§ 2.2.356 – Decisione 24 giugno 2004, n. 8/2005.
Decisione n. 2005/8/CE della Commissione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE riguardante il caso [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:24/06/2004
Numero:8

§ 2.2.356 – Decisione 24 giugno 2004, n. 8/2005.

Decisione n. 2005/8/CE della Commissione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE riguardante il caso COMP/A.38549 — Ordine belga degli architetti.

(G.U.U.E. 6 gennaio 2005, n. L 4).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     Il 24 giugno 2004 la Commissione ha adottato una decisione di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE.

     Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione pubblica con la presente sintesi l’identità delle parti e la sostanza della decisione, comprese le sanzioni comminate. Nel fare ciò essa tiene conto dell’interesse legittimo degli operatori a che i loro segreti non vengano divulgati. Una versione non confidenziale del testo integrale della decisione è disponibile sul sito della DG Concorrenza http://europa. eu.int/comm/competition/index_en.html nella lingua facente fede (NL) e nelle lingue di lavoro della Commissione (FR, EN, DE).

 

CONTESTO

 

     (1) Il Consiglio europeo riunito a Lisbona nel marzo 2000 ha adottato un programma di riforma economica affinché l’Unione sviluppi, entro il 2010, l’economia fondata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo. Le libere professioni sono chiamate a svolgere un ruolo di rilievo per migliorare la competitività dell’economia europea.

     (2) La decisione relativa al livello minimo di onorari fissato dall'ordine degli architetti belga si inquadra nella politica complessiva della Commissione con riferimento ai servizi in genere e ai servizi prestati dalle libere professioni in particolare. Al riguardo si rimanda alle proposte di direttive sui servizi e sulle qualifiche professionali, nonché alla comunicazione della Commissione sulla concorrenza nel settore delle libere professioni. In detta comunicazione, la Commissione riconosce che una parte delle norme d’applicazione nel settore delle libere professioni risulta giustificata, ad esempio per ridurre il divario nel grado di informazione fra i consumatori e i prestatori di servizi. Essa reputa tuttavia che in alcuni casi sarebbe possibile e necessario applicare meccanismi più propizi alla concorrenza di quanto non risultino le norme attualmente vigenti.

     (3) Generalmente il settore delle libere professioni è contraddistinto da un livello normativo elevato, imposto dallo Stato o dalle organizzazioni di categoria. Le cinque grandi tipologie di norme potenzialmente restrittive nel settore delle libere professioni, all’interno dell’Unione, sono: i) i prezzi imposti, ii) i prezzi raccomandati, iii) le regole in materia di pubblicità, iv) le condizioni d’accesso e i diritti riservati, nonché v) le norme che disciplinano la struttura delle imprese e le prassi multidisciplinari.

     (4) Al pari dei prezzi imposti, i prezzi raccomandati incidono in modo sensibilmente negativo sulla concorrenza. Anzitutto possono agevolare il coordinamento dei prezzi tra i prestatori di servizi. Quindi possono ingannare i consumatori in merito ai livelli ragionevoli di prezzo. Sebbene, almeno in teoria, i prezzi raccomandati possano fornire ai consumatori informazioni utili circa il costo medio dei servizi, esistono altre soluzioni per comunicare informazioni al riguardo. Ad esempio, la pubblicazione di informazioni ad opera di organismi indipendenti (come le organizzazioni di consumatori) in merito ai prezzi generalmente applicati o di informazioni basate su un sondaggio può costituire un riferimento più affidabile per i consumatori, e provocare minori distorsioni della concorrenza.

     (5) Su iniziativa delle autorità nazionali garanti della concorrenza, il ricorso a prezzi raccomandati per le prestazioni di architetti è già stato soppresso in Finlandia, in Francia e nel Regno Unito.

 

SINTESI

 

     (6) Il sistema di onorari minimi è stato adottato dal Consiglio nazionale dell’ordine belga degli architetti nel 1967 e ha formato oggetto di vari aggiornamenti, l’ultimo dei quali, nel giugno 2002, definisce tale sistema «indicativo». Esso fissa l’importo minimo della retribuzione dovuta a un architetto in funzione dei servizi che ha prestato in Belgio quale libero professionista.

     (7) In data 3 novembre 2003 la Commissione ha inviato all’Ordine degli architetti una comunicazione degli addebiti. L’Ordine ha presentato le proprie controdeduzioni nel termine impartito e il 9 febbraio 2004 si è svolta un’audizione.

     (8) Nella sua decisione la Commissione illustra gli elementi addotti per giustificare la decisione che ha istituito il sistema di onorari, il contesto giuridico nel quale quella decisione era stata presa e il comportamento dell’Ordine, altrettanti fattori per i quali a suo giudizio, nel caso di specie, si è di fronte alla decisione di un’associazione di imprese tendente a restringere la concorrenza. La Commissione giunge a questa conclusione sebbene l’Ordine abbia definito il suo sistema di onorari come «indicativo» e gli stessi architetti non l’abbiano tutti percepito come un sistema obbligatorio.

     (9) Gli elementi che denotano come il sistema di onorari mirasse a restringere la concorrenza sono in particolare il registro volutamente normativo del titolo e delle considerazioni esposte nel preambolo del sistema di onorari, nonché il fatto che l’Ordine abbia elaborato e distribuito per 18 anni un contratto-tipo, che quale unica ipotesi per la fissazione degli onorari rimandava al sistema adottato.

     (10) Sebbene per constatare un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE sia sufficiente che la Commissione dimostri che la decisione che istituisce il sistema di onorari tendesse a restringere la concorrenza, la Commissione ha riunito altresì gli elementi che provano l’applicazione almeno in parte del sistema.

     (11) Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Wouters, una decisione di un’associazione di imprese non viola l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato ove, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza a essa inerenti, la decisione risulti necessaria per garantire il buon esercizio della professione, quale è organizzata nello Stato membro interessato. La Commissione è del parere che l’istituzione di un sistema (raccomandato) di onorari minimi da parte dell’Ordine degli architetti non possa ritenersi necessario per garantire il corretto esercizio della professione di architetto.

     (12) In seguito alla comunicazione degli addebiti, l’ordine ha revocato il sistema di onorari e disposto le necessarie misure di comunicazione. La Commissione ritiene pertanto che l’infrazione sia cessata. Essa illustra altresì per quali motivi giudichi giustificata un'ammenda di 100 000 EUR.

     (13) Il 14 giugno 2004 il comitato consultivo ha espresso all’unanimità il proprio accordo col testo del progetto di decisione d’applicazione dell’articolo 81. In data 21 giugno 2004 il comitato consultivo ha espresso all'unanimità il proprio accordo in merito all'ammenda proposta. Le osservazioni del consigliere-auditore in merito alla procedura sono state comunicate al comitato consultivo.