Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.5 reti transeuropee |
Data: | 28/03/2006 |
Numero: | 679 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 3.5.33 - Decisione 28 marzo 2006, n. 679.
Decisione n. 2006/679/CE della Commissione relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [notificata con il numero C(2006) 964]
(G.U.U.E. 16 ottobre 2006, n. L 284)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/16/ CE, il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale è diviso in sottosistemi di natura strutturale o funzionale.
Ciascuno di questi sottosistemi deve essere oggetto di una specifica tecnica di interoperabilità (STI).
(2) Il primo passo per istituire una STI consiste nell'elaborazione di un progetto di STI da parte dell'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF) che è stata designata quale organismo comune rappresentativo.
(3) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della
(4) Il progetto di STI redatto sulla base dei parametri fondamentali era accompagnato da una relazione introduttiva contenente l'analisi costi-benefici, come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva.
(5) Il progetto di STI è stato esaminato dal comitato istituito dalla
(6) Ai sensi dell'articolo 1 della
(8) Il materiale rotabile e le linee convenzionali esistenti sono già dotati di sistemi controllo-comando e segnalamento conformi ai requisiti essenziali della
(9) A tal fine, gli Stati membri devono applicare, per quanto possibile, i principi e i criteri di cui alla direttiva 2001/16/ CE per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, ricorrendo agli organismi notificati a norma dell'articolo 20 della stessa direttiva. La Commissione deve analizzare le informazioni comunicate dagli Stati membri (norme nazionali, procedure, organismi responsabili delle procedure di attuazione, durata delle procedure stesse) e, se del caso, dovrà discutere con il comitato circa la necessità di adottare eventuali ulteriori misure.
(10) Una procedura analoga dovrà essere applicata anche alle questioni classificate come «Punti in sospeso» nell'allegato G della STI.
(11) La STI non deve imporre l'utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche, salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
(12) La STI è basata sulle migliori conoscenze specifiche disponibili al momento della preparazione del relativo progetto. L'evoluzione della tecnologia, delle condizioni di esercizio, delle norme di sicurezza o delle norme in materia sociale possono rendere necessarie modifiche o integrazioni della presente STI. A tal fine è stata definita una procedura di gestione del controllo delle modifiche per consolidare e aggiornare le prescrizioni dell'allegato A della STI. Questa procedura di aggiornamento, attualmente posta sotto l'egida dell'AEIF in qualità di organismo comune rappresentativo, sarà affidata all'Agenzia ferroviaria europea istituita dal
(13) L'applicazione della STI oggetto della presente decisione deve tenere conto di criteri specifici relativi alla compatibilità tecnica e operativa tra le infrastrutture e il materiale rotabile da mettere in servizio e la rete nella quale sono integrati. Queste esigenze di compatibilità comportano una complessa analisi tecnica ed economica che deve essere svolta caso per caso. Tale analisi deve prendere in considerazione le interfacce tra i vari sottosistemi di cui alla
(14) È fondamentale che una siffatta analisi sia svolta in quadro coerente di linee guida e di norme di attuazione. A tal fine, è necessario che gli Stati membri istituiscano una strategia nazionale per l’attuazione della STI oggetto della presente decisione, che indichi le fasi necessarie per passare ad una rete interoperabile. Tali strategie nazionali devono confluire in un organico piano direttore per l'UE che fissi i parametri di riferimento per l'attuazione della STI in una prospettiva comunitaria.
(15) Il sistema obiettivo descritto nella STI allegata (sistema di classe A) è basato su una tecnologia informatica la cui durata di vita prevista è significativamente più breve di quella degli impianti ferroviari di segnalamento e telecomunicazione tradizionali. Per questo motivo esso richiede, per la sua introduzione, una strategia proattiva anziché reattiva, proprio al fine di evitare la potenziale obsolescenza del sistema prima che l'introduzione del sistema stesso raggiunga la maturità. Inoltre, un'introduzione della STI in modo eccessivamente frammentato nel sistema ferroviario europeo comporterebbe spese e costi d'esercizio eccessivi.
L'elaborazione di un piano di attuazione transeuropeo coerente per il sistema obiettivo dovrebbe contribuire allo sviluppo armonioso dell'intero sistema ferroviario transeuropeo, nel rispetto della strategia comunitaria per la rete di trasporti transeuropei (TEN). Tale piano dovrà fondarsi sui correlati piani nazionali di attuazione e fornire tutte le informazioni necessarie per consentire ai vari soggetti interessati, in particolare alla Commissione, di prendere le decisioni di concessione di un sostegno finanziario ai progetti ferroviari. La Commissione dovrà coordinare l'elaborazione di tale piano ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato.
(16) La migrazione verso il sistema obiettivo di classe A, definita nella STI, richiede l'adozione di misure adeguate a livello nazionale al fine di agevolare tale migrazione. Queste misure devono consentire il funzionamento di apparati di classe A che siano compatibili con i sistemi preesistenti oppure devono facilitare l'attuazione di strategie proattive intese a ridurre i tempi di introduzione degli impianti di classe A. Per quanto riguarda le prime, si dovrà prestare particolare attenzione ai moduli specifici di trasmissione (Specific Transmission Modules, STM) per i sistemi controllo-comando nazionali preesistenti di classe B.
(17) La STI relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve, pertanto, essere adottata. Occorre modificare di conseguenza la
(18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La specifica tecnica di interoperabilità (di seguito «STI») relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
1. Per quanto riguarda i sistemi di cui all'allegato B della STI e le questioni classificate come «Punti in sospeso» nell'allegato G della STI, le condizioni da rispettare per verificare l'interoperabilità ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della
2. Ciascuno Stato membro notifica gli elementi che seguono agli altri Stati membri e alla Commissione entro sei mesi della notifica della presente decisione:
a) l'elenco delle norme tecniche applicabili citate al paragrafo 1 dei «Punti in sospeso» di cui all'allegato G della STI;
b) la procedure di valutazione della conformità e di verifica da adottare in relazione all'applicazione delle norme tecniche di cui al paragrafo 1;
c) gli organismi designati per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità e di verifica.
Gli Stati membri definiscono un piano nazionale di attuazione della STI in base ai criteri specificati nel capitolo 7 dell'allegato.
Essi comunicano tale piano d'attuazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Sulla base di questi piani nazionali la Commissione redige un piano direttore per l'UE in base ai principi specificati nel capitolo 7 dell'allegato.
Gli Stati membri provvedono affinché la funzionalità dei sistemi preesistenti di classe B menzionati nell'allegato B della STI, nonché le loro interfacce, siano mantenute come specificato attualmente, ad esclusione delle modifiche che possono essere giudicate necessarie per porre rimedio ai vizi relativi alla sicurezza di tali sistemi.
Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni relative ai loro sistemi preesistenti che sono necessarie ai fini dello sviluppo e della certificazione di sicurezza delle apparecchiature che assicurano l'interoperabilità del materiale di classe A definito nell'allegato A della STI con le loro installazioni preesistenti di classe B.
Gli Stati membri si adoperano per garantire la disponibilità di un modulo specifico di trasmissione (Specific Transmission Module, di seguito «STM»), definito nel capitolo 7 dell'allegato, per i loro sistemi di controllo-comando preesistenti di classe B elencati nell'allegato B della STI fino al 31 dicembre 2007.
L'articolo 2 della
La presente decisione entra in vigore sei mesi dalla data della sua notifica.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO [1]
Specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
(Omissis)
[1] Modificato dall'art. 1 della