§ 19.4.96 – Regolamento 7 luglio 1997, n. 1467.
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:07/07/1997
Numero:1467


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi, allo scopo di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici [...]
Art. 2.      1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, qualora sia [...]
Art. 3.      1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui [...]
Art. 4.      1. L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, in conformità con l'articolo 104, paragrafo 8, che tali raccomandazioni non abbiano [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 11, di intensificare le sanzioni diverse dalla conversione dei depositi in ammende prevista dall'articolo 14 del presente [...]
Art. 9.      1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:
Art. 10.      1. Il Consiglio e la Commissione controllano l'attuazione delle misure adottate:
Art. 11.      Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 11, di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso esige, in linea di principio, la costituzione di un deposito [...]
Art. 12.      1. Qualora il disavanzo eccessivo risulti dalla mancata ottemperanza al criterio relativo al disavanzo pubblico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), l'ammontare del primo deposito è [...]
Art. 13.      Il deposito iniziale è, in linea di principio, convertito in ammenda dal Consiglio, conformemente all'articolo 104, paragrafo 11, se, due anni dopo la decisione di esigere dallo Stato membro [...]
Art. 14.      Conformemente all'articolo 104, paragrafo 12, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 104, paragrafo 11, primo e secondo trattino in funzione della significatività dei progressi [...]
Art. 15.      Conformemente all'articolo 104, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in [...]
Art. 16. 
Art. 17.      Ai fini del presente regolamento e fintanto che il Regno Unito avrà una data d'inizio dell'esercizio finanziario che non coincide con la data d'inizio dell'anno civile, le disposizioni delle [...]
Art. 18.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.


§ 19.4.96 – Regolamento 7 luglio 1997, n. 1467. [1]

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

(G.U.C.E. 2 agosto 1997, n. L 209).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, secondo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

     (1) considerando che è necessario accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi istituita con l'articolo 104 del trattato al fine di prevenire l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; che le disposizioni del presente regolamento, adottate a tal fine ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 14, secondo comma, costituiscono, insieme a quelle del protocollo n. 5 del trattato, un nuovo sistema integrato di norme per l'applicazione dell'articolo 104;

     (2) considerando che il patto di stabilità e crescita ha per obiettivo l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;

     (3) considerando che il patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita nella quale, conformemente all'articolo 4 del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del patto di stabilità e crescita, in particolare dell'adesione all'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione delle misure di bilancio correttive che gli Stati membri ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità e di convergenza ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

     (4) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono, ai sensi dell'articolo 104 del trattato, esplicitamente vincolati dal trattato ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 del trattato, l'articolo 104, paragrafi 1, 9 e 11, non si applica al Regno Unito qualora non partecipi alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 116, paragrafo 4, di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;

     (5) considerando che la Danimarca, conformemente al paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato, ha notificato, nel contesto della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, in virtù del paragrafo 2 di detto protocollo, l'articolo 104, paragrafi 9 e 11, del trattato non si applica alla Danimarca;

     (6) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria gli Stati membri restano responsabili delle rispettive politiche di bilancio, fatte salve le disposizioni del trattato; considerando che gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alle loro responsabilità conformemente alle disposizioni del trattato;

     (7) considerando che il perseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine di un saldo prossimo al pareggio o positivo, che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto, contribuisce a creare condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione in tutti gli Stati membri, nonché permettere ad essi di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3% del PIL;

     (8) considerando che per il buon funzionamento dell'UEM occorre che la convergenza dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e di bilancio dagli Stati che hanno adottato la moneta unica, in appresso denominati "Stati membri partecipanti", si dimostri stabile e durevole; che nella terza fase dell'UEM è necessaria una disciplina di bilancio per salvaguardare la stabilità dei prezzi;

     (9) considerando che conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 3 del trattato l'articolo 104, paragrafi 9 e 11, si applica solo agli Stati membri partecipanti;

     (10) considerando che è necessario definire il concetto di superamento eccezionale e temporaneo del valore di riferimento di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera a); che in questo contesto il Consiglio dovrebbe, tra l'altro, tener conto delle proiezioni di bilancio pluriennali fornite dalla Commissione;

