Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 05/11/2018 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2018 |
Art. 2. Copertura disavanzi pregressi del servizio sanitario |
Art. 3. Disposizioni sul funzionamento del Centro regionale di programmazione |
Art. 4. Disposizioni finanziarie in materia socio-sanitaria |
Art. 5. Altre disposizioni finanziarie |
Art. 6. Disposizioni in materia di personale |
Art. 7. Disposizioni relative agli enti del sistema Regione e stato patrimoniale della Regione |
Art. 8. Partecipazione della Regione alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta" |
Art. 9. Disposizioni in materia di governo idrogeologico del territorio regionale |
Art. 10. Norma finanziaria |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 5.2.265 - L.R. 5 novembre 2018, n. 40.
Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020.
(B.U. 8 novembre 2018, n. 50 - S.O.)
Art. 1. Aggiornamento fondo di cassa al 1° gennaio 2018
1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 è rideterminato in euro 487.861.400,20.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, la voce "Fondo di cassa al 1° gennaio 2018" è conseguentemente rideterminata.
Art. 2. Copertura disavanzi pregressi del servizio sanitario
1. Ai fini della copertura della quota di disavanzo del Rendiconto 2017 approvato dalla Giunta regionale generato dall'accantonamento al risultato di amministrazione delle perdite del sistema sanitario regionale, pari a complessivi euro 680.712.119,30, si autorizza:
a) per euro 265.920.000, derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati effettuati ante il 2012 dalle aziende sanitarie locali, il piano di rientro di euro 10.636.800 in rate costanti annuali, entro l'arco temporale di 25 anni a decorrere dal 2018;
b) per euro 414.792.119,30, relativi alle perdite del sistema sanitario delle annualità 2016, pari a euro 297.625.119,30, e 2017, pari a euro 117.167.000, il piano di rientro per euro 182.479.600 nel 2018 ed euro 232.312.519,30 nel 2019, ai sensi del comma 12 dell'articolo 42 del
2. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 42 del
Art. 3. Disposizioni sul funzionamento del Centro regionale di programmazione
1. A seguito della chiusura della contabilità speciale della
2. Il Centro regionale di programmazione istituito presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio predispone, attua e coordina i piani e programmi delle politiche di coesione e della programmazione unitaria ed esercita le altre specifiche competenze attribuite dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale.
2 bis. Il Centro regionale di programmazione è ricompreso fra le Direzioni generali dell'Amministrazione regionale mantenendo le peculiarità organizzative [1].
3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro regionale di programmazione sono disciplinati dall'articolo 67 della
4. I relativi oneri di funzionamento gravano sulla missione 01 - programma 12 - titolo 1 e titolo 2, incrementata per gli anni 2018-2020, con le variazioni di bilancio di cui all'articolo 10, comma 2 e, a decorrere dall'anno 2021, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 4. Disposizioni finanziarie in materia socio-sanitaria
1. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 101.939.000, finalizzata a garantire l'equilibrio del servizio sanitario regionale per l'anno 2018 (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.7146).
