§ 34.1.41 - D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.
Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:15/11/2012
Numero:236


Sommario
Art. 1.  Ambito oggettivo e soggettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile
Art. 5.  Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali
Art. 6.  Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO
Art. 7.  Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
Art. 8.  Funzionamento delle infrastrutture
Art. 9.  Personale del Genio
Art. 10.  Competenze di Geniodife
Art. 11.  Attività di controllo sulla gestione delle infrastrutture
Art. 12.  Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture
Art. 13.  Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Art. 14.  Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione
Art. 15.  Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Art. 16.  Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
Art. 17.  Competenze
Art. 18.  Competenze
Art. 19.  Proposta militare di programma
Art. 20.  Schede di progetto
Art. 21.  Approvazione dei programmi
Art. 22.  Adempimenti di competenza nazionale
Art. 23.  Fondi per la progettazione
Art. 24.  Fondi per accordi bonari
Art. 25.  Disposizioni preliminari
Art. 26.  Proposte di programma
Art. 27.  Approvazione del programma
Art. 28.  Applicazione degli standard Nato
Art. 29.  Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree
Art. 30.  Verifica della progettazione
Art. 31.  Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 32.  Oneri, competenze e progettazione
Art. 33.  Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO
Art. 34.  Criteri di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO
Art. 35.  Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Art. 36.  Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori
Art. 37.  Assistente dei lavori
Art. 38.  Capo dell'organo esecutivo
Art. 39.  Trasmissione del processo verbale di consegna
Art. 40.  Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto della consegna
Art. 41.  Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori
Art. 42.  Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 43.  Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 44.  Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
Art. 45.  Contabilità soggette a revisione
Art. 46.  Oggetto del collaudo
Art. 47.  Nomina del collaudatore
Art. 48.  Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo
Art. 49.  Estensione delle verifiche di collaudo
Art. 50.  Visite in corso d'opera
Art. 51.  Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Art. 52.  Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Art. 53.  Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato
Art. 54.  Certificato di collaudo
Art. 55.  Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 56.  Lavori non collaudabili
Art. 57.  Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 58.  Certificato di regolare esecuzione
Art. 59.  Compenso spettante ai collaudatori
Art. 60.  Collaudo delle opere a finanziamento della NATO
Art. 61.  Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
Art. 62.  Tipologia dei lavori eseguibili in economia
Art. 63.  Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia
Art. 64.  Sistemi di esecuzione dei lavori in economia
Art. 65.  Lavori in amministrazione diretta
Art. 66.  Lavori a mezzo cottimi fiduciari
Art. 67.  Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa
Art. 68.  Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia
Art. 69.  Lavori d'urgenza
Art. 70.  Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta
Art. 71.  Contabilità delle spese di lavori per cottimi
Art. 72.  Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio
Art. 73.  Pagamento delle spese in economia
Art. 74.  Lavori soggetti a collaudo
Art. 75.  Nomina dei collaudatori
Art. 76.  Documenti da consegnare al collaudatore
Art. 77.  Relazione riservata
Art. 78.  Disposizioni preliminari - Normativa applicabile
Art. 79.  Competenze
Art. 80.  Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze
Art. 81.  Programmazione
Art. 82.  Documentazione progettuale
Art. 83.  Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
Art. 84.  Direzione dei lavori
Art. 85.  Collaudo
Art. 86.  Consegna anticipata
Art. 87.  Opere speciali per la difesa ambientale
Art. 88.  Controversie su lavori con finanziamento della NATO
Art. 89.  Consegna delle opere all'ente di impiego
Art. 90.  Responsabilità del consegnatario
Art. 91.  Redazione e firma dei progetti
Art. 92.  Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Art. 93.  Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici
Art. 94.  Organi del procedimento
Art. 95.  Obblighi contrattuali
Art. 96.  Spese contrattuali
Art. 97.  Subappalto
Art. 98.  Termine iniziale per l'esecuzione del contratto
Art. 99.  Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto
Art. 100.  Aumento o diminuzione delle prestazioni
Art. 101.  Variazioni contrattuali
Art. 102.  Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione
Art. 103.  Prezzi contrattuali
Art. 104.  Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione
Art. 105.  Garanzia per i materiali dell'Amministrazione
Art. 106.  Sospensione dell'esecuzione del contratto
Art. 107.  Recesso dell'Amministrazione
Art. 108.  Oggetto delle attività di verifica di conformità
Art. 109.  Modalità di approntamento
Art. 110.  Dilazione dei termini di approntamento
Art. 111.  Proroga dei termini
Art. 112.  Modalità della verifica di conformità
Art. 113.  Esecuzione delle prove di verifica di conformità
Art. 114.  Esito delle prove di verifica di conformità
Art. 115.  Mancato intervento alle prove di verifica di conformità
Art. 116.  Determinazioni dell'organo di verifica
Art. 117.  Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati
Art. 118.  Consegna
Art. 119.  Consegne frazionate
Art. 120.  Corresponsione e modalità dei pagamenti
Art. 121.  Anticipazioni
Art. 122.  Ritardi nei pagamenti e interessi
Art. 123.  Sospensione dei pagamenti
Art. 124.  Inadempienze
Art. 125.  Penalità
Art. 126.  Disapplicazione delle penalità
Art. 127.  Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto
Art. 128.  Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa
Art. 129.  Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Art. 130.  Limiti di spesa
Art. 131.  Organi responsabili
Art. 132.  Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Art. 133.  Verifica della prestazione
Art. 134.  Inadempimenti
Art. 135.  Pubblicità e comunicazioni
Art. 136.  Abrogazioni
Art. 137.  Disposizione transitoria di coordinamento con la direttiva 2009/81/CE
Art. 138.  Entrata in vigore


§ 34.1.41 - D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(G.U. 7 gennaio 2013, n. 5)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;

     Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante: «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;

     Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, concernente: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»;

     Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante: «Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»;

     Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

     Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 19 novembre 2010;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2012;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

 

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. Ambito oggettivo e soggettivo

     1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa, diversi da quelli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

     2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonchè quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «Genio militare», in seguito denominato «Genio»: l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:

     1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate;

     2) l'amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali;

     b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

     c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

     d) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

     e) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;

     f) «organo tecnico di Forza armata»: l'alto comando o l'ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture, salvo che le funzioni siano demandate a comandi intermedi se previsti nella struttura organica degli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri le funzioni di organo tecnico vengono assolte dalla struttura centrale del Genio appositamente istituita presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

     g) «organi esecutivi del Genio»: gli organismi periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che sono provvisti di autonomia amministrativa o al cui servizio amministrativo provvede altro ente o distaccamento della Forza armata;

     h) «Geniodife»: la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;

     i) «Teledife»: la Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Segretariato generale della difesa/DNA;

     l) «ente deputato all'approvazione del contratto di lavori pubblici»:

     1) Geniodife per le opere di cui agli articoli 5, 6, 7, laddove previsto dagli appositi accordi, ovvero l'organo tecnico di Forza armata, qualora incaricato della realizzazione dell'intervento;

     2) gli organismi di Forza armata e interforze, secondo i rispettivi ordinamenti, per le opere di cui all'art. 8;

     m) «manutenzione»: la combinazione di tutte le attività tecniche, specialistiche e amministrative, volte a realizzare, alternativamente, interventi di:

     1) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso;

     2) manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

     3) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle singole destinazioni d'uso;

     n) «responsabile del procedimento»: il responsabile o i responsabili del procedimento previsti dagli articoli 10 e 196, comma 4, del codice;

     o) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 7 del codice;

     p) «Autorità»: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del codice;

     q) «requisito minimo essenziale»: l'insieme delle caratteristiche che garantiscono la realizzazione della struttura necessaria e sufficiente per soddisfare l'esigenza operativa della NATO e la cui presenza costituisce condizione per il finanziamento da parte della NATO;

     r) «organo di verifica»: il soggetto o la commissione cui la stazione appaltante attribuisce l'incarico di effettuare una verifica di conformità.

 

Titolo II

CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI

 

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

     (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati lavori le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio; le medesime attività svolte da articolazioni diverse restano disciplinate dal regolamento generale.

     2. Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati ovvero da altre organizzazioni internazionali, e gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

     3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale, gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     4. Per i lavori relativi alle infrastrutture in uso al Ministero della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le attività tecnico-amministrative che il presente regolamento attribuisce a Geniodife sono di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

     5. Nei contratti misti, posti in essere da articolazioni della Difesa diverse da Geniodife, le attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo si svolgono sotto la vigilanza del Segretariato generale della difesa/DNA, ferma restando l'applicabilità dell'art. 14 del codice anche ai fini della qualificazione del contratto.

 

Capo II

TIPOLOGIE DI LAVORI

 

     Art. 4. Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile

     (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente regolamento purchè non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale dagli organi programmatori di vertice; qualora tale dichiarazione venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

     2. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare, la natura di opere destinate alla difesa nazionale delle stesse è dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

     3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la natura delle infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza è individuata con provvedimento del Ministro della difesa su proposta motivata, rispettivamente, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza.

 

     Art. 5. Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali

     (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalità previste dall'art. 536 del codice dell'ordinamento militare, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.

 

     Art. 6. Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO

     (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche se integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di Nazione ospite, sono realizzati con le procedure proprie della NATO.

 

     Art. 7. Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

     (art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, è disciplinata da appositi memorandum di intesa che regolano tutte le attività tecnico-amministrative, dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del presente regolamento.

 

     Art. 8. Funzionamento delle infrastrutture

     (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e), del testo unico dell'ordinamento militare, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, in Italia o all'estero, delle infrastrutture diverse da quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.

     2. La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia o all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 è di competenza dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed è disciplinata da apposite istruzioni tecnico-amministrative.

     3. Sono fatte salve le diverse previsioni contenute in accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

 

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO

 

     Art. 9. Personale del Genio

     (art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonchè del ruolo tecnico-logistico specialità genio dell'Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento e alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio. Può essere, altresì, assimilato a ufficiale del Genio l'ufficiale appartenente ad altri ruoli, in possesso di laurea specialistica, abilitazione professionale e idonea esperienza nel settore delle infrastrutture, nominato con provvedimento del direttore generale di Geniodife, su proposta dello Stato maggiore di Forza armata ovvero del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione alla necessità di soddisfare prioritarie e motivate esigenze istituzionali.

     2. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, è considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacità tecnico professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.

     3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 2, della durata massima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguata capacità tecnico professionale o l'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari è riconosciuta con provvedimento definitivo del direttore generale di Geniodife.

     4. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per lo svolgimento delle loro funzioni sono appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere e a tale scopo qualificati presso gli istituti di formazione militare.

     5. In deroga al comma 4, possono essere chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio dell'Arma dei carabinieri, per lo svolgimento delle loro funzioni, i militari appartenenti al ruolo ispettori, che, oltre a essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere, abbiano un'adeguata capacità tecnico - professionale o un'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari, riconosciute con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     6. In caso di indisponibilità di ufficiali del Genio con grado dirigenziale, gli organi esecutivi del Genio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), sono retti da ufficiali superiori del Genio, la cui idoneità all'incarico è stata riconosciuta con specifico provvedimento dell'organismo di Forza armata preposto all'impiego del personale. Gli Ufficiali del Genio in possesso dei requisiti di legge possono ricoprire gli incarichi, compresi quelli di collaudo, ed essere nominati membri delle commissioni previste ai fini della realizzazione dei lavori pubblici anche se in congedo, nelle posizioni dell'ausiliaria o della riserva.

 

     Art. 10. Competenze di Geniodife

     (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Alle attività del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva la competenza di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere preminente nell'appalto.

     2. Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si avvale degli organi tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.

 

     Art. 11. Attività di controllo sulla gestione delle infrastrutture

     (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. La funzione ispettiva e di controllo sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture è esercitata dal Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite di Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili in uso al Ministero della difesa.

     2. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente utilizzatore appartiene nei casi di:

     a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture e utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle stesse;

     b) mancata tenuta e aggiornamento del fascicolo inventariale e mancato aggiornamento dell'inventario;

     c) uso di impianti speciali in difformità dalle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.

 

     Art. 12. Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture

     (art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sui lavori di minuto mantenimento e di manutenzione ordinaria.

     2. Particolari azioni di verifica sono comunque svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.

     3. La mancata osservanza delle norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che ne determina altresì i limiti e le condizioni.

 

Capo IV

ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

 

Sezione I

Organi del procedimento

 

     Art. 13. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

     (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. L'incarico di responsabile unico o di responsabile della singola fase del procedimento è assegnato, nell'atto di avvio del singolo procedimento:

     a) da Geniodife, per le opere di cui agli articoli 5, 6 e 7;

     b) dalla Forza armata, per i lavori di cui all'art. 8;

     c) dall'organo tecnico di Forza armata, nei casi in cui tale organo sia incaricato della realizzazione degli interventi;

     d) da Teledife, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale.

