Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.7 altre attività |
Data: | 04/11/2003 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Scopo e ambito d'applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Obbligo di pubblicare un prospetto. |
Art. 4. Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto. |
Art. 5. Il prospetto. |
Art. 6. Responsabilità per il prospetto. |
Art. 7. Informazioni minime. |
Art. 8. Omissione di informazioni. |
Art. 9. Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione. |
Art. 10. Informazioni. |
Art. 11. Inclusione delle informazioni mediante riferimento. |
Art. 12. Prospetti costituiti da documenti separati. |
Art. 13. Approvazione del prospetto. |
Art. 14. Pubblicazione del prospetto. |
Art. 15. Pubblicità. |
Art. 16. Supplemento al prospetto. |
Art. 17. Validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto. |
Art. 18. Comunicazione |
Art. 19. Uso delle lingue. |
Art. 20. Emittenti aventi sede in paesi terzi. |
Art. 21. Poteri. |
Art. 22. Segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità. |
Art. 23. Provvedimenti cautelari. |
Art. 24. Procedura di Comitato. |
Art. 25. Sanzioni. |
Art. 26. Diritto di impugnazione. |
Art. 27. Modifiche. |
Art. 28. Abrogazione. |
Art. 29. Attuazione. |
Art. 30. Disposizioni transitorie. |
Art. 31. Riesame. |
Art. 32. Entrata in vigore. |
Art. 33. Destinatari. |
§ 18.7.10 – Direttiva 4 novembre 2003, n. 71. [1]
Direttiva n. 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, e la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, sono state adottate diversi anni fa e hanno introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco che non è in grado di raggiungere l'obiettivo del passaporto unico previsto dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che le direttive in questione vengano migliorate, aggiornate e unificate in un singolo testo.
(2) Nel frattempo, la direttiva 80/390/CEE è stata integrata nella
(3) Per assicurare la coerenza è tuttavia opportuno riunire le disposizioni della
(4) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno secondo quanto stabilito sotto forma di calendario nelle comunicazioni della Commissione relative al «Piano d'azione per il capitale di rischio» e all'«attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari», agevolando il più ampio accesso possibile al capitale d'investimento su scala comunitaria, anche per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese di recente costituzione, mediante la concessione di un passaporto unico per gli emittenti.
(5) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei degli strumenti finanziari. Nella relazione iniziale del 9 novembre 2000 il comitato sottolinea che non esiste una definizione concordata di offerta al pubblico di strumenti finanziari, con il risultato che la medesima operazione è considerata come collocamento privato in alcuni Stati membri e non in altri. Il sistema attuale scoraggia le imprese dal raccogliere capitali su scala comunitaria, privandole quindi dell'effettivo accesso a un mercato finanziario ampio, liquido e integrato.
(6) Nella relazione finale del 15 febbraio 2001 il comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di esecuzione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme. Al livello 1, la direttiva dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, le cui misure tecniche di esecuzione sarebbero adottate, al livello 2, dalla Commissione, assistita da un comitato.
(7) Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e l'approccio articolato su quattro livelli al fine di rendere più efficiente e trasparente il processo di adozione della legislazione comunitaria in materia di strumenti finanziari.
(8) La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione in materia di servizi finanziari ha avallato anch'essa la relazione finale del comitato dei saggi, sulla base della dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dalla Commissione e della lettera del 2 ottobre 2001 inviata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari per quanto riguarda la salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questo processo.
(9) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha affermato che le misure di esecuzione del livello 2 dovrebbero essere utilizzate più frequentemente per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e che occorrerebbe fissare scadenze per tutte le fasi del livello 2.
(10) La presente direttiva e le relative misure di esecuzione devono mirare a garantire la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, conformemente ai più elevati standard regolamentari adottati nelle pertinenti sedi internazionali.
(11) Gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non rientrano nella presente direttiva che pertanto non ha alcun effetto nei loro confronti. I summenzionati emittenti di siffatti strumenti finanziari possono tuttavia redigere, di loro iniziativa, un prospetto ai sensi della presente direttiva.
(12) L'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva ai titoli di capitale e agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati secondo la definizione della
(13) L'emissione di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile nel caso di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi sulla base di un programma di offerta, compresi warrant e certificati in qualunque forma, nonché nel caso di strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto, andrebbe considerata come tale da coprire non solo strumenti finanziari identici ma anche strumenti finanziari che appartengono in termini generali ad un'unica categoria. Tali strumenti finanziari possono includere diversi prodotti come titoli di debito, certificati e warrant, o lo stesso prodotto nell'ambito dello stesso programma, e possono avere caratteristiche differenti soprattutto in termini di anzianità, tipi di valori sottostanti o basi su cui determinare l'importo di rimborso o il pagamento di cedole.
(14) La concessione all'emittente di un passaporto unico valido nell'intera Comunità e l'applicazione del principio del paese di origine implicano l'individuazione dello Stato membro d'origine come quello più idoneo a provvedere alla regolamentazione dell'emittente ai fini della presente direttiva.
(15) I requisiti relativi all'informativa di cui alla presente direttiva non impediscono a uno Stato membro, a un'autorità competente o una Borsa, attraverso il suo regolamento, di imporre altri requisiti particolari (in particolare in materia di governo societario) nell'ambito dell'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari su un mercato regolamentato. Tali requisiti non possono limitare direttamente o indirettamente la redazione, il contenuto o la diffusione di un prospetto approvato da un'autorità competente.