2. Al fine di rimodulare secondo l'effettivo cronoprogramma di spesa gli investimenti del complesso ospedaliero AOU di Sassari è autorizzata, quale finanziamento integrativo degli interventi aventi analogo oggetto a valere sulla programmazione FSC 2014/2020, la spesa di euro 2.359.500 per l'anno 2021 e di euro 700.000 per l'anno 2022 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053). Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per gli anni 2021 e 2022 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della
3. Al fine di rimodulare secondo l'effettivo cronoprogramma di spesa gli investimenti dell'Azienda ospedaliera Brotzu, quale finanziamento integrativo degli interventi aventi analogo oggetto a valere sulla programmazione FSC 2014/2020 è autorizzata la spesa di euro 2.200.000 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, di euro 2.170.000 nel 2023, euro 2.400.000 nel 2024 ed euro 1.550.000 nell'annualità 2025 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053). Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzo di pari quota dell'entrata già accertata e imputata per gli anni a partire dal 2021 in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028 eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della
4. È assegnata, nel 2018, al Centro regionale trapianti, operante presso l'ATS, la somma di euro 30.000 per la stipula di apposita convenzione pluriennale con l'Associazione italiana donatori di organi (AIDO) Sardegna onlus, che promuove iniziative per la diffusione della cultura della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al fine di sostenerne l'attività istituzionale (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
Art. 5. Altre disposizioni finanziarie
1. La Regione provvede alla revisione dei residui perenti risultanti dal rendiconto 2017. A tal fine provvede alla cancellazione definitiva delle perenzioni per le quali non sussista la permanenza della relativa obbligazione giuridicamente vincolante e alla conferma di quelle per le quali sia stata certificata la permanenza della relativa obbligazione. Le obbligazioni confermate relative a spesa di investimento esigibile negli esercizi successivi al 2018 e aventi i requisiti dell'articolo 3, comma 18, della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, è incrementata di euro 104.753.472,61 per finanziare, mediante la contrazione di un apposito mutuo a erogazione multipla, le spese aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 18 della
3. Al fine di garantire l'accelerazione della spesa e il pieno utilizzo delle risorse della programmazione unitaria 2014/2020, la Regione promuove un piano di formazione per la presentazione, da parte di agenzie formative accreditate, di progetti formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione unitaria 2014/2020. Per il finanziamento di tali progetti è autorizzato l'uso delle risorse non rendicontate dalle medesime agenzie formative sui progetti a titolarità ricevuti in affidamento su precedenti avvisi pubblici.
4. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000 al fine di finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite alla data di entrata in vigore della presente legge (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
5. Per l'anno 2018 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 17, della
6. Ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della
7. Alla
a) nel secondo periodo del comma 16 dell'articolo 4 dopo le parole: "integrazioni" sono aggiunte le seguenti: ", a valere sulle risorse stanziate in conto della missione 08 - programma 01 - titolo 2 - capitoli SC04.2614, SC04.2629 e SC04.2630.";
b) nel comma 17 dell'articolo 5 le parole: "titolo 2" sono sostituite con le parole: "titolo 1".
8. Per le finalità di cui all'articolo 14 della
9. Per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota di euro 400.000 prevista dall'articolo 2, comma 6, della
10. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della
11. Il comma 1 dell'articolo 6 della
12. Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite ai sensi della programmazione comunitaria 2007/2013 relative a progetti cofinanziati nell'ambito degli stessi programmi, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate prioritariamente per le stesse finalità e in coerenza con la programmazione unitaria regionale. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse è subordinata alla coerenza espressa dall'unità organizzativa competente per la programmazione unitaria.
13. È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 500.000 quale contributo straordinario in favore del Comune di Sorso per l'acquisto e/o la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del fabbricato già sede della storica stazione dell'Arma dei Carabinieri di Sorso, sita in piazza Marginesu, che versa in condizioni di grave degrado (missione 18 - programma 01 - titolo 2) [2].
14. Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città metropolitana di Cagliari è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 5.000.000 (missione 18 - programma 01- titolo 1 - capitolo SC08.7306).
15. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria della Provincia di Nuoro, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 3.000.000 in favore della medesima provincia quale contributo straordinario per far fronte agli obblighi derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 7, della
16. L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano straordinario di rilancio del nuorese, è autorizzata ad erogare, per l'anno 2018, un finanziamento pari a euro 500.000 all'Amministrazione provinciale di Nuoro per la copertura dei costi di coordinamento, segreteria ed assistenza tecnica per l'attuazione del Piano e di supporto per le istruttorie degli interventi di incentivo alle imprese (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
17. Nell'ambito delle attività dell'Unità per Ottana, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 200.000 in favore del Comune di Bolotana quale contributo per la realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alle gravi problematiche di salute pubblica e risanamento ambientale, i cui oneri non siano sostenibili con le ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente, che ostacolano lo sviluppo delle imprese dell'agglomerato industriale di Bolotana (missione 14 - programma 01 - titolo 2).
