Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.5 reti transeuropee |
Data: | 22/07/2009 |
Numero: | 561 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato della decisione n. 2006/679/CE è modificato come segue |
Art. 2. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l’attuazione del piano di attuazione europeo e, dopo aver analizzato i progressi compiuti fino al 2015, determina la disponibilità di apparecchiature [...] |
Art. 3. La presente decisione si applica a decorrere dal 1 settembre 2009 |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 3.5.37 - Decisione 22 luglio 2009, n. 561.
Decisione n. 2009/561/CE della Commissione, recante modifica della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
(G.U.U.E. 25 luglio 2009, n. L 194)
[notificata con il numero C(2009) 5607]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea sul piano di attuazione europeo (ERA-REC-02-2009-ERTMS) del 23 febbraio 2009,
considerando quanto segue:
(1) Ciascuna specifica tecnica di interoperabilità (STI) deve indicare la strategia di attuazione delle STI, precisando le tappe da completare per passare progressivamente dalla situazione attuale alla situazione finale di rispetto generalizzato delle STI.
(2) La
(3) Ai sensi dell’articolo 3 della
(4) Sulla base di questi piani nazionali deve essere elaborato un piano generale dell’UE in base ai principi specificati nel capitolo 7 dell’allegato alla
(5) Il capitolo 7 dell’allegato alla
(6) La
(7) La strategia per attuare la STI controllo-comando e segnalamento non deve basarsi esclusivamente sulla conformità dei sottosistemi alla STI al momento della loro messa in servizio, ammodernamento o rinnovo ma anche su un’attuazione coordinata lungo i corridoi paneuropei che collegano le principali aree di trasporto merci europee. Visto che l’interoperabilità può essere ottenuta soltanto se i corridoi sono completamente equipaggiati, è opportuno fissare nel piano di attuazione europeo termini adeguati per il rinnovo o l’ammodernamento del sottosistema.
(8) Gli Stati membri devono compiere gli sforzi necessari per predisporre un modulo esterno di trasmissione specifico per i sistemi ereditati di classe B di cui all’allegato B della STI.
(9) I progetti per il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System, ERTMS), in generale, e le linee incluse nel piano di attuazione europeo, in particolare, possono beneficiare di sovvenzioni comunitarie a titolo del programma TEN-T o di altri programmi di sostegno finanziario della Comunità.
(10) Per assicurare la realizzazione del sistema ERTMS, in sintonia con il campo di applicazione e i termini stabiliti dal piano europeo di attuazione, è fondamentale disporre di un sostegno finanziario adeguato. Il piano può pertanto essere adeguato per tenere conto dei finanziamenti disponibili.
(11) I fornitori delle apparecchiature di bordo del sistema ERTMS hanno confermato di poter fornire attrezzature di bordo conformi al nuovo standard (noto come "baseline 3") entro il 2015; pertanto, le locomotive internazionali consegnate entro tale scadenza devono, in generale, essere dotate del sistema ERTMS.
(12) La
(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito ai sensi dell’articolo 29 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato della
1) le sezioni 7.1, 7.2 e 7.3 sono sostituite dal testo che figura nell’allegato della presente decisione;
2) nella sezione 7.4.2.3 il riferimento alla sezione 7.2.2.5 è sostituito da un riferimento alla sezione 7.2.
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l’attuazione del piano di attuazione europeo e, dopo aver analizzato i progressi compiuti fino al 2015, determina la disponibilità di apparecchiature conformi al nuovo standard (baseline 3) così come le fonti e il livello di finanziamento disponibili per sostenere la realizzazione del sistema ERTMS, qualora risultino necessari emendamenti alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda le linee che devono essere attrezzate entro il 2020. Gli Stati membri partecipano all’analisi.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 settembre 2009.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
[2] GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.
ALLEGATO
(Omissis)