Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 17/05/1999 |
Numero: | 437 |
Sommario |
Art. 1. Le procedure definite nell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati [...] |
Art. 2. Quando uno Stato membro o la Commissione presentano al Consiglio un'iniziativa o una proposta che a loro avviso rientrano in uno dei settori di cui all'articolo 1, questa indicazione deve [...] |
Art. 3. A richiesta di un Stato membro o della Commissione, la presidenza convoca una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri affinché possa essere discussa la questione [...] |
Art. 4. 1. Gli atti che dovranno essere adottati dal Consiglio, che rappresentano l'ulteriore sviluppo delle disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e [...] |
Art. 5. Prima che le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio prendano parte ad una decisione del comitato misto istituito dall'accordo, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 8 o [...] |
Art. 6. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 17.3.61 - Decisione 17 maggio 1999, n. 437.
Decisione (CE) n. 1999/437 del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
(G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 176).
Le procedure definite nell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (in prosieguo "l'accordo") saranno applicate alle proposte ed iniziative intese a sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e che rientrano in uno dei seguenti settori:
A. Attraversamento, da parte di persone, delle frontiere esterne degli Stati che hanno deciso di abolire i controlli alle loro frontiere interne, comprese le norme e modalità cui si devono conformare gli Stati interessati per effettuare i controlli sulle persone alle frontiere esterne, la sorveglianza delle zone frontaliere e la cooperazione tra i servizi competenti nel settore dei controlli alle frontiere.
B. Visti per i soggiorni di breve durata, in particolare norme riguardanti il visto uniforme, l'elenco dei paesi i cui cittadini sono soggetti a obbligo di visto per gli Stati interessati e dei paesi i cui cittadini sono esonerati da tale obbligo, nonché procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi, cooperazione e consultazione tra i servizi competenti per detto rilascio.
C. Libera circolazione, per un periodo massimo di tre mesi, dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati che hanno deciso di abolire i controlli alle loro frontiere interne e allontanamento di tali persone quando si trovano in situazione irregolare.
D. Composizione delle controversie tra Stati nei casi in cui uno Stato abbia rilasciato o preveda di rilasciare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione da un altro Stato.
E. Sanzioni applicabili ai vettori e ai responsabili
dell'organizzazione d'immigrazione clandestina.
F. Protezione dei dati personali scambiati tra i servizi di cui alle lettere A e B.
G. Sistema d'informazione Schengen (SIS), comprese le disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei relativi dati, nonché le disposizioni relative al funzionamento delle parti nazionali del SIS e lo scambio di informazioni tra queste parti nazionali (sistema SIRENE), nonché l'effetto delle segnalazioni del SIS delle persone ricercate per l'arresto ai fini dell'estradizione.
H. Qualsiasi forma di cooperazione tra forze di polizia disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 39-43, 46, 47, 73 e 126-130 della convenzione del 19 giugno 1990 relativa alla graduale soppressione dei controlli alle frontiere comuni (accordo di Schengen), quale viene praticata tra gli Stati membri interessati al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
I. Modalità di cooperazione giudiziaria in materia penale di cui agli articoli 48-63 e 65-69 della convenzione del 1990 di cui al punto H, quali si applicano tra gli Stati membri interessati al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
Quando uno Stato membro o la Commissione presentano al Consiglio un'iniziativa o una proposta che a loro avviso rientrano in uno dei settori di cui all'articolo 1, questa indicazione deve figurare nel testo presentato.
A richiesta di un Stato membro o della Commissione, la presidenza convoca una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri affinché possa essere discussa la questione dell'inclusione o meno di un'iniziativa o di una proposta in uno dei settori di cui all'articolo 1.
1. Gli atti che dovranno essere adottati dal Consiglio, che rappresentano l'ulteriore sviluppo delle disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e che rientrano in uno dei settori di cui all'articolo 1, conterranno un riferimento a tale riguardo.
2. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di qualsiasi atto di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'indicazione che essa rientra in un settore per il quale il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata.
Prima che le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio prendano parte ad una decisione del comitato misto istituito dall'accordo, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 8 o all'articolo 11 del medesimo, esse si riuniscono in Consiglio per determinare se può essere adottata una posizione comune.
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
DICHIARAZIONI
I. Dichiarazione del Consiglio
"L'elenco di cui all'articolo 1 della decisione ha come unico scopo la determinazione dei settori in relazione ai quali l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen, nel contesto dell'Unione europea, deve rispettare le procedure previste all'articolo 4 dell'accordo concluso dal Consiglio con l'Islanda e la Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen.
Tale elenco non rappresenta un'enumerazione dei settori che costituiscono l'insieme dell'acquis di Schengen quale integrato nel contesto dell'Unione europea e quale deve essere applicato ed attuato dagli Stati membri e tra gli Stati membri legati dagli accordi di Schengen. A tal fine, l'acquis di Schengen è stato determinato dal Consiglio nella sua decisione del 20 maggio 1999.
Esso non rappresenta neppure un'enumerazione dei settori che costituiscono l'insieme dell'acquis di Schengen quale deve essere applicato e attuato dall'Islanda e dalla Norvegia e tra tali Stati e gli Stati membri legati dagli accordi di Schengen, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo sopra menzionato.
Le stesura di tale elenco non può quindi avere l'effetto di recare pregiudizio all'integrità dell'attuale acquis di Schengen di cui all'allegato del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea."
II. Dichiarazione della Commissione
"La Commissione desidera dichiarare che essa si conformerà, in sede di comitato misto, a qualsiasi posizione comune adottata dal Consiglio."