18. Per l'anno 2018 il contributo regionale di cui all'articolo 3, comma 10, della
19. Per gli interventi di adeguamento e completamente del nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano del Comune di Carloforte è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 300.000 (missione 09 - programma 06 - titolo 2).
20. Al fine di erogare contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpiti da eventi calamitosi verificatisi in Sardegna è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 2.227.000 a valere sul Fondo speciale per le emergenze regionali di cui alla
21. Per l'anno 2018 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 18, della
22. Al fine della realizzazione del secondo lotto del Campus universitario di Viale La Plaja a Cagliari attraverso lo strumento del project financing, la dotazione annuale a favore dell'ERSU di Cagliari è incrementata per l'anno 2021 di euro 1.500.000 e di un importo massimo di euro 3.900.000 per 29 anni a partire dal 2022, con copertura a valere sulla legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari (missione 04 - programma 04 - titolo 1). Per le finalità del presente comma l'ERSU è autorizzato a porre in essere tutte le procedure necessarie.
23. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2017 pari a euro 5.500.000 riversata alle entrate dell'anno 2018 del bilancio della Regione dall'ERSU di Sassari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
24. Per il finanziamento degli oneri di progettazione del primo agrinido pubblico della Sardegna (Progetto "Polo innovativo per l'infanzia Ilaria Alpi"), quale iniziativa di contrasto alla denatalità e allo spopolamento, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2018 a favore del Comune di Villamassargia quale soggetto deputato alla realizzazione delle opere (missione 12 - programma 01 - titolo 1).
25. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalla controllata ARST Spa, è autorizzato il trasferimento straordinario, nell'anno 2018, dell'importo di euro 8.520.000 quale ristoro onnicomprensivo per i maggiori oneri di manutenzione conseguenti alla eccessiva vetustà del parco autobus per gli anni dal 2015 al 2018 (missione 10 - programma 02 - titolo 1). È abrogata l'autorizzazione di spesa per l'anno 2018 di cui all'articolo 4, comma 22, della
26. Al fine di consentire la realizzazione di opere tese a risolvere situazioni di pregiudizio della pubblica incolumità e di isolamento derivanti dalla assenza di adeguate infrastrutture di collegamento, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 200.000 (missione 09 - programma 01 - titolo 2).
27. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera l), della
28. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 13, della
29. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla
30. Al fine di disporre di adeguate conoscenze sull'interazione dei cetacei con le attività di pesca per favorire una migliore attuazione della misura del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 1.40 (Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili) di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera h) del
31. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 6 della
32. Il comma 10 dell'articolo 2 della
33. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente, è autorizzata per l'anno 2018, a favore del Comune di Iglesias, la spesa di euro 800.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1- capitolo SC08.7306).
34. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa complessiva di euro 2.000.000 in ragione di:
a) euro 1.000.000 per indennizzare gli operatori del settore pesca dei danni causati dalla fauna selvatica, coerentemente con quanto disciplinato dalla misura 1.40 del Programma operativo FEAMP (missione 16 - programma 02 - titolo 1);
b) euro 100.000 in favore dell'Agenzia regionale AGRIS per garantire la prosecuzione delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC08.6912);
c) euro 100.000 quale contributo ai comuni per la redazione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'articolo 8 della
d) euro 800.000 per il finanziamento di un programma a sostegno del comparto ippico e zootecnico, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
35. La Regione, al fine di assicurare continuità alle azioni intraprese nel settore cerealicolo, eroga un premio ai cerealicoltori che aderiscono ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro prodotto in Sardegna. Il premio è erogato secondo le disposizioni del
36. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 16, della
37. Al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel rispetto di quanto previsto dal
38. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie emesse dai confidi. Gli aiuti di cui al presente comma sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal
39. La nomina a direttore generale all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS) determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sulla base del trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ente che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
40. Alla
a) al comma 6 ter dell'articolo 6, prima delle parole "titolo IV della parte I", sono inserite le seguenti: "titolo III della parte I";
b) il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito: "3. Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6 ter.".
41. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 293.000 quale contributo straordinario al Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro, da utilizzare per le relative spese di funzionamento e per la gestione dei servizi bibliotecari (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0123).
42. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 15, della
43. Nella lettera b) del comma 9 dell'articolo 8 della
44. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 8.500 a copertura delle spese sostenute per il completamento dell'allestimento delle unità introduttive realizzate nell'ambito del Progetto "Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura. Patrimonio culturale" (missione 05 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC03.5021).
45. La lettera h) del comma 6 dell'articolo 8 della
46. Per la promozione, la valorizzazione e la diffusione capillare della lingua sarda, del catalano di Alghero e del gallurese, del sassarese e del tabarchino di cui alla
a) euro 62.000 a favore dell'Università di Cagliari per la realizzazione di un'indagine socio-linguistica già avviata nell'annualità 2016-2017, da estendersi anche alle arti proprie della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
b) euro 50.000 a favore dell'Università di Sassari per la definizione delle linee guida per la certificazione linguistica delle lingue di minoranza della Sardegna e la creazione di strumenti multimediali per la didattica (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
c) euro 210.000 a favore delle società di produzione Terra de Punt Srl, Produzioni Sardegna e Associazione culturale Babel per la realizzazione e la trasmissione televisiva sul digitale terrestre di programmi d'intrattenimento, cultura e informazione, in lingua sarda o altre varietà parlate in Sardegna, nella misura di euro 70.000 ciascuna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
d) euro 190.000 a favore delle emittenti radiofoniche beneficiarie dei contributi per l'annualità 2017 di cui all'articolo 28, comma l, lettera d), della
47. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4, della
48. Le risorse finanziarie concesse al Comitato regionale CONI della Sardegna ai sensi dell'articolo 38 della
49. All'articolo 9, comma 4, della
50. È autorizzato, per l'anno 2018, un contributo di euro 130.000 a favore dell'Università di Cagliari e di euro 70.000 a favore dell'Università di Sassari al fine di promuovere le attività sportive degli studenti universitari e di migliorare la fruibilità degli impianti a tale fine destinati. Il programma di utilizzo di tale contributo è approvato dal comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, istituito in ciascuna università (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
51. Al fine di sostenere l'attività istituzionale di promozione dell'attività sportiva è autorizzato, per l'anno 2018, un contributo straordinario di euro 30.000 in favore del Movimento sportivo popolare Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
52. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 30.000 in favore dell'Associazione sportiva Gymland di Oristano, senza scopo di lucro, per l'organizzazione del torneo internazionale "Sardegna volleyball challenge" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
53. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 8.000 a favore del Comune di Bauladu per l'organizzazione e il supporto al Meeting annuale delle consulte giovanili regionali (missione 06 - programma 02 - titolo 1).
54. L'autorizzazione di spesa per la concessione di finanziamenti ai comuni per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto, di cui alla tabella A della
55. Per gli interventi di cui alla
56. Per far fronte alle spese di costituzione ed avvio della società di cui all'articolo 7 della
57. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 13, della
58. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 200.000 in favore della società di produzione cinematografica "Via col vento Srl via Gramsci 66, Nuoro" per la realizzazione del film "Assandira" del regista Salvatore Mereu (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
59. L'importo di euro 300.000 di cui al comma 12 dell'articolo 8 della
60. Per l'organizzazione della Rete museale dell'immigrazione sarda di cui all'articolo 13 della
61. Al fine di sostenere gli enti locali nello svolgimento di attività culturali afferenti alle cele-brazioni per la loro fondazione, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa complessiva di euro 40.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC NI), in ragione di:
a) euro 20.000 al Comune di Carbonia per la celebrazione degli 80 anni della fondazione;
b) euro 10.000 al Comune di Carloforte per la celebrazione dei 280 anni della fondazione;
c) euro 10.000 al Comune di Piscinas per la celebrazione dei 30 anni di autonomia.
62. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 150.000 quale contributo straordinario a favore della città metropolitana di Cagliari per le spese relative al completamento dell'Istituto alberghiero di Pula (missione 04 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC02.0094).
63. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della
64. Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 26, della
65. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 15, della
66. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 36, della
67. Nell'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 2), della
68. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della
69. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine può essere incrementato delle eccedenze di spesa iscritte nei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio di cui all'allegato n. 13 alla
70. Ai fini della realizzazione di corsi di preparazione finalizzati al sostenimento di un esame di idoneità per l'anno successivo o al sostenimento dell'esame di Stato come privatisti per adulti che hanno fatto richiesta nell'anno scolastico 2018-2019 in classi non autorizzate dal Ministero per l'istru-zione, l'università e la ricerca (MIUR) per mancanza di risorse statali, è disposta una spesa di euro 63.200 per l'anno 2018 (missione 04 - programma 02 - titolo 1) in favore dei seguenti istituti scolastici, da ripartire in base al numero di classi seguenti:
a) Istituto istruzione superiore "A. Volta" di Nuoro, per tre classi;
b) Istituto istruzione superiore "A. Businco" di Jerzu per una classe;
c) Istituto istruzione superiore "E. Fermi" di Ozieri, PES di Thiesi e di Bonorva per due classi;
d) Istituto istruzione superiore "Mariano IV" di Oristano, PES di Ghilarza per due classi;
e) Istituto alberghiero "Costa Smeralda" di Arzachena per due classi;
f) Istituto tecnico statale "L. Einaudi" di Senorbì per una classe.
71. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera r), della
72. Per la manutenzione delle infrastrutture metrotranviarie di Cagliari e Sassari di proprietà regionale è autorizzata, a seguito di idonea rendicontazione, per l'anno 2018, la spesa complessiva fino a euro 2.100.000 (missione 10 - programma 02 - titolo 1- capitolo SC07.0616).
73. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 200.000 a favore del Comune di Alghero, destinata alla riqualificazione ambientale ed al ripristino delle originarie condizioni di naturalità della spiaggia del Lido di San Giovanni, da effettuarsi anche mediante attività sperimentali (missione 09 - programma 05 - titolo 1 - capitolo SC NI).
74. Nelle more degli esiti della vertenza tra ARST Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Sardegna, nell'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 8.625.455 in favore di ARST Spa, soggetto subentrato alle "Ferrovie della Sardegna" e "Ferrovie Meridionali Sarde" in gestione commissariale governativa, quale anticipazione di quota parte degli oneri sostenuti negli anni 2008 e 2009 relativi ai rinnovi contrattuali di settore del personale (missione 10 - programma 02 - titolo 1) [5].
75. Con la finalità di supportare gli studenti fuori sede e promuovere la diffusione della formazione universitaria anche nei territori periferici, è disposta l'attivazione di punti di erogazione dell'offerta universitaria presso la sede di Carbonia. A tal fine è autorizzata la spesa a favore dell'Università di Cagliari di euro 40.000 per l'anno 2018 (missione 04 - programma - 04 - titolo 2), di euro 500.000 per l'anno 2019 (missione 04 - programma - 04 - titolo 2), per l'allestimento della sede e di euro 500.000 per l'anno 2020 (missione 04 - programma 04 - titolo 1) per l'espletamento e la gestione dei corsi.
76. È autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 40.000 al fine di supportare l'approfondimento tematico in tema di dimensionamento e legislazione scolastica e aggiornamento sul-la legislazione vigente (missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC01.0708).
