Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 23/03/2000 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi. |
Art. 2. Obiettivo. |
Art. 3. 1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano ai prodotti originari del territorio delle Parti. Ai fini del presente capitolo, [...] |
Art. 4. La presente sezione si applica a tutti i prodotti che non rientrano nella definizione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 7 |
Art. 5. Dazi doganali sulle importazioni originarie del Messico. |
Art. 6. Dazi doganali sulle importazioni originarie della Comunità. |
Art. 7. Definizione. |
Art. 8. Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Messico. |
Art. 9. Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Comunità. |
Art. 10. Clausola di riesame. |
Art. 11. Campo di applicazione. |
Art. 12. Divieto di applicare restrizioni quantitative. |
Art. 13. Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne. |
Art. 14. Misure antidumping e compensative. |
Art. 15. Clausola di salvaguardia. |
Art. 16. Clausola di penuria. |
Art. 17. Cooperazione doganale. |
Art. 18. Valore in dogana. |
Art. 19. Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità. |
Art. 20. Misure sanitarie e fitosanitarie. |
Art. 21. Problemi a livello della bilancia dei pagamenti. |
Art. 22. Deroghe generali. |
Art. 23. Unioni doganali e zone di libero scambio. |
Art. 24. Comitato speciale per i prodotti di acciaio. |
Art. 25. Campo di applicazione. |
Art. 26. Trattamento nazionale e non discriminazione. |
Art. 27. Norme di origine. |
Art. 28. Divieto degli scambi di compensazione. |
Art. 29. Procedure di appalto e altre disposizioni. |
Art. 30. Impugnazione delle offerte. |
Art. 31. Informazione. |
Art. 32. Cooperazione tecnica. |
Art. 33. Tecnologie dell'informazione. |
Art. 34. Deroghe. |
Art. 35. Rettifiche o modifiche. |
Art. 36. Privatizzazione degli enti. |
Art. 37. Negoziati successivi. |
Art. 38. Disposizioni finali. |
Art. 39. Meccanismo di cooperazione. |
Art. 40. Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale. |
Art. 41. Campo di applicazione e copertura. |
Art. 42. Consultazione. |
Art. 43. Costituzione dei panel arbitrali. |
Art. 44. Nomina degli arbitri. |
Art. 45. Relazioni dei panel. |
Art. 46. Applicazione delle relazioni del panel. |
Art. 47. Disposizioni generali. |
Art. 48. 1. Il comitato misto ha il compito di |
Art. 49. Entrata in vigore. |
Art. 50. Allegati. |
§ 20.4.138 – Decisione 23 marzo 2000, n. 2.
Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico - Dichiarazioni comuni.
(G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 157).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Obiettivi.
Il Consiglio congiunto prende le disposizioni necessarie per conseguire i seguenti obiettivi dell'accordo interinale:
a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;
b) apertura dei mercati degli appalti pubblici concordati fra le Parti;
c) instaurazione di un meccanismo di cooperazione nel settore della concorrenza;
d) instaurazione di un meccanismo di consultazione sulle questioni inerenti alla proprietà
intellettuale;
e) instaurazione di un meccanismo di composizione delle controversie.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 2. Obiettivo.
La Comunità e il Messico istituiscono una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio non superiore a dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, in conformità delle disposizioni della presente decisione e dell'articolo XXIV del GATT 1994.
CAPITOLO I
Abolizione dei dazi doganali
Sezione 1
Disposizioni comuni
1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano ai prodotti originari del territorio delle Parti. Ai fini del presente capitolo, si considerano "originari" i prodotti conformi alle norme di origine di cui all'allegato III.
2. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'esportazione si applicano a tutte le merci esportate dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte.
3. I dazi doganali sulle importazioni tra la Comunità e il Messico vengono aboliti in conformità degli articoli da 4 a 10. I dazi doganali sulle esportazioni tra la Comunità e il Messico vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità e il Messico evitano di introdurre nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e di aumentare quelli già in vigore nei loro scambi commerciali.
5. Ciascuna Parte si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 4-10, oppure a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate qualora la sua situazione economica e la situazione del settore economico in questione lo permettano. Un'eventuale decisione del Consiglio congiunto relativa all'abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituirebbe le condizioni di cui agli articoli 4-10 per il prodotto in questione.
6. Agli scambi di merci tra la Comunità e il Messico si applica la classificazione dei rispettivi regimi tariffari delle Parti in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui agli articoli 4-10 è quello specificato nel calendario di smantellamento tariffario di ciascuna parte (allegati I e II). Salvo diverse disposizioni, le aliquote di base sono espresse in termini ad valorem.
8. Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti ad imposte interne applicati conformemente all'articolo 13;
b) dei dazi antidumping e antisovvenzioni;
c) dei diritti o degli altri oneri, purché siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non costituiscano né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali.
9. All'entrata in vigore della presente decisione, le Parti aboliscono tutti i diritti e gli altri oneri di cui al paragrafo 8, lettera c) applicati ad valorem alle merci originarie.
Sezione 2
Prodotti industriali
La presente sezione si applica a tutti i prodotti che non rientrano nella definizione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 7.
Art. 5. Dazi doganali sulle importazioni originarie del Messico.
1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "A".
2. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "B" sono aboliti in quattro fasi equivalenti, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore della presente decisione mentre le altre tre iniziano il 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1° gennaio 2003.
Art. 6. Dazi doganali sulle importazioni originarie della Comunità.
1. All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "A".
2. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "B" sono aboliti in quattro fasi equivalenti, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore della presente decisione mentre le altre tre iniziano il 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1° gennaio 2003.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "B+" vengono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1° gennaio 2005:
(Omissis).
4. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "C" vengono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1° gennaio 2007:
(Omissis).
Sezione 3
Prodotti dell'agricoltura e della pesca
Art. 7. Definizione.
1. La presente sezione si applica ai prodotti elencati nei capitoli 1- 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, cui si aggiungono tutti i prodotti elencati nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.
2. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 nonché sottovoci 0511 91, 2301 20 e ex 1902 20 [1].
Art. 8. Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Messico.
1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "1".
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "2" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base;
b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base
d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "3" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'89% del dazio di base;
b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 78% del dazio di base;
c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base;
d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 56% del dazio di base;
e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 45% del dazio di base;
f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 34% del dazio di base;
g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 23% del dazio di base;
h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base;
i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "4" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
a) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'87% del dazio di base;
b) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base;
c) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 62% del dazio di base;
d) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
e) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 37% del dazio di base;
f) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base;
g) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base;
h) dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "4a" sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base;
b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;
d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;
h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;
j) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "5" sono ridotti in conformità dell'articolo 10.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le importazioni nella Comunità di determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari del Messico, elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "6" sono assoggettate a contingenti tariffari con dazi doganali ridotti, alle condizioni precisate nel suddetto allegato. I contingenti vengono gestiti in base a specifici documenti di esportazione rilasciati dalla Parte esportatrice. La Parte importatrice rilascia automaticamente le licenze d'importazione, entro il limite concordato, in base ai certificati di esportazione rilasciati dall'altra Parte.
8. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "7" si applicano alle condizioni specificate in detto allegato. Il Consiglio congiunto può decidere di:
a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati che figura nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "7";
b) ridurre i dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati e di modificare il livello dei contingenti.
I dazi possono essere ridotti in caso di riduzione dei dazi applicabili ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e il Messico o in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.
9. I paragrafi 1-8 si applicano unicamente ai dazi doganali indicati nella colonna "Dazio di base" in termini ad valorem per i prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "EP" e non si applicano ai dazi specifici derivanti dall'applicazione di prezzi d'entrata. In caso di inosservanza del prezzo d'entrata per un dato prodotto, non si fanno distinzioni tra i dazi specifici corrisposti all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Messico e quelli corrisposti all'importazione nella Comunità di prodotti identici originari di altri paesi terzi.
10. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "O", in quanto detti prodotti rientrano nelle denominazioni protette all'interno della Comunità.
11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione fino al termine della fase di riduzione tariffaria corrispondente, a determinati prodotti di cui all'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) si applica, alle condizioni specificate in detto allegato, un contingente non soggetto a dazio.
Art. 9. Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Comunità.
1. All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "1".
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "2" vengono aboliti secondo il seguente calendario:
a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base;
b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base;
d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "3" vengono aboliti secondo il seguente calendario:
a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'89% del dazio di base;
b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 78% del dazio di base;
c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base;
d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 56% del dazio di base;
e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 45% del dazio di base;
f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 34% del dazio di base;
g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 23% del dazio di base;
h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base;
i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "4" vengono aboliti secondo il seguente calendario:
a) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'87% del dazio di base;
b) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base;
c) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 62% del dazio di base;
d) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
e) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 37% del dazio di base;
f) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base;
g) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base;
h) dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
5. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "4a" vengono aboliti secondo il seguente calendario:
a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base;
b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;
d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;
h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;
j) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.
6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "5" sono ridotti in conformità dell'articolo 10.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le importazioni in Messico di determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari della Comunità, elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "6" sono assoggettate a contingenti tariffari con dazi doganali ridotti, alle condizioni precisate nel suddetto allegato. I contingenti vengono gestiti in base a specifici documenti di esportazione rilasciati dalla Parte esportatrice. La Parte importatrice rilascia automaticamente le licenze d'importazione, entro il limite concordato, in base ai certificati di esportazione rilasciati dall'altra Parte.
8. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "7" si applicano alle condizioni specificate in detto allegato. Il Consiglio congiunto può decidere di:
a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati che figura nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria "7";
b) ridurre i dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati e di modificare il livello dei contingenti.
I dazi possono essere ridotti in caso di riduzione dei dazi applicabili ai prodotti di base negli scambi tra il Messico e la Comunità o in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.
Art. 10. Clausola di riesame.
Prodotti dell'agricoltura e della pesca
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto prende in considerazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, la possibilità di liberalizzare ulteriormente gli scambi tra la Comunità e il Messico. A tal fine, si procede al riesame, caso per caso, dei dazi doganali applicabili ai prodotti elencati negli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico) alla categoria "5". Se del caso, inoltre, si rivedono anche le norme di origine corrispondenti.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto riesamina, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, i contingenti tariffari fissati per i prodotti agricoli negli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico) alla categoria "6". All'occorrenza, si procede al riesame, caso per caso, dei prodotti elencati negli allegati suddetti.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto riesamina, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, gli elementi pertinenti del processo di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e il Messico per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico), categoria "6".
4. I prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria "O" vengono riesaminati in funzione degli sviluppi in materia di diritti di proprietà intellettuale.
5. Entro il 1° settembre 2001, le Parti avviano colloqui sull'eventuale apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i pezzi di tonno prima del 1° gennaio 2002.
CAPITOLO II
Misure non tariffarie
Art. 11. Campo di applicazione.
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti del territorio di una Parte.
Art. 12. Divieto di applicare restrizioni quantitative.
1. All'entrata in vigore della presente decisione vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra la Comunità e il Messico, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure di cui all'allegato IV.
Art. 13. Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne.
1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale [2].
2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le leggi, normative e condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso.
3. Le disposizioni del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati in conformità del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, normative, procedure o prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del titolo III.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure di cui all'allegato V prima della data ivi specificata.
Art. 14. Misure antidumping e compensative.
La Comunità e il Messico confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
Art. 15. Clausola di salvaguardia.
1. Qualora un prodotto di una Parte sia importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice o
b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo.
2. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nella presente decisione per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.
3. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che è già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.
4. La Parte che intende prendere misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra Parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per le importazioni da quest'ultima. L'offerta di liberalizzazione consiste di norma in concessioni con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o in concessioni sostanzialmente equivalenti al valore dei dazi supplementari che dovrebbero risultare dalla misura di salvaguardia.
5. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente all'informazione e alla consultazione del Consiglio congiunto a norma del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende prendere la misura di salvaguardia, le Parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al presente articolo.
6. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende prendere la misura di salvaguardia può prendere misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia di cui al presente articolo. La Parte che prende dette misure tariffarie compensative le applica per un periodo non superiore a quello necessario per ottenere effetti commerciali equivalenti.
7. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 8, lettera b) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o il Messico, a seconda dei casi, fornisce al comitato misto tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
8. I paragrafi precedenti si applicano secondo le seguenti disposizioni:
a) le difficoltà derivanti dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte al comitato misto, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi fine.
Se il comitato misto o la Parte esportatrice non prende una decisione che metta fine alle difficoltà o se non si trova un'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il comitato misto, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie per ovviare al problema. In caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere, ai sensi del presente articolo, una misura tariffaria compensativa notificandola immediatamente al comitato misto. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure tariffarie compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nella presente decisione;
b) qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate nel presente articolo, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte;
c) le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
9. Nel caso in cui la Comunità o il Messico assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.
Art. 16. Clausola di penuria.
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del capitolo I o dell'articolo 12 porti:
a) a una penuria grave, o alla minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
b) a una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un'industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione; oppure
c) alla riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi dazi doganali all'esportazione oppure divieti o restrizioni di esportazione,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può istituire restrizioni o dazi doganali all'esportazione.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nella presente decisione. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi. Esse vengono inoltre abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, inoltre, non devono né aumentare le esportazioni o la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni della presente decisione relative alla non discriminazione.
