Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.4 tutela degli interessi economici |
Data: | 26/06/2002 |
Numero: | 1113 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 7.4.50 - Regolamento 26 giugno 2002, n. 1113.
Regolamento (CE) n. 1113 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1788/2001 che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.
(G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Tuttavia, in vista del 1° luglio 2002, più Stati membri hanno riscontrato una serie di difficoltà tecniche ed hanno manifestato dubbi quanto all'applicazione del
(3) È pertanto auspicabile posporre la data a decorrere dalla quale sarà utilizzato il nuovo certificato di cui al
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) All'articolo 8, la data del "1° luglio 2002" è sostituita dal (Omissis).
2) All'articolo 9, la data del "1° luglio 2002" è sostituita dal (Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.