     (11) considerando che la relazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro;

     (12) considerando che occorre stabilire dei termini per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi al fine di assicurarne il tempestivo ed efficace funzionamento; che in questo contesto occorre tener conto del fatto che l'esercizio finanziario del Regno Unito non coincide con l'anno civile;

     (13) considerando che occorre specificare le modalità di attuazione delle sanzioni di cui all'articolo 104 del trattato al fine di assicurare l'efficace attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

     (14) considerando che il rafforzamento della sorveglianza del Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e la sorveglianza esercitata dalla Commissione sulle situazioni di bilancio di cui all'articolo 104, paragrafo 2 dovrebbero agevolare l'efficace e rapida attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

     (15) considerando che alla luce di quanto precede qualora uno Stato membro partecipante non adotti provvedimenti efficaci per correggere un disavanzo eccessivo, un periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un disavanzo eccessivo e la decisione, ove ritenuto necessario, di imporre sanzioni sembra realistico ed appropriato al fine di esercitare sullo Stato membro partecipante interessato la pressione opportuna per indurlo ad adottare siffatti provvedimenti; che in tale caso, qualora la procedura sia avviata nel mese di marzo, le sanzioni saranno imposte entro l'anno civile nel quale la procedura stessa ha avuto inizio;

     (16) considerando che la raccomandazione del Consiglio per la correzione del disavanzo eccessivo o gli stadi ulteriori della procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero essere anticipati dallo Stato membro interessato che ha ricevuto un avvertimento nel quadro della procedura di allarme preventivo; che il determinarsi di un disavanzo eccessivo nella terza fase dell'unione monetaria costituisce un fatto grave al quale gli interessati dovrebbero reagire tempestivamente;

     (17) considerando che è opportuno sospendere la procedura per i disavanzi eccessivi qualora lo Stato membro interessato adotti opportuni provvedimenti in ottemperanza ad una raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7 o di una intimazione formulata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 9 al fine di incentivare gli Stati membri ad adottare misure correttive; che il periodo durante il quale la procedura è sospesa non deve essere considerato nel periodo massimo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un deficit eccessivo e l'irrogazione di sanzioni; che è opportuno riavviare immediatamente la procedura nel caso in cui i provvedimenti annunciati non vengano attuati ovvero i provvedimenti attuati si rivelino inadeguati;

     (18) considerando che, per garantire il carattere dissuasivo della procedura per i disavanzi eccessivi, occorre esigere dallo Stato membro partecipante interessato la costituzione di un deposito infruttifero di importo adeguato ogniqualvolta il Consiglio decida di irrogare una sanzione;

     (19) considerando che la definizione delle sanzioni secondo una scala prestabilita contribuisce alla certezza del diritto; che è opportuno commisurare l'importo del deposito al PIL dello Stato membro partecipante interessato;

     (20) considerando che, qualora l'imposizione della costituzione del deposito infruttifero non induca lo Stato membro partecipante interessato a correggere tempestivamente il disavanzo eccessivo, occorre intensificare le sanzioni; che in tale caso è opportuno trasformare il deposito in ammenda;

     (21) considerando che l'adozione di misure efficaci da parte dello Stato membro partecipante interessato per la correzione del disavanzo eccessivo costituisce il primo passo per l'abrogazione delle sanzioni; che progressi significativi nella correzione del disavanzo eccessivo consentono la riduzione delle sanzioni conformemente all'articolo 104, paragrafo 12; che l'abrogazione del complesso delle sanzioni interviene solo dopo che il disavanzo eccessivo sia stato integralmente corretto;

     (22) considerando che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, contiene disposizioni dettagliate in merito alla comunicazione dei dati di bilancio da parte degli Stati membri;

     (23) considerando che, ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 8, nei casi in cui il trattato prevede un ruolo consultivo della Banca centrale europea (BCE), i riferimenti alla BCE devono considerarsi, prima dell'istituzione della BCE, come riferimenti all'Istituto monetario europeo,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Sezione 1

Definizioni e valutazioni

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi, allo scopo di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati.

