è importante definire chiaramente la struttura e la presentazione del progetto di bilancio elaborato dalla Commissione. È opportuno descrivere con più precisione il contenuto dell'introduzione generale che precede il progetto di bilancio. È inoltre necessario inserire una disposizione sulla programmazione finanziaria per gli anni futuri nonché una disposizione sulla facoltà per la Commissione di presentare documenti di lavoro a sostegno delle richieste di bilancio.

 

(20) Per quanto riguarda le specificità della politica estera e di sicurezza comune, è opportuno un aggiornamento delle forme che gli atti di base possono assumere a norma del TFUE e dei titoli V e VI del TUE. Inoltre, la procedura di adozione delle misure preparatorie nell'ambito dell'azione esterna dovrebbe essere adeguata al TFUE.

 

(21) Le norme sui metodi d'esecuzione del bilancio, che disciplinano in particolare le condizioni per l'esternalizzazione a terzi delle competenze d'esecuzione, nel corso degli anni sono diventate troppo complesse e dovrebbero essere semplificate. Allo stesso tempo, è opportuno mantenere l'obiettivo iniziale dell'esternalizzazione, vale a dire che, indipendentemente dal metodo, l'esecuzione delle spese avvenga con un livello di controllo e di trasparenza equivalente a quello richiesto ai servizi della Commissione.

 

(22) Dovrebbe essere operata una netta distinzione tra le situazioni nelle quali l'esecuzione del bilancio avviene direttamente, a opera della Commissione o delle sue agenzie esecutive, le situazioni in cui il bilancio è eseguito dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente e le situazioni nelle quali l'esecuzione del bilancio avviene indirettamente tramite terzi. Ciò dovrebbe consentire di istituire un regime armonizzato relativo alla gestione concorrente e indiretta che possa essere adattato secondo la normativa settoriale, in particolare ove l'esecuzione del bilancio avviene a opera degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente. Tale regime armonizzato dovrebbe comprendere in particolare i principi di base che la Commissione deve rispettare ove decida di dare esecuzione al bilancio nell'ambito della gestione concorrente o indirettamente e i principi di base che devono essere rispettati dalle parti alle quali sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio. La Commissione dovrebbe poter applicare le norme e le procedure dell'Unione oppure accettare l'applicazione delle norme e delle procedure della parte delegata, purché quest'ultima garantisca una tutela equivalente degli interessi finanziari dell'Unione. Nel quadro delle funzioni di sorveglianza della Commissione è altresì necessario istituire una serie di obblighi di controllo e revisione contabile, compresi l'esame e l'accettazione dei conti, per tutti i metodi di esecuzione.

 

(23) È opportuno adeguare le norme sulla valutazione ex ante delle entità e delle persone alle quali sono stati affidati compiti d'esecuzione del bilancio, al fine di garantire che tutte le entità e persone delegate forniscano un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto dal presente regolamento.

 

(24) L'esperienza di avere PPP istituzionalizzati come organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 dimostra che è opportuno prevedere categorie aggiuntive di PPP per ampliare la gamma di scelta degli strumenti e includervi organismi con regole più flessibili e accessibili per i partner privati rispetto a quelle applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali categorie aggiuntive dovrebbero comprendere organismi di diritto privato di uno Stato membro e organismi istituiti da un atto di base e che hanno norme finanziarie che rispettano i principi necessari per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

 

(25) Ai fini dell'articolo 317 TFUE, il presente regolamento dovrebbe rafforzare gli obblighi fondamentali degli Stati membri in materia di controllo e revisione contabile, se danno esecuzione al bilancio nell'ambito della gestione concorrente, dal momento che tali obblighi esistono attualmente solo nella normativa settoriale. È pertanto necessario includere disposizioni che stabiliscano un quadro coerente per tutti i settori interessati, in materia di strutture amministrative armonizzate a livello nazionale. Detto quadro non dovrebbe creare ulteriori strutture di controllo, ma dovrebbe consentire agli Stati membri di designare gli organismi cui sono affidati la gestione e il controllo dei fondi dell'Unione. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni su obblighi comuni di gestione e controllo per tali strutture, la dichiarazione annuale di gestione con cui i gestori si assumono la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione loro affidati, l'esame e l'accettazione dei conti, e meccanismi di sospensione e rettifica gestiti dalla Commissione, al fine di creare un quadro legislativo coerente che rafforzi altresì la certezza del diritto globale e l'efficienza dei controlli e dell'azione correttiva, come pure la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni dettagliate dovrebbero continuare a essere fissate dalla normativa settoriale. Nel contesto dell'approccio della revisione contabile unica e con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo supplementare derivante dai controlli multipli, gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione dichiarazioni, firmate all'opportuno livello nazionale o regionale, in conformità dei rispettivi requisiti costituzionali.

 

(26) È opportuno chiarire alcune disposizioni relative ai compiti dell'ordinatore delegato, in particolare quelle concernenti i controlli ex ante ed ex post che l'ordinatore delegato istituisce nonché i compiti di quest'ultimo in materia di relazioni. Al riguardo, è opportuno aggiornare il contenuto della relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato conformemente alla pratica che prevede l'inclusione nella stessa delle necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della dichiarazione di affidabilità dell'ordinatore delegato relativa all'esercizio delle sue funzioni.

 

(27) È opportuno chiarire le responsabilità del contabile della Commissione. In particolare, è opportuno specificare che il contabile della Commissione è l'unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili di tutte le altre istituzioni definiscono le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.

 

(28) Per facilitare l'attuazione di taluni programmi o azioni affidati in particolare a istituzioni finanziarie, è opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità di aprire conti fiduciari. Tali conti bancari dovrebbero essere aperti a nome o per conto della Commissione nella contabilità di un'istituzione finanziaria. Dovrebbero essere gestiti da tale istituzione finanziaria sotto la responsabilità dell'ordinatore e dovrebbe essere possibile aprirli in valute diverse dall'euro.

 

(29) Per quanto riguarda le operazioni di entrata, è necessario razionalizzare le norme relative alle previsioni di crediti onde tener conto delle esigenze di bilancio. La registrazione dovrebbe essere richiesta qualora un'entrata sia prevista con un certo grado di probabilità e possa essere tradotta in cifre con un ragionevole grado di approssimazione. Nell'interesse della semplificazione, dovrebbero essere inserite alcune disposizioni specifiche sulle procedure di correzione o annullamento di una previsione di crediti.

 

(30) È opportuno chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, dovrebbe essere specificato che l'annullamento di un credito accertato non implica la rinuncia a un diritto accertato dell'Unione. Inoltre, per rafforzare la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione, le procedure di rimborso di crediti di cui è titolare l'Unione dovrebbero essere gestite dagli Stati membri con modalità non meno favorevoli di quelle applicate ai crediti di cui sono titolari organismi pubblici sul territorio nazionale.

 

(31) Alla luce della necessità di ridurre i rischi connessi alla gestione di importi ricevuti a titolo temporaneo tramite ammende, penali e sanzioni, nonché gli eventuali proventi da esse generati, tali importi dovrebbero essere iscritti in bilancio a titolo di entrate quanto prima e al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso avverso le corrispondenti decisioni.

 

(32) Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. Inoltre, i versamenti di prefinanziamenti dovrebbero essere liquidati periodicamente dall'ordinatore responsabile conformemente alle norme contabili definite dal contabile della Commissione. A tal fine, dovrebbero essere inserite idonee disposizioni nei contratti, nelle decisioni di sovvenzione, nelle convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega.

 

(33) Il presente regolamento dovrebbe promuovere l'obiettivo dell'amministrazione elettronica (e-Government) e, in particolare, l'uso dei dati elettronici nello scambio di informazioni tra istituzioni e terzi.

 

(34) La possibilità di ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o con i paesi candidati dell'Unione dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni.

 

(35) È opportuno migliorare le norme in materia di esclusione, in particolare, della partecipazione ad appalti pubblici, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

 

(36) Considerato che l'impiego delle risorse proprie della BCE e della BEI riveste un interesse finanziario per l'Unione, esse dovrebbero avere accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale sull'esclusione, che è stata creata per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

 

(37) È opportuno stabilire una solida base giuridica per la pubblicazione delle decisioni di applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie, in particolare in materia di appalti pubblici, conformemente alle esigenze di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione dovrebbe rimanere facoltativa per motivi di protezione dei dati e di sicurezza giuridica.

 

(38) L'obbligo per gli offerenti di costituire garanzie non dovrebbe più essere automatico, ma dovrebbe essere basato su un'analisi dei rischi.

 

(39) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire la portata delle sovvenzioni e degli strumenti finanziari. Una definizione più dettagliata delle condizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni, da un lato, e agli strumenti finanziari, dall'altro, dovrebbe altresì contribuire a ottimizzare l'impatto di questi due tipi di sostegno finanziario.

 

(40) È opportuno adeguare le disposizioni in materia di sovvenzioni applicabili alle entità create in modo specifico ai fini di un'azione in modo da facilitare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione e la gestione delle sovvenzioni da parte di richiedenti e beneficiari che hanno deciso di operare congiuntamente nell'ambito di un partenariato o di un raggruppamento costituito in conformità del diritto nazionale pertinente, in particolare laddove la forma giuridica scelta consenta un ambiente di cooperazione solido e affidabile. Inoltre, tenuto conto dei rischi finanziari limitati per l'Unione e della necessità di evitare di aggiungere una serie di obblighi contrattuali alle configurazioni strutturali esistenti, le entità affiliate a un beneficiario attraverso legami di capitale o giuridici permanenti dovrebbero avere la facoltà di dichiarare i costi ammissibili senza dover ottemperare a tutti gli obblighi di un beneficiario.

 

(41) L'esperienza maturata nell'utilizzo degli importi forfettari o dei finanziamenti a tasso forfettario ha dimostrato che tali forme di finanziamento hanno notevolmente semplificato le procedure amministrative e ridotto in misura significativa il rischio di errori. Inoltre, i finanziamenti basati sui risultati si sono rivelati adeguati per taluni titpi di azioni. In questo contesto, le condizioni per utilizzare sovvenzioni semplificate determinate sulla base di importi forfettari, costi unitari e tassi fissi dovrebbero essere rese più flessibili. In particolare, è opportuno autorizzare gli importi determinati applicando un approccio beneficiario per beneficiario, anche quando tali importi sono dichiarati dal beneficiario in conformità delle sue consuete pratiche contabili, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e le spese a carico di detto beneficiario, in particolare ai fini delal rendicontazione finanziaria all'Unione.

 

(42) Al fine di rimuovere le barriere alla partecipazione ai programmi di sovvenzione dell'Unione da parte di persone dotate delle necessarie competenze ma che non sono retribuite sotto forma di salario, come nel caso di coloro che lavorano in piccole strutture, le disposizioni in materia di sovvenzioni dovrebbero tener conto dei sistemi di remunerazione specifici applicati dalle piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [5].

 

(43) I principi del divieto del fine di lucro e del cofinanziamento dovrebbero essere adeguati alla luce dell'esperienza pratica e delle interpretazioni divergenti e dall'applicazione di tali principi potrebbero derivare errori e talvolta effetti controproducenti. In particolare, la definizione di profitto dovrebbe essere incentrata sui costi ammissibili e sulle entrate destinate in modo specifico al finanziamento di tali costi, al fine di semplificare la rendicontazione da parte dei beneficiari e di incoraggiarli a diversificare le loro fonti di finanziamento. Inoltre, la Commissione non dovrebbe presumere che altri donatori non procedano al recupero di eventuali surplus generati dai loro stessi contributi e dovrebbe pertanto recuperare i profitti solamente in proporzione alla sua sovvenzione. Infine, il principio della degressività non si è dimostrato essere uno strumento efficace per limitare il rischio di dipendenza dei beneficiari dalle sovvenzioni di funzionamento a titolo dei fondi dell'Unione. Inoltre, l'applicabilità del principio della degressività è stata ridotta in misura considerevole a seguito della necessaria introduzione di eccezioni in vari atti di base e nel caso delle sovvenzioni semplificate. In considerazione di questi svantaggi, è opportuno eliminare l'obbligo di degressività, applicabile alle sovvenzioni di funzionamento.

 

(44) L'accesso ai finanziamenti dell'Unione per le entità con risorse amministrative limitate, che possono rappresentare una popolazione bersaglio prioritario per taluni programmi di sovvenzioni e risultare indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione, dovrebbe essere facilitato semplificando ulteriormente le procedure applicabili alle sovvenzioni di importo limitato.

 

(45) Al fine di garantire la certezza del diritto e di istituire una serie di regole finanziarie di base alle quali i beneficiari possono far riferimento in tutti i programmi dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri di ammissibilità dei costi e le condizioni specifiche che disciplinano determinate categorie di costi e dovrebbe prevederne la coerente applicazione.

 

(46) Per ridurre i rischi di errori e le controversie è opportuno armonizzare le condizioni per l'accettazione quale cofinanziamento di contributi in natura da terzi e per la determinazione del valore di tali contributi.

 

(47) Ai fini della trasparenza e onde tener conto dei relativi vincoli di programmazione, i richiedenti di sovvenzioni dovrebbero essere informati nell'invito a presentare proposte sui tempi previsti per la firma degli accordi di sovvenzione o per la notifica nei loro confronti delle decisioni sulle sovvenzioni. Per gli stessi fini, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo di riferimento sulla base dell'esperienza e degli effetti anticipati delle misure di semplificazione introdotte

 

(48) Qualora si riscontrino errori sistemici o ricorrenti, che hanno un'incidenza significativa su determinate sovvenzioni, l'estensione delle risultanze delle revisioni contabili alle sovvenzioni non soggette a revisione contabile che sono interessate dagli errori dovrebbe essere autorizzata a condizioni rigorose, in modo tale da ridurre l'onere finanziario e amministrativo creato dai controlli e dalle verifiche in loco. La Commissione dovrebbe soltanto ricorrere all'estrapolazione del tasso di riduzione o recupero applicato a sovvenzioni per le quali sono stati rilevati errori sistemici o ricorrenti, qualora non sia possibile né fattibile, con uno sforzo proporzionato, quantificare precisamente l'importo dei costi non ammissibili per ciascuna sovvenzione in questione.

 

(49) Il presente regolamento dovrebbe fissare i periodi standard durante i quali i documenti relativi alle sovvenzioni dell'Unione dovrebbero essere conservati dai beneficiari in modo da evitare requisiti contrattuali divergenti o sproporzionati, fornendo al contempo alla Commissione e alla Corte dei conti il tempo sufficiente per ottenere l'accesso a tali dati e documenti e a espletare verifiche e revisioni contabili ex post necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

 

(50) Dovrebbe essere ampliata, a certe condizioni, la possibilità per il beneficiario di concedere sostegno finanziario a terzi al fine di agevolare la corretta attuazione di programmi dedicati, tra l'altro, a una pluralità di persone fisiche che possono essere raggiunte solo attraverso sovvenzioni a cascata. Tuttavia, è opportuno mantenere il principio secondo cui un beneficiario non dispone di un margine di discrezionalità nella concessione del sostegno finanziario a terzi, in particolare per evitare qualsiasi confusione tra la possibilità offerta ai beneficiari di definire e attuare, sotto la propria responsabilità, azioni che comportino un sostegno finanziario come un'attività ammissibile e la possibilità di affidare compiti d'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente o indiretta a taluni organismi, entità o persone.

 

(51) La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi dovrebbe essere agevolata in quanto valida e le disposizioni applicabili dovrebbero essere chiarite distinguendo i premi dal regime delle sovvenzioni ed eliminando ogni riferimento ai costi prevedibili. Tuttavia, i premi non sono adatti a tutti gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere visti come un complemento, e non come un sostituto, di altri strumenti di finanziamento quali le sovvenzioni.

 

(52) Gli strumenti finanziari possono essere sempre più preziosi per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora detti fondi vengano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto moltiplicatore. Poiché tali strumenti finanziari non possono essere assimilati a servizi o sovvenzioni, è opportuno istituire un nuovo tipo di sostegno finanziario. Gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati solo a condizioni molto rigorose, in modo tale da evitare rischi finanziari per il bilancio e rischi di distorsioni di mercato contrarie alla normativa in materia di aiuti di Stato.

 

(53) Nel quadro degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati a titolo complementare, sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro maggiore efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione rispetto ad altre forme di finanziamento dell'Unione, comprese le sovvenzioni.

 

(54) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base che definisca in particolare i loro obiettivi e la loro durata. Qualora gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base in casi debitamente giustificati, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.

 

(55) Dovrebbero essere definiti gli strumenti che potenzialmente rientrano nel titolo VIII della parte prima, quali prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, e altri strumenti di condivisione del rischio. La definizione di strumenti di condivisione del rischio dovrebbe consentire l'inclusione di strumenti cautelativi per le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti, che coprono il rischio del servizio del debito di un progetto e riducono il rischio di credito dei detentori di obbligazioni attraverso strumenti cautelativi sotto forma di prestito o di garanzia.

 

(56) I rimborsi annuali, inclusi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti dovrebbero costituire entrate interne con destinazione specifica. Le entrate, inclusi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, dovrebbero essere iscritte nel bilancio previa detrazione dei costi di gestione e delle spese. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi e le condizioni per gli strumenti finanziari e le norme sulla limitazione della responsabilità finanziaria dell'Unione, sulla lotta alla frode e al riciclaggio di denaro, sull'abbandono degli strumenti finanziari e sulla rendicontazione.

 

(57) È opportuno semplificare la rendicontazione stabilendo che i conti dell'Unione comprendono soltanto gli stati finanziari consolidati e la contabilità di bilancio aggregata. Inoltre, è opportuno chiarire che il processo di consolidamento riguarda soltanto le istituzioni, gli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio, e gli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili adottate dal contabile.

 

(58) Come previsto dai principi contabili riconosciuti internazionalmente su cui si basano le norme contabili dell'Unione, le passività pensionistiche, unitamente ad altre passività per benefici ai dipendenti, dovrebbero essere registrate nei conti dell'Unione, indicate separatamente nel bilancio dell'Unione e spiegate nelle note alle schede finanziarie.

 

(59) Al fine di separare nettamente le funzioni e le responsabilità del contabile della Commissione da quelle dei contabili delle istituzioni o degli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom e dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio, e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili adottate dal contabile, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio dovrebbe essere preparata da ciascuna istituzione o da ciascun organismo e successivamente trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

 

(60) È necessario aggiornare le norme e i principi contabili dell'Unione al fine di garantirne la coerenza rispetto alle norme dell’International Public Sector Accounting Standard Board (principi contabili internazionali per il settore pubblico).

 

(61) La Corte dei conti dovrebbe garantire che le sue risultanze che potrebbero incidere sui conti definitivi dei servizi contabili o sulla legalità o sulla regolarità delle loro operazioni sottostanti, siano trasmesse in tempo utile all'istituzione o all'organismo interessato per lasciare a tali servizi il tempo sufficiente per trasmettere dette risultanze.

 

(62) È opportuno aggiornare le disposizioni relative ai conti provvisori e definitivi, in particolare al fine di specificare le informazioni che dovrebbero accompagnare i conti trasmessi al contabile della Commissione per il consolidamento.

 

(63) In riferimento alle informazioni che la Commissione deve trasmettere nel contesto del discarico, è opportuno in particolare che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione, conformemente all'articolo 318 TFUE.

 

(64) Per quanto riguarda le disposizioni specifiche del presente regolamento concernenti i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per la pesca, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i Fondi nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia gestiti nell'ambito della gestione concorrente, è opportuno mantenere il riversamento di versamenti di prefinanziamenti e la ricostituzione di stanziamenti alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [6]. Inoltre, in deroga alla regola del riporto, la Commissione dovrebbe poter riportare gli stanziamenti d'impegno disponibili alla fine dell'esercizio, derivanti dal riversamento di versamenti di prefinanziamenti, fino alla chiusura del programma, nonché impiegare tali stanziamenti d'impegno quando non sono più disponibili altri stanziamenti d'impegno.

 

(65) È opportuno chiarire la partecipazione del Centro comune di ricerca (CCR) alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di sovvenzione. Inoltre, per svolgere efficacemente le relative attività, le entrate derivanti dalla partecipazione a tali procedure dovrebbero essere considerate, in via eccezionale, entrate con destinazione specifica esterne.

 

(66) Le disposizioni specifiche relative all'attuazione delle azioni esterne dovrebbero essere adeguate alle modifiche nei metodi d'esecuzione e dovrebbe essere previsto un approccio differenziato qualora l'Unione debba intervenire in caso di emergenze umanitarie, crisi internazionali o della necessità di processi di transizione democratica nei paesi terzi.

 

(67) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni generali per l'impiego del sostegno di bilancio quale strumento di azione esterna. Tali condizioni dovrebbero mirare a garantire una gestione delle finanze pubbliche sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace. Inoltre, la Commissione dovrebbe stabilire, in una decisione di finanziamento, gli obiettivi e i risultati attesi a cui dovrebbe essere subordinato il versamento del sostegno di bilancio. Tali elementi, assieme alle condizioni per il rimborso del sostegno di bilancio, dovrebbero essere contenuti nella convenzione di finanziamento conclusa con il paese beneficiario.

