Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 05/07/2002 |
Numero: | 1215 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento (CE) n. 20/2002 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.1.25 - Regolamento 5 luglio 2002, n. 1215.
Regolamento (CE) n. 1215/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
(G.U.C.E. 6 luglio 2002, n. L 177).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) La fissazione del livello minimo forfettario dell'aiuto per l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche conformemente al
(2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
ha adottato il presente regolamento:
All'articolo 30, secondo comma, del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.