Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.3 disposizioni economiche e commerciali |
Data: | 17/04/2013 |
Numero: | 346 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione "EuSEF" in relazione alla [...] |
Art. 2. 1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni |
Art. 3. 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni |
Art. 4. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che ottemperano ai requisiti stabiliti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione "EuSEF" in relazione alla [...] |
Art. 5. 1. Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale garantiscono che non oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei [...] |
Art. 6. 1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale commercializzano le quote e le azioni dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esclusivamente presso gli investitori che sono [...] |
Art. 7. In relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale |
Art. 8. 1. Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per [...] |
Art. 9. 1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, conformemente al [...] |
Art. 10. 1. Per ogni fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che gestiscono, i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale impiegano procedure per misurare in quale misura le imprese di [...] |
Art. 11. 1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e di risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione del [...] |
Art. 12. 1. Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e garantiscono un processo di valutazione [...] |
Art. 13. 1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale rendono disponibile all’autorità competente dello Stato membro d’origine una relazione annuale per ciascun fondo qualificato per [...] |
Art. 14. 1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale comunicano ai propri investitori, in modo chiaro e comprensibile, i seguenti elementi relativi ai fondi qualificati per l’imprenditoria [...] |
Art. 15. 1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che, per la commercializzazione dei propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, intendono utilizzare la denominazione "EuSEF", [...] |
Art. 16. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora intendano commercializzare |
Art. 17. 1. Subito dopo la registrazione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo [...] |
Art. 18. L’AESFEM gestisce una banca dati centrale, accessibile pubblicamente da internet, contenente l’elenco di tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati nell’Unione [...] |
Art. 19. 1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento |
Art. 20. Le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di |
Art. 21. 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure [...] |
Art. 22. 1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, nel rispetto del principio di proporzionalità, adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di un fondo qualificato per [...] |
Art. 23. 1. Le autorità competenti e l’AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 |
Art. 24. 1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l’AESFEM, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM, sono tenuti [...] |
Art. 25. In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un’azione o un’omissione di un’autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede [...] |
Art. 26. 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo |
Art. 27. 1. La Commissione riesamina il presente regolamento ai sensi del paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza [...] |
Art. 28. 1. Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare [...] |
Art. 29. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 5.3.67 - Regolamento 17 aprile 2013, n. 346.
Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
(G.U.U.E. 25 aprile 2013, n. L 115)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],
considerando quanto segue:
(1) Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell’ambito dell’Unione un mercato dell’investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, ad esempio favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, stabiliti nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
(2) Il presente regolamento rientra nell’ambito dell’iniziativa per l’imprenditoria sociale istituita dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per l’imprenditoria sociale — Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale".
(3) È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all’utilizzo della denominazione "EuSEF" in relazione a fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell’Unione. In assenza di tale quadro comune, c’è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul corretto funzionamento del mercato interno, poiché i fondi che desiderano operare in tutta l’Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Inoltre, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di diversi fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitali transfrontaliera da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale per evitare distorsioni della concorrenza tra tali fondi e impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni concorrenziali significative. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(4) È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che desiderano raccogliere capitale in tutta l’Unione con la denominazione "EuSEF" e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È opportuno che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi. È opportuno che il regolamento non si applichi ai dispositivi nazionali esistenti che consentono di investire nell’imprenditoria sociale e che non si avvalgono della denominazione "EuSEF".
(5) La definizione di requisiti qualitativi per l’utilizzo della denominazione "EuSEF" sotto forma di regolamento assicura l’applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Inoltre, essa garantisce condizioni uniformi per l’utilizzo di tale denominazione, impedendo l’insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. I gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione dovrebbero rispettare le stesse regole in tutta l’Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori. Il presente regolamento riduce anche la complessità normativa e i costi, a carico del gestore, connessi alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Esso contribuisce inoltre all’eliminazione di distorsioni della concorrenza.
(6) È opportuno prevedere la possibilità che un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia gestito internamente o esternamente. Qualora un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia gestito internamente, esso è anche il gestore ed è pertanto tenuto a rispettare tutti i requisiti pertinenti per i gestori di cui al presente regolamento e a essere registrato ai sensi del presente regolamento. A un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito internamente non dovrebbe tuttavia essere permesso di fungere da gestore esterno di altri organismi d’investimento collettivo o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
(7) Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e altre norme dell’Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM che rientrano nell’ambito di applicazione della
(8) Inoltre, il presente regolamento si applica solo ai gestori degli organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della
(9) Tuttavia, i gestori registrati a norma del presente regolamento con attività gestite che successivamente superano nel totale la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della
(10) Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione "EuSEF". In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell’Unione esistenti.
