Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi |
Data: | 05/10/2010 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 12. Modifiche all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
Art. 13. Disposizioni finanziarie |
§ 53.4.191 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
(G.U. 15 dicembre 2010, n. 292)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 16 del
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità
1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, le successive modifiche degli allegati al
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del
1. L'articolo 1 del
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonchè ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del
1. L'articolo 2 del
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;
d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorchè l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;
f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;
m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;
o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 11 del
1. L'articolo 11 del
«Art. 11 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonchè agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 12 del
1. L'articolo 12 del
«Art. 12 (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). - 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonchè per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonchè al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonchè penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 13 del
1. All'articolo 13, comma 1, del
Art. 7. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14, comma 2, del
2. All'articolo 14, comma 3, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15, comma 1, del
2. All'articolo 15, comma 4, del
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del
1. L'articolo 16 del
«Art. 16 (Libretto e targa). - 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17, comma 1, del
Art. 11. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
2. All'articolo 18 del
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.
1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della
1-quater. Il decreto del Ministro delle attività produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento, ai sensi del
Art. 12. Modifiche all'allegato I del
1. All'allegato I del
«1.2. Supporto del carico. - Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.».
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 320