§ 8.3.244 - Direttiva 30 gennaio 2009, n. 5.
Direttiva n. 2009/5/CE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:30/01/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1. L'allegato III della direttiva n. 2006/22/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Essi [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.3.244 - Direttiva 30 gennaio 2009, n. 5.

Direttiva n. 2009/5/CE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 29)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'allegato III della direttiva 2006/22/CE riporta un elenco iniziale delle infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 [2] e al regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [3].

 

(2) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE prevede la possibilità di adattare l'allegato III onde definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie. Le infrazioni più gravi includono quelle che generano un elevato rischio di morte o di gravi lesioni alle persone.

 

(3) Fornire ulteriori orientamenti sulla categorizzazione delle infrazioni costituisce un passo importante per garantire la certezza giuridica alle imprese e una concorrenza più equa tra le imprese.

 

(4) Una categorizzazione armonizzata delle sanzioni è auspicabile anche per fornire una base comune dei sistemi di classificazione del rischio che gli Stati membri devono approvare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE. Sulla base delle suddette categorie armonizzate, sarebbe facilitato l'inserimento di sanzioni commesse da un conducente o da un'impresa in un altro Stato membro diverso da quello di stabilimento.

 

(5) Come regola generale, la categorizzazione delle infrazioni dovrebbe dipendere dalla loro gravità e dalle possibili conseguenze sulla sicurezza stradale e dalla capacità di controllare il rispetto della legislazione da parte dei conducenti e delle imprese.

 

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

L'allegato III della direttiva n. 2006/22/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

 

[2] GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

 

[3] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)