Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 12/07/2002 |
Numero: | 1376 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 1336/97/CE è così modificata |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 13.2.64 - Decisione 12 luglio 2002, n. 1376.
Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee.
(G.U.C.E. 30 luglio 2002, n. L 200).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 14 della
(2) La Commissione ha presentato tale relazione in data 10 dicembre 2001.
(3) Ai sensi di detto articolo la Commissione è tenuta a presentare adeguate proposte per la revisione dell'allegato I della decisione sulla base degli sviluppi tecnici e dell'esperienza acquisita.
(4) La relazione speciale n. 9/2000 della Corte dei conti conteneva talune raccomandazioni di cui si è tenuto conto nella relazione della Commissione.
(5) Nella comunicazione relativa ad un'iniziativa della Commissione presentata al Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha illustrato l'iniziativa eEurope, dando risalto alla dimensione sociale della società dell'informazione.
(6) Il 28 gennaio 2002 il Consiglio ha approvato una risoluzione su un'impostazione comune e azioni specifiche nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.
(7) L'allegato I della
(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la
hanno adottato la presente decisione:
La
1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
2) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) L'articolo 14 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4) L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.
(Omissis).
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).