3. Prima di prendere le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o il Messico, fornisce al comitato misto tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di comitato misto, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro 30 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato misto, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o il Messico, può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure prese a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
Art. 17. Cooperazione doganale.
1. Le Parti collaborano per garantire l'osservanza delle disposizioni del titolo II, per quanto si riferisce alle questioni doganali, e dell'allegato III, nonché per assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi sistemi doganali.
2. Sono previsti in particolare:
a) scambi di informazioni;
b) l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione;
c) l'introduzione del documento amministrativo unico (DAU);
d) la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
e) il miglioramento dei metodi di lavoro;
f) il rispetto della trasparenza, dell'efficienza, dell'integrità e della responsabilità delle operazioni;
g) se del caso, assistenza tecnica.
3. Le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano un'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in conformità di un allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale che il Consiglio congiunto adotterà al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.
4. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine composto di rappresentanti delle Parti e incaricato di:
a) sorvegliare l'applicazione e la gestione del presente articolo e dell'allegato III;
b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le procedure doganali, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
c) costituire una sede di consultazione e di discussione sulle questioni inerenti alle norme di origine e alla cooperazione amministrativa;
d) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione delle procedure doganali, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, le norme di origine e la cooperazione amministrativa.
5. Il comitato speciale si riunisce almeno una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.
6. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale o le norme di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.
Art. 18. Valore in dogana.
A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Parte concede alle importazioni di prodotti originari dell'altra Parte, per quanto riguarda il valore in dogana, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle importazioni di prodotti originari di qualsiasi altro paese, compresi gli Stati con i quali ha concluso un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.
Art. 19. Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità.
1. Il presente articolo si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (in appresso "accordo TBT") che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi di prodotti. Esso non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie, contemplate dall'articolo 20 della presente decisione.
2. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo TBT per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.
3. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in questo settore, visto che hanno entrambe interesse a facilitare l'accesso ai rispettivi mercati e a migliorare la comprensione e la conoscenza dei rispettivi sistemi.
4. A tal fine, le Parti si adoperano per:
a) scambiare informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità;
b) tenere consultazioni bilaterali su specifici ostacoli tecnici agli scambi;
c) promuovere l'uso delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità in vigore a livello internazionale;
d) agevolare l'adozione delle rispettive norme, dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive procedure di valutazione della conformità in funzione dei requisiti internazionali.
5. Ciascuna Parte fornisce all'altra, su richiesta, consulenza e assistenza tecnica sui modi concordati per migliorare le sue norme, i suoi regolamenti tecnici, le sue procedure di valutazione della conformità o le attività, i processi e i sistemi connessi.
6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 4, il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le norme e sui regolamenti tecnici composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.
7. Il comitato speciale ha il compito di:
a) sorvegliare l'applicazione e la gestione del presente articolo;
b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità;
c) adoperarsi per ravvicinare e semplificare i requisiti in materia di etichettatura, compresi i regimi volontari, l'uso di simboli e pittogrammi, nonché per rendere le condizioni applicate ai prodotti di cuoio conformi alle prassi internazionali;
d) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici procedure di valutazione della conformità.
Art. 20. Misure sanitarie e fitosanitarie.
1. Le Parti collaborano nei settori sanitario e fitosanitario onde agevolare gli scambi commerciali. Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
2. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.
3. Il comitato speciale ha il compito di:
a) sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo;
b) permettere di individuare e di affrontare i problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili;
c) all'occorrenza, elaborare disposizioni specifiche per applicare la regionalizzazione o valutare l'equivalenza;
d) definire, se del caso, modalità specifiche per gli scambi di informazioni.
4. Il comitato speciale può creare punti di contatto.
5. Ciascuna Parte contribuisce ai lavori del comitato speciale e ne valuta i risultati in funzione delle sue procedure interne.
Art. 21. Problemi a livello della bilancia dei pagamenti.
1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese quelle relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta quanto prima all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o il Messico abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Messico, a seconda dei casi, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT 1994, adottare misure restrittive relative alle importazioni, purché abbiano una durata limitata e una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Messico, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.
Art. 22. Deroghe generali.
Nessuna disposizione della presente decisione impedisce a una delle Parti di adottare o di applicare misure che:
a) sono necessarie per tutelare la pubblica moralità pubblica;
b) sono necessarie per la tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante;
c) sono necessarie per garantire la conformità con leggi o normative non incompatibili con la presente decisione, comprese quelle riguardanti i controlli doganali, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;
d) si riferiscono all'importazione o all'esportazione di oro e argento;
e) si riferiscono alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;
f) si riferiscono alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali.
Tali misure, tuttavia, non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, oppure una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.
Art. 23. Unioni doganali e zone di libero scambio.
1. Nessuna disposizione della presente decisione osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri regimi tra un delle Parti e paesi terzi, sempreché lascino impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui alla presente decisione.
2. Su richiesta di una delle Parti, la Comunità e il Messico si consultano in sede di comitato misto sugli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio nonché, se del caso, su altri questioni di rilievo attinenti alle rispettive politiche commerciali delle Parti nei confronti dei paesi terzi.
Art. 24. Comitato speciale per i prodotti di acciaio.
1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per i prodotti di acciaio comprendente rappresentanti delle Parti esperti del settore siderurgico, in particolare del commercio di acciaio. Il comitato speciale può invitare alle sue riunioni rappresentanti dell'industria di ciascuna Parte. Esso si riunisce almeno due volte all'anno, su richiesta di una delle Parti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.
2. Il comitato speciale esamina le questioni pertinenti riguardanti il settore siderurgico, compreso il commercio di acciaio. Esso riferisce annualmente al comitato misto.
TITOLO III
APPALTI PUBBLICI
Art. 25. Campo di applicazione.
1. Il presente titolo si applica a tutte le leggi, normative, procedure o pratiche riguardanti tutti gli appalti riguardanti:
a) gli enti di cui all'allegato VI;
b) le merci, a norma dell'allegato VII, i servizi, a norma dell'allegato VIII, o la costruzione, a norma dell'allegato IX;
c) l'aggiudicazione di contratti il cui valore è stimato pari o superiore alla soglia fissata nell'allegato X [3].
2. Il paragrafo 1 è soggetto alle disposizioni dell'allegato XI.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, se un contratto aggiudicato da un ente non è contemplato dal presente titolo, non si può considerare che le merci o i servizi parte del contratto rientrino nel presente titolo.
4. Le Parti non possono preparare, elaborare o strutturare un contratto d'appalto in modo da eludere gli obblighi di cui al presente titolo.
5. Gli appalti comprendono qualsiasi contratto concluso in forma di acquisto, di leasing o di locazione, con o senza opzione d'acquisto.