(16) Uno degli obiettivi della presente direttiva è tutelare gli investitori. È perciò opportuno tener conto delle diverse esigenze di tutela delle varie categorie di investitori e del loro livello di competenza tecnica. L'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte limitate a investitori qualificati non è quindi richiesto. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto.
(17) Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di strumenti finanziari, che sono esentati dall'obbligo di pubblicare un prospetto, beneficeranno del passaporto unico se rispettano la presente direttiva.
(18) La divulgazione di informazioni complete relative agli strumenti finanziari e agli emittenti di detti valori promuove, insieme alle regole di comportamento, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per incrementare la fiducia negli strumenti finanziari e contribuire quindi al corretto funzionamento e sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto.
(19) L'investimento in strumenti finanziari, come qualsiasi altra forma di investimento, comporta dei rischi. Sono quindi necessarie, in tutti gli Stati membri, garanzie a tutela degli interessi degli investitori — attuali e potenziali — per metterli in grado di valutare in modo fondato tali rischi e prendere pertanto le loro decisioni di investimento con piena cognizione di causa.
(20) È opportuno che tali informazioni, che devono essere sufficienti e il più obiettive possibile nel descrivere la situazione finanziaria dell'emittente ed i diritti connessi con gli strumenti finanziari, siano divulgate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile. Grazie all'armonizzazione delle informazioni contenute nel prospetto dovrebbe essere possibile offrire una tutela equivalente agli investitori dell'intera Comunità.
(21) L'informazione è un fattore chiave della tutela degli investitori. Il prospetto contiene una nota di sintesi in cui sono riportati brevemente le caratteristiche essenziali e i rischi connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. Per assicurare un facile accesso a tali informazioni, la nota di sintesi dovrebbe essere redatta in un linguaggio non tecnico e di norma non dovrebbe superare le 2 500 parole nella lingua nella quale è stato in origine redatto il prospetto.
(22) A livello internazionale sono state adottate le cosiddette «migliori pratiche» al fine di consentire offerte transfrontaliere di strumenti finanziari sulla base di un insieme di standard informativi, stabiliti dalla International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). L'adozione dei principi della IOSCO relativi all'informativa migliorerà le informazioni messe a disposizione dei mercati e degli investitori e semplificherà al tempo stesso la procedura per gli emittenti comunitari interessati alla raccolta di capitali in paesi terzi. La direttiva prescrive inoltre che vengano adottati principi di informativa su misura per altri tipi di strumenti finanziari e di emittenti.
(23) Le procedure accelerate previste per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e che ricorrono spesso ai mercati per la raccolta di capitali richiedono l'introduzione a livello comunitario di un nuovo modello di prospetto per programmi di offerta o l'offerta di obbligazioni ipotecarie e un nuovo sistema basato su un documento di registrazione. Gli emittenti possono scegliere di non utilizzare tali modelli e di redigere quindi il prospetto nella forma di un documento unico.
(24) Il contenuto di un prospetto di base dovrebbe in particolare tenere conto della necessità di flessibilità in relazione alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari.
(25) L'omissione nel prospetto di informazioni riservate che normalmente dovrebbero esservi incluse andrebbe consentita mediante deroga concessa dall'autorità competente, in determinate circostanze, per evitare situazioni pregiudizievoli per l'emittente.
(26) Per evitare che vengano date informazioni superate occorrerebbe stabilire un chiaro limite temporale di validità dei prospetti.
(27) La tutela degli investitori andrebbe assicurata mediante l'obbligo di pubblicazione di informazioni affidabili. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono soggette all'obbligo di divulgare informazioni continue, ma non devono pubblicare regolarmente informazioni aggiornate. Conformemente a tale obbligo, è opportuno che gli emittenti elenchino almeno ogni anno tutte le rilevanti informazioni pubblicate o messe a disposizione del pubblico negli ultimi dodici mesi, comprese le informazioni prescritte dai vari obblighi di informativa stabiliti dall'altra normativa comunitaria. Si assicurerebbe in questo modo la pubblicazione regolare di informazioni coerenti e facilmente comprensibili. Per evitare oneri eccessivi per taluni emittenti, occorrerebbe esentare da tale obbligo gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di valore nominale minimo elevato.
(28) È necessario che le informazioni annuali che devono essere fornite dagli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati siano adeguatamente controllate dagli Stati membri, conformemente agli obblighi cui sono soggetti nel quadro delle disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale in materia di regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti degli strumenti finanziari e dei mercati degli strumenti finanziari.
(29) La possibilità accordata agli emittenti di incorporare informazioni nel prospetto mediante riferimento a documenti contenenti le informazioni da divulgare in un prospetto — a condizione che tali documenti siano stati in precedenza depositati presso l'autorità competente o da questa approvati — dovrebbe semplificare la procedura di redazione di un prospetto e ridurre i costi per gli emittenti senza che la tutela degli investitori risulti compromessa.
(30) Le disparità riguardanti l'efficienza, le modalità e la durata del controllo dell'informazione fornita in un prospetto non solo rendono più difficile alle imprese la raccolta di capitali o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, ma ostacolano anche l'acquisizione, da parte di investitori stabiliti in un determinato Stato membro, di strumenti finanziari offerti da un emittente stabilito in un altro Stato membro, ovvero ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro. È opportuno quindi eliminare queste disparità armonizzando le normative allo scopo di un adeguato livello di equivalenza nelle misure di tutela richieste in ciascuno Stato membro per assicurare la diffusione di un'informazione adeguata e la più obiettiva possibile nei confronti dei detentori attuali e potenziali di strumenti finanziari.
