Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 25/03/2014 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1 . Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico |
Art. 2 . Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti |
Art. 3 . Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni |
Art. 4 . Ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali |
Art. 5 . Entrata in vigore |
§ 34.1.49 - D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85.
Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.
(G.U. 6 giugno 2014, n. 129)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visti gli articoli 14 e 20 del
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell'articolo 9 del
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;
d) le attività di gestione connesse all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Art. 2. Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti trans-europei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2.
2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee.
Art. 3. Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, nonchè negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni della
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1 gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.
Art. 4. Ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali
1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi ad un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.
2. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, comma 3, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione - Prev. n. 1589