 

(68) Al fine di rafforzare il ruolo internazionale dell'Unione nel campo delle azioni esterne e dello sviluppo nonché aumentarne la visibilità e l'efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per azioni di emergenza, post-emergenza o tematiche. Benché non ancora incorporati nel bilancio, tali fondi fiduciari dovrebbero essere gestiti conformemente al presente regolamento nella misura necessaria ai fini della sicurezza e della trasparenza nell'utilizzo dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione dovrebbe presiedere il consiglio direttivo istituito per ciascun fondo fiduciario onde assicurare la rappresentanza dei donatori e decidere in merito all'utilizzo dei fondi. Inoltre, la funzione di contabile di ciascun fondo fiduciario dovrebbe essere assunta dal contabile della Commissione.

 

(69) Il periodo per la conclusione di contratti e di convenzioni di sovvenzione da parte delle entità cui è affidata l'attuazione di azioni esterne nell'ambito della gestione indiretta, dovrebbe essere limitato a tre anni dalla firma dell'accordo di delega, tranne in specifiche circostanze eccezionali e esterne. Tuttavia, tale termine non dovrebbe applicarsi ai programmi pluriennali attuati secondo le procedure dei fondi strutturali. Per tali programmi pluriennali la normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni particolareggiate per il disimpegno degli stanziamenti.

 

(70) In riferimento alle norme specifiche in materia di aggiudicazione degli appalti nell'ambito delle azioni esterne, è opportuno consentire ai cittadini di paesi terzi che risiedono in paesi beneficiari di partecipare alle procedure di gara, anche in caso di attuazione di un programma senza un atto di base e in circostanze eccezionali che siano debitamente motivate.

 

(71) Dovrebbero essere migliorate le modalità con le quali le istituzioni riferiscono attualmente al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Le istituzioni dovrebbero informare il Parlamento europeo e il Consiglio in anticipo in merito ai futuri progetti immobiliari e alle varie fasi di tali progetti. È opportuno richiedere l'approvazione piuttosto che solo il parere del Parlamento europeo e del Consiglio per i progetti immobiliari che hanno un'incidenza finanziaria significativa sul bilancio.

 

(72) Alle istituzioni dovrebbe essere consentito di elaborare una politica immobiliare a lungo termine e profittare di tassi d'interesse inferiori derivanti dal rating favorevole di cui beneficia l'Unione sul mercato finanziario. A tal fine, dovrebbero essere autorizzate ad accendere prestiti per acquisire beni immobili. Ciò concederebbe la possibilità di affrontare la complessità del regime attuale, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la trasparenza.

 

(73) Alla luce dell'esperienza, il presente regolamento dovrebbe chiarire la portata delle attività, la procedura di selezione e le condizioni di pagamento delle persone fisiche selezionate come esperti.

 

(74) Al fine di integrare e modificare taluni aspetti del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Il contenuto e la portata di ogni delega sono stabiliti in dettaglio nei pertinenti articoli. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per gli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(75) Il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto a revisione soltanto qualora necessario e al più tardi due anni prima della scadenza del primo quadro finanziario pluriennale post-2013. Revisioni eccessivamente frequenti determinano costi sproporzionati di adeguamento delle strutture e delle procedure amministrative alle nuove norme. Inoltre, i tempi potrebbero risultare troppo stretti per consentire di trarre valide conclusioni dall'applicazione delle norme vigenti.

 

(76) È opportuno stabilire disposizioni transitorie. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo dopo l'adozione degli atti delegati, contenenti le norme di applicazione, che è previsto entrino in vigore nel dicembre 2012. Onde evitare che il regolamento in questione venga applicato nell'ultimo mese dell'anno, è opportuno rinviare la sua applicazione al 1 gennaio 2013. Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la normativa settoriale, è opportuno rinviare l'applicazione delle disposizioni relative ai metodi di esecuzione e agli strumenti finanziari al 1 gennaio 2014. Infine, onde consentire la loro applicazione già in relazione al bilancio 2012, è opportuno che le disposizioni relative agli storni di stanziamenti di pagamento per i Fondi strutturali per fine esercizio si applichino a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

(77) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, onde consentire la tempestiva adozione degli atti delegati, a norma del presente regolamento. La tempestiva entrata in vigore del presente regolamento è necessaria per l'applicazione delle regole contenute negli atti delegati a partire dal 1 gennaio 2013, al fine di evitare le difficoltà collegate a una modifica delle regole finanziarie in corso di esercizio.

 

(78) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [7], e il 15 aprile 2011 [8] lo stesso ha espresso un parere,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

PARTE PRIMA

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

TITOLO I

 

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e alla presentazione e alla revisione dei conti.

 

2. Il presente regolamento si applica all'esecuzione del bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "Unione", l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;

 

b) "istituzione", il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e il Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"); la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione;

 

c) "bilancio", lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Unione;

 

d) "atto di base", un atto giuridico che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio.

 

Un atto di base può assumere una delle seguenti forme:

 

i) in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell'articolo 288 TFUE; oppure

 

ii) in applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), una delle forme specificate all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 33 e all'articolo 37 TUE.

 

Le raccomandazioni e i pareri non costituiscono atti di base;

 

e) "metodo di esecuzione", il metodo d'esecuzione del bilancio descritto agli articoli 58, 59 o 60;

 

f) "accordo di delega", un accordo concluso con entità e persone alle quali sono affidati compiti d'esecuzione del bilancio ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a viii);

 

g) "beneficiario", una persona fisica o giuridica con cui è stata firmata una convenzione di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione di sovvenzione;

 

h) "contraente", una persona fisica o giuridica con cui è stata conclusa una procedura d'aggiudicazione di appalti;

 

i) "destinatario", un beneficiario, un contraente o un'altra persona fisica o giuridica che è destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario;

 

j) "premi" contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso;

 

k) "prestito", un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;

 

l) "garanzia", l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che inneschi tale garanzia, come un inadempimento del prestito;

 

m) "investimento azionario", il conferimento di capitale a una impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di quella stessa impresa laddove l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;

 

n) "investimento quasi azionario", un tipo di finanziamento che si colloca tra investimento e debito e ha un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al patrimonio di qualità primaria. Gli investimenti quasi azionari possono essere strutturati come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o azioni privilegiate;

 

o) "strumento di condivisione del rischio", uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;

 

p) "strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni;

 

q) "statuto dei funzionari", lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [9];

 

r) "controllo", qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità e l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase;

 

s) "verifica", la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa.

 

     Art. 3. Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento

1. Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate e in spese e contenute in un atto di base rispettano i principi di bilancio enunciati nella parte prima, titolo II.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni proposta o modifica di proposta presentata all'autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni diverse da quelle di cui alla parte prima, titolo II o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, indica con chiarezza tali deroghe e precisa nei considerando e nella relazione di ciascuna proposta i motivi specifici che giustificano tali deroghe.

 

     Art. 4. Periodi di tempo, date e termini

Salvo altrimenti disposto, il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [10], si applica ai termini fissati dal presente regolamento.

 

     Art. 5. Protezione dei dati personali

Il presente regolamento non pregiudica i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati [11], né quelli del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

TITOLO II

 

PRINCIPI DI BILANCIO

 

     Art. 6. Rispetto dei principi di bilancio

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.

 

CAPO 1

 

Principi dell'unità e della verità del bilancio

 

     Art. 7. Ambito di applicazione del bilancio

1. Il bilancio comprende quanto segue:

 

a) le entrate e le spese dell'Unione, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;

 

b) le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica.

 

2. Sono iscritte nel bilancio le garanzie per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratti dall'Unione, inclusi il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e le operazioni a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti, conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d).

 

     Art. 8. Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio

1. Fatto salvo l'articolo 83, nessuna riscossione delle entrate e nessun pagamento delle spese possono essere effettuati a meno che siano imputati a una linea del bilancio.

 

2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

 

3. Uno stanziamento può essere iscritto in bilancio solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

 

4. Gli interessi generati da versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi di delega, ad eccezione di quelli conclusi con i paesi terzi o gli organismi che hanno designato. Nei casi in cui ciò sia previsto, siffatti interessi sono riutilizzati per l'azione corrispondente, sono detratti da richieste di pagamento conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o sono recuperati.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la contabilità degli interessi generati da versamenti di prefinanziamenti.

 

CAPO 2

 

Principio dell'annualità

 

     Art. 9. Definizione

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

 

     Art. 10. Tipologia degli stanziamenti

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

 

2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio, alle condizioni di cui l'articolo 86, paragrafo 4, e l'articolo 189, paragrafo 2.

 

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.

 

4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della parte seconda e non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

 

     Art. 11. Contabilità per entrate e stanziamenti

1. Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [12].

 

2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

 

3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio sono utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli stanziamenti per l'esercizio.

 

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre. A titolo eccezionale, gli impegni globali di bilancio di cui all'articolo 86, paragrafo 4, e le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 189, paragrafo 2, concluse con paesi terzi, sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

 

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

 

6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia sono imputate a un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.

 

     Art. 12. Impegno di stanziamenti

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1 gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste alla parte seconda, titoli I e VI.

 

     Art. 13. Annullamento e riporto di stanziamenti

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

 

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa entro il 15 febbraio dall'istituzione interessata conformemente ai paragrafi 2 e 3 o possono essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.

 

2. Per gli stanziamenti d'impegno dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell'esercizio il riporto può riguardare:

 

a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno, o agli stanziamenti non dissociati relativi ai progetti immobiliari, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura d'impegno è stata completata al 31 dicembre. Tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo o fino al 31 dicembre dell'anno successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari;

 

b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre.

 

3. Per gli stanziamenti di pagamento il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti d'impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non sono sufficienti per coprire il fabbisogno.

 

L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

 

4. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla fine dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

 

5. L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stati applicati a ciascun riporto.

 

6. Fatto salvo l'articolo 14, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni a cui si applica lo statuto dei funzionari.

 

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'annullamento e il riporto di stanziamenti.

 

     Art. 14. Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica

Al riporto delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 21, e degli stanziamenti non utilizzati e disponibili al 31 dicembre a titolo di tali entrate, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) le entrate con destinazione specifica esterne sono oggetto di un riporto di diritto e sono utilizzate integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinate. Le entrate con destinazione specifica esterne riscosse nell'ultimo anno del programma o dell'azione possono essere utilizzate durante il primo anno del programma o dell'azione seguente;

 

b) le entrate con destinazione specifica interne sono oggetto di riporto per un unico esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera g), che sono oggetto di un riporto di diritto.

 

     Art. 15. Disimpegno di stanziamenti

Fatti salvi gli articoli 178 e 182, i disimpegni che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

 

     Art. 16. Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio

1. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all'articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni d'impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.

 

2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

 

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non é superato.

 

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

 

3. Come stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo dell'esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

 

4. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare simultaneamente spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

 

Tale decisione entra in vigore 30 giorni dopo l'adozione tranne se il Parlamento europeo:

 

a) deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decide di ridurre dette spese entro tale termine, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta; o

 

b) informa il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre dette spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.

 

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

 

5. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non può tuttavia in nessun caso essere superato.

 

CAPO 3

 

Principio del pareggio

 

     Art. 17. Definizione e portata

1. Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

 

2. L'Unione e gli organismi di cui all'articolo 208 non possono accendere prestiti entro il quadro del bilancio.

 

     Art. 18. Saldo dell'esercizio

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

 

2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell'articolo 39. Le stime sono determinate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

 

3. Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo riguardante esclusivamente tale differenza. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

 

CAPO 4

 

Principio dell'unità di conto

 

     Art. 19. Utilizzo dell'euro

1. Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 68, paragrafo 1, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del SEAE, l'ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate negli atti delegati adottati ai sensi del presente regolamento.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il tasso di conversione tra l'euro e altre valute.

 

CAPO 5

 

Principio dell'universalità

 

     Art. 20. Definizione e portata

Fatto salvo l'articolo 21, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l'articolo 23, tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse,.

 

     Art. 21. Entrate con destinazione specifica

1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.

 

2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:

 

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000;

 

b) i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione;

 

c) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [13];

 

d) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;

 

e) i contributi finanziari, non coperti dalla lettera b), di paesi terzi o di organismi non dell'Unione ad attività dell'Unione;

 

f) le entrate con destinazione specifica di cui agli articoli 181, paragrafo 2, e 183, paragrafo 2;

 

g) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle altre entrate di cui al presente paragrafo.

 

3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

 

a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

 

b) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che sono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

 

c) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell'articolo 80, di somme indebitamente pagate;

 

d) le entrate provenienti da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

 

e) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all'interno di un'istituzione, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

 

f) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

 

g) le entrate provenienti da indennità locative;

 

h) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico;

 

i) i rimborsi a strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6;

 

j) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b).

 

4. Un atto di base può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

 

5. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

 

Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nel progetto di bilancio soltanto per gli importi certi alla data di formazione del progetto di bilancio.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo all'istituzione della struttura per incorporare le entrate interne ed esterne con destinazione specifica e la fornitura degli stanziamenti corrispondenti nonché alla definizione delle norme concernenti il contributo degli Stati membri ai programmi di ricerca. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai proventi delle sanzioni imposte ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE e riguardanti le entrate con destinazione specifica risultanti dalla partecipazione degli Stati EFTA ad alcuni programmi dell'Unione.

 

     Art. 22. Atti di liberalità

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, in particolare fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

 

2. L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dal ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non viene formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione della donazione.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'accettazione di liberalità offerte all'Unione.

 

     Art. 23. Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio

1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

 

a) sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari;

 

b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;

 

c) interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;

 

d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

 

Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.

 

Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).

 

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

 

3. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, possono essere imputati in bilancio con il loro importo:

 

a) al netto delle tasse, o

 

b) al lordo delle tasse. In tal caso, i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.

 

4. Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i conti relativi a oneri fiscali da recuperare.

 

CAPO 6

 

Principio della specializzazione

 

     Art. 24. Disposizioni generali

Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

 

     Art. 25. Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione

1. Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

 

a) da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

 

b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

 

2. Tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 27.

 

3. Ogni istituzione, diversa dalla Commissione, può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 27.

 

4. Ogni istituzione, diversa dalla Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il calcolo delle percentuali degli storni effettuati da istituzioni diverse dalla Commissione.

 

     Art. 26. Storni a opera della Commissione

1. La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

 

a) storni di stanziamenti all'interno di ciascun capitolo;

 

b) con riguardo alle spese di personale e di funzionamento comuni a diversi titoli, storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno;

 

c) con riguardo alle spese operative, storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

 

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 27.

 

In droga al secondo comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell'esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno e altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti per l'esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

 

2. La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:

 

a) storni di stanziamenti dal titolo "stanziamenti accantonati" di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva è l'adozione di un atto di base a norma dell'articolo 294 TFUE;

 

b) in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1 dicembre dell'esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il calcolo delle percentuali degli storni interni effettuati dalla Commissione e i motivi alla base delle richieste di storno.

 

     Art. 27. Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni

1. Ogni istituzione presenta le sue proposte di storni contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

 

3. Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest'ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni.

 

4. La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:

 

a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

 

b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;

 

c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.

 

5. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 3 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, nei casi seguenti:

 

a) lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5000000 EUR;

 

b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100000000 EUR.

 

6. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l'importo dello storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l'importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l'istituzione interessata non ritiri la sua proposta di storno.

 

     Art. 28. Norme specifiche in materia di storni

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione "per memoria".

 

2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

 

     Art. 29. Storni oggetto di disposizioni speciali

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia, dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

 

2. Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Per ogni azione urgente è presentata una proposta distinta.

 

Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 27, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull'impiego di tale riserva, essi non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le domande di storno a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza.

 

CAPO 7

 

Principio della sana gestione finanziaria

 

     Art. 30. Principi di economia, efficienza ed efficacia

1. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

 

2. Secondo il principio dell'economia, le risorse impiegate dall'istituzione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.

 

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

 

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

 

3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per ciascuna attività e le autorità incaricate della spesa trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e). Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

 

4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e le attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità amministrative incaricate della spesa.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post.

 

     Art. 31. Scheda finanziaria obbligatoria

1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto rappresentante") o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e di una valutazione ex ante di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

 

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza rilevante sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti della scheda finanziaria.

 

2. Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sulla proposta o sull'iniziativa presentata all'autorità legislativa.

 

3. Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del previsto livello di rischio di errore, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

 

Tale analisi tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme ad esso applicabili.

 

     Art. 32. Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

1. Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale pertinente.

 

2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

 

a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,

 

b) affidabilità delle relazioni,

 

c) salvaguardia degli attivi e informazione,

 

d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

 

e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

 

3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, quanto segue:

 

a) separazione dei compiti;

 

b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, compresi i controlli presso i beneficiari;

 

c) prevenzione dei conflitti d'interesse;

 

d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;

 

e) procedure per la vigilanza sul rendimento e su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;

 

f) verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

 

4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:

 

a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;

 

b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo dei risultati dei controlli svolti;

 

c) ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute;

 

d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;

 

e) legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi;

 

f) eliminazione di controlli multipli;

 

g) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.

 

5. Se, durante l'attuazione del programma, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici di potenziali misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di di consegna.

 

     Art. 33. Sistemi di controllo economicamente efficaci

All'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo nonché il livello di errore di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

 

CAPO 8

 

Principio della trasparenza

 

     Art. 34. Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

 

2. Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.

 

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

 

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la pubblicazione provvisoria del bilancio.

 

     Art. 35. Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dall'Unione a favore di terzi figurano in un allegato del bilancio.

 

2. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari nonché sulla natura e sullo scopo delle misure finanziate dal bilancio, laddove quest'ultimo sia eseguito direttamente conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni sui destinatari fornite dalle entità, dalle persone e dagli Stati membri cui siano stati affidati compiti d'esecuzione del bilancio conformemente ad altri metodi di esecuzione.

 

L' obbligo di cui al primo comma si applica anche alle altre istituzioni nei confronti dei loro beneficiari.

 

3. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali.

 

Qualora si tratti di persone fisiche, la pubblicazione si limita al nome e all'ubicazione del beneficiario, all'importo concesso e alla finalità della sovvenzione. La divulgazione di questi dati si basa su criteri pertinenti quali la periodicità della sovvenzione ovvero il tipo o l'importanza della sovvenzione. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e di ciascun metodo di esecuzione.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la pubblicazione di informazioni relative ai destinatari. Ove applicabile, il livello di dettaglio e i criteri sono definiti nella pertinente normativa settoriale.

 

TITOLO III

 

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

 

CAPO 1

 

Formazione del bilancio

 

     Art. 36. Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Ogni istituzione diversa dalla Commissione redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione, e in parallelo, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1 luglio di ogni anno.

 

2. L'alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato e la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.

 

3. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette anche, subito dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Nella preparazione del proprio stato di previsione la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 37.

 

     Art. 37. Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 208

Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 208, conformemente allo strumento che l'ha istituito, trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio uno stato di previsione delle proprie entrate e spese, compresi la tabella del suo organico e il progetto di programma di lavoro.

 

     Art. 38. Progetto di bilancio

1. Entro il 1 settembre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta a titolo informativo anche ai parlamenti nazionali.

 

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 36. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni.

 

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 44 a 49.

 

Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

 

La Commissione redige l'introduzione generale al progetto di bilancio. L'introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all'altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

 

2. Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi.

 

La programmazione finanziaria è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la programmazione finanziaria.

 

3. La Commissione acclude al progetto di bilancio:

 

a) se del caso, i motivi per i quali il progetto di bilancio comporta previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni;

 

b) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile in relazione alla tabella dell'organico delle istituzioni e i contributi che la Commissione accorda agli organismi di cui all'articolo 208 e alle scuole europee. Questi documenti di lavoro, che contengono l'ultima tabella dell'organico approvata, presentano:

 

i) tutto il personale impiegato dall'Unione, incluse le sue entità giuridicamente distinte, ripartito per tipo di contratto;

 

ii) una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all'equilibrio di genere;

 

iii) il numero di posti effettivamente coperti all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la loro ripartizione per grado e per unità amministrativa;

 

iv) una ripartizione del personale per settore;

 

v) per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;

 

c) un documento di lavoro sull'esecuzione degli stanziamenti prevista per l'esercizio e sugli impegni da liquidare, sugli organismi di cui all'articolo 208 e sulle scuole europee, nonché sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie;

 

d) per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:

 

i) un riepilogo di tutti i contributi in oggetto, ripartiti per ciascun programma o fondo dell'Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;

 

ii) una spiegazione dei motivi per cui è risultato più efficiente per l'Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;

 

e) rendiconti di attività o qualsiasi altro documento pertinente contenenti:

 

i) informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;

 

ii) una giustificazione esauriente, compresa un'analisi costi/benefici, per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;

 

iii) una chiara motivazione dell'intervento a livello dell'Unione, in conformità, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;

 

iv) informazioni sui tassi d'esecuzione dell'attività dell'esercizio precedente e sui tassi d'esecuzione per l'esercizio in corso;

 

v) una sintesi dei risultati della valutazione, se rilevanti ai fini delle modifiche del bilancio;

 

vi) informazioni sui premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1000000 EUR;

 

f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

 

4. Quando affida l'esecuzione del bilancio a partenariati pubblico-privati (PPP), la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta:

 

a) una relazione annuale sui risultati dei PPP esistenti nel corso dell'esercizio precedente, comprese informazioni sulla forma giuridica e sugli azionisti delle entità delegate di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii);

 

b) gli obiettivi fissati per l'esercizio al quale si riferisce il progetto di bilancio, con l'indicazione di eventuali esigenze di bilancio specifiche, dedicate al raggiungimento di questo obiettivo,

 

c) i costi amministrativi e il bilancio eseguito in totale e per organismo di cui all'articolo 209 e per PPP nel corso dell'esercizio precedente;

 

d) l'importo dei contributi finanziari concessi a titolo del bilancio, il valore dei contributi finanziari e il valore dei contributi in natura effettuati dagli altri partner per ogni PPP.

