Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 21/02/2002 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 90/128/CEE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.678 - Direttiva 21 febbraio 2002, n. 17.
Direttiva n. 2002/17/CE della Commissione recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Testo rilevante ai fini del SEE. [1]
(G.U.C.E. 28 febbraio 2002, n. L 58).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
dopo aver consultato il comitato scientifico per l’alimentazione umana,
considerando quanto segue:
(1) In base a nuove informazioni di cui dispone il comitato scientifico per l’alimentazione umana, l’uso di taluni monomeri provvisoriamente consentiti a livello nazionale, come pure di altri monomeri di cui è stato richiesto l’uso dopo l’adozione della
(2) L’allegato III della
(3) Per talune sostanze, le restrizioni già in atto a livello comunitario devono essere modificate in base alle informazioni disponibili.
(4) L’attuale elenco degli additivi è incompleto in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale soltanto in attesa di una decisione di inserimento nell’elenco comunitario.
(5) La presente direttiva fissa specifiche soltanto per poche sostanze. Le altre sostanze che possono richiedere una specifica permangono disciplinate a tal fine dalla legislazione nazionale fino a quando non sia adottata una decisione a livello comunitario.
(6) La
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
ha adottato la presente direttiva:
Gli allegati II, III, V e VI della
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano dette disposizioni in modo da:
a) consentire il commercio e l’utilizzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° marzo 2003;
b) vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° marzo 2004. Tuttavia, per i materiali e gli oggetti che contengono divinilbenzene e non sono conformi alle restrizioni stabilite dalla presente direttiva, essi ne vietano la fabbricazione e l’importazione nella Comunità a decorrere dal 1° marzo 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità di detto riferimento.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Gli allegati della
1) l’allegato II è modificato come segue:
a) al punto 8:
i) la definizione di QM(T) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
ii) il seguente testo è inserito dopo QM(T):
(Omissis).
iii) le definizioni di LMS e LMS(T) sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
b) la sezione A è così modificata:
i) sono inseriti i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza:
(Omissis).
ii) per i seguenti monomeri e sostanze di partenza, il contenuto della colonna "Restrizioni e/o specifiche" è sostituito da quello seguente:
(Omissis).
iii) i seguenti monomeri e sostanze di partenza sono trasferiti dalla sezione B alla sezione A:
(Omissis).
2) l’allegato III è modificato come segue:
a) la tabella della sezione A è modificata come segue:
i) sono inseriti i seguenti additivi:
(Omissis).
ii) per i seguenti additivi, il contenuto della colonna "Restrizioni e/o specifiche" è sostituito da quello seguente:
(Omissis).
iii) il seguente additivo è soppresso:
N. REF. |
N. CAS |
Nome |
Restrizioni e/o specifiche |
40020 |
110553-27-0 |
2,4-Bis(ottiltiometile)-6-metilfenolo |
LMS = 6 mg/kg |
b) la tabella della sezione B è modificata come segue:
i) sono inseriti i seguenti additivi:
(Omissis).
ii) per il seguente additivo, il contenuto della colonna "Restrizioni e/o specifiche" è sostituito da quello seguente:
(Omissis)
3) l’allegato V è modificato come segue:
le seguenti specifiche sono inserite nella tabella della parte B:
(Omissis).
4) l’allegato VI è modificato come segue:
a) le note [12] e [13] sono sostituite dal testo seguente:
(Omissis).
b) sono aggiunte le seguenti note:
(Omissis).
[1] Per un’abrogazione della presente direttiva vedi l’allegato VII della