Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.2 aeronautica militare |
Data: | 08/06/1961 |
Numero: | 509 |
Sommario |
Art. 1. Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 [...] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [5] |
Art. 5. La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1961 |
§ 46.2.8 - Legge 8 giugno 1961, n. 509. [1]
Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare.
(G.U. 27 giugno 1961, n. 157)
Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio
[La circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa:
una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti;
una direzione del demanio aeronautico;
una direzione di commissariato aeronautico;
una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;
una direzione delle armi e munizioni;
una direzione di sanità;
un centro lega e reclutamento.
Con le stesse modalità, il territorio di circoscrizione di ciascun Comando di Regione aerea può essere ripartito in Comandi di settore aereo, retti da generali di divisione aerea o di brigata aerea.
La circoscrizione dei Comandi di aeroporto militare è stabilita con determinazione ministeriale.]
[Gli ufficiali generali comandanti di Regione e di Settore sono compresi negli organici dei rispettivi gradi.
Nulla è innovato quanto al numero dei funzionari destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, e surrogati nel ruolo organico ai sensi del
[Fino a quando non sarà provveduto a determinare la circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea ai sensi del primo comma dell'art. 2, la circoscrizione dei predetti Comandi sarà rispettivamente costituita dai territori dei soppressi Comandi della I e II Zona aerea territoriale, della III Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sardegna, della IV Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sicilia.]
La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1961.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Comma così modificato dall'art. 2 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 5 bis del
[4] Articolo abrogato dall'art. 5 bis del
[5] Articolo abrogato dall'art. 5 bis del