 

Tuttavia, quando i PPP ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 5.

 

5. Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta quanto segue:

 

a) gli impegni di bilancio aggregati e i pagamenti a titolo del bilancio per ciascuno strumento finanziario;

 

b) i ricavi e i rimborsi di cui all'articolo 140, paragrafo 6, e l'attribuzione delle risorse addizionali per l'esercizio;

 

c) l'importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;

 

d) le riduzioni durevoli di valore delle attività di strumenti di capitale o di condivisione del rischio e le garanzie attivate per gli strumenti di garanzia, sia per quanto riguarda l'esercizio precedente che i rispettivi dati cumulativi;

 

e) il periodo medio che intercorre tra l'impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di uno strumento di capitale o di debito, quando la loro durata è superiore a tre anni. Nella relazione di cui all'articolo 140, paragrafo 8, la Commissione illustra i motivi e se del caso presenta un piano d'azione per la riduzione di tale periodo nel quadro della proceduta di discarico annuale;

 

f) le spese amministrative derivanti da costi di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, qualora tale gestione sia stata affidata a terzi, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito;

 

6. La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio.

 

7. A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna [14], e al fine di garantire trasparenza di bilancio nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:

 

a) tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, comprese le missioni di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune, e finanziate a titolo del bilancio;

 

b) la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell'Unione e spesa per l'amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazione dell'Unione e missione.

 

8. Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 7:

 

a) evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE;

 

b) indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e categoria presso l'amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell'Unione, rispetto all'esercizio precedente;

 

c) indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da personale distaccato dal Consiglio e dalla Commissione;

 

d) fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.

 

     Art. 39. Lettera rettificativa del progetto di bilancio

Sulla base di qualsiasi nuovo elemento non ancora noto al momento della stesura del progetto di bilancio, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di una delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative del progetto di bilancio prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 TFUE. Le lettere possono comprendere una lettera rettificativa che aggiorna, in particolare, gli stati di previsione della spesa agricola.

 

     Art. 40. Obblighi degli Stati membri derivanti dall'adozione del bilancio

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE e all'articolo 106 bis del trattato Euratom.

 

2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1 gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1 gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di versare all'Unione gli importi dovuti, come specificato nel regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

 

     Art. 41. Progetti di bilancio rettificativo

1. La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:

 

- per iscrivere nel bilancio il saldo dell'esercizio precedente, secondo la procedura di cui all'articolo 18,

 

- per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate, nonché

 

- per aggiornare le previsioni riviste delle risorse proprie e altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità di, e l'esigenza in fatto di, stanziamenti di pagamento.

 

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle entrate.

 

2. Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo1 dalle istituzioni diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest'ultima.

 

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

 

L'articolo 40 si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

 

3. Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate o di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per cui un progetto di bilancio rettificativo può essere presentato in un momento qualsiasi dell'anno, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1 settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

 

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sui progetti di bilancio rettificativo tenendo debitamente conto dell'urgenza.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i progetti di bilancio rettificativo.

 

     Art. 42. Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all'adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non può tuttavia determinare una riduzione o un'estensione dei periodi previsti per l'esame di tali testi a norma dell'articolo 314 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom.

 

CAPO 2

 

Struttura e presentazione del bilancio

 

     Art. 43. Struttura del bilancio

Il bilancio comporta la seguente struttura:

 

a) uno stato generale delle entrate e delle spese;

 

b) sezioni distinte per ciascuna istituzione, ad eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.

 

     Art. 44. Nomenclatura di bilancio

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

 

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per destinazione.

 

Ciascun titolo corrisponde a un settore politico e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un'attività.

 

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

 

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

 

3. Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:

 

a) spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico: alle menzioni corrispondono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell'organico;

 

b) spese relative al personale esterno e altre spese di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica "amministrazione" del quadro finanziario pluriennale;

 

c) spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;

 

d) spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legati all'attuazione dei programmi.

 

Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di classificazione del bilancio.

 

     Art. 45. Divieto di entrate negative

1. Il bilancio non tiene entrate negative.

 

2. Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [15], sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

 

     Art. 46. Stanziamenti accantonati

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:

 

a) al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l'azione interessata; oppure

 

b) vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

 

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all'articolo 27 del presente regolamento in tutti gli altri casi.

 

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo "stanziamenti accantonati". Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all'articolo 27.

 

     Art. 47. Riserva negativa

La sezione del bilancio della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200000000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

 

Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 26 e 27.

 

     Art. 48. Riserva per gli aiuti d'urgenza

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.

 

2. La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 27 e 29.

 

     Art. 49. Presentazione del bilancio

1. Il bilancio presenta:

 

a) nello stato generale delle entrate e delle spese:

 

i) le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato ('anno n');

 

ii) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;

 

iii) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'anno n;

 

iv) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

 

v) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'anno n;

 

vi) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 44, paragrafo 1;

 

b) in ogni sezione, le entrate e le spese nella stessa struttura di cui alla lettera a);

 

c) con riguardo al personale:

 

i) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;

 

ii) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;

 

iii) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;

 

iv) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 200 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

 

d) con riguardo all'assunzione e all'erogazione di prestiti:

 

i) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla "garanzia di buon fine". Tali linee recano la dicitura "per memoria" e sono accompagnate dai commenti del caso;

 

ii) nella sezione della Commissione:

 

- le linee di bilancio che presentano la "garanzia di buon fine" dell'Unione per le operazioni interessate. Tali linee recano la dicitura "per memoria", a condizione che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive,

 

- commenti che indicano il riferimento all'atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;

 

iii) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

 

- le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso,

 

- le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'annon;

 

e) con riguardo agli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima:

 

i) un riferimento all'atto di base;

 

ii) le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;

 

iii) una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;

 

iv) le operazioni previste, compresi i volumi bersaglio basati sull'indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;

 

f) per quanto riguarda il finanziamento delle entità delegate ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii):

 

i) un riferimento all'atto di base del programma pertinente;

 

ii) le linee di bilancio corrispondenti;

 

iii) una descrizione generale delle funzioni affidate, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;

 

g) l'importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato 'PESC', con articoli specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.

 

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla presentazione del bilancio, inclusa una definizione delle spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, i commenti di bilancio e le tabelle dell'organico.

 

     Art. 50. Norme in materia di tabelle dell'organico

1. Le tabelle dell'organico di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

 

Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15 e AD 14, alle seguenti condizioni:

 

a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno;

 

b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico; e

 

c) l'istituzione o l'organismo ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.

 

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano il Parlamento europeo e il Consiglio delle proprie intenzioni in tal senso. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano motivi debitamente giustificati, l'istituzione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all'articolo 41.

 

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività a orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari.

 

CAPO 3

 

Disciplina di bilancio

 

     Art. 51. Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

 

     Art. 52. Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la conseguente rettifica del bilancio.

 

TITOLO IV

 

ESECUZIONE DEL BILANCIO

 

CAPO 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 53. Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

 

2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate d'esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria e a informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di revisione contabile.

 

     Art. 54. Atto di base e deroghe

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione è preliminarmente adottato un atto di base.

 

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell'Unione:

 

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi.

 

L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera 40000000 EUR per esercizio;

 

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono a un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l'adozione dell'atto di base pertinente é conclusa prima della chiusura del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura l'impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non corrispondono, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

 

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui alla presente lettera non supera 50000000 EUR per esercizio e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera 100000000 EUR;

 

c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell'ambito del titolo V del TUE. Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

 

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

 

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante.

 

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di finanziamento delle misure preparatorie nel settore della PESC;

 

d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate negli atti delegati adottati conformemente al presente regolamento;

 

e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

 

All'atto della presentazione del progetto di bilancio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b) del primo comma, in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'atto di base e le eccezioni elencate al paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 55. Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni diverse dalla Commissione

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

 

Possono essere concordate tra il SEAE e la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione. Tali modalità non contemplano deroghe al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma dello stesso.

 

     Art. 56. Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio

1. La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

 

2. Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri d'esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa al contempo l'alto rappresentante. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

 

La Commissione può revocare la delega conformemente alla propria regolamentazione.

 

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

 

     Art. 57. Conflitto d'interessi

1. Gli agenti finanziari e le altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione.

 

Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa l'ordinatore delegato, che conferma per iscritto l'esistenza di un conflitto d'interessi. La persona in questione informa altresì il suo superiore gerarchico. Qualora si accerti l'esistenza di un conflitto d'interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato intraprende personalmente qualsiasi altra azione appropriata.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 che definiscano ciò che potrebbe dare adito a un conflitto d'interessi, nonché la procedura da seguire in tale eventualità.

 

CAPO 2

 

Metodi d'esecuzione

 

     Art. 58. Metodi d'esecuzione del bilancio

1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

 

a) direttamente ("gestione diretta"), a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione sotto la supervisione del rispettivo capo delegazione, a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 62;

 

b) nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri ("gestione concorrente"); oppure

 

c) indirettamente ("gestione indiretta"), se l'atto di base lo prevede o nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), affidando compiti d'esecuzione del bilancio:

 

i) a paesi terzi o organismi da questi designati;

 

ii) a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

 

iii) alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 

iv) agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

 

v) a organismi di diritto pubblico;

 

vi) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 

vii) a organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 

viii) alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

 

2. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 317 TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni eseguite dalle entità e dalle persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Qualora l'entità o la persona delegata sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all'articolo 31 comprende una giustificazione completa della scelta di quella particolare entità o persona.

 

3. Le entità e le persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo cooperano pienamente nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Gli accordi di delega contemplano il diritto della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di esercitare globalmente le loro competenze previste dal TFUE nel controllo dei fondi.

 

La Commissione affida dei compiti d'esecuzione del bilancio alle entità e alle persone di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, a condizione che esistano procedure di ricorso trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci per quanto riguarda l'effettivo espletamento di tali compiti.

 

4. Tutti gli accordi di delega sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta.

 

5. Le entità e le persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), provvedono, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente articolo, a una corretta pubblicazione annuale a posteriori delle informazioni sui destinatari. La Commissione è informata delle misure adottate a tale riguardo.

 

6. Le entità e le persone delegate conformemente al paragrafo 1, lettera c), non hanno lo status di ordinatore delegato.

 

7. La Commissione non conferisce i poteri d'esecuzione a terzi, ove detti poteri implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i metodi d'esecuzione del bilancio, inclusa la gestione diretta, l'esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive e disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali, con gli organismi di cui agli articoli 208 e 209, con organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, con organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e con persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC.

 

     Art. 59. Gestione concorrente con gli Stati membri

1. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, i compiti d'esecuzione sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

 

2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire:

 

a) assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e correttamente e in conformità della normativa settoriale applicabile, e a tal fine designano conformemente al paragrafo 3 e sorvegliano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione;

 

b) prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.

 

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.

 

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.

 

Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

 

3. Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

 

Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace.

 

Se dai risultati della revisione contabile e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze a livello dell'espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.

 

La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.

 

4. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:

 

a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

 

b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

 

c) forniscono le informazioni richieste al paragrafo 5;

 

d) provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all'articolo 35, paragrafo 2. Il trattamento dei dati personali rispetta le disposizioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE.

 

5. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, la seguente documentazione:

 

a) i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute, durante il pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso. Tali conti includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione la quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

 

i) le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte,

 

ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale,

 

iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

 

b) un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate.

 

I conti di cui alla lettera a) del primo comma e il riepilogo di cui alla lettera b) del primo comma sono corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali la Commissione ha chiesto il rimborso sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui alla lettera a) del primo comma.

 

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1 marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

 

Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui al presente paragrafo.

 

Inoltre, essi possono fornire dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui al presente paragrafo.

 

6. Al fine di garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati secondo le norme applicabili, la Commissione:

 

a) applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti degli organismi designati, stabilendo la completezza, l'esattezza e la verità dei conti;

 

b) esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;

 

c) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti se previsto dalla normativa settoriale.

 

La Commissione pone fine in tutto o in parte all'interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente comma.

 

7. La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il processo stabilito al paragrafo 3 e la funzione di revisione contabile.

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la gestione concorrente con gli Stati membri, compresa la compilazione di un registro degli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione, e a misure intese a promuovere le migliori pratiche.

 

     Art. 60. Gestione indiretta

1. Le entità e le persone cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:

 

a) la natura delle funzioni loro affidate e gli importi in questione;

 

b) i rischi finanziari sostenuti;

 

c) il grado di affidabilità garantito dai loro sistemi, norme e procedure unitamente alle misure adottate dalla Commissione per sorvegliare e coadiuvare l'espletamento delle funzioni loro affidate.

 

2. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, le entità e le persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), in conformità del principio di proporzionalità:

 

a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

 

b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

 

c) sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;

 

d) applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;

 

e) provvedono, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, alla pubblicazione ex post di informazioni sui destinatari;

 

f) garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali, come previsto dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

 

Le persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto viii), adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione. Esse soddisfano i requisiti stabiliti alle lettere da a) a e) del presente paragrafo entro sei mesi dall'inizio del loro mandato. Se al termine di tale periodo esse soddisfano tali requisiti solo in parte, la Commissione adotta adeguate misure correttive per sorvegliare e coadiuvare l'espletamento delle funzioni loro affidate.

 

3. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, le entità e le persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine effettuano, conformemente al principio di proporzionalità, controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio. Esse recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.

 

4. La Commissione può sospendere i pagamenti alle entità e persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), in particolare qualora vengano rilevati errori sistemici che mettono in dubbio l'attendibilità dei sistemi di controllo interno dell'entità o persona interessata ovvero della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

 

In deroga all'articolo 92, l'ordinatore responsabile può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori controlli allorché:

 

i) all'ordinatore responsabile giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate,

 

ii) l'interruzione è necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.

 

5. Fatto salvo il paragrafo 7, le entità e le persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:

 

a) una relazione sull'espletamento delle funzioni loro affidate;

 

b) i rispettivi conti relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dei compiti loro affidati. Tali conti sono corredati di una dichiarazione di gestione la quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

 

i) le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte,

 

ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite negli accordi di delega o, se del caso, nella pertinente normativa settoriale,

 

iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

 

c) un riepilogo delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate.

 

I documenti di cui al primo comma sono corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera b).

 

La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo. Il parere di cui al secondo comma è trasmesso entro il 15 marzo.

 

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo fanno salve le convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Tali convenzioni prevedono almeno l'obbligo per tali organizzazioni internazionali e paesi terzi di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 e tali convenzioni

 

6. Fatto salvo il paragrafo 7, la Commissione:

 

a) vigila affinché dette persone ed entità ottemperino alle loro responsabilità, in particolare effettuando revisioni contabili e valutazioni sull'esecuzione dei programmi;

 

b) applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti delle entità e persone delegate, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti;

 

c) esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

 

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta a norma dell'articolo 208.

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la gestione indiretta, comprese la definizione delle condizioni, nell'ambito della gestione indiretta, alle quali i sistemi, le norme e le procedure di entità e persone devono essere equivalenti a quelle della Commissione, le dichiarazioni di gestione e le dichiarazioni di conformità, nonché le procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione delle spese sostenute in violazione delle norme applicabili.

 

     Art. 61. Valutazioni ex ante e accordi di delega

1. Prima di affidare compiti d'esecuzione del bilancio a entità o persone a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), la Commissione ottiene la prova del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).

 

Qualora siano apportate variazioni sostanziali ai sistemi o alle norme di un'entità o persona delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), o alle procedure connesse alla gestione dei fondi dell'Unione che le sono affidati, l'entità o la persona interessata informa immediatamente la Commissione al riguardo. La Commissione riesamina gli accordi di delega conclusi con l'entità o la persona interessata per garantire che continuino a essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).

 

2. Salvo indicazione dell'entità delegata nell'atto di base, la Commissione sceglie un'entità in una delle categorie di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), tenendo debito conto della natura dei compiti da affidare, nonché dell'esperienza e della capacità operativa e finanziaria delle entità interessate. La scelta è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d'interessi.

 

3. Gli accordi di delega fissano i requisiti di cui all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d). Definiscono esattamente compiti affidati all'entità e comprendono un impegno da parte delle entità o persone interessate a rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere e) e f), nonché ad astenersi da azioni che possano generare conflitti d'interessi.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante delle norme e delle procedure nell'ambito della gestione indiretta e il contenuto degli accordi di delega.

 

     Art. 62. Agenzie esecutive

1. La Commissione può delegare alle agenzie esecutive l'attuazione in tutto o in parte di un programma o di un progetto dell'Unione, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari [16]. Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e sono persone giuridiche ai sensi del diritto dell'Unione.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive.

 

2. Il direttore dell'agenzia esecutiva esegue gli stanziamenti operativi corrispondenti nell'ambito della gestione diretta.

 

     Art. 63. Limiti della delega dei poteri

1. La Commissione non affida compiti connessi all'esecuzione dei fondi dell'Unione, compresi il pagamento e la riscossione, a entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v), vi) e vii), o di casi specifici in cui i pagamenti in questione:

 

i) sono da versare a beneficiari determinati dalla Commissione;

 

ii) sono soggetti a condizioni e importi stabiliti dalla Commissione; e

 

iii) non implicano l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.

 

2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico la Commissione può affidare, mediante contratto, i seguenti compiti: compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implichino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di affidamento dei compiti a taluni entità od organismi esterni del settore privato in conformità delle norme in materia di appalti di cui nel titolo V della parte prima.

 

CAPO 3

 

Agenti finanziari

 

Sezione 1

 

Principio della separazione delle funzioni

 

     Art. 64. Separazione delle funzioni

1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate concernenti i diritti e gli obblighi di tutti gli agenti finanziari.

 

Sezione 2

 

L'ordinatore

 

     Art. 65. L'ordinatore

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione.

 

2. Ai fini del presente titolo, il termine "funzionari" indica le persone soggette allo statuto dei funzionari.

 

3. Ogni istituzione delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore a funzionari di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i funzionari ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri conferiti e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli.

 

4. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a funzionari.

 

5. Gli ordinatori responsabili agiscono entro i limiti stabiliti dall'atto di delega o di sottodelega. L'ordinatore responsabile può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più funzionari incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.

 

6. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, i capi delle delegazioni dell'Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa allo stesso tempo l'alto rappresentante.

 

7. L'ordinatore responsabile può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da funzionari incaricati di svolgere, sotto la sua responsabilità, determinati compiti necessari ai fini dell'esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione. I funzionari che assistono gli ordinatori responsabili sono soggetti all'articolo 57.

 

8. Ogni istituzione informa la Corte di conti, il Parlamento europeo e il Consiglio della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria.

 

9. Ogni istituzione informa la Corte dei conti della nomina degli amministratori degli anticipi e delle deleghe a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, e dell'articolo 70.

 

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di assistenza fornita agli ordinatori responsabili, e alle disposizioni interne che disciplinano le deleghe.

 

     Art. 66. Poteri e funzioni dell'ordinatore

1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 l'ordinatore delegato pone in atto, conformemente all'articolo 32 e alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia.

 

3. Per eseguire le spese, l'ordinatore responsabile procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.

 

4. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

 

5. Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione.

 

I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

 

Per una data operazione, la verifica è effettuata da funzionari diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I funzionari che effettuano la verifica non sono essi subordinati ai funzionari che hanno avviato l'operazione.

 

6. L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.

 

I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante.

 

Qualora l'ordinatore delegato esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, e rispettano sia i diritti della Commissione che quelli dei servizi sottoposti ad audit.

 

7. I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispongono delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

 

8. Se un funzionario partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che vincolano i funzionari, una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore, ne informa il suo superiore gerarchico. Se il funzionario lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d'inerzia del superiore gerarchico o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il funzionario consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il funzionario ne informa per iscritto l'ordinatore delegato. In caso d'inerzia di quest'ultimo funzionario, il funzionario informa l'istanza pertinente di cui all'articolo 73, paragrafo 6.

 

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il funzionario informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell'Unione prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare l'ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione.

 

9. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

 

a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;

 

b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

 

c) le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

 

La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.

 

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente. Anche le relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli ex ante ed ex post, la conservazione dei documenti giustificativi, il codice deontologico, il mancato intervento dell'ordinatore, la trasmissione di informazioni al contabile e le relazioni sulle procedure negoziate.

 

     Art. 67. Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, essi collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

 

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe limitare la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto d'interessi o di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

 

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

 

2. Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in una situazione di cui all'articolo 66, paragrafo 8, essi sottopongono la questione all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 6. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.

 

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e sull'efficacia dei sistemi interni di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 73, paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

 

I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e ad aiutare l'ordinatore delegato responsabile.