(31) Per agevolare la circolazione dei vari documenti che costituiscono il prospetto, andrebbe incoraggiato il ricorso alle possibilità offerte dalla comunicazione elettronica, come Internet. Il prospetto su supporto cartaceo andrebbe comunque sempre fornito gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.
(32) Il prospetto dovrebbe essere depositato presso la pertinente autorità competente e messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, fatte salve le disposizioni dell'Unione europea relative alla protezione dei dati.
(33) Al fine di evitare che la legislazione comunitaria presenti lacune che potrebbero ridurre la fiducia del pubblico e pregiudicare quindi il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è inoltre necessario armonizzare le pubblicità.
(34) Qualsiasi fatto nuovo che possa influenzare la valutazione dell'investimento, verificatosi dopo la pubblicazione del prospetto ma prima della chiusura dell'offerta o dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, dovrebbe essere debitamente valutato dagli investitori e richiede pertanto l'approvazione e la divulgazione di un supplemento del prospetto.
(35) L'obbligo cui è tenuto l'emittente di tradurre l'intero prospetto in tutte le lingue nazionali dei paesi interessati scoraggia le offerte transfrontaliere o le negoziazioni multiple. Per agevolare le offerte transfrontaliere, è opportuno che, quando il prospetto è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro d'origine abbia solamente la facoltà di esigere una nota di sintesi nelle sue lingue ufficiali.
(36) È opportuno che l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia il diritto di ricevere dall'autorità competente dello Stato membro d'origine un certificato attestante che il prospetto è stato redatto ai sensi della presente direttiva. Al fine di assicurare che gli obiettivi della presente direttiva siano pienamente conseguiti, è altresì necessario includere nel suo ambito d'applicazione gli strumenti finanziari emessi da emittenti soggetti alle disposizioni legislative di paesi terzi.
(37) L'esistenza di più autorità competenti, con responsabilità diverse, negli Stati membri può generare costi inutili e determinare una sovrapposizione di responsabilità senza comportare vantaggi supplementari. In ciascuno Stato membro andrebbe designata una singola autorità competente per l'approvazione dei prospetti e per l'assunzione di responsabilità in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Subordinatamente a condizioni rigorose, ad uno Stato membro dovrebbe essere concesso di designare più autorità competenti, ma una soltanto svolgerà le funzioni pertinenti per la cooperazione internazionale. Tali autorità dovrebbero essere un organismo di natura amministrativa, costituito in forma tale da garantirne l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. La designazione di un'autorità competente per l'approvazione dei prospetti non dovrebbe escludere la cooperazione tra tale autorità ed altri enti al fine di assicurare l'efficienza del processo di esame e di approvazione dei prospetti nel comune interesse degli emittenti, degli investitori, dei partecipanti al mercato e dei mercati stessi. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati e il deposito di prospetti di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione dovrebbe essere rivista, a norma dell'articolo 31, cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e dovrebbe aver termine otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(38) L'assegnazione alle autorità competenti di un insieme comune di poteri minimi garantirà l'efficacia della vigilanza da esse esercitata. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ai mercati pervengano i flussi di informazioni richiesti dalla
(39) Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a cooperare tra loro.
(40) Di tanto in tanto potrebbe rendersi necessaria l'adozione di raccomandazioni tecniche e di disposizioni di esecuzione delle norme fissate nella presente direttiva al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione dovrebbe quindi essere abilitata ad adottare misure di esecuzione, purché queste non alterino gli elementi essenziali della presente direttiva purché la Commissione agisca conformemente ai principi ivi stabiliti, dopo aver consultato il comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla
(41) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare:
— l'esigenza di assicurare che i piccoli investitori e le piccole e medie imprese (PMI) abbiano fiducia nei mercati finanziari promuovendo elevati standard di trasparenza dei mercati finanziari stessi,
— l'esigenza di offrire agli investitori una vasta gamma di opportunità di investimento alternative e un livello di informazione e di tutela su misura delle loro caratteristiche,
— l'esigenza di assicurare che autorità di regolamentazione indipendenti provvedano ad una messa in applicazione coerente delle norme, specie nel campo della lotta contro i reati dei cosiddetti «colletti bianchi»,
— l'esigenza di un elevato livello di trasparenza e di consultazione di tutti i partecipanti ai mercati, come pure del Parlamento europeo e del Consiglio,
— l'esigenza di incentivare l'innovazione nei mercati finanziari per promuoverne il dinamismo e l'efficienza,
— l'esigenza di garantire la stabilità sistemica dei mercati finanziari con un monitoraggio stretto e reattivo dell'innovazione finanziaria,
— l'esigenza di ridurre il costo del capitale e di allargare l'accesso al medesimo,
— la necessità di contemperare a lungo termine i costi e i benefici delle misure di esecuzione per i partecipanti al mercato (comprese le PMI ed i piccoli investitori),
— la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari della Comunità senza pregiudicare l'indispensabile ampliamento della cooperazione internazionale,
— l'esigenza di garantire condizioni uniformi per tutti i partecipanti al mercato definendo una normativa su scala comunitaria ogni volta che ciò risulti opportuno,
— l'esigenza di rispettare le differenze tra i mercati finanziari nazionali quando esse non pregiudicano indebitamente la coerenza del mercato unico,
— la necessità di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione, in quanto lo squilibrio delle informazioni e la mancanza di trasparenza rischiano di compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto di danneggiare i consumatori ed i piccoli investitori.