     2. Il responsabile unico del procedimento, il responsabile per la fase di progettazione e il responsabile per la fase di esecuzione devono essere tecnici in possesso di titolo di studio e competenza adeguati all'intervento da realizzare. A tale scopo sono nominati ufficiali del Genio, ovvero dirigenti o funzionari civili dei ruoli tecnici con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

     3. Per particolari esigenze organizzative, il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 200.000 euro.

     4. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 196, comma 4, del codice, deve possedere, se non dirigente, un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

     5. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di tutte le unità organizzative coinvolte della stazione appaltante, centrali e periferiche, e, in particolare, degli organi esecutivi del Genio.

     6. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5, del codice, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le ulteriori sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 14. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione

     (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il responsabile per la fase di progettazione:

     a) promuove gli accertamenti preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi in relazione agli aspetti operativi da cui deriva l'esigenza; verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri dei competenti organi di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale;

     b) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione;

     c) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

     d) cura la richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonchè del codice identificativo di gara (CIG), verificando che tali codici siano riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

     e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice; motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'art. 91, comma 5, del codice; coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonchè il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'Amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi da inserire nel quadro economico;

     f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni del documento preliminare alla progettazione e del progetto preliminare, nonchè le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;

     g) propone all'amministrazione aggiudicatrice, nelle procedure ristrette e nelle procedure di appalto di progettazione e esecuzione, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;

     h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette di appalto, di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

     i) propone i sistemi di affidamento dei lavori;

     l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e del progetto preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonchè alla sussistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

     m) nomina i progettisti e il coordinatore per la progettazione, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla loro attività;

     n) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi ai lavori e relativi alle attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;

     o) svolge, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i compiti previsti nello stesso art. 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del richiamato decreto legislativo;

     p) assume, nella fase di progettazione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008, salvo che il soggetto deputato a rappresentare il committente intenda adempiere direttamente agli stessi obblighi.

     2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

     a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

     b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

     c) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.

 

     Art. 15. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento

     (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

     a) verifica la legittimità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;

     b) verifica la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli atti di invito;

     c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;

     d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte concorrenti tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

     e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

     f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

     g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice.

 

     Art. 16. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione

     (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:

     a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice;

     b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento degli stessi;

     c) nomina il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla sua attività;

     d) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera;

     e) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

     f) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti;

     g) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e promuove la costituzione della commissione per la proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5, del codice, in tale ambito richiedendo all'ente deputato all'approvazione del contratto la nomina del componente dell'Amministrazione in seno alla commissione;

     h) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità è responsabile della correttezza degli elementi di informazione relativi all'esecuzione;

     i) trasmette agli organi competenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

     l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'esecuzione dei lavori, per le attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;

     m) assume, nell'ambito della fase di esecuzione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

     n) svolge funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione dei lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

 

Sezione II

Programmazione dei lavori a finanziamento nazionale

 

     Art. 17. Competenze

     (art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.

     2. Gli studi di fattibilità redatti per l'elaborazione dei programmi evidenziano, tra l'altro, la motivazione dell'intervento.

     3. Dopo l'approvazione, i programmi sono trasmessi a Geniodife o agli organi tecnici di Forza armata, laddove competenti, che ne avviano l'esecuzione mediante diramazione agli organi esecutivi del Genio.

     4. Contestualmente gli organismi di cui al comma 3 inviano i programmi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Osservatorio per la pubblicità prevista dall'art. 128, comma 11, del codice, con omissione dei lavori segretati e di quelli esclusi ai sensi dell'art. 18 del codice.

     5. La programmazione degli interventi realizzati dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale è disciplinata al Capo XII.

 

Sezione III

Programmazione dei lavori con finanziamento sui Fondi comuni della NATO

 

     Art. 18. Competenze

     (art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. La programmazione degli interventi è attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.

 

     Art. 19. Proposta militare di programma

     (art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dai comandi strategici della NATO.

 

     Art. 20. Schede di progetto

     (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione è curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.

 

     Art. 21. Approvazione dei programmi

     (art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I programmi, suddivisi in insiemi funzionali di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del Resource policy and planning Board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.

 

     Art. 22. Adempimenti di competenza nazionale

     (art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre a eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.

 

     Art. 23. Fondi per la progettazione

     (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ove per la progettazione degli interventi inseriti in programma si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari sono richiesti da Geniodife al Comitato investimenti, che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.

 

     Art. 24. Fondi per accordi bonari

     (art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono richiesti da Geniodife con la procedura prevista dall'art. 23.

 

Sezione IV

Programmazione dei lavori sul territorio nazionale finanziati da

Paesi Alleati o da Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

 

     Art. 25. Disposizioni preliminari

     (art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito delle procedure previste dalle organizzazioni internazionali o dai memorandum d'intesa con il Paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori di Forza armata interessati e con Geniodife.

 

     Art. 26. Proposte di programma

     (art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Le proposte di programma sono avanzate dal Paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali per individuare tutti gli aspetti salienti dell'intervento proposto.

 

     Art. 27. Approvazione del programma

     (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il programma è approvato dalla componente italiana dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese alleato o con l'organizzazione internazionale, in coordinamento con Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti.

 

Capo V

PROGETTAZIONE

 

Sezione I

Progettazione dei lavori nazionali e NATO

 

     Art. 28. Applicazione degli standard Nato

     (art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I progetti NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione e agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione.

     2. Ove i criteri manchino, il progetto è redatto garantendo il rispetto del requisito minimo essenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera q).

 

     Art. 29. Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree

     (art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere a esproprio, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.

     2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento deve accertare che siano già definiti tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.

     3. Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di occupazioni temporanee, è predisposto il piano delle particelle interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee.

 

     Art. 30. Verifica della progettazione

     (art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. La verifica della progettazione, di cui all'art. 47 del regolamento generale, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui è individuato il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

     2. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.

 

     Art. 31. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

     (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, dopo la validazione, sono approvati dall'ente deputato all'approvazione del contratto, previo parere tecnico operativo sui progetti preliminari da parte dell'organo tecnico di Forza Armata.

     2. I progetti dei lavori di cui all'art. 8 sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.

 

Sezione II

Lavori sul territorio nazionale finanziati da Paesi Alleati o da

Organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

 

     Art. 32. Oneri, competenze e progettazione

     (articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I progetti dei lavori di cui all'art. 7 sono interamente a carico dei Paesi alleati o dell'organizzazione internazionale, cui compete la relativa spesa.

     2. I progetti dei lavori di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme vigenti, e sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.

