Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/12/1999 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. + approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate [...] |
Art. 2. L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 18365 EUR |
Art. 3. 1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando [...] |
Art. 4. La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione |
§ 1.5.788 - Decisione 16 dicembre 1999, n. 35.
Decisione (CE) n. 2000/35 della Commissione concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dall'Italia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C[1999] 4517]. [1]
(G.U.C.E. 18 gennaio 2000, n. L 012).
+ approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro Ralstonia solanacearum.
L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 18365 EUR.
Tale importo è così ripartito:
- 9585 EUR per le misure destinate alla lotta contro Ralstonia solanacearum nel Veneto;
- 8780 EUR per le misure destinate alla lotta contro Ralstonia solanacearum in Emilia-Romagna.
1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione di Ralstonia solanacearum.
2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:
a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:
- ubicazione e indirizzo dell'azienda;
- data in cui è stata sospettata la presenza di Ralstonia solanacearum e data in cui tale presenza è stata confermata;
- quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
- metodo di distruzione e di disinfezione;
- quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza di Ralstonia solanacearum;
- metodo di analisi;
- esito degli esami e/o delle analisi;
- origine presunta della contaminazione riscontrata in Italia;
b) una relazione di controllo sulla presenza di Ralstonia solanacearum e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;
c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
[1] Per una modifica alla presente decisione vedi l’art. 1 della