(11) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, in particolare sulle imprese di portafoglio qualificate in cui possono investire i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e altri fondi di investimento alternativi che perseguono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio i rilevamenti di società, che il presente regolamento non intende promuovere.
(12) Per garantire la chiarezza e la certezza necessarie, occorre anche che il presente regolamento stabilisca criteri uniformi per identificare le imprese sociali come imprese di portafoglio ammissibili. Un’impresa sociale dovrebbe essere definita come un attore dell’economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa agisce erogando beni e servizi per il mercato e utilizza gli utili principalmente a fini sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti, consumatori e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali.
(13) Poiché il principale obiettivo delle imprese sociali è la realizzazione di un impatto sociale positivo piuttosto che la massimizzazione dei profitti, è necessario che il presente regolamento promuova unicamente il sostegno di imprese di portafoglio ammissibili che abbiano come obiettivo la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo. Tra gli impatti sociali misurabili e positivi potrebbero rientrare la fornitura di servizi agli immigrati che sono altrimenti esclusi, o il reinserimento di gruppi emarginati nel mercato del lavoro, garantendo occupazione, formazione o altro sostegno. Le imprese sociali utilizzano i profitti per realizzare i propri obiettivi sociali primari e sono gestite in modo responsabile e trasparente. Ove, in casi eccezionali, un’impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire i profitti agli azionisti o ai soci, è necessario che essa disponga di procedure e regole predefinite circa le modalità di tale distribuzione. È opportuno che tali regole specifichino che la distribuzione dei profitti non pregiudica l’obiettivo sociale principale dell’impresa sociale di portafoglio.
(14) Le imprese sociali comprendono un’ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse. Tali servizi potrebbero riguardare l’accesso ad alloggi abitativi, l’assistenza sanitaria, l’assistenza per persone anziane o disabili, l’assistenza ai bambini, l’accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il loro obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall’ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l’integrazione sociale e professionale per mezzo dell’accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l’esclusione o l’emarginazione. Si tratta di attività che possono riguardare altresì la tutela dell’ambiente corredata di un impatto sociale, come ad esempio la lotta all’inquinamento, il riciclaggio e le energie rinnovabili.
(15) In linea con l’obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo contemplati dal presente regolamento e al fine di assicurare che essi si concentrino sull’erogazione di capitali alle imprese sociali, dovrebbero essere considerati fondi europei per l’imprenditoria sociale i fondi che intendono investire in tali imprese almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato. Ai fondi europei per l’imprenditoria sociale non dovrebbe essere consentito investire oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che non siano investimenti ammissibili. Ciò implica che, se è opportuno che la soglia del 30 % costituisca in qualsiasi momento il limite massimo per gli investimenti non ammissibili, la soglia del 70 % dovrebbe essere riservata agli investimenti ammissibili durante il ciclo di vita del fondo europeo per l’imprenditoria sociale. Tali soglie dovrebbero essere calcolate sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i dettagli necessari per il calcolo delle soglie d’investimento.
(16) L’obiettivo del presente regolamento è incrementare la crescita delle imprese sociali nell’Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite nei paesi terzi possono garantire maggiori capitali ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e possono quindi favorire le imprese sociali dell’Unione. Tuttavia, in nessun caso il presente regolamento dovrebbe favorire investimenti realizzati in imprese di portafoglio stabilite in paesi terzi contraddistinti dall’assenza di adeguati accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro di origine del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale siano commercializzate, o caratterizzati dalla mancanza di uno scambio di informazioni efficace in materia fiscale.
(17) Al fine di essere autorizzato a utilizzare la denominazione "EuSEF" quale istituita dal presente regolamento, un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbe, in primo luogo, essere stabilito nell’Unione. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe riesaminare le restrizioni all’uso della denominazione "EuSEF" ai fondi stabiliti nell’Unione, tenendo conto dell’esperienza maturata nell’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale.