 

Capo VI

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

 

     Art. 33. Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO

     (art. 118, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza.

     2. Nelle procedure concorsuali Geniodife provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformità alle disposizioni del codice e del regolamento generale, a esclusione della pubblicità a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalità previste dagli stessi, con oneri a carico del Ministero della difesa.

     3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla gara ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacità tecniche e amministrative richieste nel bando, entro il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, indicato nel bando di gara.

     4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto dall'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier generale.

     5. I nominativi di cui al comma 4 devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO nei termini indicati dall'informativa di cui al comma 2.

     6. Alla gara di appalto sono invitate:

     a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica delle caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife;

     b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei termini di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.

     7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure ordinarie, si procede con le disposizioni previste dal codice, con esclusione degli adempimenti in materia di pubblicità e partecipazione a livello comunitario.

     8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.

 

     Art. 34. Criteri di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO

     (art. 129, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati, salvo diversa determinazione della NATO, con il criterio del prezzo più basso, previo eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue.

     2. L'esame di congruità delle offerte è consentito solo se tale possibilità è stata riportata nell'informativa di cui all'art. 33, comma 2, secondo periodo.

 

     Art. 35. Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili

     1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, già indicati, in un separato elenco, nel programma triennale di cui all'art. 128 del codice. In tale ipotesi, il bando indica, come base di gara, sia l'importo minimo del prezzo del bene, sia l'importo massimo per l'esecuzione dei lavori.

     2. L'offerta ha ad oggetto il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori. La vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori sono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, da valutarsi secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

     3. Il valore dei beni immobili da trasferire è determinato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare.

     4. Il bando di gara può prevedere che l'immissione nel possesso dell'immobile abbia luogo in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, il quale può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

 

Capo VII

DIREZIONE DEI LAVORI

 

     Art. 36. Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori

     (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attività connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6.

     2. In alcuni casi, per esigenze organizzative, Geniodife può costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a più Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.

     3. Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di cui al Capo XII sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.

     4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.

     5. L'incarico di direttore dei lavori è conferito agli ufficiali del Genio. L'incarico può essere conferito anche al personale civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico, dotato di adeguata capacità tecnico professionale, in conformità a quanto stabilito dal codice e dal regolamento generale.

     6. L'incarico, per ogni singolo lavoro, è conferito dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacità tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.

 

     Art. 37. Assistente dei lavori

     (art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con funzioni di assistente di cantiere. Nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici dell'opera da eseguire.

     2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.

     3. Gli assistenti sono sottufficiali, volontari in servizio permanente o dipendenti civili, in possesso di titolo di studio di geometra o perito edile, elettrotecnico o termotecnico.

     4. Nei casi di particolare complessità tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio o funzionari civili appartenenti alla carriera direttiva tecnica, con specifiche competenze tecniche nei settori relativi all'esecuzione delle opere, con funzioni di direttore operativo ai sensi dell'art. 149 del regolamento generale.

     5. Per l'Arma dei carabinieri si applica l'art. 9, comma 5.

     6. Ferma restando la responsabilità del coordinamento da parte del direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori.

 

     Art. 38. Capo dell'organo esecutivo

     (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è un ufficiale con grado dirigenziale del Genio.

     2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento o di responsabile del procedimento di una o più fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13.

     3. Oltre a ricoprire l'incarico di cui al comma 2, il capo dell'organo esecutivo è responsabile della verifica e del controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi a essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale attività riferisce a questi ultimi circa la regolarità delle procedure amministrative seguite.

 

Capo VIII

ESECUZIONE DEI LAVORI

 

     Art. 39. Trasmissione del processo verbale di consegna

     (art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisito il processo verbale di consegna, ne invia immediatamente copia all'ente deputato all'approvazione del contratto.

 

     Art. 40. Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto della consegna

     (art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 155 del regolamento generale, deve acquisire dall'ente deputato all'approvazione del contratto il benestare previsto dal regolamento generale.

 

     Art. 41. Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori

     (art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 158 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dei lavori.

     2. In deroga all'art. 158, comma 3, del regolamento generale, il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.

     3. In deroga all'art. 159, comma 10, del regolamento generale, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione dal parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.

 

Capo IX

CONTABILITA' DEI LAVORI

 

     Art. 42. Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

     (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato ha le seguenti destinazioni:

     a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonchè eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;

     b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto;

     c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, nonchè per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;

     d) spese per attività di consulenza o di supporto;

     e) spese per commissioni giudicatrici;

     f) spese per collaudi;

     g) imposta sul valore aggiunto;

     h) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte;

     i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma 3, del codice.

     2. Per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sull'apposito capitolo di spesa.

     3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni:

     a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

     b) spese per i lavori e per gli imprevisti;

     c) spese per i collaudi.

 

     Art. 43. Certificato di ultimazione dei lavori

     (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 199, comma 2 del regolamento generale, l'eventuale assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità deve essere preventivamente autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del contratto sulla base delle giustificazioni del direttore dei lavori avallate dal responsabile del procedimento.

     2. In caso di accoglimento, il termine di cui all'art. 141, comma 1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2, da verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore.

 

     Art. 44. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

     (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 182 e 213 del regolamento generale, il giornale dei lavori è firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.

 

     Art. 45. Contabilità soggette a revisione

     (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonchè prima del pagamento del saldo.

     2. L'autorità responsabile dell'approvazione del collaudo può disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.

 

Capo X

COLLAUDO DEI LAVORI

 

     Art. 46. Oggetto del collaudo

     (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 215 del regolamento generale, l'ente deputato all'approvazione del contratto dispone il collaudo in corso d'opera ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione alle finalità dell'Amministrazione della difesa.

 

     Art. 47. Nomina del collaudatore

     (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del regolamento generale, la nomina del collaudatore è effettuata dall'ente deputato all'approvazione del contratto.

 

     Art. 48. Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo

     (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, con anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonchè funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

     2. I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.

 

     Art. 49. Estensione delle verifiche di collaudo

     (art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. In deroga all'art. 219, comma 1, del regolamento generale, in caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente deputato all'approvazione del contratto assegna un termine non superiore a quaranta giorni per il compimento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale dispone la decadenza dall'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo di collaudo per i danni derivanti dall'inadempienza.

 

     Art. 50. Visite in corso d'opera

     (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 221 del regolamento generale, i verbali di visita sono trasmessi all'ente deputato all'approvazione del contratto da parte del responsabile del procedimento.

 

     Art. 51. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

     1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento generale.

 

     Art. 52. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

     (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.