 

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, rispondono a ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest'ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

 

5. La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all'articolo 319 TFUE.

 

Sezione 3

 

Il contabile

 

     Art. 68. Poteri e funzioni del contabile

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

 

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

 

b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo IX della parte prima;

 

c) tenere la contabilità conformemente al titolo IX della parte prima;

 

d) definire le procedure contabili nonché il piano contabile conformemente al titolo IX della parte prima;

 

e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione;

 

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

 

Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

 

Il contabile della Commissione svolge anche, alle condizioni di cui all'articolo 213, il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.

 

2. Il contabile della Commissione è incaricato di definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati conformemente al titolo IX della parte prima.

 

3. I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un'immagine fedele della situazione finanziaria delle istituzioni e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.

 

4. Prima della loro adozione da parte dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 208, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 208.

 

A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 143 e delle procedure contabili di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

 

Gli ordinatori trasmettono al contabile le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

 

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

 

5. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

 

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

 

6. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile responsabile della custodia dei medesimi.

 

7. Nell'ambito dell'attuazione di un programma o di un'azione, possono essere aperti conti fiduciari a nome e per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un'entità delegata a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) o vi).

 

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione.

 

Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell'ordinatore.

 

8. Il contabile della Commissione definisce norme per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso.

 

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i poteri e le funzioni del contabile, incluse la sua nomina e cessazione dalle funzioni, il parere sui sistemi contabili e di inventario, la gestione della tesoreria e dei conti bancari, le firme sui conti, la gestione dei saldi dei conti, le operazioni di trasferimento e conversione, i metodi di pagamento, i dossier di entità giuridiche e la conservazione di documenti giustificativi.

 

     Art. 69. Funzioni che il contabile può delegare

1. Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a funzionari subordinati.

 

L'atto di delega definisce tali funzioni.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti persone autorizzate a disporre dei conti in un'unità locale.

 

Sezione 4

 

L'amministratore degli anticipi

 

     Art. 70. Casse di anticipi

1. Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate diverse dalle risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato definite dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

 

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 128, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

 

2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alle condizioni per le casse di anticipi, compresi gli importi massimi che gli amministratori degli anticipi devono pagare e anche le norme per le azioni esterne, fra cui quelle riguardanti la scelta degli amministratori degli anticipi, la dotazione delle casse di anticipi, i controlli da parte degli ordinatori e dei contabili, e il rispetto delle procedure in materia di appalti. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la creazione delle casse di anticipi e gli amministratori degli anticipi nelle delegazioni dell'Unione.

 

CAPO 4

 

Responsabilità di agenti finanziari

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 71. Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

1. L'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori responsabili.

 

2. L'autorità che ha nominato il contabile o l'amministratore degli anticipi o entrambi possono sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

 

3. Il presente articolo fa salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli attori finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 72. Responsabilità dell'ordinatore in caso di attività illecita, frode o corruzione

1. Il presente capo fa salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 71, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.

 

2. Fatti salvi gli articoli 73, 74 e 75 del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'OLAF.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi in caso di attività illecita, frode o corruzione.

 

Sezione 2

 

Disposizioni relative agli ordinatori responsabili

 

     Art. 73. Disposizioni relative agli ordinatori

1. L'ordinatore responsabile é tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto dei funzionari.

 

2. L'obbligo di risarcire il danno si applica in particolare se l'ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:

 

a) accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;

 

b) trascura di compilare un documento che dia luogo a un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

 

3. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

 

4. In caso di sottodelega all'interno del suo servizio, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

 

5. In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, come anche della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio.

 

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente all'articolo 67, paragrafo 3.

 

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all'articolo 66, paragrafo 9.

 

6. Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.

 

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento volto ad accertare la responsabilità disciplinare o volto ad accertare una responsabilità del risarcimento del danno. Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che sia la persona in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

 

7. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo è competente per i casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

 

Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta una relazione corredata di raccomandazioni all'ordinatore, all'alto rappresentante e all'ordinatore delegato della Commissione, a meno che questi sia la persona in causa, nonché al revisore interno.

 

Sulla base del parere dell'istanza, la Commissione può chiedere all'alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'alto rappresentante procederà come più opportuno, conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull'azione disciplinare o sul risarcimento del danno, così come raccomandato dalla Commissione.

 

Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 22 dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate applicabili agli ordinatori delegati, inclusi la conferma delle istruzioni e il ruolo dell'istanza specializzata in irregolarità finanziarie.

 

Sezione 3

 

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

 

     Art. 74. Disposizioni relative ai contabili

1. Il contabile é responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

 

a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

 

b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

 

c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

 

d) mancato incasso di entrate dovute.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli ordinatori in caso di altre fattispecie.

 

     Art. 75. Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

1. Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

 

a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;

 

b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;

 

c) pagamento a soggetti non aventi diritto;

 

d) mancato incasso di entrate dovute.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli amministratori degli anticipi in caso di altre fattispecie.

 

CAPO 5

 

Operazioni di entrata

 

Sezione 1

 

Disponibilità delle risorse proprie

 

     Art. 76. Risorse proprie

1. Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione 2007/436/CE, Euratom sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Sono messe a disposizione conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate applicabili alle risorse proprie.

 

Sezione 2

 

Previsione di crediti

 

     Art. 77. Previsione di crediti

1. Allorché l'ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.

 

2. L'ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

 

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.

 

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

 

3. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione 2007/436/CE, Euratom, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore responsabile.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la previsione di crediti.

 

Sezione 3

 

Accertamento dei crediti

 

     Art. 78. Accertamento dei crediti

1. L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:

 

a) verifica l'esistenza dei debiti;

 

b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito;

 

c) verifica l'esigibilità del debito.

 

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore responsabile.

 

3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora.

 

Sezione 4

 

Ordini di riscossione

 

     Art. 79. Ordini di riscossione

1. L'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito stabilito dall'ordinatore responsabile.

 

2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.

 

Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione lo impone, la Commissione può altresì adottare, in circostanze eccezionali, una decisione esecutiva di questo tipo a favore di altre istituzioni che lo richiedano in riferimento a crediti sorti in relazione a persone soggette allo statuto dei funzionari.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate per l'adozione dell'ordine di riscossione.

 

Sezione 5

 

Recupero

 

     Art. 80. Disposizioni in materia di recupero

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate dell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultima siano conservati.

 

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell'Unione. Tale credito é certo, liquido ed esigibile.

 

2. Quando l'ordinatore delegato intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia é motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione di rinuncia.

 

L'ordinatore delegato può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a modalità dettagliate di recupero, inclusi il recupero mediante compensazione, la procedura di recupero in caso di mancato pagamento, la concessione di dilazioni di pagamento, il recupero di ammende e altre penali, la rinuncia al recupero e l'annullamento di un credito accertato.

 

3. Gli Stati membri sono in primo luogo responsabili dello svolgimento di controlli e revisioni contabili, e del recupero di importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.

 

4. La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.

 

Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

 

I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da applicare possono essere previsti nella normativa settoriale.

 

5. La metodologia per l'applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

 

     Art. 81. Prescrizione

1. Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, i crediti dell'Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a una prescrizione di cinque anni.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prescrizione.

 

     Art. 82. Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.

 

     Art. 83. Ammende, penali e interessi imposti dalla Commissione

1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono registrati come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono registrati come entrate di bilancio con la massima tempestività e al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione. Gli importi che devono essere restituiti all'entità che li ha versati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non sono registrati come entrate di bilancio.

 

3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e interessi.

 

CAPO 6

 

Operazioni di spesa

 

     Art. 84. Decisioni di finanziamento

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

 

2. Con l'eccezione degli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 5, primo comma, lettera e), l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

 

3. La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d'esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d'esecuzione indicativo.

 

In caso di gestione indiretta, la decisione di finanziamento specifica altresì l'entità o la persona delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti decisioni di finanziamento.

 

Sezione 1

 

Impegno delle spese

 

     Art. 85. Tipi di impegni

1. Un impegno di bilancio consiste nell'operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici.

 

Un impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

 

Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati previsti dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di impegni, l'adozione di impegni globali, l'unicità delle firme e le spese amministrative coperte da impegni accantonati.

 

3. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

 

a) specifico: l'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati;

 

b) globale: l'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;

 

c) accantonato: l'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 170 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

 

4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

 

     Art. 86. Disposizioni relative agli impegni

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 187.

 

2. L'obbligo stabilito dal paragrafo 1 di procedere a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione a titolo della sua autonomia amministrativa.

 

3. In caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, l'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se l'efficacia dell'intervento dell'Unione richiede la conclusione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se non é prima possibile procedere a un impegno di bilancio specifico. All'impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver concluso un impegno giuridico nei confronti di terzi.

 

4. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.

 

Salvo il disposto dell'articolo 85, paragrafo 4, e dell'articolo 203, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

 

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore responsabile.

 

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale, è registrato dall'ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.

 

5. Gli impegni di bilancio e giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

 

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 15.

 

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 90 entro i due anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo ove tali importi siano relativi a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o in presenza di disposizioni specifiche stabilite nella normativa settoriale.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli impegni di bilancio e giuridici, compresa la registrazione dei singoli impegni.

 

     Art. 87. Controlli relativi agli impegni

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:

 

a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

 

b) la disponibilità degli stanziamenti;

 

c) la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;

 

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. L'adeguatezza dei versamenti di prefinanziamenti, il relativo importo e lo scadenzario generale dei pagamenti sono proporzionati alla durata prevista, allo stato di avanzamento dell'esecuzione e ai rischi finanziari che tale prefinanziamento comporta.

 

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico tramite firma materiale o elettronica, l'ordinatore verifica quanto segue:

 

a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

 

b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, nonché a qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e di qualsiasi altro regolamento;

 

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli applicabili ai diversi impegni.

 

Sezione 2

 

Liquidazione delle spese

 

     Art. 88. Liquidazione delle spese

1. La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:

 

a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;

 

b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;

 

c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla definizione di norme dettagliate concernenti la liquidazione delle spese, inclusi l'ordine di pagamento per le spese del personale e per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale di appalti pubblici e sovvenzioni, la menzione "conforme ai fatti" per i prefinanziamenti e la forma del "visto per pagamento" e della menzione "conforme ai fatti".

 

Sezione 3

 

Ordinazione delle spese

 

     Art. 89. Ordinazione delle spese

1. L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

 

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi da parte dell'ordinatore, quest'ultimo può ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'ordinazione delle spese, inclusa la definizione dei dati obbligatori sugli ordini di pagamento e le verifiche degli stessi da parte dell'ordinatore.

 

Sezione 4

 

Pagamento delle spese

 

     Art. 90. Tipi di pagamenti

1. Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

 

a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

 

b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

 

i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti previa firma dell'accordo di delega, del contratto o della convenzione di sovvenzione ovvero notifica della decisione di sovvenzione;

 

ii) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione;

 

iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione sia stata integralmente eseguita.

 

2. Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione di ogni pagamento.

 

3. Le norme contabili di cui all'articolo 152 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.

 

4. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore responsabile in base alla natura economica e al calendario del progetto sottostante.

 

Qualora l'ordinatore responsabile ritenga inefficace richiedere una scheda finanziaria ai beneficiari e contraenti, per le sovvenzioni o contratti superiori a 5000000 EUR ottiene da loro informazioni sulla spesa cumulativa almeno una volta l'anno.

 

Ai fini del secondo comma, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega.

 

Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di pagamento e i documenti giustificativi.

 

     Art. 91. Pagamento limitato ai fondi disponibili

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

 

Sezione 5

 

Termini per le operazioni di spesa

 

     Art. 92. Termini

1. I pagamenti sono effettuati entro:

 

a) 90 giorni di calendario per gli accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

 

b) 60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

 

c) 30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di delega, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione.

 

2. L'ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:

 

a) l'importo del pagamento richiesto non è dovuto; oppure

 

b) non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.

 

Se l'ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese in una domanda di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare,anche attraverso un controllo sul posto, il carattere ammissibile delle spese.

 

3. Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

 

4. Qualora la sospensione superi due mesi, il creditore può chiedere una decisione dell'ordinatore responsabile se dev'essere continuata la sospensione.

 

5. Tranne nel caso degli Stati membri, alla scadenza dei termini fissati al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i termini di pagamento e la specificazione delle condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

 

CAPO 7

 

Sistemi informatici e amministrazione elettronica

 

     Art. 93. Gestione elettronica delle operazioni

1. Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la gestione elettronica delle operazioni.

 

     Art. 94. Trasmissione di documenti

Previo accordo delle istituzioni e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra di essi può essere effettuata per via elettronica.

 

     Art. 95. Amministrazione elettronica ("e-Government")

1. Nella gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nelle norme settoriali che garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o comunque ricevuti e trasmessi nell'ambito della gestione del bilancio.

 

2. Le istituzioni e le agenzie esecutive, nonché gli organismi di cui all'articolo 208 istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalti pubblici e sovvenzioni. In particolare, esse elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di sovvenzione e di appalto e a tal fine realizzano un unico "spazio di interscambio dei dati elettronici" per i richiedenti, i candidati e gli offerenti.

 

3. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'amministrazione elettronica.

 

CAPO 8

 

Principi amministrativi

 

     Art. 96. Buona amministrazione

1. L'ordinatore responsabile rende noto senza indugio la necessità di fornire prove e/o documentazione, la forma delle medesime e il loro contenuto essenziale nonché, se del caso, il calendario indicativo relativo al completamento di procedure di aggiudicazione.

 

2. Qualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente o del concorrente, si verifichi una mancata presentazione di prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l'ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al richiedente o al concorrente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi. Tali informazioni o chiarimenti non modificano in modo sostanziale la proposta né mutano i termini dell'offerta.

 

     Art. 97. Indicazione dei mezzi di ricorso

Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l'impugnazione.

 

Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.

 

CAPO 9

 

Il revisore interno

 

     Art. 98. Designazione del revisore interno

Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

 

Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

 

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE, alle condizioni di cui all'articolo 2137.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la designazione del revisore interno.

 

     Art. 99. Poteri e funzioni del revisore interno

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

 

Il revisore interno é incaricato in particolare di quanto segue:

 

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

 

b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.

 

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione alle attività e ai servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

 

Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività degli ordinatori e degli altri elementi d'informazione individuati.

 

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

 

4. L'istituzione comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

 

5. L'istituzione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.

 

6. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, come pure la relazione dell'istituzione, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

 

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti poteri e funzioni del revisore interno.

 

     Art. 100. Indipendenza del revisore interno

1. Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

 

Se il revisore interno è un funzionario, egli esercita le sue funzioni esclusive di revisione contabile in piena indipendenza e impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto dei funzionari e precisate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'indipendenza e l'affidabilità del revisore interno, compreso il diritto di quest'ultimo di avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

TITOLO V

 

APPALTI PUBBLICI

 

CAPO 1

 

Disposizioni generali

 

Sezione 1

 

Ambito d'applicazione e principi di aggiudicazione

 

     Art. 101. Definizione di appalti pubblici

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 117 e 190, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

 

Tali appalti includono quanto segue:

 

a) gli appalti immobiliari;

 

b) gli appalti di forniture;

 

c) gli appalti di lavori;

 

d) gli appalti di servizi.

 

2. Un contratto quadro è un contratto concluso tra uno o più operatori economici e tra una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

 

3. Fatti salvi gli articoli da 106 a 109, il presente titolo non si applica agli appalti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la definizione e l'ambito di applicazione degli appalti pubblici, compresi i contratti quadro e i contratti specifici.

 

     Art. 102. Principi applicabili agli appalti pubblici

1. Tutti gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

 

2. Tutte le procedure d'aggiudicazione di appalti pubblici si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d).

 

Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

 

Sezione 2

 

Pubblicazione

 

     Art. 103. Pubblicazione degli appalti pubblici

1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 118 o dall'articolo 190 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

 

La pubblicazione del bando di gara può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 104, paragrafo 2, e per gli appalti di servizi che rientrano nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [17].

 

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'aggiudicazione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

 

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 118 o all'articolo 190 e gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti per la pubblicità degli appalti e la pubblicazione dei bandi di gara.

 

Sezione 3

 

Procedure di aggiudicazione degli appalti

 

     Art. 104. Procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

 

a) la procedura aperta;

 

b) la procedura ristretta;

 

c) il concorso di progettazione;

 

d) la procedura negoziata;

 

e) il dialogo competitivo.

 

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui agli articoli 208 e 209 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

 

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici in talune situazioni che devono essere specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

 

Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati dell'Unione si può procedere ad un'aggiudicazione congiunta, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

 

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dagli articoli 118 o 190, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di procedura di aggiudicazione, l'aggiudicazione congiunta, gli appalti di valore modesto e il pagamento a fronte di fatture.

 

     Art. 105. Contenuto dei documenti di gara

I documenti di gara forniscono una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificano i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il contenuto dei documenti di gara, incluse la possibilità e le condizioni per una revisione del prezzo e delle specifiche tecniche.

 

     Art. 106. Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:

 

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislativee o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

 

b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunziata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

 

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;

 

d) che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

 

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

 

f) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

 

Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato preventivo o a seguito di una procedura analoga prevista nel diritto nazionale.

 

Le lettere b) ed e) del primo comma non si applicano qualora i candidati o offerenti possano dimostrare che sono state adottate idonee misure rispetto alle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei loro confronti che sono oggetto di una sentenza di cui alle lettere b) o e) del primo comma.

 

2. In caso di procedura negoziata ove, per motivi di ordine tecnico o artistico, ovvero connessi alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto può essere aggiudicato ad un operatore economico determinato, l'istituzione può decidere di non escludere l'operatore economico in questione per i motivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), c) e d), se ciò è indispensabile per garantire la continuità del servizio dell'istituzione. In tal caso, l'istituzione motiva debitamente la sua decisione.

 

3. I candidati o offerenti certificano che non si trovano in una delle situazioni elencate al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto.

 

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice:

 

a) quando il candidato o l'offerente è una persona giuridica, fornisce informazioni sulla proprietà o sull'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza della persona giuridica e certifica che non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1;

 

b) se è previsto un subappalto, certifica che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti:

 

a) i criteri di esclusione dalla partecipazione alle gare, comprese le norme sulle attività illegali che danno adito all'esclusione;

 

b) quali prove possono essere soddisfacenti per dimostrare che una situazione di esclusione non esiste;

 

c) le norme sulla durata di un'esclusione.Tale esclusione non supera in ogni caso i 10 anni.

 

     Art. 107. Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni

1. Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, durante la procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

 

a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

 

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

 

c) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di esclusione applicabili alle gare e la definizione delle prove che possono essere considerate soddisfacenti per dimostrare che una situazione di esclusione non esiste. Inoltre, nel caso di una situazione di esclusione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla durata di un'esclusione.

 

     Art. 108. Banca dati centrale sull'esclusione

1. La Commissione crea e gestisce la banca dati centrale sull'esclusione. Essa contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, all'articolo 109, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a). Detta banca dati é comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 208. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati annualmente del numero di nuovi casi e del numero totale di casi registrati nella banca dati.

 

2. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio conformemente agli articoli 58 e 61, comunicano all'ordinatore responsabile le informazioni su candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, primo comma, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione. Detto ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella banca dati.

 

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

 

3. La BCE, la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati ai fini della tutela dei propri fondi e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti conformemente alle rispettive norme in materia di aggiudicazione.

 

Essi comunicano alla Commissione le informazioni sui candidati e sugli offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, primo comma, lettera c), se la condotta degli operatori in questione ha danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la banca dati centrale sull'esclusione, compresa la definizione di procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della banca dati.

 

5. È consentito l'accesso alle autorità dei paesi terzi qualora rispettino le norme stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 e sulla base di una valutazione caso per caso.

 

     Art. 109. Sanzioni amministrative e finanziarie

1. L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative e/o finanziarie:

 

a) a contraenti, candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b);

 

b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

 

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice concede prima agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

 

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

 

a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o

 

b) in sanzioni finanziarie irrogate al candidato o all'offerente o al contraente entro i limiti del valore di tale appalto.

 

3. Per rafforzare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, le istituzioni possono decidere, conformemente al principio di proporzionalità, di pubblicare le loro decisioni che irrogano le sanzioni amministrative o finanziarie di cui al paragrafo 1 una volta che sia stata pienamente attuata la procedura descritta al paragrafo 1.

 

La decisione di pubblicare una decisione che irroga sanzioni amministrative o finanziarie di cui al primo comma tiene conto, in particolare, della gravità della fattispecie, compresi la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, il tempo trascorso dal verificarsi della fattispecie, la durata e la ricorrenza della fattispecie, l'intenzione o il grado di negligenza dell'entità interessata e le misure adottate da quest'ultima per porre rimedio alla situazione.

 

La decisione relativa alla pubblicazione è inclusa nella decisione che irroga sanzioni amministrative o finanziarie e prevede espressamente la pubblicazione della decisione che irroga sanzioni, o di una sintesi della stessa, sul sito web dell'istituzione.

 

Per garantire un effetto deterrente, nella sintesi pubblicata figurano il nome della persona responsabile della fattispecie, una breve descrizione di quest'ultima, la menzione del programma interessato e la durata dell'esclusione e/o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.