6. Sono esclusi dagli appalti:
a) gli accordi non contrattuali o qualsiasi forma di assistenza pubblica, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, partecipazioni azionarie, garanzie, incentivi fiscali e forniture statali di beni e servizi a persone fisiche o a governi statali, provinciali e regionali;
b) l'acquisizione di servizi finanziari o di deposito, nonché di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie soggette alla regolamentazione dello Stato e i contratti relativi alle operazioni di vendita e di distribuzione per il debito nazionale.
Art. 26. Trattamento nazionale e non discriminazione.
1. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte concede ai prodotti, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi prodotti, servizi e prestatori di servizi nazionali.
2. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte si accerta che i suoi enti:
a) non riservino a un fornitore stabilito il loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di proprietà di una persona dell'altra Parte;
b) non discriminino i fornitori stabiliti in loco in funzione del paese di produzione della merce o del servizio forniti, purché detto paese di produzione sia l'altra Parte.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano né ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o con essa collegati né al metodo di riscossione di tali dazi e oneri, alle altre normative e formalità d'importazione e alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse dalle leggi, normative, procedure e pratiche che disciplinano gli appalti pubblici di cui al presente titolo.
Art. 27. Norme di origine.
1. Le Parti non possono applicare alle merci importate dall'altra Parte, ai fini degli appalti pubblici contemplati dal presente titolo, norme di origine diverse da o incompatibili con le norme di origine che una Parte applica nel corso di normali operazioni commerciali.
2. Una Parte ha la facoltà di escludere dai benefici del presente titolo un prestatore di servizi dell'altra Parte, previa notifica e consultazione preliminari, se constata che il servizio viene fornito da un'impresa posseduta o controllata da persone di una terza parte che non svolge attività commerciali di rilievo sul territorio delle Parti.
Art. 28. Divieto degli scambi di compensazione.
Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non prendano in considerazione né chiedano o impongano compensazioni al momento della qualificazione e della selezione dei fornitori, delle merci e dei servizi, della valutazione delle offerte o dell'aggiudicazione dei contratti. Ai fini del presente articolo, per compensazioni si intendono le condizioni imposte o prese in considerazione da un ente prima o durante la procedura d'appalto, tali da favorire lo sviluppo locale o da migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti della sua Parte mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti.
Art. 29. Procedure di appalto e altre disposizioni.
1. Il Messico e la Comunità applicano rispettivamente le norme e procedure di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato XII. Si ritiene che entrambe le serie di norme e procedure garantiscano un trattamento equivalente.
2. Le Parti possono modificare le norme e procedure di cui all'allegato XII solo in seguito a modifiche delle corrispondenti disposizioni dell'accordo di libero scambio nordamericano (in appresso "NAFTA") o, rispettivamente, dell'accordo OMC sugli appalti pubblici (in appresso "GPA"), purché le norme e procedure modificate applicate dalla Parte in questione continuino a garantire un trattamento equivalente.
3. Se una Parte modifica, a norma del paragrafo 2, le sue norme e procedure di cui all'allegato XII, si consulta preventivamente con l'altra Parte ed è tenuta a dimostrare che le norme e procedure modificate continuano a garantire un trattamento equivalente.
4. La Parte in questione notifica all'altra Parte tutte le modifiche alle norme e procedure di cui all'allegato XII al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore.
5. Se una Parte ritiene che la modifica pregiudichi notevolmente l'accesso al mercato degli appalti dell'altra Parte, può chiedere consultazioni. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, la Parte può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI per mantenere un livello equivalente di accesso al mercato degli appalti dell'altra Parte.
6. Nessun ente di una Parte può riservare la qualificazione dei fornitori e l'aggiudicazione di un contratto ai fornitori cui in precedenza siano stati aggiudicati uno o più contratti da un ente della Parte in questione o che abbiano già un'esperienza lavorativa sul suo territorio.
Art. 30. Impugnazione delle offerte.
1. Qualora un fornitore sporga reclamo per violazione del presente titolo nell'ambito di una gara d'appalto, ciascuna Parte lo invita a cercare una soluzione in consultazione con l'ente appaltatore, il quale procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di impugnazione.
2. Ciascuna Parte definisce procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di denunciare le presunte violazioni del presente titolo avvenute nel contesto di gare d'appalto in cui abbiano o abbiano avuto un interesse.
3. Ciascuna Parte specifica per iscritto le sue procedure di impugnazione e ne permette la consultazione senza limitazioni.
4. Ciascuna Parte si assicura che la documentazione relativa a tutti gli aspetti della procedura riguardante gli appalti di cui al presente titolo venga conservata per tre anni.
5. Il fornitore interessato può essere invitato ad avviare una procedura di impugnazione e a notificarlo all'ente appaltatore entro determinati termini a decorrere dal momento in cui gli elementi alla base della denuncia sono noti o avrebbero normalmente dovuto essere noti, con un minimo di 10 giorni dalla data in questione.
6. Una Parte può imporre, a norma della sua legislazione, che la procedura di impugnazione delle offerte sia avviata solo dopo la pubblicazione del bando di gara oppure, qualora il bando non sia pubblicato, una volta resa disponibile la documentazione di gara. Se una Parte impone della condizione, il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 5 non può avere inizio prima della data in cui viene pubblicato il bando di gara o della data in cui viene messa a disposizione la documentazione di gara. Nessun elemento della presente disposizione pregiudica il diritto dei fornitori in causa di
ottenere un riesame giudiziario.
7. Le contestazioni vengono sottoposte ad un'autorità verificatrice imparziale e indipendente, che non è interessata all'esito della gara d'appalto e i cui membri non subiscono alcuna influenza esterna per tutta la durata del loro mandato. Quando non si tratti di un tribunale, l'autorità verificatrice è soggetta a riesame giudiziario o segue procedure secondo le quali:
a) i partecipanti possono essere sentiti prima che venga espresso un parere o che sia presa una decisione;
b) i partecipanti possono essere rappresentati e accompagnati;
c) i partecipanti hanno accesso a tutti i procedimenti;
d) i procedimenti si svolgono pubblicamente;
e) i pareri o le decisioni vengono messi per iscritto e corredati di una dichiarazione contenente le rispettive motivazioni;
f) possono essere presentati testimoni;
g) i documenti vengono trasmessi all'autorità verificatrice.
8. Le procedure di impugnazione prevedono:
a) misure provvisorie tempestive atte a rimediare alle violazioni del presente titolo e a salvaguardare le opportunità commerciali, che possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Nel decidere se applicare dette misure, tuttavia, si può eventualmente tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compresi quelli pubblici. In tal caso, la mancata adozione delle misure deve essere giustificata per iscritto;
b) se del caso, misure atte a rimediare alla violazione del presente titolo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che potrebbero essere limitati al costo di preparazione dell'offerta o alle spese legali.