(42) Al Parlamento europeo andrebbe concesso un termine di tre mesi dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione per esaminarle ed esprimere il suo parere. Tuttavia, in casi di urgenza debitamente giustificata, questo termine può essere abbreviato. Se entro detto termine il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il progetto di misure.
(43) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e che provvedano a che esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(44) È opportuno sancire il diritto di proporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in sede di applicazione della presente direttiva.
(45) Secondo il principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale della realizzazione di un mercato unico degli strumenti finanziari, stabilire disposizioni relative ad un passaporto unico per gli emittenti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissi ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.
(46) La valutazione dell'attuazione della presente direttiva effettuata dalla Commissione dovrebbe essere incentrata in particolare sulle procedure di approvazione del prospetto da parte delle autorità competenti degli Stati membri e, più in generale, sull'applicazione del principio della competenza del paese di origine e sull'eventualità che tale attuazione comporti problemi in materia di tutela degli investitori e di efficienza del mercato. La Commissione dovrebbe esaminare altresì il funzionamento dell'articolo 10.
(47) Per i futuri sviluppi della presente direttiva si dovrebbe valutare quale meccanismo di approvazione adottare ai fini di una migliore applicazione uniforme della normativa comunitaria in materia di prospetti, inclusa l'eventuale istituzione di un'unità europea per gli strumenti finanziari.
(48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Scopo e ambito d'applicazione.
1. Scopo della presente direttiva è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
b) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;
c) alle azioni nel capitale di banche centrali degli Stati membri;
d) agli strumenti finanziari che beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente locale di uno Stato membro;
e) agli strumenti finanziari emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;
f) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi a condizione che tali valori mobiliari:
i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della
g) alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto;
h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 2 500 000 EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi;
i) ai «bostadsobligationer» emessi in modo ripetuto da enti creditizi in Svezia principalmente allo scopo di accordare prestiti ipotecari, a condizione che:
i) i «bostadsobligationer» emessi siano della stessa serie;
ii) i «bostadsobligationer» siano emessi a rubinetto nel corso di uno specifico periodo di emissione fissato nel prospetto;
iii) i termini e le condizioni dei «bostadsobligationer» non siano modificati nel corso del periodo di emissione; e
iv) le somme rivenienti dall'emissione dei suddetti «bostadsobligationer », conformemente all'atto costitutivo dell'emittente, siano investite in attività che forniscano una sufficiente copertura della responsabilità derivante da strumenti finanziari;
j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 50 000 000 di EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi, a condizione che tali strumenti finanziari:
i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d), h), i) e j), un emittente, un offerente o una persona che chieda l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha diritto di redigere un prospetto ai sensi della presente direttiva in occasione dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) «strumenti finanziari»: i titoli negoziabili definiti nell'articolo 1, punto 4), della
b) «titoli di capitale»: le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;
c) «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale»: tutti gli strumenti finanziari che non sono titoli di capitale;
d) «offerta al pubblico di strumenti finanziari»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari;
e) «investitori qualificati»:
i) persone giuridiche che sono autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, compresi enti creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e loro società di gestione, fondi pensione e loro società di gestione, operatori in merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;
ii) le amministrazioni nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;
iii) altre persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri di cui alla lettera f);
iv) determinate persone fisiche: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare persone fisiche residenti nello Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati se dette persone soddisfano almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2;
v) determinate PMI: purché vi sia un reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare le PMI che hanno la loro sede legale in detto Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati;
f) «piccole e medie imprese»: società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 di EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 di EUR;
g) «ente creditizio»: un'impresa quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della
h) «emittente»: una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere strumenti finanziari;
i) «persona che effettua un'offerta» (o «offerente»): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra al pubblico strumenti finanziari;
j) «mercato regolamentato»: un mercato quale definito dall'articolo 1, punto 13, della
k) «programma di offerta»: un programma che consentirebbe l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, incluso qualsiasi tipo di warrant, di una categoria e/o classe simile, in modo continuo o ripetuto durante un determinato periodo di emissione;
l) «strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto»: quelli emessi a rubinetto o almeno due distinte emissioni di strumenti finanziari di una categoria e/o classe simile in un periodo di dodici mesi;
m) «Stato membro d'origine»:
i) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii), lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
ii) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1 000 EUR e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo, stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1 000 EUR;
iii) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;
n) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine;
o) «organismo di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso»: i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
i) il cui oggetto sia l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operino in base al principio della ripartizione dei rischi; e
ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi;
p) «quota di un organismo di investimento collettivo»: gli strumenti finanziari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
q) «approvazione»: l'atto positivo al termine del controllo della completezza del prospetto da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, comprendente la verifica della coerenza dell'informazione fornita e della sua comprensibilità;
r) «prospetto di base»: un documento contenente tutte le informazioni pertinenti, come specificato negli articoli 5, 7 e 16, nel caso in cui vi sia un supplemento, riguardanti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o ammessi alle negoziazioni e, a scelta dell'emittente, le condizioni definitive dell'offerta.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto iv), i criteri sono i seguenti:
a) l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;
b) le dimensioni del portafoglio di strumenti finanziari dell'investitore è superiore a 500 000 EUR;
c) l'investitore lavora o ha lavorato per almeno un anno nel settore finanziario esercitando funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punti iv) e v), si applicano le disposizioni seguenti. Ogni autorità competente provvede a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle PMI considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro è consultabile da tutti gli emittenti. Ogni persona fisica o PMI che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1, comprese disposizioni volte a adattare le soglie per la definizione delle PMI tenuto conto della normativa e delle raccomandazioni comunitarie e degli sviluppi economici, e misure concernenti l'informazione sulla registrazione dei singoli investitori qualificati.
