Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 13/10/2004 |
Numero: | 700 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.124 – Decisione 13 ottobre 2004, n. 700. [1]
Decisione n. 2004/700/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/280/CE la quale stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 19 ottobre 2004, n. L 318).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) A decorrere dal 1° maggio 2004, i prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri») devono essere commercializzati nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la struttura e l’igiene degli stabilimenti nonché il controllo e la bollatura sanitaria dei prodotti.
(2) Alcuni di questi prodotti di origine animale elaborati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione potranno trovarsi in giacenza in tale data. Tuttavia essi potrebbero non essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità.
(3) La
(4) La
(5) La
(6) La
(7) La Repubblica ceca, l’Ungheria e la Polonia annunciano che taluni prodotti di origine animale con una lunga durata di conservazione in magazzino e che non presentano rischi per i consumatori, sono ancora in giacenza e non saranno venduti prima del 31 dicembre 2004. Risulta perciò opportuno estendere ulteriormente i limiti di tempo previsti dalla
(8) Il 15 luglio 2004 è stato consultato il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e nessuno Stato membro si è opposto all’eventuale estensione dei limiti di tempo previsti dalla
(9) La
(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
a) All’articolo 2, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».
b) Nella frase introduttiva dell’articolo 3, la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».
c) Nell’articolo 4, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 3 della