§ 41.7.94 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/11/1973
Numero:690


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare [...]
Art. 2.      Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed [...]
Art. 3.      I beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche appartenenti alle provincie o che venissero [...]
Art. 4.      Le provincie esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del precedente art. 1 anche nei confronti dei beni rimasti di proprietà dello Stato, da chiunque siano tenuti in uso o in [...]
Art. 5.      Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le provincie di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. [...]
Art. 6.      Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le [...]
Art. 7.      Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 1° giugno 1939, numero 1089 e successive modifiche ed [...]
Art. 8.      Le provincie possono avvalersi degli organismi e dei servizi tecnici dello Stato per il restauro.
Art. 9.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del [...]
Art. 10.      Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, [...]
Art. 11.      La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento è soppressa. Le attribuzioni ad essa spettanti e non trasferite alle provincie di Trento e Bolzano sono demandate alla soprintendenza ai [...]
Art. 12.      Gli archivi ed i documenti degli uffici di cui al precedente art. 11, inerenti alle funzioni spettanti alle provincie nella materia di cui al presente decreto, vengono consegnati alle provincie [...]
Art. 13.      Sino a quando le provincie non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad [...]


§ 41.7.94 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

(G.U. 16 novembre 1973, n. 296)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto [1] .

     Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 2.

     Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate.

     Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'articolo 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonché gli archivi e i documenti dei privati [2].

     Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da tre rappresentanti della provincia [3] .

     Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresì essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente [4] .

     Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresì affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 [5] .

     La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine) [6].

 

          Art. 3.

     I beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche appartenenti alle provincie o che venissero comunque ad appartenere loro per acquisto, liberalità o trasferimento qualsiasi, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

     Il regime del demanio pubblico si applica anche ai diritti reali che spettano alle due provincie su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi siano costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

     Appartengono al patrimonio indisponibile delle provincie le cose mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico di loro proprietà nonchè ritrovate o scoperte nel rispettivo sottosuolo.

     Nel caso di individuazione di nuovi beni d'interesse storico ed artistico ciascuna provincia ne informa il Ministero della pubblica istruzione entro il termine di novanta giorni.

 

          Art. 4.

     Le provincie esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del precedente art. 1 anche nei confronti dei beni rimasti di proprietà dello Stato, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna, salvo quanto disposto dal capoverso dello stesso art. 1.

     Ove si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale, i provvedimenti relativi di competenza delle provincie, che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno adottati d'intesa con l'amministrazione statale competente.

 

          Art. 5.

     Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le provincie di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. 1, devono sentire il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, ogni qualvolta il loro parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

     Ai detti organi le provincie possono rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno e quando sia previsto dalle leggi provinciali.

     Nei casi considerati dal primo e secondo comma il Consiglio superiore, ovvero la sezione competente, sono integrati da due esperti, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.

 

          Art. 6.

     Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresì comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. La proposta di cessione è presentata alla provincia territorialmente competente che ne dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attività culturali che ha facoltà di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo è versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene [7] .

     Nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle provincie il diritto di prelazione, da esercitarsi - quando si tratti di beni appartenenti allo Stato - nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

 

          Art. 7.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 1° giugno 1939, numero 1089 e successive modifiche ed integrazioni.

     Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:

     a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;

     b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro. [8]

     La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali [9] .

     Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due provincie, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalità previste dall'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487.

     Scaduto infruttuosamente tale termine, resta ferma la facoltà di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi.

     L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due provincie e ammessi al pubblico godimento può essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che l'esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.

 

          Art. 8.

     Le provincie possono avvalersi degli organismi e dei servizi tecnici dello Stato per il restauro.

     Sino a quando le provincie non disciplineranno diversamente con legge la materia, esse sono tenute ad osservare le norme tecniche sul restauro e sulle riproduzioni adottate dallo Stato.

 

          Art. 9.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

     Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme già destinate per interventi nell'ambito dei rispettivi territori provinciali, che alla data predetta non risultino ancora impegnate, saranno devolute alle provincie.

 

          Art. 10.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle provincie stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 11.

     La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento è soppressa. Le attribuzioni ad essa spettanti e non trasferite alle provincie di Trento e Bolzano sono demandate alla soprintendenza ai monumenti di Verona e alla soprintendenza alle gallerie di Venezia per le rispettive competenze.

     La soprintendenza alle antichità di Padova continua ad esercitare le attribuzioni di sua competenza in ordine ai beni archeologici indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48.

     La biblioteca universitaria di Padova cessa di esercitare le funzioni già spettanti alla soprintendenza ai beni librari di Verona e trasferite alla stessa biblioteca a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, mentre conserva le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 12.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici di cui al precedente art. 11, inerenti alle funzioni spettanti alle provincie nella materia di cui al presente decreto, vengono consegnati alle provincie stesse secondo la rispettiva competenza. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi.

     In ordine agli archivi e documenti consegnati alla provincia di Trento rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

          Art. 13.

     Sino a quando le provincie non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad avere effetto.

 

 

ALLEGATO A [10]

 

     1) Archivi dei comuni.

     2) Archivi della provincia.

     3) Stato civile.

     4) Arti, collegi e ordini professionali.

     5) Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali.

     6) Archivi diversi.

     7) Miscellanee e raccolte.

     8) Archivi notarili: registri di insinuazione o archiviazione.

     9) Catasti:

     a) catasti antichi;

     b) catasti teresiani;

     c) mappe.

     10) Corporazioni religiose.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[7]  Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[8]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[9]  Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

[10]  Allegato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.