Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 10/06/2005 |
Numero: | 438 |
Sommario |
Art. 1. All'allegato II della direttiva 2000/53/CE, il testo del quinto trattino delle «Note» è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 6.2.223 – Decisione 10 giugno 2005, n. 438.
Decisione n. 2005/438/CE della Commissione che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 15 giugno 2005, n. L 152).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della
(2) Dal momento che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, dovrebbero essere disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli già immessi sul mercato alla data del 1° luglio 2003. Dovrebbe pertanto essere tollerato l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 per la riparazione dei veicoli in questione.
(3) Occorre pertanto modificare la
(4) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
All'allegato II della
«— ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*).
(*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti sono espressamente trattati in voci specifiche.»
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.