§ 41.7.218 - D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/12/1998
Numero:506


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, e sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è sostituito dai seguenti:
Art. 3.      1. Al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è anteposto il seguente:
Art. 4.      1. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è aggiunto il seguente periodo: "Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in [...]


§ 41.7.218 - D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare

(G.U. 5 febbraio 1999, n. 29)

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, e sostituito dal seguente:

     "Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.".

 

          Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è sostituito dai seguenti:

     "Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'articolo 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati.

     Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da tre rappresentanti della provincia.

     Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresì essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.

     Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresì affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.

     La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine).".

     2. I componenti della commissione di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come sostituito dal comma 1 del presente articolo sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

     La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente e conclude i lavori entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la nomina dei componenti stessi. In caso di mancata individuazione dei beni di notevole interesse storico nazionale entro il termine stabilito per la conclusione dei lavori della commissione, spettano alla provincia la vigilanza e la tutela su tutti gli archivi e i documenti dei privati.

     3. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all' allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come aggiunto dal presente articolo, sono redatti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Trento, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna da parte della provincia di Trento del materiale in essi descritto.

 

          Art. 3.

     1. Al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è anteposto il seguente:

     "Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La proposta di cessione è presentata alla provincia territorialmente competente che ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attività culturali che ha facoltà di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo è versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.".

 

          Art. 4.

     1. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, è aggiunto il seguente periodo: "Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:

     a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;

     b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.".

     2. Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

     "La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali.".

 

 

ALLEGATO A

ALLEGATO AL D.P.R. 1 NOVEMBRE 1973, N. 690

 

     1) Archivi dei comuni.

     2) Archivi della provincia.

     3) Stato civile.

     4) Arti, collegi e ordini professionali.

     5) Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali.

     6) Archivi diversi.

     7) Miscellanee e raccolte.

     8) Archivi notarili: registri di insinuazione o archiviazione.

     9) Catasti:

     a) catasti antichi;

     b) catasti teresiani;

     c) mappe.

     10) Corporazioni religiose.