Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 19/01/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 2 . Verifiche e prove periodiche |
Art. 3 . Disposizioni finanziarie |
§ 53.4.201 - D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonchè della relativa licenza di esercizio.
(G.U. 21 febbraio 2015, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 20 della
Visto il
Visto il
Visto il
Considerato che la Commissione europea, in data 24 novembre 2011, ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in base, tra l'altro, alla motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le due suddette direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione; nonchè in base alla motivazione che la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato
Considerato, pertanto, che al fine di evitare l'aggravio della procedura di infrazione si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari di cui sopra per renderle integralmente aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana:
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del
1. Al
a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «in servizio privato» sono soppresse;
b) all'articolo 12:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi»;
2) al comma 1, le parole: «, non destinati a un servizio pubblico di trasporto,» sono soppresse;
c) l'articolo 13, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonchè a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X;
e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008»;
d) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga). - 1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, è realizzato:
a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonchè in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;
b) quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al
2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.».
2. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Verifiche e prove periodiche
1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 375
[1] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 2 marzo 2015, n. 50.