Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 15/12/2017 |
Numero: | 233 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 15.4.51 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 233.
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
(G.U. 13 febbraio 2018, n. 36)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
Visto il
Vista la
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alla parte I del
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) dopo la lettera m-octies) è inserita la seguente:
«m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;»;
b) alla lettera q-bis) le parole: «e il gestore di EuSEF» sono sostituite dalle seguenti: «, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF».
2. All'articolo 4-quinquies, comma 2, del
3. Dopo l'articolo 4-quinquies, del
«Art. 4-quinquies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del
2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del
3. La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del
4. La Consob è l'autorità competente a:
a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del
b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del
c) ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del
d) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del
e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del
5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 43 e le relative disposizioni attuative; non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, nè l'acquisizione del parere di tale Autorità ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo.
6. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle previste nell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonchè del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonchè dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.».
Art. 2. Modifiche alla parte V, titolo II, del
1. All'articolo 188, comma 1, del
2. All'articolo 190 del
a) al comma 2-bis, lettera b-bis), dopo le parole: «della Commissione» sono inserite le seguenti: «, del regolamento (UE) n. 2015/760,»;
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.».
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.