§ 8.4.76 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 724.
Regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:31/03/2004
Numero:724


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 8.4.76 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 724.

Regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 129).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.

     (2) Il 12 dicembre 2002 la Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato alcuni emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (Convenzione SOLAS), nonché un Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) contenente una serie di misure sulla sicurezza marittima. Risulta pertanto opportuno specificare il ruolo dell'Agenzia in materia di sicurezza marittima.

     (3) È importante adottare misure di protezione adeguate per garantire la sicurezza delle attività marittime comunitarie e dei porti comunitari, nonché la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi e del personale dei porti contro le minacce rappresentate da atti illeciti intenzionali.

     (4) Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali attribuisce alla Commissione talune funzioni ispettive in relazione al controllo dell'applicazione di tali misure di protezione da parte degli Stati membri, nella cui esecuzione l'Agenzia potrebbe fornire un'utile assistenza tecnica. Tali funzioni dovrebbero comprendere l'ispezione delle navi, nonché delle pertinenti compagnie e degli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza in tale contesto.

     (5) Gli incidenti recentemente avvenuti nelle acque comunitarie alle petroliere Erika e Prestige, hanno dimostrato la necessità di un'ulteriore azione comunitaria non solo a livello di prevenzione, ma anche a livello di reazione in caso di inquinamento.

     (6) La decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

     (7) La decisione 2001/792/CE Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, ha istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, compresi i casi di inquinamento marino accidentale. Tale meccanismo comporta l'intervento di un Centro di informazione e monitoraggio della Commissione in tutti i casi di interventi di soccorso di protezione civile.

     (8) L'Agenzia dovrebbe disporre di mezzi adeguati per sostenere, su richiesta, i meccanismi di intervento antinquinamento degli Stati membri. Le attività dell'Agenzia in questo settore non dovrebbero sollevare gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati, e dovrebbero rispettare gli accordi di cooperazione esistenti tra Stati membri, o gruppi di Stati membri, in questo settore. In caso di inquinamento, l'Agenzia dovrebbe assistere lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale saranno effettuate le operazioni di disinquinamento. L'Agenzia dovrebbe agire a sostegno del meccanismo comunitario nel settore della protezione civile.

     (9) La direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare introduce nuove procedure per il riconoscimento dei certificati di competenza dei marittimi rilasciati da paesi terzi. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nella valutazione della conformità di questi paesi ai requisiti della Convenzione recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (Convenzione STCW).

     (10) Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe disporre della competenza per definire, di concerto con la Commissione, un piano strategico riguardo alle attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia. Nel formulare il piano in questione, il consiglio di amministrazione dovrebbe tener conto del valore aggiunto che l'intervento antinquinamento dell'Agenzia comporta per le attività degli Stati membri e garantire il miglior rapporto costi-efficienza possibile.

     (11) Occorre tener conto degli accordi esistenti sull'inquinamento dovuto a cause accidentali, quale l'accordo del 1983 concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di cooperazione di Bonn) che facilita l'assistenza reciproca e la cooperazione tra Stati membri in questo settore nonché delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti per la protezione delle zone marittime europee dagli incidenti inquinanti quali la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, del 1990, (convenzione OPRC) elaborata sotto gli auspici dell'IMO, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale, del 22 settembre 1992 (convenzione OSPAR), la convenzione di Barcellona, la convenzione di Helsinki e l'accordo di Lisbona.

     (12) Nelle future nomine dei membri della struttura amministrativa dell'Agenzia (consiglio di amministrazione, direttore esecutivo) si dovrebbero tenere in debito conto le esperienze e le competenze specialistiche necessarie acquisite nei nuovi settori di competenza dell'Agenzia, ossia l'intervento in caso di inquinamento causato dalle navi e la protezione marittima.

     (13) I paesi terzi che desiderino far parte dell'Agenzia dovrebbero adottare e applicare il diritto comunitario in tutti i settori di competenza dell'Agenzia, compresi gli interventi in caso di inquinamento causato dalle navi e la protezione marittima.

     (14) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 dovrebbe pertanto essere modificato in conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Consiglio è modificato come segue:

     1) L'articolo 1 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (“l'Agenzia”), al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, di protezione marittima, entro i limiti delle funzioni di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), di prevenzione dell'inquinamento e di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi nella Comunità.

     2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, entro i limiti dei compiti di cui all'articolo 2, lettera b), punto iv), e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, alla legislazione comunitaria, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.»

     b) è inserito il seguente paragrafo:

     «3. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento, accidentale o intenzionale, causato dalle navi e sostiene su richiesta con mezzi supplementari, in un modo efficiente in termini di costi, i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati e nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Essa agisce a sostegno del quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali e del meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom.»