(18) È opportuno che i gestori di fondi per l’imprenditoria sociale siano in grado di attrarre sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo. Tali sottoscrizioni di capitale supplementari durante il ciclo di vita del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbero essere presi in considerazione al momento di decidere l’ investimento successivo in attività diverse da quelle qualificate. Le sottoscrizioni di capitale supplementari dovrebbero essere autorizzate conformemente ai criteri e alle condizioni di cui al regolamento o agli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
(19) In considerazione delle esigenze di finanziamento specifiche delle imprese sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi di strumenti che un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dovrebbe utilizzare per tali finanziamenti. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme uniformi sugli strumenti d’investimento ammissibili per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui strumenti rappresentativi di equity e quasi-equity, strumenti di debito, a esempio pagherò e certificati di deposito, investimenti in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, prestiti garantiti e non garantiti, nonché sovvenzioni. Onde evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano autorizzati unicamente a investire in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, ove questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
(20) L’attività primaria dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale consiste nel fornire finanziamenti alle imprese sociali mediante investimenti primari. È opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non partecipino né ad attività bancarie d’importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto "sistema bancario ombra"), né si basino sulle tipiche strategie di private equity, come le rilevazioni con capitale di prestito.
(21) Per assicurare la necessaria flessibilità nel portafoglio d’investimenti, i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono investire in attività diverse dagli investimenti ammissibili, sempre che tali investimenti non superino la soglia del 30 % per gli investimenti non ammissibili. È opportuno che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non siano prese in considerazione ai fini del calcolo di tale soglia, dal momento che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non vanno considerate investimenti. I fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dovrebbero effettuare investimenti nel loro intero portafoglio che siano coerenti con la loro strategia d’investimento etico; a esempio, non è opportuno che intraprendano investimenti che finanziano l’industria degli armamenti, che rischiano di comportare violazioni dei diritti umani o comportino lo scarico abusivo di rifiuti elettronici.
(22) Per garantire che la denominazione "EuSEF" sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori nell’Unione, solo i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che rispettino i criteri qualitativi uniformi di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a utilizzare la denominazione "EuSEF" quando commercializzano fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione.
(23) Per garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, è opportuno che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d’investimento consentite per tali fondi.
(24) Per garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici e che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è opportuno non consentire l’uso di prestiti con leva finanziaria. Ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dovrebbe essere soltanto consentito di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, purché tali prestiti contratti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da sottoscrizioni non richiamate e non accrescano pertanto l’esposizione del fondo oltre il livello del proprio capitale sottoscritto. Gli anticipi di cassa da parte degli investitori dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che sono interamente coperti da impegni di capitale da parte di tali investitori non aumentano l’esposizione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dovrebbero pertanto essere ammessi. Inoltre, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero insorgere tra i richiami di capitale sottoscritto dagli investitori e l’effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è opportuno consentire l’assunzione di prestiti a breve termine, purché l’importo di tali prestiti non superi il capitale sottoscritto non richiamato del fondo.
(25) Al fine di garantire che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano l’esperienza, la competenza e le capacità di adottare decisioni di investimento autonome e valutare in maniera adeguata i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è opportuno che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è opportuno che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della
(26) Per garantire che solo i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione "EuSEF", dovrebbero essere stabilite norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti di tali gestori con i loro investitori. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere stabilite condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. Tali norme e condizioni dovrebbero anche imporre al gestore di disporre di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.
(27) Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intenda delegare a terzi alcune funzioni, è opportuno che tale delega non influisca sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dei relativi investitori. Inoltre, il gestore non dovrebbe delegare funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, diventando così una società fantasma. È opportuno che il gestore mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega di funzioni non dovrebbe pregiudicare l’efficacia della vigilanza del gestore e, in particolare, non dovrebbe impedire al gestore di agire, né al fondo di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori.
(28) La creazione di impatti sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendimenti finanziari per gli investitori è una caratteristica fondamentale dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali, che li distingue da altre tipologie analoghe di fondi di investimento. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disponga che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale attivi procedure per la misurazione degli effetti sociali positivi che devono essere conseguiti attraverso investimenti in imprese di portafoglio ammissibili.
