§ 1.4.110 - L.R. 29 giugno 2016, n. 14.
Attuazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, trasferimento del personale di cui alla legge 9 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:29/06/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Trasferimento del personale di cui alla legge n. 98 del 1971
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.4.110 - L.R. 29 giugno 2016, n. 14.

Attuazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, trasferimento del personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica)

(B.U. 30 giugno 2016, n. 31)

 

Art. 1. Trasferimento del personale di cui alla legge n. 98 del 1971

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), il personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica), dipendente delle province, ovvero dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) che, come personale civile, rientra nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), può essere trasferito alle unioni di comuni o al comune ricadente nella circoscrizione della provincia, che ne fa richiesta.

2. L'amministratore straordinario della provincia, ovvero l'ASPAL, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), verifica la disponibilità dei dipendenti delle province, ovvero dell'ASPAL, tenendo conto della residenza, e ne dispone il trasferimento all'unione di comuni o al comune richiedente. Al fine di assicurare all'ente subentrante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la provincia ovvero l'ASPAL, definisce le modalità di trasferimento, raccordandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).