77. Per le sole opere relative alla gestione dei rifiuti, il termine del 31 dicembre 2018, di cui all'articolo 2, comma 4, della
Art. 6. Disposizioni in materia di personale
1. Al comma 2 dell'articolo 62 della
2. L'articolo 12 della
3. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 142.000 a decorrere dall'anno 2019 per la stipulazione del contratto integrativo dei giornalisti riferito al periodo 2016/2018 (missione 01 - programma 10 - titolo 1).
4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della
5. Il comma 2 dell'articolo 11 della
6. Al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale di cui all'articolo 58 della
7. Entro il 31 dicembre 2018 la Regione, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio in conto della missione 01 - programma 10 - titolo 1 e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, attua le disposizioni di superamento del precariato previste all'articolo 20 del
8. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della
9. Dopo l'articolo 33 della
Art. 7. Disposizioni relative agli enti del sistema Regione e stato patrimoniale della Regione
1. Il presente articolo effettua una ricognizione degli enti rientranti nel sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, della
a) facilitare l'univoca interpretazione di norme vigenti in materia di enti strumentali regionali con specifico riferimento al patrimonio della Regione;
b) garantire l'applicazione organica della normativa regionale in conformità ai principi che trovano declinazione nelle medesime disposizioni regionali;
c) fornire, attraverso un elenco ricognitivo degli enti del sistema Regione, un riferimento univoco e aggiornato a fondamento della corretta formulazione dello stato patrimoniale della Regione, in attuazione del
2. Nel comma 2 bis dell'articolo 1 della
3. Dopo l'articolo 80 della
1. Agenzia "Sardegna ricerche"
2. Agenzia sarda delle entrate (ASE) Difesa dell'ambiente
3. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
4. Conservatoria delle coste della Sardegna
5. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS) Agricoltura e riforma agro-pastorale
6. Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)
7. Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)
8. Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) Lavori pubblici
9. Ente acque Sardegna (ENAS)
10. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) Lavoro
11. Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
12. Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)
13. Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)".
4. Gli enti del sistema Regione, istituiti con legge regionale, costituiscono enti interamente partecipati e controllati dalla stessa Regione rientranti tra gli enti strumentali di cui all'articolo 11 ter del
5. Le partecipazioni di cui al comma 4 sono valutate e iscritte nello stato patrimoniale della Regione come partecipazioni non azionarie, tra le immobilizzazioni finanziarie, in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 del
6. La Regione succede nei rapporti giuridici attivi e passivi di natura patrimoniale degli enti del sistema Regione in caso di loro cessazione, fatte salve differenti previsioni, disposte con legge regionale, in favore di altri enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 ter del
Art. 8. Partecipazione della Regione alla costituzione, quale socio fondatore, della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta"
1. [La Regione, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, della
2. [Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta] [7].
3. [La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, in armonia con l'articolo 15 della
a) promuovere la biblioteca pubblica come istituzione aperta alla partecipazione attiva dei cittadini e delle altre istituzioni del territorio;
b) incrementare e valorizzare il patrimonio librario, documentale e informativo su qualsiasi supporto in funzione della crescita culturale e sociale della comunità;
c) coordinare e promuovere politiche culturali per la promozione del libro e della lettura;
d) promuovere la cooperazione bibliotecaria come modalità di gestione privilegiata per l'incremento delle risorse informative e per il miglioramento dei servizi al pubblico;
e) promuovere, coordinare e gestire interventi di educazione permanente dei cittadini, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con altri enti;
f) promuovere azioni e accordi diretti all'organizzazione di servizi mirati all'integrazione sociale e multiculturale, allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie, e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenze speciali o svantaggiate;
g) promuovere la conoscenza dell'opera e del messaggio di Sebastiano Satta e più in generale della letteratura della Sardegna attraverso attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, di ricerca e di divulgazione in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni] [8].
4. [Lo statuto della Fondazione può attribuire alla stessa ulteriori finalità, purché compatibili con quelle indicate dal comma 3] [9].