 

     Art. 53. Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato

     (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferisce all'ente deputato all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.

 

     Art. 54. Certificato di collaudo

     (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. All'emissione del certificato di collaudo provvedono i soggetti di cui all'art. 216 del regolamento generale.

     2. L'ente deputato all'approvazione del contratto riveste le funzioni di stazione appaltante anche in relazione all'emissione del certificato di collaudo.

 

     Art. 55. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

     (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del regolamento generale, per stazione appaltante si intende l'ente utente.

     2. L'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, con il quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.

     3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.

 

     Art. 56. Lavori non collaudabili

     1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale, ne informa l'ente deputato all'approvazione del contratto.

 

     Art. 57. Ulteriori provvedimenti amministrativi

     (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. All'emissione degli ulteriori provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 234 del regolamento generale, provvede l'ente deputato all'approvazione del contratto.

 

     Art. 58. Certificato di regolare esecuzione

     (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Qualora l'ente deputato all'approvazione del contratto non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo a un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 237 del regolamento generale.

 

     Art. 59. Compenso spettante ai collaudatori

     (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 238 del regolamento generale, i compensi ai collaudatori di cui all'art. 48 sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92, comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della difesa. Agli ufficiali di cui all'art. 48 compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo la normativa vigente al momento dell'assolvimento dell'incarico.

 

     Art. 60. Collaudo delle opere a finanziamento della NATO

     (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito con le procedure previste dal presente regolamento nonchè, per gli aspetti non disciplinati, dal regolamento generale.

     2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.

     3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetto sui termini previsti per l'approvazione del certificato di collaudo.

 

     Art. 61. Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

     (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Per le opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, il collaudo è effettuato a cura degli organismi competenti del Paese alleato o dell'organizzazione internazionale.

     2. Limitatamente agli aspetti tecnici, per verificare che siano rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale e impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti, Geniodife nomina uno o più rappresentanti che affiancano il collaudatore o i collaudatori nominati ai sensi del comma 1.

 

Capo XI

LAVORI IN ECONOMIA

 

Sezione I

Ambito e procedimenti

 

     Art. 62. Tipologia dei lavori eseguibili in economia

     (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125 del codice e delle seguenti ulteriori categorie generali:

     a) lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;

     b) lavori di cui all'art. 63 quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;

     c) lavori realizzati fuori dal territorio nazionale;

     d) lavori interferenti con l'attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.

 

     Art. 63. Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia

     (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori di cui all'art. 34, finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002, e successive modifiche, dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.

 

     Art. 64. Sistemi di esecuzione dei lavori in economia

     (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma 7, del codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a mezzo cottimi;

     c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.

 

     Art. 65. Lavori in amministrazione diretta

     (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione.

     2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

     3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice.

 

     Art. 66. Lavori a mezzo cottimi fiduciari

     (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63.

     2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo.

     3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento è regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento è regolato da scrittura privata.

     4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.

     5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.

 

     Art. 67. Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa

     (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purchè questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66, applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti.

     2. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilità di un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e civile, della Difesa. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.

     3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicità, purchè compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.

 

     Art. 68. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia

     (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata:

     a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63;

     b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi esecutivi del Genio per i lavori di cui all'art. 62, che comportino manutenzione ordinaria, di cui all'art. 8, comma 1;

     c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la compilazione di progetti;

     d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento, di cui all'art. 8, comma 2.

     2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità per i capitoli di spesa di competenza.

     3. Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata è necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.

 

     Art. 69. Lavori d'urgenza

     (art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso, a cura del comandante dell'organo esecutivo del Genio, con una perizia estimativa a Geniodife o all'organo tecnico di Forza armata per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

 

Sezione II

Contabilità dei lavori in economia

 

     Art. 70. Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta

     (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.

     2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori, trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.

     3. A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali, ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5.

     4. L'acquisto dei materiali è regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e da scrittura privata per importi superiori.

     5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura è attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro è di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.

 

     Art. 71. Contabilità delle spese di lavori per cottimi

     (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.

     2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.

     3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purchè non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.

 

     Art. 72. Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio

     (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 70 e 71, la contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.

     2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalità dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.

     3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo è trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e per l'inoltro ai fini del pagamento. Sono, altresì, contabilizzate le spese di missione del personale militare e civile della Difesa, qualora impiegato fuori dalla sede di servizio.

 

     Art. 73. Pagamento delle spese in economia

     (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.

     2. In maniera analoga si procede per i lavori autorizzati dagli organi esecutivi del Genio.

     3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative più vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.

     4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.

     5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali può avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere ordinativo o alle scritture private. Le modalità di accertamento sono oggetto di apposite circolari emanate da Geniodife.

 

Sezione III

Collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare

 

     Art. 74. Lavori soggetti a collaudo

     (art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33, 62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio.

     2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali è rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.

     3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 68, può disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

     4. I lavori di cui al comma 1 eseguiti mediante i reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa, per i quali l'importo di forniture, noli e cottimi superi la soglia comunitaria, sono soggetti alla disciplina del collaudo in corso d'opera che comprende anche gli accertamenti circa la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle scritture private ai fini di quanto previsto all'art. 66, comma 5.

     5. L'accertamento di conformità delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, fino agli importi previsti dalla soglia comunitaria, si effettua nell'ambito del certificato di regolare esecuzione ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento.

 

     Art. 75. Nomina dei collaudatori

     (art. 249, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I collaudatori sono nominati dagli enti competenti ai sensi dell'art. 68, con le modalità previste dal regolamento generale e nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 48.

 

     Art. 76. Documenti da consegnare al collaudatore

     (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti intervenute in corso d'opera nonchè, per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, e, per i lavori a cottimo fiduciario, la documentazione prevista per i lavori a ditta.

 

     Art. 77. Relazione riservata

     (art. 251, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento è stato autorizzato da altro ente.

 

Capo XII

INTERVENTI REALIZZATI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

 

     Art. 78. Disposizioni preliminari - Normativa applicabile

     (art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Ai sensi dell'art. 196 del codice, gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sono disciplinati dalle prescrizioni di cui al presente Capo.

     2. L'Amministrazione della difesa è esonerata dagli adempimenti previsti dal codice nei confronti dell'Autorità.

     3. Gli adempimenti relativi alla sicurezza previsti dall'art. 131 del codice si applicano compatibilmente con il contesto operativo e socio-ambientale in cui si svolgono i lavori.

