Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.1 disciplina generale |
Data: | 15/12/2010 |
Numero: | 270 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 |
Art. 2. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento |
§ 34.1.28 - D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270.
Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
(G.U. 15 febbraio 2011, n. 37)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio 2010, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonchè della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010;
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al
1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del
a) all'articolo 81:
1) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
«e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.»;
2) il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Il membro relatore è incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»;
b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole: «anche per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonchè la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa»;
c) all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole: «generali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;
d) l'articolo 106, è sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;
g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purchè non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonchè alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonchè per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m), dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonchè al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonchè nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonchè personale civile.
4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.»;
e) all'articolo 111, comma 2, le parole: «è articolato in undici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in dieci»;
f) all'articolo 112, comma 2, le parole: «è articolato in diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in diciassette»;
g) all'articolo 113:
1) al comma 1, le parole: «, in numero di nove,» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»;
3) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
4) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del
h) all'articolo 114, comma 2, le parole: «è articolata in ventisette» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventisei»;
i) all'articolo 115, comma 2, le parole: «è articolata in ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in venti»;
l) all'articolo 116, comma 2, le parole: «è articolata in diciannove» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in diciotto»;
m) all'articolo 120:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «è articolata in ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventitre»;
n) all'articolo 122:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «materiali di uso ordinario», sono aggiunte le seguenti: «. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonchè la gestione amministrativa degli asili nido»;
2) al comma 2, le parole: «è articolata in quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in tredici»;
o) all'articolo 248:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)» sono soppresse;
1.2) le parole: «inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanità militare comunica all'INAIL e all'IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle seguenti: «inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le medesime procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;
p) all'articolo 257:
1) al comma 2, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa»;
2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della sanità militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito»;
3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con»;
4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
q) all'articolo 258:
1) al comma 1, le parole: «alla Direzione generale della sanità militare,» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della sanità militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»;
r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»;
s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» è soppressa;
t) all'articolo 580, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
u) all'articolo 584, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.»;
v) all'articolo 957, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonchè i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
z) all'articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «
1.2) dopo le parole: «dalla
1.3) le parole: «è rideterminata in riduzione in 175 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 159 unità,»;
2) al comma 2, le parole: «è rideterminata in riduzione in 37.242 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 33.402 unità»;
aa) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «164 unità» sono sostituite dalle seguenti: «148 unità»;
2) al comma 2, le parole: «è comprensivo di due dirigenti generali con incarico» sono sostituite dalle seguenti: «è comprensivo di un dirigente generale con incarico»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «Il totale di 164 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto della riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il totale di 148 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni,»;
3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897 della
3.3) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla
bb) all'articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: «5.276 unità» sono sostituite dalle seguenti: «5.266 unità»;
2) al numero 2), le parole: «31.805 unità» sono sostituite dalle seguenti: «27.975 unità»;
cc) all'articolo 967, comma 1, le parole: «dopo l'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore»;
dd) all'articolo 1044:
1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanità militare e» sono sostituite dalle seguenti: «I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa,»;
2) al comma 3, le parole: «di competenza della Direzione generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».
Art. 2. Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
1. Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del
2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, così come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269