§ 13.3.184 – Direttiva  17 novembre 2003, n. 103.
Direttiva n. 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:17/11/2003
Numero:103


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 13.3.184 – Direttiva  17 novembre 2003, n. 103.

Direttiva n. 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 dicembre 2003, n. L 326).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si fondano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (in prosieguo denominata «Convenzione STCW»).

     (2) Al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo all'interno dell'Unione europea è necessario prestare un'adeguata attenzione alla formazione marittima e allo status della gente di mare all'interno dell'Unione europea.

     (3) È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla Convenzione STCW. La direttiva 2001/ 25/CE definisce le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi.

     (4) La direttiva 2001/25/CE prevede che le procedure e i criteri per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi e per il riconoscimento degli istituti di formazione marittima e dei programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima siano riesaminati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva.

     (5) L'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE ha rivelato che alcune modifiche a tali procedure e a tali criteri potrebbero notevolmente migliorare l'affidabilità del sistema di riconoscimento, semplificando nel contempo gli obblighi di monitoraggio e di notifica imposti agli Stati membri.

     (6) La conformità dei paesi terzi che offrono corsi di formazione alle disposizioni della Convenzione STCW può essere valutata più efficacemente secondo un sistema armonizzato. È pertanto opportuno affidare alla Commissione questo compito per conto dell'intera Comunità.

     (7) Per garantire che un paese terzo riconosciuto continui a soddisfare pienamente i requisiti della Convenzione STCW il riconoscimento dovrebbe essere regolarmente riesaminato e, se opportuno, prorogato. Il riconoscimento di un paese terzo che non soddisfa i requisiti della Convenzione STCW deve essere revocato fino a quando il paese in questione pone rimedio alle carenze.

     (8) La decisione di prorogare o revocare il riconoscimento può essere presa in modo più efficace secondo un sistema armonizzato e centralizzato a livello comunitario. È pertanto opportuno affidare alla Commissione tali compiti per conto dell'intera Comunità.

     (9) Il monitoraggio continuo della conformità dei paesi terzi riconosciuti può essere realizzato più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato.

     (10) Uno dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo denominata «l'Agenzia») consiste nell'assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti a questa affidati dalla legislazione comunitaria in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia degli equipaggi delle navi.

     (11) Occorre pertanto che l'Agenzia assista la Commissione nell'esecuzione dei compiti legati alla concessione, alla proroga e alla revoca del riconoscimento di paesi terzi. È opportuno inoltre che l'Agenzia collabori nel monitorare la conformità dei paesi terzi ai requisiti della Convenzione STCW.

     (12) La Convenzione STCW stabilisce il regime linguistico applicabile ai certificati e alle convalide che attestano il rilascio di un certificato. È necessario che le vigenti disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate ai pertinenti requisiti di tale Convenzione.

     (13) La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (in prosieguo denominata «Convenzione SOLAS») del 1974, come modificata, stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra. È necessario che le disposizioni della direttiva 2001/25/CE siano adeguate alle recenti modifiche apportate a tale Convenzione, entrate in vigore il 1o luglio 2002.

     (14) Occorre prevedere le necessarie procedure di adeguamento della direttiva 2001/25/CE ai futuri sviluppi del diritto comunitario.

     (15) La direttiva 2001/25/CE dovrebbe essere modificata in conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 2001/25/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 5 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1, della Convenzione STCW.»

     b) al paragrafo 5 la seguente frase è aggiunta:

     «Le convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2, della Convenzione STCW.»

     2) All'articolo 17, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.»

     3) All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, mediante la procedura definita in appresso, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

     a) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione.

     La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo denominata “l'Agenzia”), e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

     b) La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'articolo 18 bis.

     c) Se, entro il termine di cui alla lettera b), non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

     d) Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, punti 4 e 5.

     e) Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il […] (*). Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'articolo 18 bis.

     f) La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

     (*) 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.»

     4) Sono inseriti i seguenti articoli:

     «Articolo 18 bis

     1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.

     2. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 23.

     3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.

     4. La Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW.

     5. Quando sussistono indizi che uno determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.

     6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.

     7. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

     Articolo 18 ter

     1. La Commissione, assistita dall'Agenzia, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), compresi quelli indicati all'articolo 18, paragrafo 3, lettera f), per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.

     2. La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 20 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.

     3. La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.»

     5) All'articolo 22, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

     «La presente direttiva può essere modificata secondo la stessa procedura anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione comunitaria.»

     6) L'allegato II è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     Entro il 14 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su un'analisi e una valutazione approfondite delle disposizioni della Convenzione IMO, della loro applicazione e delle conoscenze acquisite per quanto concerne la relazione tra la sicurezza e il livello di formazione degli equipaggi delle navi.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato II della direttiva 2001/25/CE è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO II

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI

CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO

O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO

DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

 

     1. Il paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.

 

     2. Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.

 

     3. La Commissione, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.

 

     4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.

 

     5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere.

 

     6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.»