5. [La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dai commi 3 e 4, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione] [10].
6. [I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato] [11].
7. [Con l'atto costitutivo è adottato lo statuto della Fondazione che prevede la composizione, i modi di formazione e il funzionamento degli organi sociali, le finalità e le altre indicazioni prescritte dal Codice civile] [12].
8. [La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente] [13].
9. [La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta] [14].
10. [La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della Fondazione attraverso la concessione in uso del compendio immobiliare demaniale, denominato "Villa Buscarini", sito in Nuoro in piazza Asproni, comprensivo dell'area cortilizia antistante] [15].
11. [La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2019] [16].
12. [A decorrere dall'anno 2019 la riserva di cui all'articolo 12, comma 16, lettera a) della
13. [Il contributo di cui al comma 12 è erogato a favore della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione. Eventuali contributi di pari importo, già erogati a favore del Consorzio Sebastiano Satta per l'anno 2018, si intendono sostitutivi del contributo di cui ai commi 11 e 12 a favore della costituenda Fondazione per il medesimo anno] [18].
14. [La Regione sospende l'erogazione del contributo previsto dai commi 11 e 12 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione] [19].
15. Il comma 4 dell'articolo 29 della
Art. 9. Disposizioni in materia di governo idrogeologico del territorio regionale
1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di efficienza e di riduzione della spesa, il presente articolo adegua l'ordinamento regionale in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.
2. Per le attività di competenza regionale nelle materie di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, modificando le strutture organizzative attualmente incardinate nei diversi rami dell'Amministrazione regionale, a individuare la direzione generale competente, articolata anche per strutture territoriali periferiche definite tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici.
3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività poste in capo alla direzione generale di cui al comma 2 e il rafforzamento delle proprie strutture territoriali periferiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nei ruoli del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, otto ingegneri e otto geologi di categoria D e due dirigenti di servizio per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 25 della
4. Ai fini del recepimento delle disposizioni di cui al comma 2, il personale attualmente incaricato dello svolgimento delle attività di progettazione degli interventi, delle procedure di affidamento dei lavori, delle attività di direzione dei lavori e di collaudo, e di ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, di cui agli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione, del 23 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della
5. Constatato l'elevato numero di interventi previsti nei citati accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione e di cui al Fondo di progettazione, e la necessità di procedere al sollecito ed indifferibile espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei medesimi interventi, per i quali l'articolo 9, comma 2, del
Art. 10. Norma finanziaria
1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza nel bilancio previsionale e di cassa nell'anno 2018, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Allegati alla legge
1. Tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).
2. Tabella B (Elenco interventi su opere pubbliche autorizzate con mutuo e cronoprogramma).
3. Tabella C (Elenco interventi di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, della
4. Allegato n. 1 (Variazioni delle entrate per titolo - parte a - e Tipologia delle spese per missioni, programmi e titoli - parte b).
5. Allegato n. 2 (Allegato del Tesoriere - parte a-b-c).
(Omissis)
[1] Comma inserito dall'art. 104 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[3] Comma così modificato dall'art. 11 della
[4] Comma così modificato dall'art. 10 della
[5] Comma modificato dall'art. 5 della
[6] Comma abrogato dall'art. 22 della
[7] Comma abrogato dall'art. 22 della
[8] Comma abrogato dall'art. 22 della
[9] Comma abrogato dall'art. 22 della
[10] Comma abrogato dall'art. 22 della
[11] Comma abrogato dall'art. 22 della
[12] Comma abrogato dall'art. 22 della
[13] Comma abrogato dall'art. 22 della
[14] Comma abrogato dall'art. 22 della
[15] Comma abrogato dall'art. 22 della
[16] Comma abrogato dall'art. 22 della
[17] Comma abrogato dall'art. 22 della
[18] Comma abrogato dall'art. 22 della
[19] Comma abrogato dall'art. 22 della