Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 20/09/2005 |
Numero: | 673 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 6.2.233 - Decisione 20 settembre 2005, n. 673.
Decisione n. 2005/673/CE del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 254).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma della
(2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.
(3) Alcune esenzioni dal divieto non dovrebbero essere prorogate perché l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinate applicazioni non è più inevitabile.
(4) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero beneficiare o continuare a beneficiare dall’esenzione dal divieto d’impiego di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno riesaminare la data di scadenza delle esenzioni per verificare se l’uso delle sostanze proibite continui a essere inevitabile anche in futuro.
(5) Per quanto riguarda l’alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, fino all’1,5 % di piombo, di cui al punto 2, lettera a) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista in funzione della disponibilità di sostituti del piombo.
(6) Per quanto riguarda i cuscinetti e pistoni contenenti piombo, di cui al punto 4 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che applicazioni non contenenti piombo possano essere montate in tutti i motori e le trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento.
(7) Per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente per i rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai, di cui al punto 13, lettera b) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che nel ciclo di vita del veicolo non si verifichi il distacco accidentale di componenti meccanici essenziali.
(8) Per quanto riguarda l’uso del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici, di cui al punto 17 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire la disponibilità di tecnologie alternative per le batterie e i veicoli elettrici.
(9) È opportuno dunque modificare di conseguenza la
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatta salva la
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo |
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2 a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l’1,5 % o meno di piombo |
1° luglio 2008 |
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2 b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo |
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3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo |
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4. Cuscinetti e pistoni |
1° luglio 2008 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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5. Batterie |
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X |
6. Masse smorzanti |
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X |
7 a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo |
1° luglio 2006 |
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7 b) Agenti leganti per gli elastomeri nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo |
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8. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche |
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X (i) |
9. Rame materiali di attrito delle guarnizioni dei freni contenenti, in peso, più dello 0,4 % di piombo |
1° luglio 2007 |
X |
10. Sedi di valvole |
Tipi di motore sviluppati tra il 1° luglio 2003 e il 1° luglio 2007 |
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11. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle candele |
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X (ii) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
12. Inneschi pirotecnici |
Veicoli omologati entro il 1° luglio 2006 e inneschi di ricambio per tali veicoli |
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Cromo esavalente |
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13 a) Rivestimenti anticorrosione |
1° luglio 2007 |
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13 b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai |
1° luglio 2008 |
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14. Frigoriferi ad assorbimento nei camper |
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X |
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Mercurio |
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15. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti |
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X |
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Cadmio |
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16. Paste a film spesso |
1° luglio 2006 |
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17. Accumulatori per veicoli elettrici |
Dopo il 31 dicembre 2008 l’immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data |
X |
18. Componenti ottici nelle matrici di vetro utilizzate nei sistemi di assistenza alla guida |
1° luglio 2007 |
X |
(i) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(ii) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
Note:
— È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio.
— È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).»