     2. Ai fini del presente regolamento per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri che adottano la moneta unica in conformità del trattato e per "Stati membri non partecipanti" si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

 

     Art. 2.

     1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.

     Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica.

     2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell’articolo 104 del trattato, possono considerare eccezionale, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto a un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o a una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale [2].

     3. Nel preparare la relazione di cui all’articolo 104, paragrafo 3, del trattato, la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione deve opportunamente riflettere l’evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l’attuazione delle politiche nel contesto dell’agenda di Lisbona e delle politiche intese a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione) e l’evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l’impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, la sostenibilità del debito, gli investimenti pubblici e la qualità complessiva delle finanze pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene nella debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tali Stati membri hanno sottoposto alla Commissione e al Consiglio. A questo riguardo, è riservata particolare attenzione agli sforzi di bilancio intesi ad aumentare o a mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, segnatamente l’unificazione dell’Europa, se ha ripercussioni negative sulla crescita e sul bilancio di uno Stato membro. Una valutazione globale equilibrata deve comprendere tutti questi fattori [3].

     4. Se si soddisfa pienamente la duplice condizione del principio informatore secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo, tali fattori sono altresì presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, conformemente all’articolo 104, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato. La valutazione globale equilibrata che deve essere fatta dal Consiglio deve comprendere tutti questi fattori [4].

     5. In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio tengono nella debita considerazione l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione [5].

     6. Se il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, la Commissione e il Consiglio tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 anche nelle successive fasi della procedura di cui all’articolo 104, compreso quanto indicato nell’articolo 3, paragrafo 5, e nell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 104, paragrafi da 6 a 9 e 11 [6].

     7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo superi il valore di riferimento, pur rimanendo prossimo ad esso, e qualora tale superamento rispecchi l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l’evoluzione delle cifre del disavanzo nell’ambito della procedura di disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche il costo della riforma per il pilastro pubblico. A tal fine, si tiene conto del costo netto della riforma in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio di cinque anni. Di tale costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 104, paragrafi da 6 a 9 e 11, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento [7].

 

Sezione 2

Accelerazione della procedura per i disavanzi eccessivi

 

     Art. 3.

     1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 104, paragrafo 4.

     2. Qualora la Commissione, tenendo debitamente conto del parere di cui al paragrafo 1, ritenga che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una raccomandazione in conformità dell'articolo 104, paragrafi 5 e 6.

     3. Il Consiglio decide, di norma, in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93. Quando il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato [8].

     4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell’anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione [9].

     5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare la raccomandazione riveduta di cui all’articolo 104, paragrafo 7. Tale raccomandazione riveduta, che tiene conto dei fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche [10].

 

     Art. 4.

     1. L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, in conformità con l'articolo 104, paragrafo 8, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento.

     2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, decide sulla base di provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

 

     Art. 5. [11]

     1. L’eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell’intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell’intimazione.

     2. Se è stato dato seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare l’intimazione riveduta di cui all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato. Tale intimazione riveduta, che tiene conto dei fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.

 

     Art. 6. [12]

     Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 104, paragrafo 11, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 104, paragrafo 11. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 104, paragrafo 9.

 

     Art. 7. [13]

     Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafi 7 e 9, del trattato, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell’articolo 104, paragrafo 11, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93. In caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.

 

     Art. 8.

     Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 11, di intensificare le sanzioni diverse dalla conversione dei depositi in ammende prevista dall'articolo 14 del presente regolamento, tale decisione interviene entro due mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 104, paragrafo 12, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93.

 

Sezione 3

Sospensione e sorveglianza

 

     Art. 9.

     1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:

     - qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 104, paragrafo 7,

     - qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 104, paragrafo 9.

     2. Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento [14].

     3. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e del termine di cui all’articolo 6, seconda frase, del presente regolamento, la Commissione informa il Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrino sufficienti per assicurare progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica [15].

 

     Art. 10.

