Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 07/02/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) dell’articolo 9 bis, relativo alle addizionali all’accisa sull’energia elettrica, e dell’articolo 9 [...] |
Art. 2. Modificazione dell’articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), relativo ad agevolazioni IRAP |
Art. 3. 1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione |
§ 6.1.190 - L.P. 7 febbraio 2012, n. 2.
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)
(B.U. 8 febbraio 2012, n. 6)
Art. 1. Inserimento nella
1. Dopo l’articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis. Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all’accisa sull’energia elettrica
1. Questo articolo persegue l’obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell’entrata in vigore della disciplina attuativa dell’articolo 18, comma 5, del
2. Ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all’approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l’addizionale provinciale prevista dall’articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della
3. Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del
4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all’anno 2012, ove già effettuati, danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell’imposta.
5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le maggiori devoluzioni previste dall’articolo 70 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata ad apporre al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell’articolo 27 della
2. Dopo l’articolo 9 bis della legge finanziaria provinciale 2012 è inserito il seguente:
"Art. 9 ter. Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati rurali
1. Ai sensi dell’articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 13, comma 8, secondo periodo, del
2. Per l’anno 2012 i comuni possono deliberare la predetta riduzione entro il termine massimo stabilito per l’approvazione dei bilanci di previsione."
Art. 2. Modificazione dell’articolo 27 bis della
1. Nel comma 1 dell’articolo 27 bis della legge finanziaria provinciale 2011, le parole: "ai quali è applicabile l’aliquota stabilita dall’articolo 16, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)".
2. Per gli anni 2013 e 2014 alle minori entrate derivanti da quest’articolo si provvede con la previsione di maggiori entrate sull’unità previsionale di base 1.1.040. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quest’articolo, ai sensi dell’articolo 27 della
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.