 

La decisione è pubblicata una volta esauriti i mezzi di impugnazione avverso la decisione stessa, ovvero dopo la scadenza dei termini d'impugnazione e figura sul sito internet sino allo scadere del periodo di esclusione, ovvero fino a sei mesi dopo il pagamento delle sanzioni finanziarie, ove queste ultime rappresentino l'unico provvedimento adottato.

 

Qualora siano interessate persone fisiche, la decisione in merito alla pubblicazione è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le diverse sanzioni amministrative e finanziarie per gli offerenti o i candidati che hanno rilasciato false dichiarazioni, hanno fatto errori sostanziali, hanno commesso irregolarità o frodi ovvero gravi violazioni dei loro obblighi contrattuali.

 

     Art. 110. Criteri di aggiudicazione degli appalti

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 106 e 107 e dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

 

2. Un appalto è aggiudicato mediante aggiudicazione o mediante aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la specificazione dei criteri di selezione e dei criteri di aggiudicazione. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai documenti atti a comprovare la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale nonché a norme dettagliate concernenti le aste elettroniche e le offerte anormalmente basse.

 

     Art. 111. Presentazione delle offerte

1. Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

 

2. La Commissione garantisce con mezzi appropriati e in applicazione dell'articolo 95 che gli offerenti possono registrare i contenuti delle gare d'appalto e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico ("approvvigionamento elettronico").

 

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente disposizione entro 28 ottobre 2014, e successivamente su base periodica.

 

3. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

 

4. Tranne che per gli appalti di valore modesto di cui all'articolo 104, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

 

5. Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la presentazione delle offerte e la definizione dei termini concessi per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, i termini per l'accesso ai documenti della gara di appalto e i termini in casi urgenti. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai diversi metodi di comunicazione e a norme dettagliate concernenti la possibilità di una garanzia dell'offerta, l'apertura delle offerte, le richieste di partecipazione ed il comitato per la valutazione delle offerte.

 

     Art. 112. Principi della parità di trattamento e trasparenza

1. Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti hanno luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non danno luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i principi della parità di trattamento e della trasparenza. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo al contatto consentito tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti durante la procedura di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi per la registrazione scritta di una valutazione e i dettagli minimi della decisione adottata dall'amministrazione aggiudicatrice.

 

     Art. 113. Decisione di aggiudicazione

1. L'ordinatore designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

 

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato o offerente la cui candidatura o offerta non è stata accettata i motivi del rifiuto, nonché la durata del periodo di statu quo di cui all'articolo 118, paragrafo 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

 

La comunicazione di taluni elementi può tuttavia essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere a una concorrenza leale fra queste ultime.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la decisione di aggiudicazione e la firma ed esecuzione dell'appalto.

 

     Art. 114. Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto

Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

 

La decisione é giustificata ed è resa nota ai candidati od offerenti.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

 

Sezione 4

 

Garanzie e azione correttiva

 

     Art. 115. Garanzie

Tranne che per gli appalti di valore modesto, l'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, su una base caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere una garanzia ai fini seguenti:

 

a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o

 

b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate, inclusi criteri per l'analisi dei rischi, concernenti le garanzie richieste ai contraenti.

 

     Art. 116. Errori, irregolarità e frodi nella procedura

1. Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice sospende la procedura e può adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

 

Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non aggiudicare il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

 

Se tali errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la sospensione di un appalto in caso di errori, irregolarità o frodi.

 

CAPO 2

 

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto

 

     Art. 117. L'amministrazione aggiudicatrice

1. Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto. Esse delegano, a norma dell'articolo 65, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la delega della funzione di amministrazione aggiudicatrice, compresa l'individuazione dei livelli adeguati per il calcolo delle soglie.

 

     Art. 118. Soglie applicabili

1. Alle condizioni di cui al titolo IV della parte seconda, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

 

a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 103;

 

b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 98, paragrafo 1;

 

c) i termini corrispondenti.

 

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le soglie applicabili, i contratti distinti e i contratti per lotti nonché il periodo sospensivo prima della firma del contratto.

 

     Art. 119. Norme in materia di partecipazione alle gare

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all'accesso all'appalto.

 

2. L'OLAF esercita il potere conferito alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell' 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [18], di eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

 

     Art. 120. Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

 

TITOLO VI

 

SOVVENZIONI

 

CAPO 1

 

Portata e forma delle sovvenzioni

 

     Art. 121. Portata delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

 

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell'Unione;

 

b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione ("sovvenzioni di funzionamento") e la sostiene.

 

Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato di una sovvenzione.

 

La Commissione può istituire un sistema elettronico sicuro per gli scambi con i beneficiari.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla specificazione dettagliata della portata e del contenuto delle sovvenzioni e alle norme intese a determinare se sia necessario ricorrere a convenzioni o decisioni di sovvenzione. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo ai dettagli sul sistema di scambio elettronico, comprese le condizioni in cui i documenti presentati per mezzo di tali sistemi, incluse le convenzioni di sovvenzione, sono da considerarsi originali e da firmare, e l'uso di partenariati quadro.

 

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

 

a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;

 

b) gli appalti pubblici di cui all'articolo 10195, gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;

 

c) gli strumenti finanziari, nonché gli azionariati o la partecipazione azionaria in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti;

 

d) le quote versate dall'Unione a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro;

 

e) e spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente e della gestione indiretta ai sensi degli articoli 58, 59 e 60, se non diversamente specificato nel regolamento finanziario applicabile al bilancio delle entità o delle persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), o negli accordi di delega;

 

f) i contributi versati a favore di agenzie esecutive di cui all'articolo 62 in virtù dell'atto costitutivo delle agenzie;

 

g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [19];

 

h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse;

 

i) i premi attribuiti in seguito a concorsi, ai quali si applica il titolo VII della parte prima.

 

3. Gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia sono trattati come sovvenzioni, a condizione che non siano combinati in un'unica misura con strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima.

 

Talli abbuoni e sussidi sono soggetti alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto segue:

 

a) il principio del cofinanziamento di cui all'articolo 125, paragrafo 3;

 

b) il principio del divieto del fine di lucro di cui all'articolo 125, paragrafo 4;

 

c) per le azioni miranti a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre un reddito, la valutazione della capacità finanziaria del richiedente di cui all'articolo 132, paragrafo 1.

 

4. Ogni istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.

 

     Art. 122. Beneficiari

1. Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata come l'unico beneficiario, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.

 

2. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:

 

a) entità che costituiscono il beneficiario ai sensi del paragrafo 1;

 

b) entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 131, paragrafo 4, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né istaurato al solo scopo della sua attuazione.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo al contenuto minimo delle convenzioni o decisioni di sovvenzione, in particolare, quando una sovvenzione viene concessa a diverse entità, agli obblighi specifici del coordinatore, se del caso, e degli altri beneficiari, al regime di responsabilità applicabile e alle condizioni per l'aggiunta o la cancellazione di un beneficiario.

 

     Art. 123. Forme di sovvenzioni

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

 

a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti di cui all'articolo 126;

 

b) rimborso sulla base dei costi unitari;

 

c) somme forfettarie;

 

d) finanziamenti a tasso fisso;

 

e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

 

2. Nel determinare la forma appropriata di una sovvenzione, si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali beneficiari.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme relative alle diverse forme di sovvenzione, comprese le sovvenzioni di valore modesto.

 

     Art. 124. Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

1. Fatte salve le disposizioni dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.

 

Qualora l'importo massimo per sovvenzione non sia superiore all'ammontare di una sovvenzione di importo modesto, l'autorizzazione può essere data dall'ordinatore responsabile.

 

2. L'autorizzazione è accompagnata almeno dagli elementi seguenti:

 

a) una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;

 

b) l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;

 

c) la descrizione dei metodi per determinare gli importi forfetari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso e delle condizioni per garantire ragionevolmente che i principi del divieto del fine di lucro e del cofinanziamento siano rispettati e che il doppio finanziamento dei costi sia evitato. Tali metodi si basano su:

 

i) dati statistici o analoghi mezzi obiettivi; oppure

 

ii) un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete pratiche contabili.

 

3. Quando è autorizzato il ricorso alle consuete pratiche contabili del beneficiario, l'ordinatore responsabile può valutare, ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post, la conformità di tali pratiche alle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

Se la conformità delle consuete pratiche contabili del beneficiario alle condizioni di cui al paragrafo 2 è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di queste pratiche non sono rimessi in discussione da controlli ex post.

 

L'ordinatore responsabile può ritenere le consuete pratiche contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.

 

4. La decisione o convenzione di sovvenzione può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio. Il massimale del 7 % può essere superato sulla base di una decisione motivata della Commissione.

 

5. I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto nell'ambito di un programma d'azione o di lavoro, sulla base dei costi unitari determinati per mezzo di una decisione della Commissione.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate riguardo alle somme forfettarie, ai costi unitari e ai finanziamenti a tasso fisso.

 

CAPO 2

 

Principi

 

     Art. 125. Principi generali applicabili alle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

 

2. Fatto salvo l'articolo 130, le sovvenzioni non sono cumulative né sono concesse retroattivamente.

 

3. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.

 

Se non diversamente specificato nel presente regolamento, lo statuto dei partiti politici a livello europeo e le norme relative al loro finanziamento sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [20].

 

4. Le sovvenzioni non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario ("principio del divieto del fine di lucro").

 

Il primo comma non si applica a:

 

a) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o azioni che producono un reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla decisione o convenzione di sovvenzione;

 

b) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche.

 

c) altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;

 

d) sovvenzioni sulla base di tassi forfettari e/o importi forfettari e/o costi unitari se conformi alle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2;

 

e) sovvenzioni di valore modesto.

 

Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione o il programma di lavoro.

 

5. Ai fini del presente titolo, il profitto è definito come un surplus di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario, quando la richiesta è fatta per il pagamento del saldo.

 

Le entrate di cui al primo comma sono limitate ai redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro, così come ai contributi finanziari assegnati in modo specifico dai donatori al finanziamento dei costi ammissibili.

 

In caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.

 

6. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello dell'Unione realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al principio del divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 4, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

 

Ai fini della verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello dell'Unione, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

 

Il secondo comma non si applica se le riserve finanziarie di un partito politico a livello di Unione superano il 100 % delle sue entrate annue medie.

 

7. Le sovvenzioni possono essere assegnate senza invito a presentare proposte alla BEI o al Fondo europeo per gli investimenti per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applicano gli articoli 131, paragrafi da 2 a 5, e 132 paragrafo 1.

 

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 ad integrazione dei principi generali applicabili alle sovvenzioni, compresi il principio del divieto del fine di lucro e il principio del cofinanziamento. Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alla definizione dell'assistenza tecnica.

 

     Art. 126. Costi ammissibili

1. Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.

 

Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili.

 

2. Sono costi ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:

 

a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;

 

b) sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;

 

c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;

 

d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso;

 

e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

 

f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

 

3. Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.

 

Fatto salvo l'atto di base e in aggiunta al paragrafo 2, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l'ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all'invito a presentare proposte:

 

a) costi relativi a una garanzia di pre-finanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione, ove detta garanzia sia richiesta dall'ordinatore responsabile ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1;

 

b) costi relativi alle revisioni contabili esterne ove tali revisioni siano richieste dall'ordinatore responsabile;

 

c) imposta sul valore aggiunto ("IVA") quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto [21];

 

d) i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;

 

e) i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali nella misura in cui essi sono correlati ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non venisse realizzato.

 

4. I costi sostenuti dalle entità affiliate a un beneficiario di cui all'articolo 122 possono essere considerati ammissibili dall'ordinatore responsabile in base all'invito a presentare proposte. In tal caso, le seguenti condizioni si applicano cumulativamente:

 

a) le entità in questione sono individuate nella convenzione o decisione di sovvenzione;

 

b) le entità interessate si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione o decisione di sovvenzione per quanto concerne l'ammissibilità dei costi e i diritti di verifiche e di revisioni contabili da parte della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti.

 

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a ulteriori specificazioni sui costi ammissibili.

 

     Art. 127. Cofinanziamento in natura

1. Ai fini del calcolo del profitto generato dalla sovvenzione, non si tiene conto del cofinanziamento sotto forma di contributi in natura.

 

2. Se lo ritiene necessario o opportuno, l'ordinatore responsabile può accettare quale cofinanziamento contributi in natura. Ove sia offerto un cofinanziamento in natura a integrazione di sovvenzioni di valore modesto e l'ordinatore responsabile abbia deciso di rifiutarlo, questi indica per quali motivi non lo ritiene necessario o opportuno.

 

Tali contributi non superano:

 

a) i costi realmente sostenuti da terzi e debitamente giustificati da documenti contabili;

 

b) oppure, in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione.

 

I contributi in natura sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse destinate all'azione. Il loro valore unitario è stimato nel bilancio di previsione e non è modificato successivamente.

 

I contributi in natura sono conformi alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale.

 

     Art. 128. Trasparenza

1. Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro, che deve essere pubblicato prima dell'attuazione.

 

Tale programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base.

 

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile o alle operazioni di aiuto umanitario.

 

2. Gli inviti a presentare proposte specificano la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione o la notifica delle decisioni di finanziamento.

 

Tali date sono fissate sulla base dei periodi seguenti:

 

a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

 

b) per firmare con i candidati le convenzioni di sovvenzione o comunicare loro le decisioni di finanziamento, un massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati.

 

Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche che può essere previsto dall'atto di base ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [22] e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti.

 

L'ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l'informazione dei candidati e la firma di convenzioni di sovvenzione o la notifica di decisioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al secondo comma, l'ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del terzo comma, propone azioni correttive.

 

3. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale conformemente all'articolo 35, paragrafi 2 e 3.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti relativi al programma di lavoro, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le deroghe a un invito a presentare proposte, le informazioni per i richiedenti e la pubblicazione ex post.

 

     Art. 129. Divieto di cumulo

1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

 

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

 

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

 

In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo al principio della concessione non cumulativa di sovvenzioni.

 

     Art. 130. Principio di non retroattività

1. Una sovvenzione per un'azione già avviata può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione o prima della notifica della decisione di sovvenzione.

 

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non sono anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza per aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile, operazioni di aiuto umanitario ovvero in situazioni di pericolo imminente o immediato che rischino di degenerare in un conflitto armato o di destabilizzare un paese, in relazione a cui un impegno tempestivo dell'Unione sarebbe di grande importanza per promuovere la prevenzione dei conflitti.

 

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il principio di irretroattività.

 

2. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata ovvero la decisione di sovvenzione è notificata entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione o all'inizio dell'esercizio del beneficiario.

 

CAPO 3

 

Procedura di concessione

 

     Art. 131. Domande di sovvenzione

1. Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto anche, se del caso, in un formato elettronico sicuro.

 

Qualora lo ritenga fattibile, la Commissione prevede la possibilità di presentare le domande di sovvenzione online.

 

2. Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:

 

a) persone giuridiche; oppure

 

b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente.

 

Ai fini della lettera a) del primo comma, possono essere ammissibili le domande di sovvenzione presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

 

3. La domanda specifica lo status giuridico del richiedente e dimostra la sua capacità finanziaria e operativa di realizzare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta.

 

A tale scopo, il richiedente presenta una dichiarazione sull'onore e, salvo nel caso di sovvenzioni di valore modesto, tutti i documenti giustificativi richiesti dall'ordinatore responsabile, sulla base di un'analisi dei rischi. L'obbligo di presentare tali documenti è indicato nell'invito a presentare proposte.

 

La verifica della capacità finanziaria non concerne le persone fisiche beneficiarie di borse di studio, le persone fisiche più bisognose e che ricevono aiuti diretti, gli enti pubblici o le organizzazioni internazionali. In funzione della sua valutazione del rischio, l'ordinatore responsabile può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici o organizzazioni internazionali.

 

4. L'articolo 106, paragrafo 1, e gli articoli 107, 108 e 109 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui in tali articoli. Tuttavia, l'ordinatore responsabile non richiede tale attestazione nei seguenti casi:

 

a) sovvenzioni di valore modesto.

 

b) recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione.

 

5. L'ordinatore responsabile può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, a orma dell'articolo 109.

 

Tali sanzioni possono essere irrogate ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore responsabile oppure non hanno fornito tali informazioni.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione, la prova che non rientrino in una situazione di esclusione, i richiedenti che non hanno personalità giuridica, le persone giuridiche che formano un unico richiedente, le sanzioni finanziarie e amministrative, i criteri di ammissibilità e le sovvenzioni di valore modesto.

 

     Art. 132. Criteri di selezione e di concessione

1. I criteri di selezione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

 

2. I criteri di concessione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di selezione e di concessione.

 

     Art. 133. Procedura di valutazione

1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

 

2. L'ordinatore responsabile stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi approvati.

 

3. L'ordinatore responsabile informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione interessata comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di concessione.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la valutazione e la concessione di sovvenzioni e informazioni ai richiedenti.

 

CAPO 4

 

Pagamento e controllo

 

     Art. 134. Garanzia di prefinanziamento

1. L'ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, su una base caso per caso e previa analisi del rischio, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

 

2. Nonostante il paragrafo 1, per le sovvenzioni di valore modesto non sono richieste garanzie.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la garanzia di prefinanziamento.

 

     Art. 135. Pagamento delle sovvenzioni e controlli

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione da parte dell'ordinatore delegato responsabile delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione interessata, che sono effettuati tempestivamente.

 

2. Se la procedura di concessione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile sospende la procedura e può adottare ogni misura necessaria, incluso l'annullamento della procedura stessa. L'ordinatore responsabile informa immediatamente l'OLAF dei sospetti casi di frode.

 

3. Se, dopo la concessione della sovvenzione, la procedura di concessione o l'esecuzione della sovvenzione si rivelano inficiate da errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi, l'ordinatore responsabile può, in funzione della fase cui è giunta la procedura e, purché al richiedente o al beneficiario sia stata data la possibilità di formulare le proprie osservazioni:

 

a) rifiutarsi di firmare la convenzione di sovvenzione o di notificare la decisione di sovvenzione;

 

b) sospendere l'esecuzione della sovvenzione; oppure

 

c) se del caso, porre fine alla convenzione o alla decisione di sovvenzione.

 

4. Qualora tali errori, irregolarità o frodi siano imputabili al beneficiario, ovvero qualora il beneficiario viola i propri obblighi ai sensi della convenzione o della decisione di sovvenzione, l'ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre la sovvenzione o recuperare gli importi versati indebitamente a titolo della convenzione o decisione di sovvenzione, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi o della violazione degli obblighi, a condizione che al beneficiario sia data la possibilità di formulare le sue osservazioni.

 

5. Qualora dalle verifiche e dai controlli emergano errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemici o ricorrenti imputabili al beneficiario, che incidono materialmente su una serie di sovvenzioni concesse a tale beneficiario a condizioni analoghe, l'ordinatore responsabile può sospendere l'esecuzione di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se del caso, porre fine alle convenzioni o alle decisioni di sovvenzione con detto beneficiario, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi o della violazione degli obblighi, purché sia stata data al beneficiario la possibilità di formulare le sue osservazioni.

 

L'ordinatore responsabile può, inoltre, a seguito di un procedimento in contraddittorio, ridurre le sovvenzioni o recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da errori, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi sistemici o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essersi verificati in conformità delle convenzioni o decisioni di sovvenzione.

 

6. L'ordinatore responsabile stabilisce gli importi che devono essere ridotti o recuperati, ove possibile e realizzabile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ogni contributo in questione, previa accettazione delle schede finanziarie rivedute presentate dal beneficiario.

 

7. Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con precisione l'importo dei costi non ammissibili per ogni sovvenzione in questione, gli importi da ridurre o recuperare possono essere determinati estrapolando la riduzione o il tasso di recupero applicato alle sovvenzioni per le quali gli errori o le irregolarità sistemici o ricorrenti sono stati dimostrati, o, laddove i costi ammissibili non possono servire come base per la determinazione degli importi da ridurre o recuperare, applicando un tasso fisso, sulla base del principio di proporzionalità. Al beneficiario é accordata la possibilità di formulare le sue osservazioni sul metodo di estrapolazione o di tariffa forfettaria da applicare e di proporre un metodo o un tasso alternativo debitamente motivato prima che venga effettuata la riduzione o il recupero.

 

8. La Commissione garantisce la parità di trattamento dei beneficiari di un programma, in particolare quando è attuato da parte di diversi ordinatori responsabili.

 

I beneficiari sono informati dei mezzi per impugnare le decisioni adottate a norma dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, conformemente all'articolo 91 quater.

 

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate per il pagamento delle sovvenzioni e i controlli, incluse le norme concernenti i documenti giustificativi e la sospensione e la riduzione delle sovvenzioni.

 

     Art. 136. Periodi per la conservazione dei dati

1. I beneficiari conservano la documentazione, i documenti giustificativi, la documentazione statistica e gli altri dati relativi alle sovvenzioni per i cinque anni successivi al pagamento del saldo, e per tre anni nel caso delle sovvenzioni di valore modesto.

 

2. La documentazione inerente alle revisioni contabili, ai ricorsi, ai contenziosi o alle azioni legali derivanti dall'esecuzione del progetto è conservata fintanto che le revisioni contabili, i ricorsi, i contenziosi o le azioni legali non siano stati conclusi.