(29) Attualmente, i fondi che perseguono risultati o impatti sociali di norma valutano e raffrontano informazioni sulla misura in cui le imprese sociali riescono a conseguire i risultati o gli impatti sperati. Vi è un’ampia gamma di tipi diversi di risultati o impatti sociali che un’impresa sociale può perseguire, ragion per cui sono state sviluppate diverse modalità per identificarli e quantificarli. Ad esempio, un’impresa che si prefigge lo scopo di aiutare le persone svantaggiate può indicare il numero delle persone aiutate, a cui magari è stato offerto un lavoro che altrimenti non avrebbero mai trovato. Oppure, un’impresa che persegue l’obiettivo di migliorare la reintegrazione di carcerati nella società può valutare i propri risultati in termini di tasso di recidività. I fondi aiutano le imprese sociali a preparare e a fornire informazioni sui loro obiettivi e risultati, nonché a raccoglierle per gli investitori. Sebbene le informazioni sugli impatti sociali siano alquanto importanti per gli investitori, è difficile operare un raffronto tra diverse imprese sociali e diversi fondi, sia in ragione delle differenze in termini di risultati e impatti sociali perseguiti, sia in ragione della varietà degli attuali approcci. Al fine di promuovere il massimo grado possibile di coerenza e comparabilità di tali informazioni a lungo termine e il massimo livello di efficienza delle procedure per ottenere tali informazioni, è opportuno elaborare atti delegati in tale ambito. È altresì opportuno che simili atti delegati garantiscano una maggiore chiarezza per le autorità di vigilanza, i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e le imprese sociali.
(30) Per garantire l’integrità della denominazione di "EuSEF", è opportuno stabilire criteri qualitativi riguardo all’organizzazione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Pertanto, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati all’esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane.
(31) Al fine di garantire la gestione adeguata dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e la capacità dei loro gestori di coprire i rischi potenziali derivanti dalle loro attività, dovrebbero essere previsti requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale mantengano fondi propri sufficienti. L’importo di tali fondi propri dovrebbe essere sufficiente a garantire la continuità e la corretta gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
(32) Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale. Pertanto, è opportuno che il regolamento o gli atti costitutivi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale contengano disposizioni sulla valutazione delle attività. Ciò dovrebbe garantire l’integrità e la trasparenza della valutazione.
(33) Per garantire che i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che utilizzano la denominazione "EuSEF" forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, è opportuno che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.
(34) Anche se il presente regolamento include garanzie per verificare l’uso corretto dei fondi, è opportuno che le autorità di vigilanza controllino che le garanzie in questione siano rispettate.
(35) Al fine di assicurare l’integrità della denominazione "EuSEF" agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che agiscono nella totale trasparenza per quanto riguarda la loro politica d’investimento e i loro obiettivi d’investimento. Pertanto, dovrebbero essere previste norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui sono tenuti i gestori. Queste norme dovrebbero includere elementi che sono specifici degli investimenti in imprese sociali, in maniera tale da ottenere una maggiore coerenza e comparabilità di tali informazioni. Sono incluse informazioni sui criteri e sulle procedure utilizzati per selezionare particolari imprese di portafoglio ammissibili come obiettivi d’investimento. Sono inoltre incluse informazioni sull’impatto sociale positivo che la politica d’investimento intende conseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione. Per assicurare la necessaria fiducia degli investitori in questo tipo di investimenti, sono inoltre incluse informazioni sulle attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili e sul modo in cui queste sono selezionate.
(36) Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è opportuno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine vigili sulla conformità del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai requisiti uniformi stabiliti nel presente regolamento. A tale scopo, è opportuno che i gestori che intendano commercializzare i propri fondi con la denominazione "EuSEF" informino l’autorità competente del loro Stato membro d’origine di tale intenzione. L’autorità competente dovrebbe registrare il gestore se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se sussistono disposizioni adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Tale registrazione dovrebbe essere valida in tutta l’Unione.
(37) Al fine di agevolare l’efficiente commercializzazione transfrontaliera di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, è opportuno che la registrazione del gestore avvenga quanto prima.
(38) Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi previsti nel presente regolamento, dovrebbero essere stabilite regole in merito alle circostanze in cui è opportuno aggiornare le informazioni fornite all’autorità competente nello Stato membro d’origine.
(39) Al fine di garantire una vigilanza efficace sui requisiti previsti nel presente regolamento, è opportuno stabilire anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale nel suo Stato membro d’origine.