     1. Il Consiglio e la Commissione controllano l'attuazione delle misure adottate:

     - dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7,

     - dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 104, paragrafo 9.

     2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104, paragrafo 9 e dell'articolo 104, paragrafo 11.

     3. Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 3605/93 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 104, paragrafo 7, o nell'intimazione di cui all'articolo 104, paragrafo 9, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104, paragrafo 9 e dell'articolo 104, paragrafo 11.

 

Sezione 4

Sanzioni

 

     Art. 11.

     Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 11, di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso esige, in linea di principio, la costituzione di un deposito infruttifero. Oltre ad imporre la costituzione di tale deposito, il Consiglio può decidere di applicare le misure previste all'articolo 104, paragrafo 11, primo e secondo trattino.

 

     Art. 12.

     1. Qualora il disavanzo eccessivo risulti dalla mancata ottemperanza al criterio relativo al disavanzo pubblico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), l'ammontare del primo deposito è costituito da un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL e da un elemento variabile pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL nell'anno precedente ed il 3% del valore di riferimento del PIL.

     2. Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 9. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 104, paragrafo 11 e fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Qualora sia decisa la costituzione di un deposito aggiuntivo, questo è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il 3% del valore di riferimento del PIL.

     3. L'importo di ciascuno dei depositi di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5% del PIL.

 

     Art. 13.

     Il deposito iniziale è, in linea di principio, convertito in ammenda dal Consiglio, conformemente all'articolo 104, paragrafo 11, se, due anni dopo la decisione di esigere dallo Stato membro partecipante interessato di costituire un deposito, il disavanzo eccessivo, a giudizio del Consiglio, non è stato corretto.

 

     Art. 14.

     Conformemente all'articolo 104, paragrafo 12, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 104, paragrafo 11, primo e secondo trattino in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.

 

     Art. 15.

     Conformemente all'articolo 104, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 13 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.

 

     Art. 16. [16]

     I depositi di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento sono costituiti presso la Commissione. Gli interessi sui depositi e le ammende di cui all'articolo 13 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 269 del trattato e sono distribuiti tra gli Stati membri partecipanti senza disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo 104, paragrafo 6, in proporzione della quota da essi detenuta nel PNL totale degli Stati membri ammissibili.

 

Sezione 5

Disposizioni transitorie e definitive

 

     Art. 17.

     Ai fini del presente regolamento e fintanto che il Regno Unito avrà una data d'inizio dell'esercizio finanziario che non coincide con la data d'inizio dell'anno civile, le disposizioni delle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano al Regno Unito in conformità all'allegato.

 

     Art. 18.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

 

 

ALLEGATO [17]

 

TEMPI LIMITE APPLICABILI AL REGNO UNITO

 

     1. Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data d’inizio dell’esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell’esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.

     2. Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.

 

Colonna I

Colonna II

“di norma, quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio” (Articolo 3, paragrafo 3)

“di norma, sei mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo”

“nell’anno successivo alla sua constatazione” (articolo 3, paragrafo 4)

“nell’esercizio finanziario successivo alla sua constatazione”

“di norma, sedici mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93” (Articolo 7)

“di norma, diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo”

“nell’anno precedente” (Articolo 12, paragrafo 1)

“nell’esercizio finanziario precedente” »

 


[1] In tutto il presente regolamento, i riferimenti agli articoli 104 C, 109 E, 109 F e 201 del trattato sono stati sostituiti rispettivamente con riferimenti agli articoli 104, 116, 117 e 269, e il riferimento all’articolo D del trattato sull’Unione europea con il riferimento all’articolo 4, per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[2] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali paragrafi da 2 a 7 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[3] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali paragrafi da 2 a 7 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[4] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali paragrafi da 2 a 7 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[5] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali paragrafi da 2 a 7 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[6] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali paragrafi da 2 a 7 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[7] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali paragrafi da 2 a 7 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[9] L’originario paragrafo 4 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 4 e 5 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[10] L’originario paragrafo 4 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 4 e 5 per effetto dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[12] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[14] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[15] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.

[16] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 1998, n. L 128.

[17] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1056/2005.