 

     Art. 79. Competenze

     1. Geniodife sovrintende alle attività tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali realizzati fuori del territorio nazionale.

     2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti, sono responsabili della manutenzione e gestione delle infrastrutture utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono sotto le responsabilità dell'Amministrazione militare.

 

     Art. 80. Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze

     (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato, gli interventi sono disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle capacità tecniche di cui dispone.

     2. Degli interventi di cui al comma 1 è data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata, cui vanno, altresì, trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

 

     Art. 81. Programmazione

     (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la realizzazione degli interventi.

     2. L'approvazione delle proposte compete all'organo di vertice sovraordinato, acquisito il parere tecnico degli organi di cui all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilità.

     3. I programmi non sono soggetti agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 196, comma 5, del codice.

 

     Art. 82. Documentazione progettuale

     (art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. In deroga alla normativa generale sulla validazione e verifica del progetto, la progettazione dell'intervento è soggetta, previa approvazione per gli aspetti operativi da parte dell'organo di vertice sovraordinato, alla successiva approvazione tecnica da parte degli organi tecnici di cui all'art. 79. Tale progettazione si conforma ai principi tecnici desumibili dalle norme vigenti, ove applicabili.

     2. I progetti dei lavori di cui al presente Capo sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento generale. Per gli interventi caratterizzati da semplicità tecnica o ripetitività può essere redatto immediatamente il progetto esecutivo o definitivo, per il successivo appalto integrato.

 

     Art. 83. Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera

     1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento unico o per ogni singola fase, che assicura lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento.

 

     Art. 84. Direzione dei lavori

     1. Il direttore dei lavori, nominato dal responsabile del procedimento, se non presente costantemente sul sito delle realizzazioni, nomina assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori.

     2. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di urgenza, il direttore dei lavori, nell'ambito delle disponibilità economiche del contratto, assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo, salvaguardare la finalità del lavoro e soddisfare con immediatezza le esigenze. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

 

     Art. 85. Collaudo

     (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Il collaudo è disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalità previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

     2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovrà corredare il certificato di collaudo.

 

     Art. 86. Consegna anticipata

     (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Qualora l'ente utente abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima del collaudo il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione può autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che:

     a) siano state acquisite le certificazioni di cui all'art. 85, comma 2;

     b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro, nonchè la documentazione relativa all'aggiornamento dell'inventario del compendio immobiliare oggetto dei lavori.

     2. Ai fini della consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'esecutore, vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.

     3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.

     4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo in ordine al lavoro, a tutte le questioni che possano sorgere e alle eventuali responsabilità dell'esecutore.

 

     Art. 87. Opere speciali per la difesa ambientale

     (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo.

     2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.

 

Capo XIII

CONTENZIOSO PER I LAVORI CON FINANZIAMENTO NATO

 

     Art. 88. Controversie su lavori con finanziamento della NATO

     (art. 191, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Nel caso di accordo bonario nei lavori con finanziamento della NATO, occorre acquisire sulla proposta di Geniodife il preventivo parere degli organismi della NATO.

 

Capo XIV

CONSEGNA DELLE OPERE

 

     Art. 89. Consegna delle opere all'ente di impiego

     (art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'art. 55, il direttore dei lavori provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, al comandante dell'ente o a un suo delegato.

     2. La consegna è formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo competente del Genio.

     3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate le planimetrie atte a individuare la geometria delle opere realizzate, nonchè gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalità di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.

 

     Art. 90. Responsabilità del consegnatario

     (art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.

     2. Il comandante dell'ente può fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le attività di manutenzione e non può procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita è mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.

     3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.

 

Titolo III

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

 

     Art. 91. Redazione e firma dei progetti

     (art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005)

     1. I progetti sono redatti, di norma, dagli uffici tecnici della Direzione competente, degli organi tecnici di Forza armata ovvero degli organi esecutivi del Genio, e sono firmati da ufficiali, marescialli e dipendenti civili appartenenti alla terza area funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.

 

Titolo IV

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI

 

Capo I

Programmazione e Organi del procedimento

 

     Art. 92. Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

     1. Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze approvano ogni anno il programma relativo alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi.

     2. Il programma, con riferimento a ciascuna iniziativa contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le commesse per le quali le competenti articolazioni dell'area tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di centrali di committenza, ivi inclusa la società di cui all'art. 535 del codice dell'ordinamento militare; esso specifica altresì le tipologie di beni e servizi per i quali si prevede di procedere alla stipula di contratti di permuta, nonchè di sponsorizzazione in conformità alle determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.

     3. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, acquisito il programma, assicurano lo svolgimento dell'attività di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice e avviano le procedure di selezione nei tempi e con le modalità previste dal codice stesso.

 

     Art. 93. Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici

     1. Nella predisposizione del programma di cui all'art. 92, d'intesa, ove necessario, con il committente, le richieste di acquisizione di beni e servizi per le quali ricorrano le condizioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono essere corredate da idonea e specifica motivazione che indichi, nel rispetto dei criteri interpretativi fissati dalle istituzioni dell'Unione europea, le ragioni di diretta connessione della fornitura o del servizio alla tutela di interessi essenziali di sicurezza nazionale.

     2. La motivazione di cui al comma 1 deve essere fornita, con le stesse modalità, anche per le richieste di acquisizione formulate, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti e imprevedibili in sede di programmazione, al di fuori delle previsioni del programma annuale.

 

     Art. 94. Organi del procedimento

     1. La stazione appaltante può procedere con unico atto alla nomina del responsabile del procedimento unitamente o meno a quella del direttore dell' esecuzione, con riferimento a interi settori contrattuali.

     2. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di collaboratori con specifiche competenze cui affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune delle attività di loro competenza; i collaboratori possono essere individuati nell'ambito degli organi tecnici e degli organismi fruitori dei servizi e delle forniture.

 

Capo II

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

 

     Art. 95. Obblighi contrattuali

     (art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Il contratto vincola l'esecutore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, ove previsto, il relativo decreto di approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo.

     2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare, con il mezzo indicato nel bando di gara o nell'invito alla procedura ai sensi dell'art. 77 del codice, l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'avvenuta approvazione del contratto.

     3. In caso di mancata approvazione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

 

     Art. 96. Spese contrattuali

     (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. L'esecutore è tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti relativi.

     2. Il versamento è effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto.

     3. In caso di ritardo il relativo importo è aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento.

     4. L'attestazione del versamento è immediatamente prodotta all'ufficiale rogante della stazione appaltante.

 

     Art. 97. Subappalto

     (art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale.