Art. 3. Obbligo di pubblicare un prospetto.
1. Gli Stati membri non consentono che offerte di strumenti finanziari siano rivolte al pubblico nel loro territorio senza la previa pubblicazione di un prospetto.
2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:
a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; e/o
b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 100 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o
c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o
d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50 000 EUR; e/o
e) un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100 000 EUR, da calcolarsi su un periodo di dodici mesi.
Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta citati nel presente paragrafo è considerata come un'offerta separata e si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è soddisfatta nessuna delle condizioni da a) a e).
3. Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel loro territorio sia subordinata alla pubblicazione di un prospetto.
Art. 4. Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto.
1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle offerte al pubblico dei seguenti tipi di strumenti finanziari:
a) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
b) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
d) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.
2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti degli strumenti finanziari:
a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:
i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;
ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14;
iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla
iv) gli obblighi continui per la negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;
v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione;
vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico nello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione, secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e
vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi permanenti di informazione.
3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c) e il paragrafo 2, lettere c) e d), in particolare per quanto riguarda il significato di equivalenza.
CAPO II
REDAZIONE DEL PROSPETTO
Art. 5. Il prospetto.
1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi. Le informazioni sono presentate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile.
2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Essa contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:
a) va letta come un'introduzione al prospetto e
b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo e
c) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e
d) la responsabilità civile incombe alle persone che hanno presentato la nota di sintesi chiedendone la notifica, compresa la sua eventuale traduzione, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto. Se il prospetto si riferisce all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non ne faccia richiesta come previsto all'articolo 19, paragrafo 4.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
4. Per i seguenti tipi di strumenti finanziari il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:
a) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant emessi nel quadro di un programma di offerta;
b) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi:
i) se le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti finanziari, a norma della legislazione nazionale, sono investite in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari fino alla loro data di scadenza e
ii) se, in caso di insolvenza dell'ente creditizio interessato, dette somme sono destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni della
Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario a norma dell'articolo 16, da informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a norma dell'articolo 16.
Se gli ultimi elementi informativi dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e depositate presso l'autorità competente in occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto prima e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
5. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il modello del prospetto o del prospetto di base e dei supplementi.
Art. 6. Responsabilità per il prospetto.
1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.
Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto.
Art. 7. Informazioni minime.
1. Le misure di esecuzione dettagliate riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, prive di ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.
2. In particolare, nell'elaborare i vari modelli di prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:
a) i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere date nel prospetto per gli strumenti finanziari che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;
b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;
c) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi secondo un programma di offerta;
d) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, quando tali valori non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati a strumenti derivati e siano emessi in modo continuo e ripetuto da enti che sono autorizzati o regolamentati ad operare sui mercati finanziari all'interno dello Spazio economico europeo;
e) la diversa natura delle attività e delle dimensioni degli emittenti, in particolare delle PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;
f) se del caso, la natura pubblica dell'emittente.
3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell'ambito finanziario e non quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati indicativi della presente direttiva.
Art. 8. Omissione di informazioni.
1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto:
a) il prospetto indichi i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo o
b) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione degli strumenti finanziari possa essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità degli strumenti finanziari offerti al pubblico.
I dati relativi al prezzo e al quantitativo definitivi dell'offerta degli strumenti finanziari sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva o dalle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se ritiene che:
a) la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico o
b) la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, o
c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.
3. Purché non venga recato pregiudizio all'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni che devono essere incluse nel prospetto a norma delle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti. Se non esistono tali informazioni, siffatto obbligo non sussiste.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.
Art. 9. Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione.
1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.
2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi.
3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), il prospetto rimane valido fino a quando essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.
4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato, rimane valido per un periodo fino a dodici mesi purché venga aggiornato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1. Il documento di registrazione, insieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari, aggiornata se del caso a norma dell'articolo 12, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.
Art. 10. Informazioni.
1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Gli emittenti fanno riferimento almeno alle informazioni prescritte dalle direttive in materia di diritto societario, dalla
2. Il documento è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il documento faccia riferimento a informazioni, esso indica dove è possibile ottenerle.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR.
4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1. Tali misure riguarderanno soltanto il metodo di pubblicazione degli obblighi informativi menzionati nel paragrafo 1 e non ne comporterà di nuovi. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.
Art. 11. Inclusione delle informazioni mediante riferimento.
1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o depositati presso di questa ai sensi della presente direttiva, in particolare a norma dell'articolo 10, oppure dei titoli IV e V della
2. In caso di inclusione delle informazioni mediante riferimento, deve essere fornito un indice incrociato di riferimento che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.
3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le informazioni da includere mediante riferimento. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.
Art. 12. Prospetti costituiti da documenti separati.
1. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. In tal caso, la nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.
3. Se l'emittente ha solamente depositato un documento di registrazione senza approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.
CAPO III
MODALITÀ DI APPROVAZIONE
E DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO
Art. 13. Approvazione del prospetto.
1. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.
2. Tale autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto.
Se l'autorità competente non prende una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel presente paragrafo e nel paragrafo 3, ciò non costituisce approvazione della richiesta.
3. Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico.
4. Se l'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati siano incompleti o che sono necessarie informazioni supplementari, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni sono fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.