(40) Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione, è opportuno che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ("AESFEM"), istituita dal
(41) Quando ha chiari e dimostrabili motivi per ritenere che un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale stia agendo in violazione del presente regolamento nel proprio territorio, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe informarne prontamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine, che dovrebbe adottare misure idonee.
(42) Se un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale persiste nell’agire in un modo che si pone chiaramente in contrasto con il presente regolamento nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o in ragione del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe essere abilitata, previa notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel territorio dello Stato membro ospitante.
(43) Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti nel presente regolamento, quest’ultimo contiene un elenco dei poteri di vigilanza che le autorità competenti devono avere a disposizione.
(44) Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, esso contempla sanzioni amministrative e altre misure per il caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all’identità degli investitori idonei e sull’utilizzo della denominazione "EuSEF" esclusivamente da parte dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati ai sensi del presente regolamento. Una violazione di tali disposizioni fondamentali dovrebbe implicare, se del caso, il divieto dell’uso della denominazione e la cancellazione del gestore interessato dal registro.
(45) È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti e l’AESFEM.
(46) Un’efficace cooperazione regolamentare tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che il rispetto del segreto professionale sia applicato a un livello elevato da parte di tutte le autorità nazionali pertinenti e dell’AESFEM.
(47) Il contributo dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale alla crescita di un mercato europeo degli investimenti in ambito sociale dipenderà dall’adozione della denominazione "EuSEF" da parte dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, dal riconoscimento di tale designazione da parte degli investitori e dallo sviluppo di un solido ecosistema per le imprese sociali nell’intera Unione, che aiuti tali imprese ad avvalersi delle possibilità di finanziamento messe a disposizione. A tal fine, è opportuno che tutti i soggetti interessati, tra cui gli operatori di mercato, le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e altri organismi interessati all’interno dell’Unione, si adoperino per garantire una vasta opera di sensibilizzazione alle possibilità offerte dal presente regolamento.
(48) Al fine di specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo alla definizione delle tipologie di merci o servizi e dei metodi di produzione di merci o servizi che rappresentano un obiettivo sociale e delle circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori, dei tipi di conflitti di interesse che i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale devono evitare e delle misure da adottare al riguardo, dei dettagli delle procedure di misurazione degli impatti sociali che le imprese di portafoglio ammissibili devono realizzare e del contenuto e della forma delle informazioni agli investitori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, tenendo conto di iniziative di autoregolamentazione e codici di condotta. Alle consultazioni condotte dalla Commissione durante i lavori preparatori per gli atti delegati sui dettagli delle procedure volte a misurare gli impatti sociali da conseguire dalle imprese di portafoglio ammissibili dovrebbero prendere parte i soggetti interessati del caso e l’AESFEM. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(49) È opportuno che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un’armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l’Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all’AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l’elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.
(50) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e ai sensi dell’articolo 15 del
(51) Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di valutare l’evoluzione del mercato dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione. Il riesame dovrebbe prevedere uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle. Sulla base di tale riesame, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.
(52) È inoltre opportuno che, entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione avvii un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle della
(53) Nell’ambito di tale riesame, è opportuno che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito l’adesione ai fondi da parte degli investitori, inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative di natura prudenziale eventualmente applicabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe raccogliere dati per valutare il contributo della denominazione "EuSEF" ad altri programmi dell’Unione, quali Orizzonte 2020, anch’essi finalizzati a promuovere l’innovazione nell’Unione.
(54) Per quanto riguarda l’esame, da parte della Commissione, degli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri di venture capital, di cui alla comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo "Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti" nel contesto del riesame del presente regolamento, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di procedere a un esame equivalente di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e valutare eventuali incentivi fiscali per promuovere questo tipo di imprenditoria nell’Unione.
(55) È opportuno che l’AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei propri poteri e obblighi ai sensi del presente regolamento e che presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
(56) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e la libertà d’impresa (articolo 16).
(57) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [8], disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il
(58) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale istituendo un quadro per la registrazione dei gestori dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che agevoli la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione "EuSEF" in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno.
Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale a investitori idonei in tutta l’Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, per gli strumenti e le tecniche d’investimento che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione.
1. Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
a) le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della
b) sono stabiliti nell’Unione;
c) sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della
d) gestiscono portafogli di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
2. Nel caso in cui le attività complessivamente gestite dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati ai sensi dell’articolo 15 superino successivamente la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della
a) il rispetto dei requisiti di cui alla
b) il perdurante rispetto degli articoli 3, 5, 10, dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del presente regolamento.