     2. Il subappalto è altresì consentito, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, quando l'esecutore:

     a) affida ad altri la produzione di determinati componenti che, pur rientrando nella normale attività produttiva di questi ultimi e non richiedendo modifiche della loro organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacchè presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualità specificatamente ordinate dall'esecutore in funzione della realizzazione dell'attività commissionata con il contratto principale;

     b) non impiega manodopera propria nell'assemblaggio o nell'istallazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del subappalto, ma si avvale di manodopera fornita dagli stessi fornitori di quei componenti.

     3. Rimane in ogni caso invariata la responsabilità dell'esecutore, il quale continua a rispondere direttamente degli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore.

     4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

 

     Art. 98. Termine iniziale per l'esecuzione del contratto

     1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.

 

     Art. 99. Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto

     (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale, l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto e dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, l'anticipata esecuzione del contratto stesso.

     2. L'esigenza di esecuzione anticipata è formalizzata con provvedimento del responsabile del procedimento ed è comunicata all'affidatario con una delle modalità previste dall'art. 77 del codice; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'affidatario.

     3. La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata agli organi di controllo.

     4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.

 

     Art. 100. Aumento o diminuzione delle prestazioni

     (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e dall'art. 311 del regolamento generale, qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'esecutore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

     2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorità competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto di aumento o riduzione dell'impegno originario.

     3. L'Amministrazione, tenuto conto dei termini contrattuali originariamente previsti, può modificare gli stessi in relazione all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni richieste; in tal caso è redatto apposito verbale di concordanza tra le parti, il quale può, altresì, disciplinare ulteriori varianti tecnico-procedurali al contratto originario, nel rispetto dell'art. 114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto è sottoposto ad approvazione dell'autorità che ha impegnato la spesa.

 

     Art. 101. Variazioni contrattuali

     (art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni e i servizi corrispondono alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.

     2. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale.

     3. Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti e approvato dall'Amministrazione.

     4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto può essere risolto e all'esecutore è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo è determinato in contraddittorio con l'esecutore con verbale motivato.

     5. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, l'esecutore ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'esecutore.

 

     Art. 102. Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione

     (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o presso terzi indicati dall'esecutore stesso.

     2. A tale scopo l'esecutore deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

     3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, è considerato inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

     4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica.

 

     Art. 103. Prezzi contrattuali

     (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 115 del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente.

     2. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi.

 

     Art. 104. Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione

     (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonchè dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore.

     2. Luogo, modalità e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali.

     3. Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle località indicate dall'Amministrazione.

     4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantità dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.

 

     Art. 105. Garanzia per i materiali dell'Amministrazione

     (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati materiali di proprietà dello Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore è tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.

 

     Art. 106. Sospensione dell'esecuzione del contratto

     (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 308 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto.

     2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui all'art. 308, comma 2, del regolamento generale, le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

     3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 107. Recesso dell'Amministrazione

     (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

 

Capo III

VERIFICA DI CONFORMITA' E CONSEGNA DEI BENI

 

Sezione I

Verifica di conformità

 

     Art. 108. Oggetto delle attività di verifica di conformità

     1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente capo.

     2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

     3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le disposizioni del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le attività in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

     4. L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e ne dà tempestiva comunicazione all'esecutore ai fini dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata.

 

Sezione II

Approntamento alla verifica di conformità

 

     Art. 109. Modalità di approntamento

     (art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformità nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto.

     2. Per le verifiche di conformità da eseguirsi nello stabilimento dell'esecutore, la data di approntamento è comunicata dall'esecutore stesso all'Amministrazione, con le modalità previste al comma l, sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti.

     3. Nel caso sia stabilito in contratto che la verifica di conformità debba eseguirsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento deve considerarsi quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.

 

     Art. 110. Dilazione dei termini di approntamento

     (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto.

     2. L'Amministrazione, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, può prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.

 

     Art. 111. Proroga dei termini

     (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     l. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

 

Sezione III

Procedimento di verifica di conformità

 

     Art. 112. Modalità della verifica di conformità

     (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. E' data comunicazione all'esecutore del luogo e del giorno in cui è effettuata la verifica di conformità, con l'invito a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

     2. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre a verifica sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantità di materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dall'esecutore e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.

     3. Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformità.

     4. L'organo di verifica può avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere, in tal caso, le prove già documentate.

 

     Art. 113. Esecuzione delle prove di verifica di conformità

     1. Le prove di verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'organo di verifica.

     2. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.

 

     Art. 114. Esito delle prove di verifica di conformità

     (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 113, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

 

     Art. 115. Mancato intervento alle prove di verifica di conformità

     (art. 30, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Qualora l'esecutore, debitamente invitato, non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il relativo verbale, il verbale stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione nelle forme previste dall'art. 77 del codice.

 

     Art. 116. Determinazioni dell'organo di verifica

     (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115, può inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni.

     2. Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le ragioni.

     3. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore. Tale atto può essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti.

     4. I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità, maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto.

     5. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

 

     Art. 117. Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati

     (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi e occasioni successivi, a meno che l'organo di verifica non ritenga che l'oggetto stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.

     2. Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese dell'esecutore, oppure alla vendita, per conto, a rischio e spese dell'esecutore.

     3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.

 

Sezione IV

Consegna dei beni

 

     Art. 118. Consegna

     (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. L'esecutore è tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalità convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione.

     2. L'esecutore dà avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice.

     3. In caso di fornitura i beni diventano di proprietà dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformità, l'accettazione definitiva e la consegna.

 

     Art. 119. Consegne frazionate

     1. Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato.

     2. L'Amministrazione può riservarsi la facoltà, in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate. Si tiene conto dei valori dei materiali già consegnati agli effetti della determinazione delle penalità nelle quali la ditta può incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.

 

Capo IV

PAGAMENTI

 

     Art. 120. Corresponsione e modalità dei pagamenti

     (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono corrisposti a seguito di presentazione di fatture e della documentazione indicata in contratto dopo la verifica di conformità, la consegna e l'accettazione, nonchè ad accertata rispondenza dei dati contabili riportati in fattura rispetto alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche del contratto e degli allegati. Nei limiti delle forniture di beni già eseguite e verificate possono essere liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi.

     2. I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo le modalità previste dal contratto.

     3. Per i pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, si applica l'art. 542 del codice dell'ordinamento militare.

     4. In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in contratto, dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento, l'esecutore deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali.