     2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     Per assicurare che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

     a) assiste la Commissione, se del caso, nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione comunitaria in materia di sicurezza e di protezione marittima, di prevenzione dell'inquinamento e di intervento in caso di inquinamento causato dalle navi, con particolare riguardo all'evoluzione della relativa normativa internazionale. Tale compito comprende l'analisi di progetti di ricerca realizzati nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e degli interventi contro l'inquinamento causato dalle navi;

     b) assiste la Commissione nell'efficace attuazione, in tutto il territorio comunitario, della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e interventi contro l'inquinamento causato dalle navi. In particolare, l'Agenzia:

     i) controlla nel suo insieme il funzionamento del regime comunitario di controllo dello Stato di approdo, compresa l'eventuale effettuazione di visite presso gli Stati membri, e suggerisce alla Commissione qualsiasi possibile miglioramento in tale settore;

     ii) fornisce alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

     iii) assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato a quest'ultima per effetto della vigente e futura legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e interventi contro tale inquinamento, in particolare la legislazione relativa alle società di classificazione, alla sicurezza delle navi passeggeri, nonché quella relativa alla sicurezza, alla formazione, alla certificazione e al servizio di guardia degli equipaggi delle navi, ivi compresa la verifica della conformità, da parte dei paesi terzi, alle disposizioni della convenzione internazionale del 1978 recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia (Convenzione STCW) e delle misure adottate per la prevenzione delle frodi in relazione ai certificati di abilitazione;

     iv) fornisce alla Commissione assistenza tecnica nello svolgimento delle funzioni ispettive assegnatele ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. L'assistenza dell'Agenzia alla Commissione è limitata alle navi e alle pertinenti compagnie ed agli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza in tale contesto;

     c) collabora con gli Stati membri per:

     i) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo e dello Stato di bandiera;

     ii) sviluppare soluzioni tecniche e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria;

     iii) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento causato dalle navi e dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso. A tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento;

     d) facilita la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nei settori contemplati dalla direttiva 2002/59/CE. In particolare, l'Agenzia:

     i) promuove la cooperazione tra Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori cui si applica tale direttiva;

     ii) sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui a tale direttiva;

     e) facilita la cooperazione tra Stati membri e Commissione nell'elaborazione, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi conformemente ai principi riconosciuti a livello internazionale, nel sostegno agli Stati membri nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi e nell'analisi dei rapporti esistenti sugli accertamenti relativi ad incidenti;

     f) fornisce alla Commissione e agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima, sulla protezione marittima e sull'inquinamento causato dalle navi, per consentire loro di adottare le misure necessarie per migliorare i loro interventi in questo campo e di valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano tra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima e del traffico marittimo nonché nel campo dell'inquinamento marino, sia accidentale che intenzionale, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste inoltre la Commissione nella pubblicazione semestrale delle informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari in applicazione della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo); l'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a migliorare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni;

     g) nel corso dei negoziati con Stati candidati all'adesione l'Agenzia può fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione marittima e prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. L'Agenzia può anche fornire assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo comunitario di cooperazione nel settore della protezione civile istituito dalla decisione 2001/792/ CE, Euratom. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprende, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia.»

     3) All'articolo 10, il paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) adotta entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, possibilmente in versione modificata entro un termine di due mesi, in seconda lettura o con una maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;»

     b) è aggiunta la seguente lettera:

     «k) adotta, conformemente alle procedure di cui alla lettera d), un piano dettagliato riguardante le attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia per garantire l'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone.»

     4) All'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi.»

     5) All'articolo 15, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) elabora il programma di lavoro e il piano dettagliato riguardante le attività di prevenzione e di intervento antinquinamento dell'Agenzia, e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione e risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione o da uno Stato membro, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c); a fini di informazione, trasmette il piano al comitato istituito dall'articolo 4 della decisione n. 2850/2000/CE nonché al comitato di cui all'articolo 9 della decisione 2001/792/CE

     6) All'articolo 16, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e intervento contro l'inquinamento causato dalle navi. Il consiglio di amministrazione prende la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. La Commissione può proporre uno o più candidati.»

     7) All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La partecipazione all'Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto comunitario nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi.»

     8) All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La valutazione è volta a stabilire l'impatto del presente regolamento, dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Il consiglio di amministrazione stabilisce, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.