§ 17.3.270 - Decisione 18 dicembre 2006, n. 960.
Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:18/12/2006
Numero:960


Sommario
Art.  1. Obiettivo e ambito di applicazione
Art.  2. Definizioni
Art.  3. Comunicazione di informazioni e intelligence
Art.  4. Termini per la comunicazione di informazioni e intelligence
Art.  5. Richieste di informazioni e intelligence
Art.  6. Canali e lingua di comunicazione
Art.  7. Scambio spontaneo di informazioni e intelligence
Art.  8. Protezione dei dati
Art.  9. Riservatezza
Art.  10. Motivi di rifiuto di fornire informazioni o intelligence
Art.  11. Attuazione
Art.  12. Relazioni con altri strumenti
Art.  13. Entrata in vigore


§ 17.3.270 - Decisione 18 dicembre 2006, n. 960. [1]

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

(G.U.U.E. 29 dicembre 2006, n. L 386)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30, paragrafo 1, lettere a) e b) e 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

 

(1) Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea è quello di fornire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Tale obiettivo deve essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità mediante una più stretta cooperazione fra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, rispettando nel contempo i principi e le norme riguardanti i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto su cui l'Unione si fonda e che sono comuni agli Stati membri.

(3) Lo scambio di informazioni ed intelligence sulla criminalità e le attività criminali costituisce la base per una cooperazione in materia di applicazione della legge nell'Unione che risponde all'obiettivo generale di migliorare la sicurezza dei cittadini dell'Unione.

(4) Il tempestivo accesso ad informazioni ed intelligence accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne. Poiché le attività dei criminali sono svolte clandestinamente, occorre che siano controllate e che le informazioni su di esse siano scambiate con particolare rapidità.

(5) È importante che le possibilità per le autorità incaricate dell'applicazione della legge di ottenere informazioni ed intelligence su reati gravi e atti terroristici da altri Stati membri siano viste orizzontalmente e non in termini di differenze in ordine al tipo di reato o alla suddivisione delle competenze tra autorità incaricate dell'applicazione della legge o autorità giudiziarie.

(6) Attualmente lo scambio efficace e rapido di informazioni ed intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge è seriamente intralciato da procedure formali, strutture amministrative e ostacoli giuridici inerenti alla legislazione degli Stati membri. Tale situazione è inaccettabile per i cittadini dell'Unione europea e richiede pertanto maggiore sicurezza e una più efficace applicazione della legge nel rispetto dei diritti umani.

(7) È necessario che le autorità incaricate dell'applicazione della legge abbiano la possibilità di chiedere ed ottenere informazioni ed intelligence da altri Stati membri in vari stadi delle indagini, dalla fase di raccolta di intelligence criminale alla fase d'indagine penale. I sistemi degli Stati membri presentano differenze al riguardo, ma la presente decisione quadro non si propone di modificare tali sistemi. Tuttavia, essa mira a garantire, con riguardo a taluni tipi di informazioni ed intelligence, che determinati dati essenziali per le autorità incaricate dell'applicazione della legge siano scambiati rapidamente all'interno dell'Unione.

(8) La mancanza di un quadro giuridico comune per l'efficace e rapido scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge è una carenza cui occorre rimediare. Il Consiglio dell'Unione europea ritiene pertanto necessario adottare uno strumento giuridicamente vincolante sulla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence. La presente decisione quadro dovrebbe lasciare impregiudicati gli strumenti esistenti o futuri che consentono di estenderne gli obiettivi o che agevolano le procedure per lo scambio di informazioni e di intelligence, quale la convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali ( 1 ).

(9) Per quanto riguarda lo scambio d'informazioni, la presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza nazionale e non deve compromettere il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone, né attività specifiche di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

(10) È importante promuovere il più ampio scambio di informazioni possibile, in particolare per quanto riguarda i reati connessi direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata e al terrorismo, e in modo da non pregiudicare il livello di cooperazione necessario tra Stati membri previsto dagli accordi esistenti.

(11) L'interesse comune degli Stati membri nella lotta contro la criminalità di carattere transfrontaliero deve trovare il giusto equilibrio tra una cooperazione rapida ed efficace in materia di applicazione della legge e principi e norme convenuti in materia di protezione dei dati, libertà fondamentali, diritti umani e libertà individuali.

(12) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo nella riunione del 25 marzo 2004 quest'ultimo ha dato mandato al Consiglio di esaminare misure per la semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

(13) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientra nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 2 ). Le procedure definite in tale accordo sono state rispettate con riferimento alla presente decisione quadro.