9. Di norma, la procedura di impugnazione dovrebbe concludersi entro tempi ragionevoli onde tutelare i diversi interessi, commerciali o di altra natura.
Art. 31. Informazione.
1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente tutte le leggi, i regolamenti, le sentenze precedenti, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e tutte le procedure riguardanti gli appalti pubblici di cui al presente titolo nelle pubblicazioni di cui all'allegato XIII.
2. All'entrata in vigore della presente decisione, ciascuna Parte predispone uno o più punti di contatto al fine di:
a) facilitare la comunicazione tra le Parti;
b) rispondere a tutte le ragionevoli richieste di informazioni dell'altra Parte sulle questioni contemplate del presente titolo;
c) su richiesta del fornitore di una Parte, confermare per iscritto e con le debite motivazioni, entro un lasso di tempo ragionevole, al fornitore e all'altra Parte se un determinato ente è contemplato dal presente titolo.
3. All'occorrenza, una Parte può chiedere ulteriori informazioni sull'aggiudicazione del contratto onde stabilire se detta aggiudicazione sia avvenuta in modo equo e imparziale, specie per quanto riguarda le offerte respinte. A tal fine, la Parte dell'ente appaltatore fornisce informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta vincitrice e sull'entità finanziaria del contratto. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, esse vengono comunicate dalla Parte richiedente solo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.
4. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta, all'altra le informazioni di cui dispone, e quelle di cui dispongono i suoi enti, in merito agli acquisti e ai singoli contratti aggiudicati dai suoi enti.
5. Le Parti possono rivelare informazioni riservate, la cui divulgazione pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di una data persona o potrebbe pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori, solo previa autorizzazione formale della persona che ha fornito loro tali informazioni.
6. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un obbligo per le Parti di rivelare informazioni riservate, la cui divulgazione osterebbe all'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria al pubblico interesse.
7. Ciascuna Parte mette insieme e scambia, su base annua, le statistiche relative ai suoi appalti di cui al presente titolo [4], che contengono le seguenti informazioni sui contratti aggiudicati da tutte gli enti appaltatori di cui al presente titolo:
a) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra e al di sotto della soglia di valore, su base globale e ripartite per enti; per gli enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, su base globale e ripartite per categorie di enti;
b) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi; per gli enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi;
c) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi, sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati mediante procedura ristretta; per le categorie di enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore totale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia di valore secondo le diverse procedure ristrette;
d) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche, ripartite per enti, sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati in virtù delle deroghe al titolo contenute negli allegati corrispondenti; per le categorie di enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore totale dei contratti aggiudicati in virtù delle deroghe al titolo contenute negli allegati corrispondenti.
8. Se dispone di tali informazioni, ciascuna Parte fornisce statistiche sul paese di origine dei prodotti e dei servizi acquistati dai suoi enti. Il comitato speciale istituito a norma dell'articolo 32 dà indicazioni sui metodi da utilizzare per garantire la comparabilità di tali statistiche. Ai fini di un efficace controllo degli appalti contemplati dal presente titolo, il Consiglio congiunto può decidere di modificare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) per quanto riguarda la natura e la portata delle informazioni statistiche da scambiare [5].
Art. 32. Cooperazione tecnica.
1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per gli appalti pubblici, composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale può invitare alle sue riunioni funzionari responsabili degli appalti degli enti contemplati e rappresentanti dei rispettivi fornitori. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno o quando ciò sia necessario per discutere dell'applicazione del presente titolo e, all'occorrenza, formulare raccomandazioni allo scopo di migliorarne e ampliarne il campo di applicazione. Il comitato speciale riferisce annualmente al comitato misto.
2. Esso ha il compito di:
a) analizzare le informazioni statistiche sul mercato degli appalti di ciascuna Parte, comprese quelle di cui all'articolo 31, paragrafo 7;
b) valutare l'effettivo accesso dei fornitori di una Parte agli appalti dell'altra contemplati dal presente titolo e raccomandare, se del caso, misure atte a migliorare detto accesso;
c) favorire le possibilità di partecipare agli appalti per i fornitori di entrambe le Parti;
d) sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo e costituire una sede dove individuare e discutere qualsiasi eventuale problema.
3. Le Parti collaborano, secondo modalità stabilite di comune accordo, per migliorare la comprensione dei rispetti sistemi di appalti pubblici, onde permettere ai fornitori di entrambe di sfruttare al massimo le possibilità di accesso.
4. Ciascuna Parte prende opportune misure per fornire all'altra Parte e ai fornitori di quest'ultima, secondo criteri di recupero dei costi, informazioni sui programmi di formazione e di orientamento relativi al suo sistema di appalti pubblici, nonché per garantire l'accesso, su basi non discriminatorie, a tutti i suoi programmi.
5. I programmi di formazione e di orientamento di cui al paragrafo 4 prevedono:
a) la formazione dei funzionari statali direttamente responsabili delle procedure relative agli appalti pubblici;
b) la formazione dei fornitori interessati a partecipare agli appalti pubblici;
c) l'illustrazione e la descrizione di elementi specifici dei sistemi di appalti pubblici di ciascuna Parte, quali la procedura di impugnazione delle offerte;
d) informazioni sulle possibilità di partecipare agli appalti pubblici.
6. All'entrata in vigore della presente decisione, ciascuna Parte predispone almeno un punto di contatto per fornire informazioni sui programmi di formazione e di orientamento di cui al presente articolo.
Art. 33. Tecnologie dell'informazione.
1. Le Parti collaborano per garantire la comparabilità, in termini di qualità e di accessibilità, del tipo di informazioni sugli appalti, in particolare per quanto riguarda i bandi e la documentazione di gara, contenuto nelle rispettive basi di dati. Le Parti collaborano inoltre per garantire la comparabilità, in termini di qualità e di accessibilità, delle informazioni scambiate tra le parti interessate, attraverso i rispettivi mezzi elettronici, ai fini degli appalti pubblici.
2. Fatta salva la necessaria interoperabilità e interconnettività, e avendo stabilito la comparabilità delle informazioni sugli appalti di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte permette ai fornitori di accedere alle informazioni sugli appalti, ad esempio ai bandi di gara, contenute nelle rispettive basi di dati, nonché ai rispettivi sistemi di appalti elettronici, ad esempio i bandi, a norma dell'articolo 26.
Art. 34. Deroghe.
Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:
a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
c) necessarie per tutelare la proprietà intellettuale;
d) riguardanti i beni o i servizi collegati ai disabili, alle opere di beneficenza o al lavoro nelle prigioni.
Art. 35. Rettifiche o modifiche.
