Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 03/03/2003 |
Numero: | 399 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 4.1.39 - Regolamento 3 marzo 2003, n. 399.
Regolamento (CE) n. 399/2003 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
(G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. L 59).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per sviluppare il potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e per soddisfare l'incremento della domanda locale occorre aumentare il numero di femmine dei riproduttori della specie suina.
(3) I codici della nomenclatura combinata relativi ai conigli sono stati modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal
(4) L'aiuto comunitario per l'approvvigionamento di riso lavorato destinato al consumo diretto per Madera dev'essere specificato rettificando l'allegato III, parte 2, del
(5) Per consentire l'avvio, a tempo debito, dell'approvvigionamento di olio d'oliva di Madera, è opportuno aumentare la quantità prevista all'allegato III, parte 3, del
(6) A seguito della constatazione di un errore materiale, occorre rettificare la designazione delle carni di animali della specie domestica suina di cui all'allegato V, parte 9, del
(7) Occorre pertanto modificare il
(8) A seguito dell'attuazione delle modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento stabilite dal
(9) Dato che il
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per il pollame e le uova, le carni suine, i cereali e i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati del
I regolamenti (CE) n. 1324/96 e (CE) n. 1325/96 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 2 dell'allegato si applica a partire dal 1° gennaio 2003.
ALLEGATO
1. Gli allegati II e III del
a) all'allegato II, parte 3, la prima rubrica della tabella è sostituita dalla seguente rubrica:
Descrizione del prodotto |
Codice NC |
Dipartimento |
Quantitativo |
Aiuto (in euro/capo) |
«Riproduttori della specie suina: |
|
|
|
|
- animali femmine |
0103 10 00 |
|
|
|
|
ex 0103 91 10 |
|
|
|
|
ex 0103 92 19 |
Totale |
128 |
380» |
b) all'allegato III, parte 3, nella colonna «Quantità (in tonnellate)» della tabella «MADERA», la cifra «200» alla rubrica «Olio d'oliva» è sostituita dalla cifra «300».
2. Gli allegati II, III e V del
a) all'allegato II, parte 2, la terza rubrica della tabella è sostituita dalla seguente rubrica:
Designazione del prodotto |
Codice NC |
Quantitativo (numero di animali, pezzi) |
Aiuto (in euro/capo, pezzo) |
«Conigli domestici da riproduzione |
ex 0106 19 10 |
670 |
50» |
b) all'allegato III, parte 2, la tabella del riso lavorato per Madera è sostituita dalla seguente tabella:
«MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellate) |
||
|
|
|
I |
II |
III |
Riso lavorato |
1006 30 |
4000 |
58 |
76 |
(1) |
(1) L'importo è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.»
c) all'allegato III, parte 3, la tabella degli oli vegetali per Madera è sostituita dalla seguente tabella:
«MADERA
Designazione delle merci |
Codice NC |
Quantità (in tonnellate) |
Aiuto (in euro/tonnellate) |
||
|
|
|
I |
II |
III |
Oli vegetali (escluso olio d'oliva): |
|
|
|
|
|
- Oli vegetali: |
Da 1507 a 1516 (1) |
1900 |
52 |
70 |
(2) |
Oli d'oliva: |
|
|
|
|
|
- Olio d'oliva vergine |
1509 10 90 |
|
|
|
|
oppure |
|
300 |
52 |
- |
(2) |
- Olio d'oliva |
1509 90 00 |
|
|
|
|
(1) Esclusi 1509 e 1510.
(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del
d) all'allegato V, parte 9, nella colonna «designazione delle merci», la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:
«Carni congelate degli animali della specie suina domestica».