Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 09/07/2002 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come indicato nell’allegato alla presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri adottano e pubblicano i provvedimenti necessari ad uniformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. I provvedimenti [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 7.3.128 - Direttiva 9 luglio 2002, n. 62.
Direttiva n. 2002/62/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico per la nona volta l’allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici). Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Studi scientifici hanno messo in evidenza il fatto che alcuni sistemi antivegetativi utilizzati sulle navi comportano un rischio sostanziale per l’ambiente acquatico. La convenzione internazionale dell’IMO sulla limitazione dei sistemi antivegetativi dannosi per l’ambiente, sulla quale si è raggiunto un accordo alla conferenza diplomatica dell’IMO dell’ottobre 2001, include il divieto, a partire dal 1° gennaio 2003, di applicare o riapplicare alle navi composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi.
(3) Il divieto di applicare o riapplicare composti organostannici influisce direttamente sul funzionamento del mercato interno dei composti organostannici ed è quindi necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in tale settore e modificare di conseguenza l’allegato I alla
(4) Il Parlamento europeo ed il Consiglio elaboreranno un regolamento riguardante le misure relative alle imbarcazioni trattate con composti organostannici.
(5) La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda le imbarcazioni da diporto, che saranno soggette alle stesse restrizioni previste per le altre imbarcazioni.
(6) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla
(7) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie relative all’utilizzo di composti organostannici nelle materie plastiche destinate a venire a contatto con prodotti alimentari contenute nella
(8) Le prescrizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative all’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,
ha adottato la presente direttiva:
L’allegato I alla
Gli Stati membri adottano e pubblicano i provvedimenti necessari ad uniformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. I provvedimenti da essi adottati saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2003.
I provvedimenti adottati dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere provvisti di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri possono decidere in merito alle modalità di elaborazione di tale riferimento.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Nell’allegato I alla
(Omissis).