1. Le Parti possono modificare il campo di applicazione del presente titolo solo in circostanze eccezionali.
2. Se una Parte modifica il campo di applicazione del presente titolo, è tenuta a:
a) informare l'altra Parte della modifica;
b) riportare le modifiche nell'allegato corrispondente;
c) proporre all'altra Parte opportuni adeguamenti compensativi per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello che esisteva prima della modifica.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una Parte può procedere a rettifiche formali e a modifiche minori degli allegati VI-IX e XI, purché ne informi l'altra Parte e quest'ultima non sollevi obiezioni entro 30 giorni. La Parte che procede a dette rettifiche o modifiche non è tenuta a proporre compensazioni.
4. Fatte salve le altre disposizioni del presente titolo, una Parte può procedere, purché lo notifichi all'altra Parte, alla riorganizzazione dei suoi enti di appalti pubblici ivi contemplati, anche avviando programmi attraverso i quali gli appalti di detti enti vengono decentrati o gli enti pubblici, indipendentemente dal fatto che siano contemplati dal presente titolo, cessano di svolgere le funzioni pubbliche corrispondenti. La Parte che procede a dette riorganizzazioni o che avvia detti programmi non è tenuta a proporre compensazioni. Le Parti non possono procedere a riorganizzazioni o avviare programmi al fine di eludere gli obblighi del presente titolo.
5. Se una Parte ritiene che:
a) un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera c) non sia sufficiente a mantenere un livello paragonabile della copertura concordata;
b) una rettifica o una modifica non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 e debba essere compensata,
detta Parte può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI.
6. Se una Parte ritiene che una riorganizzazione degli enti responsabili degli appalti non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 e debba essere compensata, può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI, purché abbia contestato detta riorganizzazione entro 30 giorni dalla data di notifica.
Art. 36. Privatizzazione degli enti.
1. Se una Parte desidera ritirare un ente dalla sezione 2 degli allegati VI.A o VI.B, a seconda dei casi, perché il controllo statale su di esso è effettivamente cessato, ne informa l'altra Parte [6].
2. Se una Parte contesta il ritiro adducendo che l'ente rimane soggetto al controllo statale, le Parti avviano consultazioni al fine di riequilibrare le loro offerte.
Art. 37. Negoziati successivi.
Qualora la Comunità o il Messico offrano rispettivamente a una Parte del GPA o del NAFTA vantaggi supplementari, per quanto riguarda l'accesso ai loro appalti, rispetto a quanto concordato a norma del presente titolo, si avviano negoziati con l'altra Parte per estenderle tali vantaggi su base reciproca.
Art. 38. Disposizioni finali.
1. Il Consiglio congiunto può prendere misure atte a migliorare l'accesso effettivo agli appalti di una Parte oppure, se del caso, a rivedere la copertura di una Parte onde mantenere condizioni eque per detto accesso.
2. Le Parti si forniscono reciprocamente informazioni dettagliate sui rispettivi appalti delle imprese di Stato secondo il formato di cui all'allegato XIV, fatte salve le eventuali disposizioni sulla riservatezza esistenti nei rispettivi sistemi giuridici.
3. Il presente Titolo entra in vigore dopo che il Consiglio congiunto ha constatato, su raccomandazione del comitato speciale, che le informazioni di cui al paragrafo 2 sono state scambiate in conformità dell'allegato XIV. A titolo eccezionale, l'articolo 32 entra in vigore in conformità dell'articolo 49.
TITOLO IV
CONCORRENZA
Art. 39. Meccanismo di cooperazione.
1. Nell'allegato XV è istituito un meccanismo di cooperazione tra le autorità delle Parti incaricate di far applicare le regole di concorrenza.
2. Le autorità di entrambe le Parti competenti in materia di concorrenza presenta annualmente al comitato misto una relazione sull'applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1.
TITOLO V
MECCANISMO DI CONSULTAZIONE PER LE QUESTIONI
INERENTI ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
Art. 40. Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.
1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale, composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti onde trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà insorte per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale. Il comitato speciale, che è presieduto a turno da ciascuna delle Parti, riferisce al comitato misto.
2. Ai fini del paragrafo 1, il termine "tutela" si riferisce alle questioni inerenti alla disponibilità, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle questioni che riguardano l'esercizio di tali diritti.
TITOLO VI
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
CAPITOLO I
Campo di applicazione e copertura
Art. 41. Campo di applicazione e copertura.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le questioni inerenti alla presente decisione o agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'accordo interinale (in appresso denominati "strumenti giuridici contemplati").
2. In via eccezionale, la procedura di arbitrato di cui al capitolo III non si applica alle controversie inerenti all'articolo 14, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 1, e agli articoli 21, 23 e 40 della presente decisione.
CAPITOLO II
Consultazione
Art. 42. Consultazione.
1. Le Parti si adoperano costantemente per concordare
l'interpretazione e l'applicazione degli strumenti giuridici contemplati e trovare, attraverso la cooperazione e le consultazioni, soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento.
2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni all'interno del comitato misto su tutte le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione degli strumenti giuridici contemplati o ad altre questioni che, loro parere, potrebbero comprometterne il funzionamento.
3. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e si adopera per risolvere tempestivamente la controversia mediante una decisione in cui vengono specificati le misure di attuazione che deve prendere la Parte interessata e i termini corrispondenti.
CAPITOLO III
Procedura di arbitrato
Art. 43. Costituzione dei panel arbitrali.
1. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata dall'altra Parte violi gli strumenti giuridici contemplati e la questione non sia stata risolta entro 15 giorni dalla riunione del comitato misto indetta a norma dell'articolo 42, paragrafo 3 o entro 45 giorni dalla richiesta di riunione del comitato misto, ciascuna delle Parti può chiedere per iscritto che sia costituito un panel di arbitrato.
2. La Parte richiedente trasmette la domanda, in cui specifica la misura e le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati che ritiene pertinenti, all'altra Parte e al comitato misto.
Art. 44. Nomina degli arbitri.
1. La Parte richiedente notifica all'altra Parte la nomina di un arbitro e propone un massimo di 3 candidati per la presidenza. L'altra Parte deve nominare un secondo arbitro entro 15 giorni e proporre anch'essa un massimo di 3 candidati per la presidenza.
2. Le Parti fanno il possibile per giungere a un accordo sulla presidenza entro 14 giorni dalla nomina del secondo arbitro.
3. La data di costituzione del panel arbitrale è la data di nomina della presidenza.
4. Qualora una delle Parti non lo nomini a norma del paragrafo 1, il suo arbitro viene scelto nella rosa di candidati proposti. Se le Parti non giungono a un accordo sulla presidenza entro il termine di cui al paragrafo 2, la presidenza viene scelta nel giro di una settimana nella rosa di candidati proposti.