(14) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera H) della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo ( 3 ), e con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo ( 4 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

 

TITOLO I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente decisione quadro mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.

 

2. La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

 

3. La presente decisione quadro contempla tutte le informazioni e l'intelligence definiti all'articolo 2, lettera d). Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e intelligence allo scopo di fornirle alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

 

4. La presente decisione quadro non impone alcun obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni e intelligence da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine. Se uno Stato membro ha ottenuto informazioni o intelligence a norma della presente decisione quadro ed intende utilizzarle come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, deve ricevere il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence, se necessario, in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence facendo ricorso agli strumenti riguardanti la cooperazione giudiziaria vigenti tra gli Stati membri. Tale consenso non è necessario qualora lo Stato membro richiesto abbia già dato, al momento della trasmissione delle informazioni o dell'intelligence, la sua autorizzazione a utilizzarle come prove.

 

5. La presente decisione quadro non impone alcun obbligo di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o intelligence nello Stato membro a cui sono state richieste.

 

6. Qualora ciò sia permesso dalla loro legislazione nazionale e ad essa conforme, gli Stati membri forniscono informazioni o intelligence precedentemente ottenute con mezzi coercitivi.

 

7. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro, che lascia impregiudicati eventuali obblighi che incombono al riguardo alle autorità incaricate dell'applicazione della legge.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a) «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge», la polizia, i servizi doganali o altra autorità nazionale che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni. I servizi o le unità che si occupano specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale non sono incluse nel concetto di «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge». Entro il 18 dicembre 2007 ciascuno Stato membro attesta in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio quali sono le autorità incluse nel concetto di «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge». La dichiarazione può essere modificata in qualunque momento;

b) «indagine penale», una fase procedurale nella quale le autorità incaricate dell'applicazione della legge o le autorità giudiziarie competenti, compresi i pubblici ministeri, adottano misure per individuare e accertare i fatti, le persone sospette e le circostanze in ordine a uno o più atti criminali accertati;

c) «operazione di intelligence criminale», una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all'indagine penale, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;

d) «informazioni e/o intelligence»:

i) qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità incaricate dell'applicazione della legge;

 

e

ii) qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati che siano accessibili alle autorità incaricate dell'applicazione della legge senza il ricorso a mezzi coercitivi, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5;

e) «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo ( 5 )» (in seguito denominati «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI»): i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione.

 

TITOLO II

 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE

 

     Art. 3. Comunicazione di informazioni e intelligence

1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni e l'intelligence possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge conformemente alla presente decisione quadro.

 

2. Le informazioni e l'intelligence sono comunicate su richiesta formulata, nei limiti dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale, da un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale.

 

3. Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence. In particolare, uno Stato membro non subordina ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari lo scambio di informazioni o intelligence tra la propria autorità competente incaricata dell'applicazione della legge e l'autorità competente di un altro Stato membro incaricata dell'applicazione della legge, alle quali l'autorità competente richiesta può accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari.

 

4. Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta di accedere alle informazioni o all'intelligence richieste solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, per l'adozione della sua decisione l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro richiesto applica le stesse norme dei casi meramente interni.

 

5. Qualora le informazioni o l'intelligence richieste siano state ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo e siano soggette al principio di specialità, la loro trasmissione alle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge di un altro Stato membro può aver luogo soltanto con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha fornito le informazioni o l'intelligence.

 

     Art. 4. Termini per la comunicazione di informazioni e intelligence

1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro otto ore alle richieste urgenti di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente.

 

2. Se non è in grado di rispondere entro otto ore, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A. Qualora la comunicazione entro il periodo di otto ore di informazioni o intelligence richieste costituisca un onere sproporzionato per l'autorità incaricata dell'applicazione della legge che ha ricevuto la richiesta, questa può posporne la comunicazione. In questo caso detta autorità che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente della posposizione l'autorità incaricata dell'applicazione della legge richiedente e comunica le informazioni o l'intelligence al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni. Il ricorso alle disposizioni del presente paragrafo è riesaminato entro il 19 dicembre 2009.

 

3. Gli Stati membri assicurano che nei casi non urgenti si risponda entro una settimana alle richieste di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro una settimana, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A.

 

4. In tutti gli altri casi gli Stati membri provvedono a che le informazioni richieste siano comunicate all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiedente entro quattordici giorni. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A.

 

     Art. 5. Richieste di informazioni e intelligence

1. Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato laddove vi sia motivo di fatto di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro. La richiesta precisa i motivi di fatto e illustra la finalità delle informazioni e dell'intelligence nonché il nesso tra la finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence.