 

CAPO 2

 

Esecuzione

 

     Art. 137. Appalti di esecuzione e sostegno finanziario a favore di terzi

1. Quando l'esecuzione di un'azione o di un programma di lavoro richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può concedere tale sostegno purché:

 

a) prima di concedere la sovvenzione, l'ordinatore responsabile abbia verificato che il beneficiario offra garanzie adeguate per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti alla Commissione;

 

b) le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, in modo da evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del beneficiario;

 

c) tale sostegno riguardi importi esigui, a meno che esso non sia l'obiettivo primario dell'azione.

 

2. Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, per quanto concerne i documenti i locali e le informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici, di tutti i terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo alle norme dettagliate concernenti gli appalti di esecuzione e il sostegno finanziario a favore di terzi.

 

TITOLO VII

 

PREMI

 

     Art. 138. Disposizioni generali

1. I premi rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione.

 

2. A tal fine, i premi sono oggetto di un programma di lavoro che deve essere pubblicato prima dell'attuazione. Il programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di concorsi.

 

I concorsi a premi con un valore unitario di EUR 1000000 o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nei rendiconti di attività o in qualsiasi altro documento pertinente di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e).

 

Le regole del concorso stabiliscono almeno le condizioni di partecipazione compresi i criteri di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e agli articoli 107, 108 e 109, i criteri di aggiudicazione, l'ammontare del premio e le modalità di pagamento.

 

I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso, e sono pubblicati annualmente conformemente all'articolo 35, paragrafi 2 e 3.

 

3. I partecipanti a un concorso sono valutati da un gruppo di esperti in base alle regole pubblicate del concorso.

 

I premi sono quindi attribuiti dall'ordinatore responsabile, sulla base della valutazione fornita dal gruppo di esperti, che ha la facoltà di decidere se raccomandarne o meno l'attribuzione, a seconda del loro apprezzamento della qualità dei partecipanti.

 

4. L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.

 

5. Qualora l'esecuzione di un'azione o di un programma di lavoro richieda l'attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario di una sovvenzione dell'Unione, il beneficiario in questione può attribuire detti premi, purché il contenuto minimo delle regole del concorso di cui al paragrafo 2 sia definito rigorosamente nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i premi, comprese la programmazione, le regole del concorso, la pubblicazione ex post, la valutazione, l'informazione e la notifica dei vincitori.

 

TITOLO VIII

 

STRUMENTI FINANZIARI

 

     Art. 139. Portata

1. Gli strumenti finanziari sono autorizzati mediante un atto di base.

 

In deroga al primo comma, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che tali strumenti siano inclusi nel bilancio ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera e).

 

2. Quando il sostegno dell'Unione è fornito attraverso strumenti finanziari e combinato in un'unica misura con elementi direttamente correlati agli strumenti finanziari destinati agli stessi destinatari finali, compresa l'assistenza tecnica, gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia, il presente titolo si applica a tutti gli elementi della misura.

 

3. Quando gli strumenti finanziari sono combinati con sovvenzioni finanziate dal bilancio a norma del titolo VI della parte prima per quanto concerne gli elementi non direttamente connessi agli strumenti finanziari, le registrazioni sono mantenute separate per ciascuna fonte di finanziamento.

 

4. La Commissione può attuare gli strumenti finanziari di gestione diretta o indiretta, come previsto nell'atto di base, affidando i compiti alle entità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi).

 

Le entità delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), quando attuano strumenti finanziari, possono inoltre affidare, sotto la loro responsabilità, parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che dette entità assicurino che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 3 e 5. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

 

La Commissione continua a essere responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento di obiettivi strategici definiti e temporizzati, misurabili in termini di realizzazioni e risultati. La Commissione è responsabile dell'attuazione degli strumenti finanziari fatta salva la responsabilità giuridica e contrattuale delle entità delegate, conformemente alla legislazione applicabile.

 

5. Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri, le disposizioni applicabili a tali strumenti, comprese le norme per i contributi agli strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente ai sensi del presente titolo, sono stabilite nei regolamenti di cui all'articolo 175.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli strumenti finanziari, compresa la selezione delle entità incaricate dell'attuazione degli strumenti finanziari, il contenuto degli accordi di delega, i costi di gestione e le tasse, le norme specifiche per i conti fiduciari, l'attuazione diretta degli strumenti finanziari e la selezione dei gestori, degli intermediari finanziari e dei destinatari finali.

 

     Art. 140. Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari sono utilizzati in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà e dei loro obiettivi nonché, se del caso, della durata stabilita nell'atto di base applicabile per detti strumenti finanziari.

 

2. Gli strumenti finanziari rispettano quanto segue:

 

a) attuazione intesa a ovviare a situazioni di investimento carenti o non ottimali, che si sono dimostrate finanziariamente sostenibili ma che non danno luogo a un finanziamento sufficiente da parte delle fonti di mercato;

 

b) addizionalità: gli strumenti finanziari non sono intesi a sostituire quelli di uno Stato membro, i finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'Unione;

 

c) non distorsione della concorrenza sul mercato interno e coerenza con le norme sugli aiuti di Stato;

 

d) effetto moltiplicatore: il contributo dell'Unione a uno strumento finanziario è inteso a mobilitare un investimento globale che supera l'entità del contributo dell'Unione conformemente agli indicatori previamente definiti;

 

e) allineamento degli interessi: nell'attuazione di strumenti finanziari, la Commissione garantisce che vi sia un interesse comune nel conseguire gli obiettivi strategici definiti per uno strumento finanziario, eventualmente rafforzato mediante disposizioni quali requisiti di investimento congiunto, condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto di interesse con altre attività dell'entità delegata;

 

f) gli strumenti finanziari sono stabiliti sulla base di una valutazione ex ante, compresa una valutazione del possibile riutilizzo delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 8, lettera f).

 

3. Le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario e la responsabilità finanziaria dell'Unione non superano in alcun caso l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente, escludendo pertanto passività potenziali per il bilancio.

 

4. Le entità delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), e tutti gli intermediari finanziari scelti per partecipare all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario rispettano le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, di lotta al terrorismo e di frode fiscale. Per l'attuazione degli strumenti finanziari ai sensi del presente titolo, le entità delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi, non sono stabilite e non mantengono relazioni commerciali con entità incorporate, in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale e traspongono questi requisiti nei loro contratti con gli intermediari finanziari scelti.

 

5. Le entità delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), gli intermediari finanziari di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che partecipano alla gestione degli strumenti finanziari dell'Unione, e i destinatari finali del sostegno dell'Unione ai sensi del presente titolo forniscono alla Corte dei conti tutti gli strumenti e tutte le informazioni che questa ritiene necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ai sensi dell'articolo 161.

 

Il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [23] si applicano al sostegno dell'Unione ai sensi del presente titolo.

 

6. Gli importi corrispondenti almeno al contributo dell'Unione o, se del caso, suoi multipli sono utilizzati per il conseguimento degli obiettivi specifici perseguiti attraverso lo strumento finanziario e non generano indebiti vantaggi, in particolare sotto forma di dividendi e di profitti indebiti a favore di terzi.

 

Fatta salva la normativa settoriale per la gestione concorrente, le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari rimborsati alla Commissione o dei conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario, sono iscritti nel bilancio previa detrazione dei costi di gestione e delle tasse.

 

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito di uno strumento finanziario, costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21 e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario, fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.

 

7. I pagamenti su conti fiduciari sono effettuati dalla Commissione sulla base di domande di pagamento debitamente motivate da previsioni di spesa, tenendo conto dei saldi disponibili sui conti fiduciari e della necessità di evitare saldi eccessivi su tali conti. Qualora gli importi sui conti fiduciari siano sufficienti a coprire la riserva minima prevista contrattualmente sui conti fiduciari, aumentata delle previsioni di spesa per l'esercizio in corso, e gli importi necessari per coprire le passività potenziali in relazione agli obblighi di pagamento in valute diverse dall'euro, nessun ulteriore pagamento è effettuato sui conti fiduciari. Le previsioni di spesa vanno fornite su base annuale o, se del caso, su base semestrale.

 

8. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività relative agli strumenti finanziari. Le relazione comprende, per ciascuno strumento finanziario sostenuto:

 

a) l'identificazione dello strumento finanziario e dell'atto di base;

 

b) una descrizione dello strumento finanziario, delle pertinenti modalità di attuazione e del valore aggiunto del contributo dell'Unione;

 

c) le istituzioni finanziarie coinvolte nella realizzazione, comprese le questioni relative all'applicazione del paragrafo 5;

 

d) gli impegni di bilancio aggregati e i pagamenti a titolo del bilancio per ciascuno strumento finanziario;

 

e) le prestazioni degli strumenti finanziari, compresi gli investimenti realizzati;

 

f) una valutazione dell'utilizzo delle somme restituite allo strumento come entrate interne con destinazione specifica ai sensi del paragrafo 6;

 

g) il saldo del conto fiduciario;

 

h) entrate e rimborsi ai sensi del paragrafo 6;

 

i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

 

j) i dati cumulativi sulle riduzioni durevoli di valore delle attività di strumenti di capitale o di condivisione del rischio e sulle garanzie attivate per gli strumenti di garanzia;

 

k) l'effetto moltiplicatore obiettivo e quello conseguito;

 

l) il suo contributo al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica.

 

9. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio ritengano che uno strumento finanziario non abbia raggiunto i suoi obiettivi in modo efficace, possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto di base rivisto al fine di chiudere lo strumento. Nel caso della chiusura dello strumento finanziario, eventuali nuovi rimborsi di tale strumento ai sensi del paragrafo 6, terzo comma, sono considerati come entrate generali.

 

10. L'obiettivo degli strumenti finanziari e, se del caso, la loro forma giuridica specifica e la sede legale di registrazione sono pubblicati sul sito della Commissione.

 

11. Per gli strumenti finanziari l'ordinatore responsabile verifica che le schede finanziarie, che coprono il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 143 e dei principi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS), nonché tutte le informazioni necessarie per produrre le schede finanziarie ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, saranno fornite dalle entità delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi) entro il 15 febbraio dell'anno successivo. L'ordinatore responsabile garantisce inoltre che schede finanziarie riviste per gli strumenti finanziari siano fornite da dette entità entro il 15 maggio dell'anno successivo.

 

12. La Commissione garantisce una gestione armonizzata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.

 

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'attuazione degli strumenti finanziari, comprese le condizioni per il loro uso, l'effetto moltiplicatore, la valutazione ex-ante, il monitoraggio e il trattamento dei contributi dei fondi di cui all'articolo 175.

 

TITOLO IX

 

RENDICONTO E CONTABILITÀ

 

CAPO 1

 

Presentazione dei conti

 

     Art. 141. Struttura contabile

I conti comprendono quanto segue:

 

a) gli stati finanziari consolidati, che presentano il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari delle istituzioni finanziate dal bilancio, degli organismi di cui all'articolo 208 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 143;

 

b) i conti di bilancio aggregati che presentano le informazioni contenute nella contabilità di bilancio delle istituzioni.

 

     Art. 142. Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

1. Ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 141 prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

 

Essi trasmettono la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.

 

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce, almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.

 

     Art. 143. Norme relative alla contabilità

1. Il contabile della Commissione stabilisce le norme sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico. Il contabile può discostarsi da tali norme contabili se lo reputa necessario per dare un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da dette norme, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

 

2. I conti di bilancio di cui all'articolo 141 devono rispettare i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento. Essi forniscono un'immagine fedele delle operazioni di bilancio in entrate e in spese.

 

     Art. 144. Principi contabili

1. Gli stati finanziari di cui all'articolo 141 presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscano che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili di cui all'articolo 143.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi all'adozione del quadro concernente lo svolgimento da parte del contabile dei propri compiti a norma del presente articolo e degli articoli 145, 146, 148, 151, 154, 156 e 157.

 

     Art. 145. Stati finanziari

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

 

a) il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano l'intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio precedente; sono presentati conformemente alle norme contabili di cui all'articolo 143;

 

b) la situazione dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

 

c) la situazione di variazione dell'attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

 

2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'Unione.

 

     Art. 146. Relazioni sull'esecuzione del bilancio

1. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

 

a) le relazioni che comprendono la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;

 

b) le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

 

2. La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è la stessa del bilancio.

 

     Art. 147. Conti provvisori

1. I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 141 comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 marzo che segue l'esercizio chiuso.

 

2. I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 141 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1 marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

 

3. Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

 

     Art. 148. Approvazione dei conti consolidati definitivi

1. La Corte dei conti formula, entro il 1 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi di cui all'articolo 141 e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

 

2. Le istituzioni diverse dalla Commissione e ogni organismo di cui all'articolo 141 formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 luglio, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

 

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 141 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1 luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

 

3. I contabili di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 141 trasmettono altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

 

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest'ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

 

4. Il contabile della Commissione redige i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle istituzioni diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all'articolo 141. I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale quest'ultimo dichiara che i conti consolidati definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti nelle note agli stati finanziari.

 

5. La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

 

Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.

 

6. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom.

 

CAPO 2

 

Informazione sull'esecuzione del bilancio

 

     Art. 149. Relazione su garanzie di bilancio e rischi

La Commissione, oltre agli stati e alle relazioni di cui agli articoli 145 e 146, riferisce una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione delle garanzie di bilancio di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), e dei rischi corrispondenti.

 

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

 

     Art. 150. Informazioni relative all'esecuzione del bilancio

1. Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni di cui agli articoli 145 e 146, trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

 

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

 

I dati sono trasmessi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese.

 

2. Tre volte all'anno, entro 30 giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, il contabile della Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

 

Dette relazioni comportano anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

 

3. I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti e pubblicati sul sito internet della Commissione.

 

4. Entro il 15 settembre di ogni anno, il contabile trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati, i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli evocati dalla Corte dei conti, e le informazioni relative ai recuperi.

 

CAPO 3

 

Contabilità

 

Sezione 1

 

Disposizioni comuni

 

     Art. 151. Il sistema contabile

1. Un sistema contabile delle istituzioni serve a organizzare l'informazione di bilancio e finanziaria che permette di iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.

 

2. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro e per esercizio.

 

3. L'ordinatore delegato può anche tenere una contabilità analitica.

 

     Art. 152. Prescrizioni comuni per i sistemi contabili delle istituzioni

Conformemente all'articolo 143, il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 141, stabilisce le norme contabili e il piano contabile armonizzato che deve essere applicato da tutte le istituzioni finanziate dal bilancio, da tutti gli uffici di cui al titolo V della parte seconda e da tutti gli organismi di cui all'articolo 141.

 

Sezione 2

 

Contabilità generale

 

     Art. 153. La contabilità generale

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 141.

     Art. 154. Scritture contabili

1. I saldi e i movimenti di ciascun conto sono iscritti nei libri contabili.

 

2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.

 

3. Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.

 

     Art. 155. Rettifiche contabili

Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti. Tali rettifiche rispettano le norme contabili di cui all'articolo 143.

 

Sezione 3

 

Contabilità di bilancio

 

     Art. 156. Contabilità di bilancio

1. La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell'esecuzione del bilancio.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

 

CAPO 4

 

Inventario delle immobilizzazioni

 

     Art. 157. L'inventario

1. Ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 141 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.

 

Ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 141 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

 

2. Le vendite di immobilizzazioni materiali dell'Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.

 

TITOLO X

 

REVISIONE CONTABILE ESTERNA E DISCARICO

 

CAPO 1

 

Revisione contabile esterna

 

     Art. 158. Revisione contabile esterna della Corte dei conti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutte le norme da essi emanati a norma degli articoli 13, 16, 21, 25, 26, 29 e 40.

 

     Art. 159. Norme e procedure di revisione contabile esterna

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e a tutti gli altri atti emanati in esecuzione dei trattati.

 

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 161, di tutti i documenti e di tutte le informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di sentire qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le procedure di revisione contabile riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua di concerto con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

 

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione.

 

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi dell'Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

 

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni e alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi dei funzionari autorizzati a effettuare controlli presso di esse.

 

     Art. 160. Verifiche relative a titoli e fondi

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

 

     Art. 161. Diritto di accesso della Corte dei conti

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o a revisioni sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati elettronicamente.

 

Gli organismi di controllo interni e gli altri servizi di controllo delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

 

2. I funzionari soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

 

a) aprire le loro casse, esibire denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

 

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 159, paragrafo 1.

 

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera b) del primo comma può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

 

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

 

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi dell'Unione riscossi a titolo di sovvenzioni.

 

5. Qualsiasi finanziamento dell'Unione a destinatari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, di una verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

 

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti.

 

7. L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

 

     Art. 162. Relazione annuale della Corte dei conti

1. La Corte dei conti trasmette entro il 30 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

 

2. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

 

3. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

 

La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.

 

4. La Corte dei conti invia alle autorità preposte al discarico e alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

5. Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente.

 

Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro 60 giorni. La Commissione ne trasmette una sintesi di dette informazioni alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio.

     Art. 163. Relazioni speciali della Corte dei conti

1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le eventuali osservazioni che, a suo avviso, dovrebbero figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

 

Entro due mesi e mezzo dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni.

 

Una volta ricevute le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati, la Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale.

 

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono immediatamente trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

 

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte delle istituzioni o degli organismi interessati siano pubblicate unitamente alla relazione speciale.

 

2. I pareri di cui all'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.

 

CAPO 2

 

Discarico

 

     Art. 164. Calendario della procedura di discarico

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

 

2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

 

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

 

     Art. 165. La procedura di discarico

1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'Unione descritti nel bilancio finanziario.

 

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

 

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

 

     Art. 166. Misure di follow-up

1. A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

 

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

 

     Art. 167. Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Al SEAE si applicano le procedure di cui all'articolo 319 TFUE e agli articoli 164, 165 e 166 del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.

 

PARTE SECONDA

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

TITOLO I

 

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA

 

     Art. 168. Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia

1. Le disposizioni delle parti prima e terza, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo, si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché alle entrate.

 

2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

 

     Art. 169. Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA

1. Per ogni esercizio gli stanziamenti del FEAGA includono gli stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 che saranno coperte con stanziamenti dissociati.

 

2. Gli stanziamenti riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio sono annullati.

 

3. Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.

 

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [24], che era stato applicato nell' esercizio precedente.

 

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei destinatari finali ai quali è stato applicato, nell' esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009.

 

La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

 

     Art. 170. Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA

1. La Commissione rimborsa le spese del FEAGA sostenute dagli Stati membri.

 

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei rimborsi di tali spese costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.

 

3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre dell'esercizio, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non superano tuttavia i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Riguardano unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.

 

     Art. 171. Scadenzario e programmazione degli impegni di bilancio del FEAGA

1. Le spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.

 

Gli impegni di cui al primo comma sono dedotti dall'impegno accantonato globale di cui all'articolo 170.

 

2. Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1 febbraio dell'esercizio successivo, a impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono cancellati con riferimento all'esercizio in questione.

 

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva dell'esame e dell'accettazione dei conti.

 

     Art. 172. Contabilità delle spese del FEAGA

Nei conti di bilancio le spese sono imputate a un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre di tale esercizio, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

 

     Art. 173. Storni di stanziamenti del FEAGA

1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, procede a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio come previsto all'articolo 26, paragrafo 1.

 

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni secondo la procedura di cui all'articolo 27, ma ai fini del presente articolo il termine applicabile è di tre settimane.

 

     Art. 174. Entrate con destinazione specifica del FEAGA

1. Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione dell'origine dell'entrata, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3.

 

2. Il risultato della decisione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è imputato su un unico articolo.

 

TITOLO II

 

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE

 

     Art. 175. Disposizioni particolari

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale [25], al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale [26], al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo [27], al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [28], al regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione [29], al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca [30], nonché ai fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia, inclusi i fondi nel quadro del programma "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 59 ("i Fondi"), nonché alle rispettive entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

 

2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.

 

     Art. 176. Rispetto delle dotazioni degli stanziamenti d'impegno

Il Parlamento europeo e il Consiglio rispettano le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per gli interventi strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

 

     Art. 177. Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato conformemente ai regolamenti citati all'articolo 175.

 

2. Il termine entro il quale la Commissione effettua i pagamenti intermedi è fissato conformemente ai regolamenti citati all'articolo 175.

 

3. Conformemente ai regolamenti citati all'articolo 175, il rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento non ha per effetto la riduzione della partecipazione dei fondi all'intervento interessato.

 

Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c).

 

Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le implicazioni di detto trattamento per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dai regolamenti citati all'articolo 175.

 

4. In deroga all'articolo 14, gli stanziamenti d'impegno disponibili al 31 dicembre derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario a condizione che non vi siano più altri stanziamenti d'impegno disponibili.

 

5. Nei conti di bilancio le spese sono imputate a un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre di detto esercizio, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, a fronte di stanziamenti di pagamento aperti nel mese successivo agli storni di cui all'articolo 179.

 

     Art. 178. Disimpegno di stanziamenti

1. Conformemente ai regolamenti citati all'articolo 175, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

 

2. Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

 

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

 

     Art. 179. Storno di stanziamenti

1. La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente ai regolamenti citati all'articolo 175, o siano spese di assistenza tecnica. La Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

 

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni secondo la procedura di cui all'articolo 27, ma ai fini del presente articolo il termine applicabile é di tre settimane.

 

3. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano o approvano solo parzialmente gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all'articolo 177, paragrafo 5, è imputata agli stanziamenti di pagamento dell'esercizio successivo.