5. In caso di decesso, ritiro o revoca di un arbitro, viene designato un sostituto entro 15 giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, il termine applicabile alle procedure del panel arbitrale è sospeso per un periodo che inizia alla data del decesso, del ritiro o della revoca dell'arbitro e finisce alla data in cui viene scelto il sostituto.
Art. 45. Relazioni dei panel.
1. Di norma, il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione iniziale, contenente le sue risultanze e conclusioni, entro tre mesi dalla data di costituzione, e comunque non oltre cinque mesi da questa data. Le Parti possono inviare al panel arbitrale osservazioni scritte sulla relazione iniziale entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.
2. Il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione finale entro 30 giorni dalla presentazione della relazione iniziale.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel arbitrale fa il possibile per presentare alle Parti la relazione finale entro tre mesi dalla data di costituzione. Il termine massimo per presentare detta relazione è comunque di quattro mesi. Nei casi urgenti, il panel arbitrale può formulare conclusioni provvisorie.
4. Tutte le decisioni del panel arbitrale, compresa l'adozione della relazione finale e delle eventuali conclusioni provvisorie, vengono prese a maggioranza. Ogni arbitro dispone di un voto.
5. La Parte che ha sporto reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento prima che venga presentata la relazione finale, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di sporgere successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.
Art. 46. Applicazione delle relazioni del panel.
1. Le Parti sono tenute a prendere le misure necessarie per mettere in pratica la relazione finale di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
2. La Parte interessata informa l'altra Parte, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, delle misure di applicazione che intende prendere.
3. Le Parti cercano di giungere a un accordo sulle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione finale.
4. La Parte in causa ottempera immediatamente alla relazione finale. Qualora ciò non sia possibile, le Parti cercano di concordare un termine ragionevole. Se non si raggiunge un accordo in merito, ciascuna Parte può chiedere al panel arbitrale originale di fissare un periodo ragionevole in funzione delle specifiche circostanze. Il panel arbitrale si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta.
5. La Parte in causa notifica all'altra le misure adottate per ottemperare alla relazione finale prima che scada il periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4. Al momento della notifica, ognuna delle Parti può chiedere al panel arbitrale originale di pronunciarsi sulla conformità di dette misure con la relazione finale. Il panel arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta.
6. Qualora la Parte in causa non notifichi le misure di applicazione prima dello scadere del periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4, o qualora il panel arbitrale decreti l'incompatibilità delle misure notificate dalla Parte in causa con la relazione finale, detta Parte avvia, su richiesta della Parte che ha sporto reclamo, consultazioni con quest'ultima onde concordare una compensazione accettabile per entrambe. Se non si giunge ad un accordo entro 20 giorni dalla richiesta, la Parte che ha sporto reclamo ha il diritto di sospendere l'applicazione dei benefici concessi a norma degli strumenti giuridici contemplati in misura equivalente a quella interessata dalla misura giudicata incompatibile con detti strumenti giuridici.
7. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha sporto reclamo dovrebbe chiedere in primo luogo i benefici concessi nello stesso settore o negli stessi settori interessati dalla misura per la quale il panel ha riscontrato una violazione degli strumenti giuridici contemplati. Qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere i benefici nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere i benefici concessi in altri settori.
8. La Parte che ha sporto reclamo notifica all'altra i benefici che intende sospendere entro e non oltre 60 giorni dalla data prevista per l'entrata in vigore della sospensione. Ciascuna delle Parti può chiedere, entro 15 giorni dalla notifica, al panel arbitrale originale di stabilire se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 6 e 7. Il panel arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il panel arbitrale non si è pronunciato.
9. La sospensione dei benefici è provvisoria e viene applicata dalla Parte ricorrente finché la misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati non viene ritirata o modificata onde renderla conforme con detti strumenti, o finché le Parti non sono giunte a un accordo risolutivo della controversia.
10. Su richiesta di una delle Parti, il panel arbitrale originale si pronuncia sulla conformità con la relazione finale di tutte le misure di applicazione adottate dopo la sospensione dei benefici nonché, in funzione di detta valutazione, sull'opportunità di mantenere o di modificare detta sospensione. Il panel arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla data della richiesta.
11. Le conclusioni di cui ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 sono vincolanti.
Art. 47. Disposizioni generali.
1. Tutti i periodi menzionati nel presente titolo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.
2. Salvo diverso accordo fra le Parti, il panel arbitrale può procedere in conformità del modello di regolamento interno che figura nell'allegato XVI. Detto regolamento interno può essere modificato dal comitato misto.
3. Le procedure di arbitrato di cui al presente titolo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna Parte nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
4. Il ricorso alle disposizioni del presente titolo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 43, paragrafo 1 del presente titolo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
TITOLO VII
COMPITI SPECIFICI DEL COMITATO MISTO
PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI E
LE ALTRE QUESTIONI COMMERCIALI
1. Il comitato misto ha il compito di:
a) garantire la corretta applicazione della presente decisione e delle eventuali decisioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali;
b) sorvegliare l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente decisione;
c) avviare consultazioni a norma dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, degli articoli 15, 16 e 23 e delle dichiarazioni comuni accluse alla presente decisione;
d) svolgere tutti i compiti assegnatigli dalla presente decisione o da altre decisioni sugli scambi e sulle questioni commerciali;
e) aiutare il Consiglio congiunto a svolgere i compiti inerenti agli scambi e alle altre questioni commerciali;
f) sorvegliare i lavori di tutti i comitati speciali istituiti a norma della presente decisione;
g) riferire annualmente al Consiglio congiunto.
2. Il comitato misto ha la facoltà di:
a) istituire comitati o organi speciali per le questioni di sua competenza, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento;
b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le Parti;
c) esaminare tutte le questioni relative agli scambi e alle altre questioni commerciali e prendere le misure del caso nell'esercizio delle sue funzioni;
d) prendere decisioni o formulare raccomandazioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 dell'accordo interinale.
3. Quando si riunisce per svolgere i compiti affidatigli dalla presente decisione, il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità europea e del governo del Messico, di norma alti funzionari statali, competenti per gli scambi e le questioni commerciali.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49. Entrata in vigore.
La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2000 o, se questa data è posteriore, il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottata dal Consiglio congiunto.
Art. 50. Allegati.
Gli allegati alla presente decisione, comprese le appendici, ne costituiscono parte integrante.
[1] ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".
[2] Un'imposta conforme ai requisiti della prima frase viene considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile che non sia tassato nello stesso modo.
[3] La soglia è calcolata e modificata a norma dell'allegato X. [4] Il primo scambio di informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 7, si svolge dopo due anni dall'entrata in vigore della presente decisione. Nel frattempo, le Parti si comunicano reciprocamente tutti i dati disponibili e paragonabili.