3. Laddove i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale siano gestori esterni registrati ai sensi dell’articolo 15, essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione ai sensi della
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) "organismo di investimento collettivo" : un FIA, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della
b) "fondo qualificato per l’imprenditoria sociale" :
un organismo di investimento collettivo che:
i) intende investire almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un termine stabilito nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi;
ii) non utilizza oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale impiegato non richiamato per l’acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide;
iii) è stabilito nel territorio di uno Stato membro;
c) "gestore di fondo qualificato per l’imprenditoria sociale" : una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per l’imprenditoria sociale;
d) "impresa di portafoglio ammissibile" :
un’impresa che:
i) al momento dell’investimento da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15 della
ii) ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o documento costitutivo dell’azienda, laddove l’impresa:
- fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse,
- impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure
- fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini,
iii) utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda. Detto regolamento o atto costitutivo pone in essere procedure e regole predefinite che determinano quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci al fine di garantire che una siffatta distribuzione di utili non pregiudichi l’obiettivo primario;
iv) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;
v) è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest’ultimo:
- non sia inserito dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell’elenco dei paesi e territori non cooperativi,
- abbia firmato un accordo con lo Stato membro d’origine del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
e) "investimenti ammissibili" :
gli strumenti indicati di seguito:
i) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi:
- da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale direttamente dall’impresa di portafoglio ammissibile,
- da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile, o
- da un’impresa di cui l’impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile;
ii) strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile;
iii) quote o azioni di uno o diversi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, purché questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti e del capitale sottoscritto non richiamato;
iv) prestiti garantiti e non garantiti erogati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a un’impresa di portafoglio ammissibile;
v) qualsiasi altro tipo di partecipazione in un’impresa di portafoglio ammissibile;
f) "costi pertinenti" : tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e gli investitori;
g) "equity" : la partecipazione posseduta in un’impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori;
h) "quasi-equity" : qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, il cui rendimento dell’investimento è legato agli utili o alle perdite dell’impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso in caso di default non è pienamente garantito;
i) "commercializzazione" : un’offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell’Unione su iniziativa del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che egli gestisce;
j) "capitale sottoscritto" : qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il termine stabilito nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo o a conferire capitali nello stesso;
k) "Stato membro d’origine" : lo Stato membro dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito ed è soggetto alla registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della
l) "Stato membro ospitante" : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale commercializza i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento;
m) "autorità competente" : l’autorità nazionale che lo Stato membro d’origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo che ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
In relazione al primo comma, lettera c), laddove la forma giuridica di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è registrato come gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’articolo 15. Un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato in qualità di gestore interno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non è registrato quale gestore esterno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di altri organismi di investimento collettivo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 26, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.
CAPO II
CONDIZIONI PER L’USO DELLA DENOMINAZIONE "EuSEF"
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che ottemperano ai requisiti stabiliti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione "EuSEF" in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale qualificati nell’Unione.
1. Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale garantiscono che non oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è utilizzato per l’acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e di altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia, poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.
2. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non applicano, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, metodi che possono aumentarne l’esposizione oltre il livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l’assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.
3. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da sottoscrizioni.
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale commercializzano le quote e le azioni dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell’allegato II della
a) si impegnino a investire almeno 100000 EUR; nonché
b) dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno previsto.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da dirigenti, direttori o lavoratori coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale allorché investono nei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti.
In relazione ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da loro gestiti, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale:
a) agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività;
b) applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
c) conducono gli affari in modo da favorire l’impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l’integrità del mercato;
d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell’impatto sociale positivo di tali imprese;
e) possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;
f) trattano gli investitori in modo corretto;
g) garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia previsto nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale.
1. Qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e da divenire una società fantasma.
2. Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’efficacia della vigilanza del gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori del fondo.
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e dei loro investitori e per assicurare che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che essi gestiscono siano trattati equamente.
2. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra:
a) i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, le persone che svolgono effettivamente l’attività di tali gestori, i loro dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da tali gestori, da un lato, e il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da tali gestori o gli investitori in tale fondo, dall’altro;
b) un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall’altro;
c) il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest’ultimo, dall’altro.
3. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.
4. Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale indica chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:
a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
b) le misure che i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.
1. Per ogni fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che gestiscono, i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale impiegano procedure per misurare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale raggiungono l’impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell’obiettivo sociale e della natura dell’impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti:
a) occupazione e mercati del lavoro;
b) standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;
c) inclusione sociale e protezione di gruppi particolari;
d) parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
e) sanità pubblica e sicurezza;
f) accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e di risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione del fondo che gestiscono.
2. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale devono essere in grado, in qualsiasi momento, di giustificare la sufficienza dei loro fondi propri ai fini della continuità operativa, e di comunicare le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti ai sensi dell’articolo 14.
1. Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.
2. Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l’anno.
3. Al fine di garantire una valutazione coerente delle imprese di portafoglio ammissibili, l’AESFEM elabora linee guida che definiscono principi comuni per il trattamento degli investimenti in tali imprese, tenuto conto del loro obiettivo principale, vale a dire esercitare un impatto sociale positivo quantificabile e del fatto che utilizzano i loro utili prioritariamente per produrre tale impatto.
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale rendono disponibile all’autorità competente dello Stato membro d’origine una relazione annuale per ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e le attività condotte nell’esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sul totale degli utili realizzati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. La relazione annuale è prodotta in conformità dei principi di presentazione del bilancio esistenti e delle condizioni concordate tra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.
2. La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:
a) i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;
b) un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;
c) una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f);
d) un riepilogo delle attività che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera l);
e) informazioni sulla natura e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
3. Una revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è effettuata almeno una volta l’anno. Tale revisione conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha creato e tenuto registri ed effettuato controlli adeguati in merito all’esercizio di qualsiasi mandato o controllo sul denaro e sulle attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dei suoi investitori.
4. Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 4 della
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale comunicano ai propri investitori, in modo chiaro e comprensibile, i seguenti elementi relativi ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, prima della loro decisione di investimento:
a) l’identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali tale gestore ricorre ai fini della loro gestione, nonché una descrizione dei loro compiti;
b) l’entità dei fondi propri a disposizione di tale gestore nonché una dichiarazione dettagliata che illustri le ragioni per cui tale gestore ritiene che tali importi non siano sufficienti a mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione del proprio fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
c) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui:
i) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;
ii) qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cui intende investire;
iii) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili nei quali intende investire qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al punto ii);
iv) gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;
v) le tecniche che intende impiegare; e
vi) le eventuali restrizioni applicabili agli investimenti;
d) l’impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore;
e) le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;
f) una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;
g) una descrizione del profilo di rischio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;
h) una descrizione della procedura di valutazione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;
i) una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
j) una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi;
k) laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
l) i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;
m) una descrizione delle procedure con cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.
2. Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e, se del caso, sottoposte regolarmente a riesame.
3. Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi della
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26, che specifichino:
a) il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l);
b) come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.
CAPO III
VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che, per la commercializzazione dei propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, intendono utilizzare la denominazione "EuSEF", informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine, fornendo le seguenti informazioni:
a) l’identità delle persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;
b) l’identità dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;
c) informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;
d) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
e) un elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha stabilito o intende stabilire i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine registra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le persone che effettivamente svolgono l’attività di gestione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possiedono i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
b) le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;
c) i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II;
d) l’elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e), mostra che tutti i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale sono istituiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento.
3. La registrazione di cui al presente articolo è valida per l’intero territorio dell’Unione e consente ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di commercializzare in tutta l’Unione i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale utilizzando la denominazione "EuSEF".
I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora intendano commercializzare:
a) un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; oppure
b) un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale esistente in uno Stato membro non indicato nell’elenco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d).
1. Subito dopo la registrazione di un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, l’aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o l’aggiunta di un nuovo Stato membro in cui un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale intende commercializzare fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica, rispettivamente, agli Stati membri indicati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e all’AESFEM.
2. Gli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato ai sensi dell’articolo 15 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione del suo fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell’inizio di detta commercializzazione.
3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica di cui al presente articolo.
4. L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 febbraio 2014.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 15 del
L’AESFEM gestisce una banca dati centrale, accessibile pubblicamente da internet, contenente l’elenco di tutti i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati nell’Unione conformemente all’articolo 15, nonché dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che commercializzano e dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Quando esistono chiari e dimostrabili motivi che conducono l’autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale violi il presente regolamento sul proprio territorio, essa ne informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine. La competente autorità dello Stato membro d’origine adotta i provvedimenti del caso.
3. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale persiste nell’agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare tutte le misure necessarie a tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nell’impedire al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di continuare a commercializzare i propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel territorio dello Stato membro ospitante.
Le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:
a) chiedere l’accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;
b) imporre al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di fornire immediatamente informazioni;
c) esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale;
d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;
e) adottare misure atte ad assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale continui a ottemperare al presente regolamento;
f) emettere un’ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ottemperi al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Entro il 16 maggio 2015 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all’AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l’AESFEM di tutte le successive modifiche.
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, nel rispetto del principio di proporzionalità, adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale:
a) non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell’articolo 5;
b) commercializzi, in violazione dell’articolo 6, le quote e le azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a investitori non idonei;
c) utilizzi la denominazione "EuSEF" ma non sia registrato ai sensi dell’articolo 15;
d) utilizzi la denominazione "EuSEF" per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii);
e) abbia ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o tramite altre irregolarità in violazione dell’articolo 15;
f) non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’esercizio delle proprie attività, in violazione dell’articolo 7, lettera a);
g) ometta di applicare politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche scorrette in violazione dell’articolo 7, lettera b);
h) non adempia, ripetutamente, agli obblighi di cui all’articolo 13 relativi alla relazione annuale;
i) non adempia, ripetutamente, all’obbligo di informare gli investitori ai sensi dell’articolo 14.
2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta le seguenti misure, ove opportuno:
a) adotta misure per garantire che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli 13, 14 e 15;
b) proibisce l’utilizzo della denominazione "EuSEF" e cancella il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale interessato dal registro.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), e l’AESFEM della cancellazione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi qualificati per l’imprenditoria sociale con la denominazione "EuSEF" nell’Unione decade con effetto immediato a decorrere dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).
1. Le autorità competenti e l’AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del
2. Le autorità competenti e l’AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al
1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l’AESFEM, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM, sono tenuti all’obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Alle autorità competenti degli Stati membri o all’AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.
3. Qualora le autorità competenti o l’AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell’esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.
In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un’azione o un’omissione di un’autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono deferire la questione all’AESFEM, che può intervenire in virtù dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 maggio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 14, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, o dell’articolo 14, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
1. La Commissione riesamina il presente regolamento ai sensi del paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull’esperienza acquisita nell’applicarle, in particolare:
a) sulla misura in cui la denominazione "EuSEF" è stata utilizzata dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;
b) sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;
c) sull’adeguatezza dei requisiti in materia di informazione a norma dell’articolo 14, in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate;
d) sull’utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione;
e) sull’opportunità di istituire un marchio europeo per le "imprese sociali";
f) sulla possibilità di autorizzare l’utilizzo della denominazione "EuSEF" per i fondi per l’imprenditoria sociale stabiliti in un paese terzo, tenendo conto dell’esperienza maturata con l’applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;
g) sull’applicazione pratica dei criteri per l’identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell’Unione e il loro impatto sociale positivo;
h) su un’analisi delle procedure attuate dai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale al fine di misurare l’impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all’articolo 10, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l’impatto sociale a livello di Unione in maniera coerente con la politica sociale dell’Unione;
i) sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presso gli investitori al dettaglio;
j) sull’opportunità di includere i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale tra le attività ammissibili di cui alla
k) sull’opportunità di integrare il presente regolamento con un regime del depositario;
l) sull’esame di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l’imprenditoria sociale e sulla valutazione di eventuali incentivi fiscali intesi a incoraggiare questo tipo di imprenditoria nell’Unione;
m) sulla valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione "EuSEF", inclusa l’incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative dell’Unione di natura prudenziale.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto:
a) entro il 22 luglio 2017 per quanto riguarda le lettere da a) a e), e da g) a m); e
b) entro il 22 luglio 2015 per quanto riguarda la lettera f).
3. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
1. Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla
2. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 4, che si applicano dal 15 maggio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.
[2] GU C 229 del 31.7.2012, pag. 55.
[3] Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2013.
[4] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
[5] GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.
[6] GU L 145 del 30.04.2004, pag. 1.
[7] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
[8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[9] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
[10] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
[11] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.