Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 03/02/2004 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 20.5.78 – Regolamento 3 febbraio 2004, n. 228.
Regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
(G.U.U.E. 11 febbraio 2004, n. L 39).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Occorre stabilire misure transitorie che consentano agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (qui di seguito «i nuovi Stati membri»), di beneficiare delle disposizioni del
(2) Devono essere presi provvedimenti per l'anno 2004 per garantire che, dalla data di adesione, sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri in conformità con il
(3) La definizione di «quantità di riferimento» di cui all'articolo 2, lettera d) del
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Ai fini del presente regolamento:
1) per «attuali Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
2) per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.
In deroga all'articolo 2, lettera b), del
In deroga all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/ 2002, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «importatore tradizionale» si intende un importatore che abbia effettuato importazioni di aglio verso gli attuali Stati membri o i nuovi Stati membri nel corso di almeno due delle tre campagne d'importazione complete precedenti, da paesi diversi dagli attuali o dai nuovi Stati membri.
In deroga all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 565/ 2002, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «quantità di riferimento» si intende la quantità massima delle importazioni annuali di aglio effettuate da un importatore tradizionale in provenienza da un paese diverso dai nuovi o dagli attuali Stati membri nelle tre campagne d'importazione complete precedenti quella per la quale egli presenta una domanda di titolo.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.