Nel caso di cui al paragrafo 2 l'autorità competente dovrebbe far sapere all'emittente se i documenti sono incompleti entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Inoltre, tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data.
6. La presente direttiva non ha effetti sulla responsabilità dell'autorità competente, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.
Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni nazionali sulla responsabilità dell'autorità competente si applichino solo all'approvazione dei prospetti da parte della o delle loro autorità competenti.
7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.
Art. 14. Pubblicazione del prospetto.
1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine ed è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.
2. Il prospetto è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato:
a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione;
b) o in forma stampata, messo gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;
c) o in forma elettronica sul sito web dell'emittente e, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;
d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione, o
e) in forma elettronica sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.
Uno Stato membro d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano il loro prospetto a norma delle lettere a) e b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).
3. Inoltre, uno Stato membro d'origine può chiedere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.
4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblica nel suo sito web per un periodo di dodici mesi, a sua scelta, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link con il prospetto pubblicato nel sito web dell'emittente o nel sito web del mercato regolamentato.
5. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al paragrafo 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.
6. Il testo e il modello del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono sempre essere identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.
7. Qualora il prospetto venga divulgato mediante pubblicazione su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari.
8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti i paragrafi 1, 2, 3 e 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.
Art. 15. Pubblicità.
1. Qualsiasi tipo di pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve osservare i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano soltanto qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti per tali operazioni a redigere un prospetto.
2. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.
3. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in un messaggio pubblicitario non devono essere imprecise o fuorvianti. Tali informazioni devono anche essere coerenti con quelle contenute nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quelle che devono figurare nel prospetto, se viene pubblicato in seguito.
4. In ogni caso, tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione divulgate oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, devono essere coerenti con quelle contenute nel prospetto.
5. Se un prospetto non è prescritto in base alla presente direttiva, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di strumenti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.
6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.
7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro il 1° luglio 2004.
Art. 16. Supplemento al prospetto.
1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, se del caso, inizia la negoziazione in un mercato regolamentato, deve essere menzionato in un supplemento del prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità che sono state applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.
2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione.
CAPO IV
OFFERTE ED AMMISSIONE
ALLA NEGOZIAZIONE TRANSFRONTALIERE
Art. 17. Validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto.
1. Fatto salvo l'articolo 23, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine ed i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, purché l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne riceva comunicazione a norma dell'articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.
2. Se sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o inesattezze ai sensi dell'articolo 16, dopo l'approvazione del prospetto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiamare l'attenzione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.
Art. 18. Comunicazione
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto.
2. Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, nonché della sua motivazione.
CAPO V
USO DELLE LINGUE
ED EMITTENTI AVENTI SEDE IN PAESI TERZI
Art. 19. Uso delle lingue.
1. Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.
2. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue della nota di sintesi.
Ai fini del controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta, secondo il caso, dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.
3. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, compreso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve inoltre essere messo a disposizione o in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
4. Qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. Gli Stati membri possono prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.
Art. 20. Emittenti aventi sede in paesi terzi.
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti aventi la loro sede legale in un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo la legislazione del paese terzo, purché:
a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e
b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalla presente direttiva.
2. Qualora strumenti finanziari emessi da un emittente avente sede in un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.
3. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione in cui si stabilisce che un paese terzo assicura l'equivalenza dei prospetti redatti in tale paese terzo con la presente direttiva e in virtù della legislazione nazionale del paese in questione o delle prassi o procedure basate su standard internazionali definiti dagli organismi internazionali, compresi i Disclosure Standards della IOSCO.
CAPO VI
AUTORITÀ COMPETENTI
Art. 21. Poteri.
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità amministrativa centrale competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente direttiva e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.
Uno Stato membro può tuttavia designare, se prescritto dalla legislazione nazionale, altre autorità amministrative per l'applicazione delle disposizioni del capo III.
Tali autorità competenti sono del tutto indipendenti da tutti i partecipanti al mercato.
Qualora venga effettuata un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o sia richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, solo l'autorità amministrativa competente centrale designata da ciascuno Stato membro ha il potere di approvare il prospetto.
2. Gli Stati membri possono autorizzare la o le loro autorità competenti a delegare alcuni compiti. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati e il deposito di prospetti di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione viene rivista, a norma dell'articolo 31, entro il 31 dicembre 2008 e ha termine il 31 dicembre 2011. Qualsiasi delega a enti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1, è conferita secondo modalità precise, specificando i compiti da svolgere e le condizioni da rispettare nel loro adempimento.
Tali condizioni includono una clausola che obbliga l'entità in questione ad agire e ad organizzarsi in modo da evitare conflitti di interessi e da garantire che le informazioni acquisite nell'adempimento dei compiti delegati non vengano utilizzate indebitamente o per ostacolare la concorrenza. In ogni caso, la responsabilità ultima per la vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle sue misure di esecuzione e per l'approvazione del prospetto spetta alla o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.
Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.
3. Ciascuna autorità competente deve essere dotata di tutti i poteri necessari all'adempimento delle sue funzioni. L'autorità competente che abbia ricevuto una richiesta di approvazione di un prospetto deve almeno avere il potere di:
a) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;
b) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti;
c) esigere che i revisori dei conti e i membri degli organi di direzione degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico o della domanda di ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni;
d) sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
e) vietare o sospendere la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di credere che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
f) vietare l'offerta al pubblico se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate;
g) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
h) vietare la negoziazione in un mercato regolamentato se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
i) rendere pubblico il fatto che un emittente non ottempera ai propri obblighi.
Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui alle lettere da d) a h) di cui sopra.
4. Una volta che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ciascuna autorità competente ha altresì il potere di:
a) esigere che l'emittente renda pubbliche tutte le informazioni materiali che possano influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;
b) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione dei valori se, a suo giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;
c) assicurare che gli emittenti i cui strumenti finanziari siano negoziati in un mercato regolamentato ottemperino agli obblighi stabiliti negli articoli 102 e 103 della
d) effettuare ispezioni nel proprio territorio conformemente alla legislazione nazionale, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e alle sue misure di attuazione. Se necessario in base alla legislazione nazionale, la o le autorità competenti possono avvalersi di tale potere mediante ricorso all'organo giurisdizionale competente e/o in cooperazione con altre autorità.
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di adottare disposizioni legislative e regolamentari diverse per i territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne sono responsabili.
Art. 22. Segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità.
1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto dell'autorità competente e delle entità cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato determinati compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad alcun altro soggetto od autorità se non in forza di disposizioni di legge.
2. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si rende necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati e per l'esercizio dei loro poteri. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e cooperano quando un emittente ha più di un'autorità competente d'origine in quanto emette diverse classi di strumenti finanziari o quando l'approvazione di un prospetto è stata trasferita all'autorità competente di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5. Esse inoltre collaborano strettamente quando richiedono una sospensione o un divieto di negoziazione in rapporto a strumenti finanziari negoziati in vari Stati membri onde garantire condizioni paritarie tra i differenti luoghi di negoziazione e la protezione degli investitori. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine a partire dal momento in cui un caso viene esaminato, in particolare per nuovi tipi o forme rare di strumenti finanziari. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può chiedere informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante su un qualsiasi elemento specifico del mercato interessato.
Fatto salvo l'articolo 21, le autorità competenti degli Stati membri possono consultare, se del caso, gli operatori dei mercati regolamentati e, in particolare, per decidere di sospendere o di chiedere ad un mercato regolamentato di sospendere la negoziazione ovvero di proibirla.
3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.
Art. 23. Provvedimenti cautelari.
1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari dei valori mobiliari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.
2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. La Commissione viene informata al più presto di tali misure.
CAPO VII
MISURE DI ESECUZIONE
Art. 24. Procedura di Comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'applicazione delle sue disposizioni relative all'adozione di disposizioni tecniche e delle decisioni adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare la validità delle disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; a tal fine essi le riesaminano prima dello spirare del termine di quattro anni.
Art. 25. Sanzioni.
1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere sanzioni penali e fatto salvo il loro regime di responsabilità civile, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere comminate sanzioni amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le predette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa divulgare al pubblico ogni misura o sanzione che sia stata applicata per violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa turbare gravemente i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Art. 26. Diritto di impugnazione.
Gli Stati membri provvedono a che tutte le decisioni prese ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate a norma della presente direttiva possano essere oggetto del diritto di impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27. Modifiche.
Con effetto alla data stabilita all'articolo 29, la
1) Gli articoli 3, da 20 a 41, da 98 a 101, 104 e 108, paragrafo 2, lettera c), punto ii) sono abrogati;
2) all'articolo 107, paragrafo 3, il primo comma è abrogato;
3) all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), sono soppresse le parole «le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione»;
4) l'allegato I è abrogato.
Art. 28. Abrogazione.
Con effetto alla data stabilita all'articolo 29 la direttiva 89/298/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono come riferimenti alla presente direttiva.
Art. 29. Attuazione.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 30. Disposizioni transitorie.
1. Gli emittenti aventi sede legale in un paese terzo i cui strumenti finanziari sono stati già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato scelgono la loro autorità competente a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii), e comunicano la loro decisione all'autorità competente dello Stato membro d'origine da loro prescelto entro il 31 dicembre 2005.
2. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri che si sono avvalsi dell'esenzione di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 89/298/CEE possono continuare ad autorizzare gli enti creditizi o altre istituzioni finanziarie equivalenti ad enti creditizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) della presente direttiva ad offrire strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto, nello Stato membro per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. In deroga all'articolo 29, la Repubblica federale di Germania si conforma all'articolo 21, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2008.
Art. 31. Riesame.
Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede alla valutazione dell'attuazione della stessa e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se necessario di proposte di revisione.
Art. 32. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 33. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PROSPETTO
I. Sintesi
La nota di sintesi fornisce in poche pagine le informazioni più importanti incluse nel prospetto, per quanto concerne almeno le voci seguenti:
A. identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
B. statistiche relative all'offerta e calendario previsto
C. informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati; fondi propri e indebitamento; ragioni dell'offerta e impiego dei proventi; fattori di rischio
D. informazioni sull'emittente
— storia e sviluppo dell'emittente
— panoramica delle attività aziendali
E. risultato operativo e situazione finanziaria: resoconto e prospettive
— ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, ecc.
— tendenze previste
F. amministratori, alti dirigenti e dipendenti
G. principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
H. informazioni finanziarie
— conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
— cambiamenti significativi
I. dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
— offerta e ammissione alla negoziazione
— piano di ripartizione
— mercati
— azionisti che procedono alla vendita
— diluizione (solo per i titoli di capitale)
— spese legate all'emissione
J. indicazioni complementari
— capitale sociale
— statuto e atto costitutivo
— documenti accessibili al pubblico
II. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto richiesto dall'articolo 5 della direttiva, nonché quelle responsabili della revisione contabile.
III. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto
L'obiettivo è quello di fornire le principali informazioni riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.
A. Statistiche relative all'offerta
B. Metodo e calendario previsto
IV. Informazioni chiave
L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.
A. Dati finanziari selezionati
B. Fondi propri e indebitamento
C. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
D. Fattori di rischio
V. Informazioni sulla società
L'obiettivo è quello di fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché dei suoi piani relativi a capacità, incrementi o riduzioni in futuro.
A. Storia e sviluppo della società
B. Panoramica delle attività aziendali
C. Struttura organizzativa
D. Immobili, impianti e macchinari
VI. Relazione sulla gestione e prospettive
L'obiettivo è quello di presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e di fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.
A. Risultato operativo
B. Liquidità e dotazione di capitale
C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.
D. Tendenze previste
VII. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti
L'obiettivo è quello di fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.
A. Amministratori e alti dirigenti
B. Remunerazione
C. Prassi del consiglio di amministrazione
D. Dipendenti
E. Azionariato
VIII. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
L'obiettivo è quello di fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che controllano o possono controllare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.
A. Principali azionisti
B. Operazioni con parti collegate
C. Interessi di esperti e consulenti
IX. Informazioni finanziarie
L'obiettivo è quello di specificare quali documenti contabili vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti contabili ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.
A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
B. Cambiamenti significativi
X. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, il piano di ripartizione dei valori e le questioni collegate.
A. Offerta e ammissione alla negoziazione
B. Piano di ripartizione
C. Mercati
D. Detentori di strumenti finanziari che procedono alla vendita
E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)
F. Spese legate all'emissione
XI. Informazioni supplementari
L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.
A. Capitale sociale
B. Statuto e atto costitutivo
C. Principali contratti
D. Controlli sui cambi
E. Imposizione
F. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario
G. Pareri di esperti
H. Documenti accessibili al pubblico
I. Informazioni accessorie
ALLEGATO II
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile.
II. Principali informazioni sull'emittente
L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.
A. Dati finanziari selezionati
B. Fondi propri e indebitamento
C. Fattori di rischio
III. Informazioni sulla società
L'obiettivo è quello di fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità delle proprietà, degli impianti e dei macchinari della società, nonché dei suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.
A. Storia e sviluppo della società
B. Panoramica delle attività aziendali
C. Struttura organizzativa
D. Proprietà, impianti e macchinari
IV. Relazione sulla gestione e prospettive
L'obiettivo è quello di presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e di fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.
A. Risultato operativo
B. Liquidità e dotazione di capitale
C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.
D. Tendenze previste
V. Amministratori, alti dirigenti e dipendenti
L'obiettivo è quello di fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.
A. Amministratori e alti dirigenti
B. Remunerazione
C. Prassi del consiglio di amministrazione
D. Dipendenti
E. Azionariato
VI. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
L'obiettivo è quello di fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che controllano o possono controllare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.
A. Principali azionisti
B. Operazioni con parti collegate
C. Interessi di esperti e consulenti
VII. Informazioni finanziarie
L'obiettivo è quello di specificare quali documenti contabili vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti contabili ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.
A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
B. Cambiamenti significativi
VIII. Informazioni supplementari
L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.
A. Capitale sociale
B. Statuto e atto costitutivo
C. Principali contratti
D. Pareri di esperti
E. Documenti accessibili al pubblico
F. Informazioni accessorie
ALLEGATO III
NOTA INFORMATIVA SUI VALORI MOBILIARI
I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile.
II. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto
L'obiettivo è quello di fornire le principali informazioni riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.
A. Statistiche relative all'offerta
B. Metodo e calendario previsto
III. Principali informazioni sull'emittente
L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.
A. Fondi propri e indebitamento
B. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
C. Fattori di rischio
IV. Interessi degli esperti
L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti le operazioni che la società ha concluso con esperti o consulenti impiegati su base non continuativa.
V. Dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, il piano di ripartizione dei valori e le questioni collegate.
A. Offerta e ammissione alla negoziazione
B. Piano di ripartizione
C. Mercati
D. Detentori di strumenti finanziari che procedono alla vendita
E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)
F. Spese legate all'emissione
VI. Informazioni supplementari
L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.
A. Controlli sui cambi
B. Imposizione fiscale
C. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario
D. Pareri di esperti
E. Documenti accessibili al pubblico
ALLEGATO IV
NOTA DI SINTESI
La nota di sintesi deve fornire in poche pagine le informazioni più importanti incluse nel prospetto, almeno per quanto concerne le voci seguenti:
— identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
— statistiche relative all'offerta e calendario previsto
— informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati; fondi propri e indebitamento; ragioni dell'offerta e impiego dei proventi; fattori di rischio
— informazioni sull'emittente
— storia e sviluppo dell'emittente
— panoramica delle attività aziendali
— risultato operativo e situazione finanziaria: resoconto e prospettive
— ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, ecc.
— tendenze previste
— amministratori, alti dirigenti e dipendenti
— principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
— informazioni finanziarie
— conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
— cambiamenti significativi
— dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
— offerta e ammissione alla negoziazione
— piano di ripartizione
— mercati
— azionisti che procedono alla vendita
— diluizione (soltanto strumenti finanziari)
— spese legate all'emissione
— Indicazioni complementari
— capitale sociale
— statuto e atto costitutivo
— documenti accessibili al pubblico
[1] Abrogata dall'art. 46 del