 

     Art. 121. Anticipazioni

     1. L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti.

     2. L'importo della garanzia è progressivamente ridotto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

 

     Art. 122. Ritardi nei pagamenti e interessi

     (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.

 

     Art. 123. Sospensione dei pagamenti

     (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Qualora all'esecutore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato all'esecutore nelle forme previste dall'art. 77 del codice.

 

Capo V

RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

 

     Art. 124. Inadempienze

     (articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, comprese le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati alle prove di verifica, il direttore dell'esecuzione assegna all'esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

     a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita;

     b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate al comma 3;

     c) proseguire nell'esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall'art. 125.

     2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), all'esecutore è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma l, lettera b), l'Amministrazione può affidare a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, eventualmente anche con le procedure in economia, nei limiti di importo previsti, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che abbia presentato offerta valida, provvedendo all'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.

     4. Il nuovo affidamento è notificato all'esecutore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.

     5. L'esecutore inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi e fiscali ai quali l'Amministrazione sia stata soggetta per il nuovo affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore inadempiente.

 

     Art. 125. Penalità

     (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalità del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

     2. L'ammontare delle penalità è trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora nè diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.

 

     Art. 126. Disapplicazione delle penalità

     (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'esecutore sia incorso è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

     2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.

 

     Art. 127. Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto

     (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto pagando quanto già verificato e accettato e escutendo la cauzione, ovvero trattenendo, sugli eventuali crediti dell'esecutore, una somma pari all'importo della cauzione non versata.

     2. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare di cui all'art. 38, comma 1, lettera f), del codice.

 

     Art. 128. Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa

     (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

     1. L'esecutore assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilità e onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'esecutore si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito dell'eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto già verificato e accettato e di agire per il risarcimento del danno.

     2. L'obbligo dell'esecutore di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria sia intentata dopo la conclusione del contratto.

     3. Ferma restando la sua responsabilità, l'esecutore è obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi relative all'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa.

 

Capo VI

PROCEDURE IN ECONOMIA

 

     Art. 129. Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

     (art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

     1. Nel rispetto degli atti di programmazione previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, del codice, le tipologie di spese per le quali le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 130, sono le seguenti:

     a) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

     b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;

     c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;

     d) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti, ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;

     e) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonchè necessari per l'agibilità dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;

     f) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;

     g) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;

     h) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;

     i) spese per il funzionamento delle carceri militari;

     l) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;

     m) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonchè al carico e allo scarico dei materiali;

     n) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;

     o) spese per polizze di assicurazione;

     p) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;

     q) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;

     r) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

     s) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonchè acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;

     t) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonchè quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;

     u) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;

     v) spese per conferenze, mostre, cerimonie;

     z) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti e elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;

     aa) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicità e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative;

     bb) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;

     cc) spese relative a solennità militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

     dd) spese per il benessere del personale;

     ee) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attività sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;

     ff) spese per acquisizione di brevetti, lavori e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle Forze armate;

     gg) spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni.

 

     Art. 130. Limiti di spesa

     (art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

     1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia è ammesso per importi inferiori a:

     a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi, salvi quelli di cui all'art. 28, comma 1, lettera b.2) del codice per i quali l'importo è di 200.000,00 euro;

     b) 130.000,00 euro per le acquisizioni dei prodotti menzionati nell'allegato V del codice;

     c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni.

     2. Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.

 

     Art. 131. Organi responsabili

     (art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

     1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.

     2. Il comandante dell'organismo che non riveste grado dirigenziale può autorizzare le sottonotate spese:

     a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonchè per quelle di cui all'art. 133, comma 1, lettera n), nell'ambito dei limiti di cui all'art. 130;

     b) tutte le altre spese nei limiti di 40.000 euro. Per importi superiori è necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, o dell'Arma dei carabinieri.

     3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

     a) l'esigenza da soddisfare;

     b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;

     c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;

     d) l'importo presunto della spesa;

     e) il capitolo di imputazione della spesa.

     4. Il procedimento di acquisizione è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

 

     Art. 132. Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

     (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006)

     1. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicità di cui all'art. 136, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'Amministrazione può condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

     2. La richiesta dei preventivi o di offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica certificata) deve indicare:

     a) l'oggetto della prestazione;

     b) le caratteristiche tecniche;

     c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;

     d) le qualità e le modalità di esecuzione;

     e) le eventuali garanzie richieste al contraente;

     f) il termine di presentazione delle offerte;

     g) il periodo in giorni di validità delle offerte;

     h) il termine per l'esecuzione della prestazione;

     i) il criterio di aggiudicazione prescelto;

     l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

     m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

     n) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;

     o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare condizioni contrattuali e penalità;

     p) le modalità e i termini di pagamento;

     q) i requisiti soggettivi previsti e l'obbligo dell'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi;

     r) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o ai servizi da eseguire;

     s) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'impresa prescelta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte;

     t) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.

     3. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso; negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

     4. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 131, comma 1. La commissione è composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione.

     5. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e dei servizi, che è perfezionata:

     a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro;

     b) mediante atto negoziale negli altri casi; al riguardo, il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

     6. Gli atti di cui al comma 5 devono riportare gli elementi essenziali previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:

     a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

     b) la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

     c) la qualità, le modalità e i termini di esecuzione;

     d) gli estremi contabili (capitolo);

     e) la forma di pagamento;

     f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonchè l'eventuale richiamo all'obbligo del contraente di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;

     g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

     7. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.

     8. Salva diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

 

     Art. 133. Verifica della prestazione

     (art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

     1. Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. La verifica di conformità è eseguita da dipendenti militari o civili dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno effettuato la verifica di conformità. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

 

     Art. 134. Inadempimenti

     (art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

     1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo il risarcimento dei danni subiti.

 

     Art. 135. Pubblicità e comunicazioni

     (art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

     1. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonchè ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rendono noti, ai sensi del presente regolamento, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa faranno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante l'anno.

     2. Gli avvisi specificano espressamente che, ove interessate, le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta indicati, apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico, precisando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialità economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa. Gli avvisi sono, altresì, inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 136. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

     a) il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170;

     c) gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;

     d) il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006.

 

     Art. 137. Disposizione transitoria di coordinamento con la direttiva 2009/81/CE

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del codice, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai contratti dell'Amministrazione della difesa ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, nelle more dell'adozione dello specifico regolamento, nei limiti di compatibilità con la citata direttiva e il relativo decreto legislativo di recepimento.

 

     Art. 138. Entrata in vigore

 

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012  Registro n. 7 Difesa, foglio n. 331