 

2. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che presenta la richiesta non chiede più informazioni o intelligence né indica termini più ravvicinati di quanto necessario per lo scopo per cui sono state richieste.

 

3. Le richieste di informazioni o intelligence riportano almeno le informazioni che figurano nell'allegato B.

 

     Art. 6. Canali e lingua di comunicazione

1. Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. All'atto delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. Tali estremi possono essere modificati in qualsiasi momento. Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni ricevute.

 

2. Le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol in conformità alla convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) ( 6 ) e con l'Eurojust in conformità alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ( 7 ), qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.

 

     Art. 7. Scambio spontaneo di informazioni e intelligence

1. Fatto salvo l'articolo 10, le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, senza che sia necessaria alcuna richiesta preventita, forniscono alle autorità competenti dell'applicazione della legge di altri Stati membri interessati le informazioni e l'intelligence pertinenti qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e intelligence possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI. Le modalità di questo scambio spontaneo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro che fornisce le informazioni.

 

2. Le informazioni e l'intelligence fornite si limitano a quanto ritenuto utile e necessario per l'individuazione, la prevenzione o l'indagine sui reati o le attività criminali in questione.

 

     Art. 8. Protezione dei dati

1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme fissate in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 siano applicate anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla presente decisione quadro.

 

2. L'utilizzo di informazioni e intelligence scambiate direttamente o bilateralmente ai sensi della presente decisione quadro, è soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato membro che le riceve, in cui le informazioni e l'intelligence sono soggette a norme di protezione dei dati identiche a quelle applicabili se fossero state raccolte nello Stato membro che le riceve. I dati personali trattati nell'ambito dell'applicazione della presente decisione quadro sono protetti conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, al suo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati. Nel trattare dati personali ottenuti ai sensi della presente decisione quadro, le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero altresì tener conto dei principi della raccomandazione R(87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia.

 

3. Le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge dello Stato membro a cui sono state fornite informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro possono utilizzarle soltanto per gli scopi per i quali sono stati forniti a norma della presente decisione quadro o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica; il trattamento per scopi diversi è consentito soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati ed è soggetto alla legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa solo per quanto consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che trasmette i dati.

 

4. Nel fornire le informazioni e l'intelligence a norma della presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo delle informazioni e dell'intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni, eccetto il caso particolare in cui la legislazione nazionale obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorità giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo delle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge. In questo caso le informazioni e l'intelligence possono essere utilizzate solo previa consultazione con lo Stato membro che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista. In casi specifici, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro che li riceve di fornire ragguagli circa l'utilizzo e il successivo trattamento delle informazioni e dell'intelligence trasmesse.

 

     Art. 9. Riservatezza

In ogni caso specifico di scambio di informazioni e intelligence le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge tengono debito conto dei requisiti di segretezza delle indagini. A tal fine le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, assicurano la riservatezza di tutte le informazioni e l'intelligence fornite cui sia stato attribuito tale carattere.

 

     Art. 10. Motivi di rifiuto di fornire informazioni o intelligence

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutarsi di fornire le informazioni o l'intelligence solo nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni o intelligence:

a) pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto,

 

o

b) metta a repentaglio il buon esito di un'indagine o di un'operazione di intelligence criminale in corso o la sicurezza di persone,

 

o

c) sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.

 

2. Qualora la richiesta riguardi un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutare di fornire le informazioni o l'intelligence richiesti.

 

3. L'autorità competente dell'applicazione della legge rifiuta di fornire informazioni o intelligence qualora l'autorità giudiziaria competente non abbia autorizzato l'accesso e lo scambio di informazioni richiesti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

 

TITOLO III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 19 dicembre 2008.

 

2. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi che incombono loro in forza della presente decisione quadro. In base a queste ed altre informazioni fornite dallo Stato membro su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2010, una relazione sull'attuazione della presente decisione quadro. Il Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2011, esamina in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.

 

     Art. 12. Relazioni con altri strumenti

1. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 46 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ( 8 ) sono sostituite dalle disposizioni della presente decisione quadro nella misura in cui riguardano lo scambio di informazioni e di intelligence ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale da essa previsto.

 

2. La decisione del Comitato esecutivo di Schengen, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta (SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev.) ( 9 ), e la decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18) ( 10 ), sono abrogate.

 

3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

 

4. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

 

5. Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 3 e 4 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

 

6. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 19 dicembre 2007, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che vogliono continuare ad applicare.

 

7. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4, entro tre mesi dalla loro firma, o, per gli strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione quadro, dalla loro entrata in vigore.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Così rettificata in G.U.U.E. 15 marzo 2007, n. L 75.