 

     Art. 180. Gestione, selezione e controllo

La gestione e la selezione dei progetti, nonché il loro controllo sono disciplinati dall'articolo 175.

 

TITOLO III

 

RICERCA

 

     Art. 181. Fondi per la ricerca

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

 

Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore connesso alla "Ricerca indiretta" e alla "Ricerca indiretta" o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i tipi di operazioni nel campo della ricerca.

 

2. Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE, sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da tali entrate sono aperti a partire dalla previsione di creditio e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.

 

3. Per le spese operative di cui al presente titolo la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.

 

4. Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti secondo le procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università.

 

     Art. 182. Impegni relativi al Fondo di ricerca

1. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in questione (anno n) non siano iscritti fondi a tale scopo.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente (anno n-1) e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

 

In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

 

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

 

L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno n non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno n - 1.

 

4. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non sono oggetto di riporto.

 

Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

 

Alla conclusione dell'anno n, l'ordinatore responsabile disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.

 

     Art. 183. Centro comune di ricerca

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 181, paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione a procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.

 

Ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni, il CCR è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il CCR.

 

2. Sono assimilati a entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 gli stanziamenti relativi a:

 

a) procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR;

 

b) attività del CCR per conto di terzi; oppure

 

c) attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

 

Gli stanziamenti d'impegno risultanti dalle entrate di cui alle lettere a) e c) del primo comma sono aperti a partire dalla previsione di crediti.

 

Per le attività di cui alla lettera c) del primo comma gli stanziamenti non utilizzati entro cinque anni sono annullati.

 

3. L'esecuzione degli stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

 

4. Quando partecipa alle procedure di concessione delle sovvenzioni o agli appalti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il CCR non è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 106, all'articolo 107, paragrafo 1, lettere b) e c), agli articoli 108 e 109 e all'articolo 131, paragrafi 4 e 5, in materia di esclusione e sanzioni relative all'aggiudicazione di appalti e alla concessione di sovvenzioni.

 

Il CCR è altresì considerato conforme ai criteri di capacità economica e finanziaria.

 

Il CCR è esonerato dalla presentazione delle garanzie di cui agli articoli 115 e 134.

 

5. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della parte prima non si applicano alle attività del CCR per conto di terzi.

 

6. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore "Ricerca diretta", la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 26, a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

 

TITOLO IV

 

AZIONI ESTERNE

 

CAPO 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 184. Azioni esterne

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti le azioni che possono essere finanziate nel quadro di azioni esterne.

 

2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

 

a) nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; oppure

 

b) in partenariato con un paese terzo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), mediante la firma di una convenzione di finanziamento.

 

3. Se le azioni esterne sono cofinanziate sia da stanziamenti iscritti in bilancio sia da entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), i fondi non impegnati dopo la fine del periodo per l'assegnazione dei contratti di cui all'articolo 189, paragrafo 2, dell'azione in questione sono proporzionalmente rimborsati, previa detrazione di una somma forfettaria corrispondente al controllo, alla valutazione e alle spese impreviste che potrà essere impegnato successivamente.

 

4. L'articolo 90, paragrafo 4, secondo comma non si applica alle azioni di cui al presente titolo.

 

Per le sovvenzioni con modalità di gestione diretta superiori a 5000000 EUR e destinate al finanziamento di azioni esterne, non più di due versamenti di prefinanziamenti possono restare non liquidati per tutta la durata dell'azione.

 

CAPO 2

 

Esecuzione delle azioni

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 185. Esecuzione delle azioni esterne

Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), o indirettamente dalle entità o dalle persone delegate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 58 a 63. Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

 

Sezione 2

 

Sostegno di bilancio e fondi fiduciari di donatori diversi

 

     Art. 186. Ricorso al sostegno di bilancio

1. Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire il sostegno di bilancio a un paese terzo beneficiario se detta gestione delle pubbliche finanze di tale paese risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti il ricorso al sostegno di bilancio e gli obblighi dei beneficiari.

 

2. La decisione di finanziamento di cui all'articolo 84 precisa gli obiettivi e i risultati attesi della concessione di un sostegno di bilancio a un paese terzo beneficiario. Il pagamento del contributo dell'Unione si basa sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, compreso il miglioramento della gestione delle pubbliche finanze, e su indicatori di efficienza chiari e obiettivi che serviranno da base per misurare i progressi compiuti nel corso del tempo nei rispettivi settori.

 

3. La Commissione include nelle corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo beneficiario deve impegnarsi a rimborsare immediatamente in tutto o in parte i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora venga accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell'Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese beneficiario.

 

Per procedere al rimborso di cui al primo comma può essere applicato l'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma.

 

4. La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile nei paesi terzi beneficiari, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

 

     Art. 187. Fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne

1. Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire fondi fiduciari in base ad un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso.

 

2. I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun atto costitutivo.

 

I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione dei fondi fiduciari dell'Unione per le azioni di emergenza o di post-emergenza che possono essere attuate anche indirettamente affidando funzioni di esecuzione del bilancio alle entità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), v) e vi).

 

3. I fondi fiduciari dell'Unione rispettano le condizioni seguenti:

 

a) vi sia un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono costituiti e attuati solo a livello dell'Unione se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale;

 

b) i fondi fiduciari dell'Unione sono accompagnati da una chiara visibilità politica dell'Unione e da vantaggi gestionali nonché un migliore controllo da parte dell'Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell'Unione e di altri donatori. Non dovrebbero essere creati se si limitano a duplicare altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità.

 

4. Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce la rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti in qualità di osservatori e decide in merito all'impiego dei fondi.

 

5. I fondi fiduciari dell'Unione sono costituiti per una durata limitata stabilita dal loro atto costituivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione su richiesta del comitato del fondo fiduciario interessato.

 

Il Parlamento europeo e/o il Consiglio può chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per tale fondo fiduciario o di rivedere l'atto costitutivo al fine di liquidarlo. In tal caso, i fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali e agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.

 

6. I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. I contributi dell'Unione sono trasferiti su tale conto sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguenza necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso devono essere fornite su base annuale o, se del caso, su base semi-annuale.

 

I contributi non sono integrati nel bilancio e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato.

 

Il contabile del fondo fiduciario dell'Unione è il contabile della Commissione. Egli è incaricato di definire procedure contabili e il piano contabile comuni a tutti i fondi fiduciari dell'Unione.

 

Il revisore interno della Commissione e la Corte dei conti esercitano nei confronti del fondo fiduciario le stesse competenze attribuite loro nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.

 

Il contabile procede all'apertura e alla chiusura dell'apposito conto bancario del fondo fiduciario.

 

La Commissione garantisce una rigida separazione delle funzioni fra il contabile e l'ordinatore.

 

I fondi sono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione, come previsto al capo 3 del titolo IV della parte prima.

 

7. La Commissione è autorizzata a ritirare il 5 % massimo degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi di cui al paragrafo 6 hanno iniziato a essere utilizzati. Per la durata del fondo fiduciario tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

 

Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione relativi alle azioni finanziate dal fondo fiduciario. Le entrate provenienti dalla restituzione di questi ordini di riscossione sono depositate nuovamente nell'apposito conto bancario del fondo fiduciario. L'annullamento degli ordini di riscossione e la rinuncia a essi avvengono a norma dell'articolo 80.

 

8. La Commissione presenta i suoi progetti di decisione relativi alla costituzione, alla proroga e alla liquidazione di un fondo fiduciario dell'Unione al comitato competente previsto nell'atto di base a norma del quale viene erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione.

 

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate in materia di gestione, rendicontazione e governance dei fondi fiduciari per azioni esterne.

 

10. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale e dettagliata concernente le attività sostenute da fondi fiduciari dell'Unione, la loro attuazione e le loro prestazioni, nonché i relativi conti. La Commissione acclude la sua relazione alla sintesi delle relazioni annuali di cui all'articolo 66, paragrafo 9, terzo comma.

 

Sezione 3

 

Altre modalità di gestione

 

     Art. 188. Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta

1. L'esecuzione delle azioni attuate indirettamente a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, è soggetta al controllo della Commissione e delle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 56, paragrafo 2. Il controllo è esercitato o mediante previa approvazione o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta.

 

     Art. 189. Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne

1. L'esecuzione delle azioni esterne implica uno o più strumenti fra i seguenti:

 

a) un accordo di finanziamento tra la Commissione e un'entità o una persona di cui all'articolo 185;

 

b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione.

 

Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce le convenzioni di finanziamento, i contratti o le convenzioni di sovvenzione di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

 

2. Le convenzioni di finanziamento con le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

 

Le convenzioni di finanziamento stabiliscono il periodo entro il quale le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), concludono i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione. Detto periodo non può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento, eccetto:

 

a) le azioni finanziate da una pluralità di donatori;

 

b) i singoli contratti relativi alla revisione contabile e alla valutazione;

 

c) nelle seguenti circostanze eccezionali:

 

i) sono aggiunte clausole a contratti che sono già stati conclusi;

 

ii) singoli contratti devono essere conclusi dopo la risoluzione anticipata di un contratto esistente;

 

iii) variazione dell'entità incaricata dello svolgimento dei compiti.

 

3. Nei seguenti casi il paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali attuati mediante impegni frazionati:

 

a) lo strumento di assistenza preadesione;

 

b) lo strumento della politica europea di vicinato e partenariato.

 

In tali casi, gli stanziamenti sono automaticamente disimpegnati dalla Commissione in conformità delle normative settoriali.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti convenzioni di finanziamento riguardanti l'attuazione di azioni esterne.

 

CAPO 3

 

Appalti

 

     Art. 190. Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.

 

2. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

 

a) la Commissione in nome e per conto di uno o più paesi terzi;

 

b) le entità e persone di cui all'articolo 185 e incaricate dei corrispondenti compiti di esecuzione del bilancio.

 

3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 189.

 

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

 

     Art. 191. Norme in materia di partecipazione alle gare

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche o giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata.

 

2. Nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall'ordinatore responsabile.

 

3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni o servizi cui partecipa l'Unione, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate in materia di partecipazione alle gare.

 

CAPO 4

 

Sovvenzioni

 

     Art. 192. Finanziamento integrale di un'azione esterna

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sul finanziamento integrale di un'azione esterna.

 

     Art. 193. Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne

Le procedure di concessione delle sovvenzioni che le entità di cui all'articolo 185 devono applicare, in regime di gestione indiretta, sono previste nelle convenzioni concluse tra la Commissione e tali entità.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sulle procedure di sovvenzione applicabili nell'ambito della gestione indiretta.

 

CAPO 5

 

Verifica dei conti

 

     Art. 194. Controllo dell'Unione sull'azione esterna

Ogni accordo tra la Commissione e un'entità di cui all'articolo 185, o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

 

TITOLO V

 

UFFICI EUROPEI

 

     Art. 195. Gli uffici europei

1. Sono considerati "uffici europei", ai fini del presente titolo, le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti l'ambito di attività degli uffici europei e le deleghe da parte delle istituzioni agli uffici europei.

 

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'OLAF, ad eccezione degli articoli 198, 199 e 200.

 

3. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

 

     Art. 196. Stanziamenti relativi agli uffici europei

1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

 

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

 

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti gli stanziamenti per gli uffici europei, inclusi la delega di alcuni compiti da parte dell'ordinatore, la tesoreria e i conti bancari.

 

2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

 

3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni.

 

4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell'Unione di cui all'articolo 141.

 

     Art. 197. Ordinatore degli uffici europei

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 65.

 

     Art. 198. La contabilità degli uffici europei interistituzionali

1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

 

2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

 

3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

 

     Art. 199. Delega di poteri di ordinatore agli uffici europei interistituzionali

1. Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la delega di poteri dell'ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale.

 

2. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 9, della parte prima.

 

     Art. 200. Servizi a terzi

Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

 

TITOLO VI

 

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 201. Disposizioni generali

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti la portata degli stanziamenti amministrativi e delle garanzie locative.

 

     Art. 202. Impegni

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 ottobre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non superano tuttavia un quarto degli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non riguardano spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso in via di principio nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

 

2. Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, sono effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1 dicembre a un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 203. Disposizioni specifiche riguardanti gli stanziamenti amministrativi

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti stanziamenti amministrativi specifici, inclusi stanziamenti per edifici e anticipi a membri del personale delle istituzioni.

 

2. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità delle pratiche locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

 

3. Ogni istituzione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1 giugno di ogni anno, un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:

 

a) per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti;

 

b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;

 

c) le condizioni e i costi definitivi nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente.

 

4. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio, l'istituzione informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio prima che abbia luogo qualsiasi esplorazione del mercato locale nel caso di contratti immobiliari o prima della pubblicazione dei bandi di gara nel caso di lavori di costruzione.

 

5. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio, l'istituzione presenta il progetto immobiliare, inclusi una stima dettagliata dei costi e il suo finanziamento, nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e chiede l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell'istituzione, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

 

Salvo in casi di forza maggiore, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.

 

Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

 

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.

 

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l'istituzione interessata ritira la proposta e può presentarne una nuova.

 

6. In casi di forza maggiore, le informazioni di cui al paragrafo 4 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

 

7. Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio:

 

i) qualsiasi acquisto di terreni;

 

ii) l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto di importo superiore ai 3000000 EUR che abbini questi elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo;

 

iii) qualsiasi nuovo contratto immobiliare (inclusi l'usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di contratti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli) non coperto dal punto ii) con un costo annuale di almeno 750000 EUR;

 

iv) la proroga o il rinnovo di contratti immobiliari esistenti (compresi l'usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine) a condizioni identiche o meno favorevoli con un costo annuale di almeno 3000000 EUR.

 

Il presente paragrafo si applica anche ai progetti immobiliari di natura interistituzionale nonché alle delegazioni dell'Unione.

 

8. Fatto salvo l'articolo 17, un progetto di acquisto immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione l'interesse finanziario dell'Unione europea.

 

Se l'istituzione propone di finanziare l'acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell'istituzione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano, previa richiesta di approvazione preventiva, entro un periodo di quattro settimane, prorogabile una volta di due settimane, dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. L'acquisto tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.

 

TITOLO VII

 

ESPERTI

 

     Art. 204. Esperti esterni retribuiti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate sugli esperti esterni retribuiti, comprese procedure specifiche per la selezione di persone fisiche in qualità di esperti esterni retribuiti, incaricati di assistere le istituzioni nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte e di fornire pareri e consulenza in casi specifici.

 

Questi esperti sono retribuiti sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri di selezione che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interesse.

 

PARTE TERZA

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 205. Disposizioni transitorie

1. Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 175, paragrafo 1, per i quali gli atti di base sono abrogati prima del 1 gennaio 2013, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 178 possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da tali Fondi.

 

2. Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui ai regolamenti (CE) n. 1260/1999, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006, (CE) n. 1083/2006, (CE) n. 1084/2006 e (CE) n. 1198/2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti dell'Unione ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni dell'Unione ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti interessati siano destinati allo stesso obiettivo, oppure riguardino iniziative dell'Unione o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.

 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti disposizioni transitorie.

 

     Art. 206. Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.

 

     Art. 207. Soglie e importi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a tutte le soglie e gli importi stabiliti nel presente regolamento, fatto salvo l'articolo 118.

 

     Art. 208. Regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento finanziario quadro mediante un atto delegato conformemente all'articolo 210 degli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio.

 

Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento.

 

I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

 

2. Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.

 

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

 

4. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore.

 

     Art. 209. Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano il proprio regolamento finanziario.

 

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento finanziario tipo mediante un atto delegato conformemente all'articolo 210 che prevede i principi necessari a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e che è basato sull'articolo 60.

 

I regolamenti finanziari di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

 

     Art. 210. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di poteri di cui agli articoli 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144,181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 e 209 è conferita alla Commissione fino alla fine del primo quadro finanziario pluriennale post-2013 di cui all'articolo 312 TFUE. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri non oltre due anni prima del primo quadro finanziario pluriennale post-2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi corrispondenti al successivo quadro finanziario pluriennale, salvo che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si oppongano al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità del corrispondente quadro finanziario pluriennale.

 

3. La delega di poteri di cui agli articoli 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181,183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 e 209 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato a norma degli articoli 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181,183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 208 e 209 entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 211. Riesame

Il presente regolamento è soggetto a riesame ogniqualvolta ciò risulti necessario e in ogni caso entro due anni dalla fine del primo quadro finanziario pluriennale post-2013.

 

Tale riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII della parte prima.

 

     Art. 212. Abrogazione

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2013 ad eccezione:

 

a) degli articoli da 53 a 57 che continuano ad applicarsi a tutti gli impegni assunti fino al 31 dicembre 2013;

 

b) dell'articolo 166, paragrafo 3, lettera a), che continua ad applicarsi a tutti gli impegni assunti fino al 31 dicembre 2012; e

 

c) dell'articolo 166, paragrafo 3, lettera b), che continua ad applicarsi a tutti gli impegni assunti tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

 

Il titolo VI della parte prima del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 può continuare ad applicarsi alle convenzioni di sovvenzione e alle decisioni di sovvenzione notificate fino al 31 dicembre 2013 nel quadro degli impegni globali relativi al bilancio 2012 o agli esercizi precedenti, se l'ordinatore responsabile decide in tal senso tenendo in debita considerazione i principi della parità di trattamento e della trasparenza.

 

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

 

     Art. 213. Riesame concernente il SEAE

L'articolo 68, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, saranno rivisti nel 2013 tenendo debitamente conto della specificità del SEAE e, in particolare, di quella delle delegazioni dell'Unione e se del caso di una capacità di gestione finanziaria adeguata del SEAE.

 

     Art. 214. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2013, ad eccezione:

 

a) degli articoli da 58 a 63 che si applicano solo agli impegni assunti a decorrere dal 1 gennaio 2014;

 

b) dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), degli articoli 82, 139 e 140 che si applicano a partire dal 1 gennaio 2014;

 

c) degli articoli 177, 179 e 210 che si applicano a partire del 27 ottobre 2012.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 145 del 3.6.2010, pag. 1

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 ottobre 2012

 

[3] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[4] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

 

[5] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

 

[6] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

 

[7] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[8] GU C 215 del 21.7.2011, pag. 13.

 

[9] GU L 56 del 4.3.1968, pag 1.

 

[10] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

 

[11] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[12] GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

 

[13] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

 

[14] GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

 

[15] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

 

[16] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

 

[17] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

 

[18] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

 

[19] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

 

[20] GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

 

[21] GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.

 

[22] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[23] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[24] GU L 30 del 31.01.2009, pag. 16.

 

[25] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[26] GU L 210 del 31.07.2006, pag. 1.

 

[27] GU L 210 del 31.07.2006, pag. 12.

 

[28] GU L 210 del 31.07.2006, pag. 25.

 

[29] GU L 210 del 31.07.2006, pag. 79.

