§ 8.4.21 - Regolamento 4 marzo 1991, n. 613.
Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:04/03/1991
Numero:613


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti
Art. 2.      Il presente regolamento è applicabile alle navi da carico di 500 o più tonnellate di stazza lorda
Art. 3.      1. Gli Stati membri non negano, per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni, l'immatricolazione ad una nave da carico immatricolata in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti, che [...]
Art. 4.      Fintanto che i requisiti rimangono invariati per le navi esistenti, gli Stati membri della bandiera di accoglienza non impongono, al momento del rinnovo, della proroga o della revisione dei [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi rifiuto di nuovi certificati basato su divergenze di interpretazione dei requisiti e su disposizioni che le convenzioni [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema connesso con l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e, in particolare, per garantire che [...]
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 8.4.21 - Regolamento 4 marzo 1991, n. 613. [1]

Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità.

(G.U.C.E. 15 marzo 1991, n. L 068).

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni seguenti:

     a) “convenzioni”: la convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974), la convenzione internazionale del 1966 sul bordo libero (LL66) e la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), di volta in volta in vigore, nonché le relative risoluzioni di carattere obbligatorio adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) [2];

     b) «requisiti»: i requisiti di sicurezza e prevenzione dell'inquinamento stabiliti dalle convenzioni;

     c) «certificati»: i certificati rilasciati da o a nome di uno Stato membro, conformemente alle convenzioni, e i certificati rilasciati per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici e per le navi adibite al trasporto di gas costruite anteriormente al 1° luglio 1986, a norma del codice dei prodotti chimici alla rinfusa [risoluzione A.212 (VII) dell'OMI] o del codice del gas alla rinfusa [risoluzione A.328 (IX) dell'OMI].

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento è applicabile alle navi da carico di 500 o più tonnellate di stazza lorda,

     a) costruite il 25 maggio 1980 o successivamente, oppure costruite prima di tale data, ma

     - la cui conformità alle norme per le nuove navi definite nella convenzione SOLAS del 1974 e inoltre

     - per le navi cisterna adibite al trasporto dei prodotti chimici e per le navi adibite al trasporto di gas, la cui conformità alle norme dei codici di cui all'articolo 1, lettera c) per le navi costruite il 25 maggio 1980 o successivamente

sia certificata da o a nome di uno Stato membro e

     b) battenti bandiera di uno Stato membro, registrate nel medesimo e in servizio attivo sotto tale bandiera da almeno sei mesi e

     c) munite di certificati validi.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri non negano, per motivi tecnici derivanti dalle convenzioni, l'immatricolazione ad una nave da carico immatricolata in un altro Stato membro che sia conforme ai requisiti, che sia munita di certificati validi e che disponga di attrezzature oggetto di una omologazione o di una omologazione di tipo nel paese di origine della nave. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, essi siano vincolati da accordi regionali sulla protezione dell'ambiente marittimo, gli Stati membri possono prescrivere requisiti supplementari conformi ai requisiti di cui agli allegati facoltativi delle convenzioni.

     2. Al momento del trasferimento della nave, lo Stato membro della bandiera di accoglienza rilascia certificati secondo le stesse condizioni previste per la bandiera precedente.

     3. Se un ente rilascia i certificati a nome di uno Stato membro, questo deve controllare che l'ente in questione disponga delle qualifiche, delle competenze tecniche e del personale necessari per rilasciare in applicazione delle convenzioni, certificati che garantiscano un alto livello di protezione.

L'ente deve essere in grado di fissare e aggiornare regole e requisiti aventi il valore di norme tecniche riconosciute e deve operare con ispettori qualificati e sperimentati per poter adeguatamente valutare lo stato d'una nave.

     4. Tuttavia, al momento del trasferimento, la nave può essere sottoposta ad ispezione dallo Stato membro della bandiera di accoglienza per verificare che lo stato della nave e delle sue attrezzature corrisponda effettivamente ai certificati della stessa ed alle dichiarazioni di conformità previste all'articolo 2, lettera a).

 

     Art. 4.

     Fintanto che i requisiti rimangono invariati per le navi esistenti, gli Stati membri della bandiera di accoglienza non impongono, al momento del rinnovo, della proroga o della revisione dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 3, requisiti diversi da quelli prescritti per il primo rilascio di certificati non provvisori.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi rifiuto di nuovi certificati basato su divergenze di interpretazione dei requisiti e su disposizioni che le convenzioni lasciano alla discrezione delle parti.

A meno che sia stata informata di un accordo tra gli Stati membri interessati entro il termine di un mese, la Commissione avvia le iniziative necessarie per prendere una decisione secondo la procedura definita all'articolo 7.

     2. Se uno Stato membro ritiene che una nave non possa essere immatricolata a norma dell'articolo 3 per gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente non rientranti nell'ambito dei certificati, l'immatricolazione può essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi e lo Stato membro sottopone senza indugio il problema alla Commissione, con la relativa motivazione. La sospensione viene confermata o annullata secondo la procedura prevista all'articolo 7.

 

     Art. 6. [3]

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/ 468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7. [4]

     Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 1 possono essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

 

     Art. 8.

     Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema connesso con l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e, in particolare, per garantire che non vengano ridotte le norme relative alla sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 10 del regolamento (CE) n. 789/2004.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 8 del regolamento (CE) n. 2099/2002.