 

[30] GU L 223 del 15.08.2006, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

Nuovo regolamento

Titoli

 

 

 

PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

 

TITOLO I

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

 

 

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto

 

 

 

Articolo 2

Definizioni

 

 

 

Articolo 2

Articolo 3

Conformità del diritto derivato con il presente regolamento

 

 

 

Articolo 5

Protezione dei dati personali

 

 

 

TITOLO II

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

 

 

 

Articolo 3

Articolo 6

Rispetto dei principi di bilancio

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio

 

 

 

Articolo 4

Articolo 7

Ambito d'applicazione del bilancio

 

 

 

Articolo 5

Articolo 8

Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio

 

 

 

Articolo 5 bis

Articolo 4

Periodi, date e scadenze

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Principio dell'annualità

 

 

 

Articolo 6

Articolo 9

Definizione

 

 

 

Articolo 7

Articolo 10

Tipologia degli stanziamenti

 

 

 

Articolo 8

Articolo 11

Contabilità per entrate e stanziamenti

 

 

 

Articolo 9

Articolo 13

Annullamento e riporto di stanziamenti

 

 

 

Articolo 10

Articolo 14

Norme in materia di riporto delle entrate con destinazione specifica

 

 

 

Articolo 11

Articolo 15

Disimpegno di stanziamenti

 

 

 

Articolo 12

Articolo 12

Impegno di stanziamenti

 

 

 

Articolo 13

Articolo 16

Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio

 

 

 

Capo 3

Capo 3

Principio del pareggio

 

 

 

Articolo 14

Articolo 17

Definizione e ambito di applicazione

 

 

 

Articolo 15

Articolo 18

Saldo dell'esercizio

 

 

 

Capo 4

Capo 4

Principio dell'unità di conto

 

 

 

Articolo 16

Articolo 19

Utilizzo dell'euro

 

 

 

Capo 5

Capo 5

Principio dell'universalità

 

 

 

Articolo 17

Articolo 20

Definizione e ambito di applicazione

 

 

 

Articolo 18

Articolo 21

Entrate con destinazione specifica

 

 

 

Articolo 19

Articolo 22

Atti di liberalità

 

 

 

Articolo 20

Articolo 23

Norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio

 

 

 

Capo 6

Capo 6

Principio della specializzazione

 

 

 

Articolo 21

Articolo 24

Disposizioni generali

 

 

 

Articolo 22

Articolo 25

Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione

 

 

 

Articolo 23

Articolo 26

Storni ad opera della Commissione

 

 

 

Articolo 24

Articolo 27

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni

 

 

 

Articolo 25

Articolo 28

Norme specifiche in materia di storni

 

 

 

Articolo 26

Articolo 29

Storni oggetto di disposizioni speciali

 

 

 

Capo 7

Capo 7

Principio della sana gestione finanziaria

 

 

 

Articolo 27

Articolo 30

Principi di economia, efficienza ed efficacia

 

 

 

Articolo 28

Articolo 31

Scheda finanziaria obbligatoria

 

 

 

Articolo 32

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

 

 

 

Articolo 33

Sistemi di controllo economicamente efficienti

 

 

 

Capo 8

Capo 8

Principio della trasparenza

 

 

 

Articolo 29

Articolo 34

Pubblicazione dei conti, dei bilanci e delle relazioni

 

 

 

Articolo 30

Articolo 35

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

 

 

 

TITOLO III

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Formazione del bilancio

 

 

 

Articolo 31

Articolo 36

Stati di previsione delle spese e delle entrate

 

 

 

Articolo 32

Articolo 37

Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 208

 

 

 

Articolo 33

Articolo 38

Progetto di bilancio

 

 

 

Articolo 34

Articolo 39

Lettera rettificativa che modifica il progetto di bilancio

 

 

 

Articolo 35

 

 

 

Articolo 36

Articolo 40

Obblighi degli Stati membri derivanti dall'adozione del bilancio

 

 

 

Articolo 37

Articolo 41

Progetti di bilancio rettificativo

 

 

 

Articolo 38

 

 

 

Articolo 39

Articolo 42

Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Struttura e presentazione del bilancio

 

 

 

Articolo 40

Articolo 43

Struttura del bilancio

 

 

 

Articolo 41

Articolo 44

Nomenclatura di bilancio

 

 

 

Articolo 42

Articolo 45

Divieto di entrate negative

 

 

 

Articolo 43

Articolo 46

Stanziamenti accantonati

 

 

 

Articolo 44

Articolo 47

Riserva negativa

 

 

 

Articolo 45

Articolo 48

Riserva per aiuti d'urgenza

 

 

 

Articolo 46

Articolo 49

Presentazione del bilancio

 

 

 

Articolo 47

Articolo 50

Norme in materia di tabelle dell'organico

 

 

 

Capo 3

Disciplina di bilancio

 

 

 

Articolo 51

Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale

 

 

 

Articolo 52

Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio

 

 

 

TITOLO IV

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Disposizioni generali

 

 

 

Articolo 48

Articolo 53

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

 

 

 

Articolo 49

Articolo 54

Atto di base e deroghe

 

 

 

Articolo 50

Articolo 55

Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni diverse dalla Commissione

 

 

 

Articolo 51

Articolo 56

Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio

 

 

 

Articolo 52

Articolo 57

Conflitto d'interessi

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Metodi d'esecuzione

 

 

 

Articolo 53

Articolo 58

Metodi d'esecuzione del bilancio

 

 

 

Articolo 53 bis

 

 

 

Articolo 53 ter

Articolo 59

Gestione concorrente con gli Stati membri

 

 

 

Articolo 53 quater

Articolo 60

Gestione indiretta

 

 

 

Articolo 53 quinquies

 

 

 

Articolo 54

Articolo 61

Valutazioni ex ante e accordi di delega

 

 

 

Articolo 55

Articolo 62

Agenzie esecutive

 

 

 

Articolo 56

 

 

 

Articolo 57

Articolo 63

Limiti della delega dei poteri

 

 

 

Capo 3

Capo 3

Agenti finanziari

 

 

 

Sezione 1

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

 

 

 

Articolo 58

Articolo 64

Separazione delle funzioni

 

 

 

Sezione 2

Sezione 2

L'ordinatore

 

 

 

Articolo 59

Articolo 65

L'ordinatore

 

 

 

Articolo 60

Articolo 66

Poteri e funzioni dell'ordinatore

 

 

 

Articolo 60 bis

Articolo 67

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione

 

 

 

Sezione 3

Sezione 3

Il contabile

 

 

 

Articolo 61

Articolo 68

Poteri e funzioni del contabile

 

 

 

Articolo 62

Articolo 69

Funzioni che il contabile può delegare

 

 

 

Sezione 4

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

 

 

 

Articolo 63

Articolo 70

Casse di anticipi

 

 

 

Capo 4

Capo 4

Responsabilità degli agenti finanziari

 

 

 

Sezione 1

Sezione 1

Disposizioni generali

 

 

 

Articolo 64

Articolo 71

Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

 

 

 

Articolo 65

Articolo 72

Responsabilità dell'ordinatore in caso di attività illecita, frode o corruzione

 

 

 

Sezione 2

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori responsabili

 

 

 

Articolo 66

Articolo 73

Disposizioni relative agli ordinatori

 

 

 

Sezione 3

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

 

 

 

Articolo 67

Articolo 74

Disposizioni relative ai contabili

 

 

 

Articolo 68

Articolo 75

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

 

 

 

Capo 5

Capo 5

Operazioni di entrata

 

 

 

Sezione 1

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

 

 

 

Articolo 69

Articolo 76

Risorse proprie

 

 

 

Sezione 2

Sezione 2

Previsione di crediti

 

 

 

Articolo 70

Articolo 77

Previsione di crediti

 

 

 

Sezione 3

Sezione 3

Accertamento dei crediti

 

 

 

Articolo 71

Articolo 78

Accertamento dei crediti

 

 

 

Sezione 4

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

 

 

 

Articolo 72

Articolo 79

Emissione degli ordini di riscossione

 

 

 

Sezione 5

Sezione 5

Recupero

 

 

 

Articolo 73

Articolo 80

Disposizioni in materia di recupero

 

 

 

Articolo 73 bis

Articolo 81

Prescrizione

 

 

 

Articolo 82

Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

 

 

 

Articolo 74

Articolo 83

Ammende, penali e interessi comminati dalla Commissione

 

 

 

Capo 6

Capo 6

Operazioni di spesa

 

 

 

Articolo 75

Articolo 84

Decisioni di finanziamento

 

 

 

Sezione 1

Sezione 1

Impegno delle spese

 

 

 

Articolo 76

Articolo 85

Tipi di impegni

 

 

 

Articolo 77

Articolo 86

Disposizioni relative agli impegni

 

 

 

Articolo 78

Articolo 87

Controlli relativi agli impegni

 

 

 

Sezione 2

Sezione 2

Liquidazione delle spese

 

 

 

Articolo 79

Articolo 88

Liquidazione delle spese

 

 

 

Sezione 3

Sezione 3

Ordinazione delle spese

 

 

 

Articolo 80

Articolo 89

Ordinazione delle spese

 

 

 

Sezione 4

Sezione 4

Pagamento delle spese

 

 

 

Articolo 81

Articolo 90

Tipi di pagamenti

 

 

 

Articolo 82

Articolo 91

Pagamento limitato ai fondi disponibili

 

 

 

Sezione 5

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

 

 

 

Articolo 83

Articolo 92

Termini

 

 

 

Capo 7

Capo 7

Sistemi informatici e amministrazione elettronica

 

 

 

Articolo 84

Articolo 93

Gestione elettronica delle operazioni

 

 

 

Articolo 94

Trasmissione di documenti

 

 

 

Articolo 95

Amministrazione elettronica (e-Government)

 

 

 

Capo 8

Principi amministrativi

 

 

 

Articolo 96

Buona amministrazione

 

 

 

Articolo 97

Indicazione dei mezzi di ricorso

 

 

 

Capo 8

Capo 9

Il revisore interno

 

 

 

Articolo 85

Articolo 98

Designazione del revisore interno

 

 

 

Articolo 86

Articolo 99

Poteri e funzioni del revisore interno

 

 

 

Articolo 87

Articolo 100

Indipendenza del revisore interno

 

 

 

TITOLO V

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Disposizioni generali

 

 

 

Sezione 1

Sezione 1

Ambito d'applicazione e principi di attribuzione

 

 

 

Articolo 88

Articolo 101

Definizione di appalti pubblici

 

 

 

Articolo 89

Articolo 102

Principi applicabili agli appalti pubblici

 

 

 

Sezione 2

Sezione 2

Pubblicazione

 

 

 

Articolo 90

Articolo 103

Pubblicazione degli appalti pubblici

 

 

 

Sezione 3

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

 

 

 

Articolo 91

Articolo 104

Procedure di aggiudicazione degli appalti

 

 

 

Articolo 92

Articolo 105

Contenuto dei documenti di gara

 

 

 

Articolo 93

Articolo 106

Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti

 

 

 

Articolo 94

Articolo 107

Criteri di esclusione relativi alle aggiudicazioni

 

 

 

Articolo 95

Articolo 108

Banca dati centrale sull'esclusione

 

 

 

Articolo 96

Articolo 109

Sanzioni amministrative e finanziarie

 

 

 

Articolo 97

Articolo 110

Criteri di aggiudicazione degli appalti

 

 

 

Articolo 98

Articolo 111

Presentazione delle offerte

 

 

 

Articolo 99

Articolo 112

Principi della parità di trattamento e trasparenza

 

 

 

Articolo 100

Articolo 113

Decisione di attribuzione

 

 

 

Articolo 101

Articolo 114

Annullamento della procedura di aggiudicazione dell'appalto

 

 

 

Sezione 4

Sezione 4

Garanzie e azione correttiva

 

 

 

Articolo 102

Articolo 115

Garanzie

 

 

 

Articolo 103

Articolo 116

Errori, irregolarità e frodi nella procedura

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto

 

 

 

Articolo 104

Articolo 117

L'amministrazione aggiudicatrice

 

 

 

Articolo 105

Articolo 118

Soglie applicabili

 

 

 

Articolo 106

Articolo 119

Norme in materia di partecipazione alle gare

 

 

 

Articolo 107

Articolo 120

Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

 

 

 

TITOLO VI

TITOLO VI

SOVVENZIONI

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Portata e forma delle sovvenzioni

 

 

 

Articolo 108

Articolo 121

Portata delle sovvenzioni

 

 

 

Articolo 122

Beneficiari

 

 

 

Articolo 108 bis

Articolo 123

Forme di sovvenzione

 

 

 

Articolo 124

Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Principi

 

 

 

Articolo 109

Articolo 125

Principi generali applicabili alle sovvenzioni

 

 

 

Articolo 126

Costi ammissibili

 

 

 

Articolo 127

Cofinanziamento in natura

 

 

 

Articolo 110

Articolo 128

Trasparenza

 

 

 

Articolo 111

Articolo 129

Divieto di cumulo

 

 

 

Articolo 112

Articolo 130

Principio di non retroattività

 

 

 

Articolo 113

 

 

 

Capo 3

Capo 3

Procedura di concessione

 

 

 

Articolo 114

Articolo 131

Domande di sovvenzione

 

 

 

Articolo 115

Articolo 132

Criteri di selezione e di attribuzione

 

 

 

Articolo 116

Articolo 133

Procedura di valutazione

 

 

 

Articolo 117

 

 

 

Capo 4

Capo 4

Pagamento e controllo

 

 

 

Articolo 118

Articolo 134

Garanzia di prefinanziamento

 

 

 

Articolo 119

Articolo 135

Pagamento delle sovvenzioni e controlli

 

 

 

Articolo 136

Conservazione dei dati

 

 

 

Capo 5

Capo 5

Esecuzione

 

 

 

Articolo 120

Articolo 137

Appalti di esecuzione e sostegno finanziario a favore di terzi

 

 

 

TITOLO VII

PREMI

 

 

 

 

 

 

Articolo 138

Disposizioni generali

 

 

 

TITOLO VIII

STRUMENTI FINANZIARI

 

 

 

Articolo 139

Ambito di applicazione

 

 

 

Articolo 140

Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari

 

 

 

TITOLO VII

TITOLO IX

RENDICONTO E CONTABILITÀ

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Rendiconto

 

 

 

Articolo 121

Articolo 141

Struttura dei conti

 

 

 

Articolo 122

Articolo 142

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria

 

 

 

Articolo 123

Articolo 143

Norme relative alla contabilità

 

 

 

Articolo 124

Articolo 144

Principi contabili

 

 

 

Articolo 125

 

 

 

Articolo 126

Articolo 145

Stati finanziari

 

 

 

Articolo 127

Articolo 146

Relazioni sull'esecuzione del bilancio

 

 

 

Articolo 128

Articolo 147

Conti provvisori

 

 

 

Articolo 129

Articolo 148

Approvazione dei conti consolidati definitivi

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Informazione sull'esecuzione del bilancio

 

 

 

Articolo 130

Articolo 149

Relazione su garanzie di bilancio e rischi

 

 

 

Articolo 131

Articolo 150

Informazione sull'esecuzione del bilancio

 

 

 

Capo 3

Capo 3

Contabilità

 

 

 

Sezione 1

Sezione 1

Disposizioni comuni

 

 

 

Articolo 132

Articolo 151

Il sistema contabile

 

 

 

Articolo 133

Articolo 152

Prescrizioni comuni per i sistemi contabili delle istituzioni

 

 

 

Sezione 2

Sezione 2

Contabilità generale

 

 

 

Articolo 134

Articolo 153

La contabilità generale

 

 

 

Articolo 135

Articolo 154

Scritture contabili generali

 

 

 

Articolo 136

Articolo 155

Rettifiche contabili

 

 

 

Sezione 3

Sezione 3

Contabilità di bilancio

 

 

 

Articolo 137

Articolo 156

Contabilità di bilancio

 

 

 

Capo 4

Capo 4

Inventario delle immobilizzazioni

 

 

 

Articolo 138

Articolo 157

L'inventario

 

 

 

TITOLO VIII

TITOLO X

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Controllo esterno

 

 

 

Articolo 139

Articolo 158

Controllo esterno della Corte dei conti

 

 

 

Articolo 140

Articolo 159

Norme e procedure di controllo

 

 

 

Articolo 141

Articolo 160

Verifiche relative ai titoli e fondi

 

 

 

Articolo 142

Articolo 161

Diritto di accesso della Corte dei conti

 

 

 

Articolo 143

Articolo 162

Relazione annuale della Corte dei conti

 

 

 

Articolo 144

Articolo 163

Relazioni speciali della Corte dei Conti

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Discarico

 

 

 

Articolo 145

Articolo 164

Calendario della procedura di discarico

 

 

 

Articolo 146

Articolo 165

La procedura di discarico

 

 

 

Articolo 147

Articolo 166

Misure di follow-up

 

 

 

Articolo 147 bis

Articolo 167

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

 

 

 

PARTE SECONDA

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

 

 

TITOLO I

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA

 

 

 

Articolo 148

Articolo 168

Disposizioni particolari riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia

 

 

 

Articolo 149

Articolo 169

Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA

 

 

 

Articolo 150

Articolo 170

Impegni accantonati globali relativi agli stanziamenti del FEAGA

 

 

 

Articolo 151

Articolo 171

Scadenzario e programmazione degli impegni di bilancio del FEAGA

 

 

 

Articolo 152

Articolo 172

Contabilità delle spese del FEAGA

 

 

 

Articolo 153

Articolo 173

Storni di stanziamenti del FEAGA

 

 

 

Articolo 154

Articolo 174

Entrate con destinazione specifica del FEAGA

 

 

 

TITOLO II

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E FONDI DEL SETTORE LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA GESTITI MEDIANTE GESTIONE CONCORRENTE

 

 

 

Articolo 155

Articolo 175

Disposizioni particolari

 

 

 

Articolo 176

Rispetto delle dotazioni degli stanziamenti d'impegno

 

 

 

Articolo 156

Articolo 177

Versamenti di contributi, pagamenti intermedi e rimborsi

 

 

 

Articolo 157

Articolo 178

Disimpegno di stanziamenti

 

 

 

Articolo 158

Articolo 179

Storno di stanziamenti

 

 

 

Articolo 159

Articolo 180

Gestione, selezione e controllo

 

 

 

TITOLO III

TITOLO III

RICERCA

 

 

 

Articolo 160

Articolo 181

Fondi per la ricerca

 

 

 

Articolo 160 bis

Articolo 182

Impegni relativi al Fondo di ricerca

 

 

 

Articolo 161

Articolo 183

Centro comune di ricerca

 

 

 

TITOLO IV

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

 

 

 

Capo 1

Capo 1

Disposizioni generali

 

 

 

Articolo 162

Articolo 184

Azioni esterne

 

 

 

Capo 2

Capo 2

Esecuzione delle azioni

 

 

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

 

 

Articolo 163

Articolo 185

Esecuzione delle azioni esterne

 

 

 

Sezione 2

Sostegno di bilancio e fondi fiduciari di donatori diversi

 

 

 

Articolo 186

Ricorso al sostegno di bilancio

 

 

 

Articolo 164 (abrogato)

Articolo 187

Fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne

 

 

 

Sezione 3

Altre modalità di gestione

 

 

 

Articolo 165

Articolo 188

Attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta

 

 

 

Articolo 166

Articolo 189

Convenzioni di finanziamento relative all'attuazione di azioni esterne

 

 

 

Capo 3

Capo 3

Aggiudicazione degli appalti

 

 

 

Articolo 167

Articolo 190

Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna

 

 

 

Articolo 168

Articolo 191

Norme in materia di partecipazione alle gare

 

 

 

Capo 4

Capo 4

Sovvenzioni

 

 

 

Articolo 169

Articolo 192

Finanziamento integrale di un'azione esterna

 

 

 

Articolo 169 bis

Articolo 193

Norme applicabili alle sovvenzioni a favore di azioni esterne

 

 

 

Capo 5

Capo 5

Verifica dei conti

 

 

 

Articolo 170

Articolo 194

Controllo dell'Unione sull'azione esterna

 

 

 

TITOLO V

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

 

 

 

Articolo 171

Articolo 195

Gli uffici europei

 

 

 

Articolo 172

Articolo 196

Stanziamenti relativi agli uffici europei

 

 

 

Articolo 173

Articolo 197

Ordinatore di uffici europei

 

 

 

Articolo 174

Articolo 198

La contabilità degli uffici europei interistituzionali

 

 

 

Articolo 174 bis

Articolo 199

Delega di poteri di ordinatore agli uffici europei interistituzionali

 

 

 

Articolo 175

Articolo 200

Servizi a terzi

 

 

 

Articolo 176 (abrogato)

 

 

 

TITOLO VI

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

 

 

 

Articolo 177

Articolo 201

Disposizioni generali

 

 

 

Articolo 178

Articolo 202194

Impegni

 

 

 

Articolo 179

Articolo 203

Disposizioni specifiche riguardanti gli stanziamenti amministrativi

 

 

 

TITOLO VII

TITOLO VII

ESPERTI

 

 

 

Articolo 179 bis

Articolo 204

Esperti esterni retribuiti

 

 

 

PARTE TERZA

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

 

TITOLO I

 

 

 

Articolo 180 (abrogato)

 

 

 

Articolo 181

Articolo 205

Disposizioni transitorie

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

Articolo 182

Articolo 206

Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio

 

 

 

Articolo 207

Soglie e importi

 

 

 

Articolo 183

Articolo 210

Esercizio della delega

 

 

 

Articolo 185

Articolo 208

Regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

 

 

 

Articolo 209

Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

 

 

 

Articolo 184

Articolo 211

Riesame

 

 

 

Articolo 186

Articolo 212

Abrogazione

 

 

 

Articolo 186 bis

Articolo 213

Riesame concernente il SEAE

 

 

 

Articolo 187

Articolo 214

Entrata in vigore

 

 

Dichiarazione congiunta sulle questioni relative al QFP

 

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il regolamento finanziario sarà rivisto per includere gli emendamenti resi necessari dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020, comprese le seguenti questioni:

 

- le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa;

 

- il riporto degli stanziamenti non utilizzati e dei saldi di bilancio, nonché la relativa proposta di iscrivere tali stanziamenti in una riserva per pagamenti e impegni;

 

- l'eventuale inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione;

 

- il trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco."

 

 

Dichiarazione congiunta sulle spese relative agli edifici con riferimento all'articolo 203

 

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che:

 

1. la procedura di allerta precoce di cui all'articolo 203, paragrafo 4, e la procedura di approvazione preventiva di cui all'articolo 203, paragrafo 5, non si applicano all'acquisto di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico;

 

2. qualsiasi riferimento a "edifici" all'articolo 203 si applica unicamente agli edifici non residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono richiedere informazioni relative agli edifici residenziali;

 

3. in circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi di cui all'articolo 203, paragrafo 4, possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare di cui all'articolo 203, paragrafo 5; in tali casi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a esaminare il progetto immobiliare il prima possibile;

 

4. la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 203, paragrafi 5 e 6, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare;

 

5. le soglie di 750000 EUR o di 3000000 EUR di cui all'articolo 203, paragrafo 7, punti da ii) a iv), includono la sistemazione dell'edificio; per i contratti di locazione, tali soglie si applicano all'affitto senza le spese, ma comprendono i costi relativi alla sistemazione dell'edificio;

 

6. la spesa di cui all'articolo 203, paragrafo 3, lettera a), non include le spese;

 

7. un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 203."

 

 

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 203, paragrafo 3

 

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che disposizioni equivalenti saranno inserite nel regolamento finanziario quadro per le agenzie e gli organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom."


[1] Abrogato dall'art. 1 della Decisione (UE) 2018/1520, con la decorrenza ivi prevista.