[5] Il Consiglio congiunto modifica la presente disposizione tenendo conto delle future revisioni del GPA o del NAFTA.
[6] Qualora entrambe le Parti abbiano adottato norme che consentono a un dato ente di derogare alle procedure di appalto, nel caso in cui l'ente in questione intenda acquistare solo per poter fornire beni o servizi, e quando gli altri partecipanti all'appalto siano liberi di offrire gli stessi beni e servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente equivalenti, le Parti riesaminano di conseguenza la formulazione della presente disposizione. In caso di modifica dell'articolo XXIV:6(b) del GPA o dell'articolo 1023 del NAFTA, le Parti riesaminano di conseguenza la formulazione della presente disposizione. La disposizione modificata del GPA o del NAFTA non si applica tra le Parti fintanto che non è stata inserita in conformità del presente paragrafo.
ALLEGATO I
Calendario di smantellamento tariffario della Comunità
(di cui all'articolo 3)
Sezione A
Concessioni di contingenti tariffari
per i prodotti compresi nella categoria "6" ai sensi dell'articolo 8 della decisione
Le seguenti concessioni tariffarie si applicano annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore della decisione, alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico.
1. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 300 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0407 00 19, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale della nazione più favorita (nel significato che a tale espressione è attribuito nel GATT 1994, in appresso "NPF") applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale del sistema di preferenze generalizzate (nel significato che a tale espressione è attribuito dalla normativa comunitaria, in appresso "SPG") applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica solo a uova prive di agenti patogeni specifici.
2. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1.000 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio) di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
3. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 30.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0409 00 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
4. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 350 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0603 10 11, 0603 10 13, 0603 10 15, 0603 10 21 e 0603 10 25. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
5. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 400 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0603 10 29. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
6. La Comunità consente l'importazione di un quantità totale di 350 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0603 10 51, 0603 10 53, 0603 10 55, 0603 10 61 e 0603 10 65. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
7. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 400 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0603 10 69. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
8. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 600 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0709 20 00. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione. Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità dopo l'ultimo giorno di febbraio e prima del 1° dicembre di ogni anno civile.
9. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0710 21 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
10. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0807 19 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità durante i mesi di gennaio, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre di ogni anno civile.
11. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 0811 10 90, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
12. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 2.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 y 1604 20 70, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 33,33%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
Il contingente fissato nel presente punto aumenta ogni anno di 500 tonnellate metriche. Tale contingente è riesaminato conformemente all'articolo 10 della decisione.
13. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 275.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 1703 10 00. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
14. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 1.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2005 60 00, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
15. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1.500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2008 92 51, 2008 92 74, 2008 92 92, 2008 92 93, 2008 92 94, 2008 92 96, 2008 92 97 e 2008 92 98, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
16. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 19 11, 2009 19 19, 2008 19 91 e 2009 19 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
17. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 30.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2009 11 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 25%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica solo ai prodotti con un grado di concentrazione superiore ai 20 brix (con una densità superiore a 1,083 grammi per centimetro cubico a 20 °C).
18. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 2.500 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2009 40 11, 2009 40 19, 2009 40 30, 2009 40 91 e 2009 40 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50%:
a) del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione oppure, se inferiore,
b) del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
19. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo pari a 3.000 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio) di prodotti originari del Messico classificati alle voci 3502 11 90 e 3502 19 90. Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione.
Sezione B
Concessioni tariffarie
per i prodotti compresi nella categoria "7" ai sensi dell'articolo 8 della decisione
Le seguenti concessioni tariffarie si applicano annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore della decisione, alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico.
1. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 0403 10 51, 0403 10 53, 0403 10 59, 0403 10 91, 0403 10 93, 0403 10 99, 0403 90 71, 0403 90 73, 0403 90 79, 0403 90 91, 0403 90 93 e 0403 90 99, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
2. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1517 10 10 e 1517 90 10, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
3. La Comunità consente l'importazione di una quantità totale di 1.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91 e 1704 10 99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 6% ad valorem. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico di cui al presente punto non importati nel quadro del contingente tariffario stabilito nel presente punto, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
4. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 e 1704 90 99, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
5. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 1901 20 00, 1901 90 11, 1901 90 19, 1904 10 10, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20 91, 1905 90 10 e 1905 90 20, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
6. La Comunità consente l'importazione di prodotti originari del Messico classificati alla voce 2101 12 92, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50% del dazio doganale NPF oppure, se inferiore, del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
7. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2101 12 98 e 2101 20 98, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
8. La Comunità consente l'importazione di prodotti originari del Messico classificati alle voci 2102 10 10, 2102 10 31, 2102 10 39, 2102 10 90 e 2102 20 11, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50% del dazio doganale NPF o, se inferiore, del dazio doganale SPG applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
9. Per le importazioni nella Comunità di prodotti originari del Messico classificati alla voce 3302 10 29, la Comunità non applica nessun dazio doganale NPF o SPG espresso in termini ad valorem, ma può applicare il dazio doganale NPF o SPG espresso in termini specifici applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dal Messico.
10. Le concessioni tariffarie relative ai prodotti appartenenti alla categoria "7" non specificati ai punti da 1 a 9 sono valutate in base alle relative disposizioni dell'articolo 8 della decisione
Sezione C
Note
(1) Ogni anno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione e per un periodo di otto anni, la Comunità consentirà l'importazione di un quantitativo pari a 20.000 tonnellate metriche di prodotti originari del Messico classificati alla presente voce (per esempio: 0804 40 90). Per tale quantità, il dazio doganale è pari allo 0% ad valorem a partire dall'entrata in vigore della decisione. Il trattamento preferenziale stabilito nel presente punto si applica esclusivamente ai prodotti importati nella Comunità durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno civile.
(2) Per i veicoli classificati nelle presenti voci con un peso per veicolo inferiore a 8.864 kg, il dazio doganale di base a cui successivamente applicare le riduzioni ai sensi del presente allegato è 4,4% ad valorem.
Calendario di smantellamento tariffario della Comunità
(Omissis)
Allegato II
Calendario di smantellamento tariffario del Messico
(di cui all'articolo 3)
Sezione A
Concessioni di contingenti tariffari
per i prodotti compresi nella categoria "6" ai sensi dell'articolo 8 della decisione
Le seguenti concessioni tariffarie annuali si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità.
Il Messico autorizza l'importazione di una quantità totale di 2.000 tonnellate metriche di prodotti originari della Comunità classificati alle voci 1604.14.01 e 1604.14.99, nonché di tonno lavorato classificato alle voci 1604.19.99 e 1604.20.99 con un dazio doganale preferenziale non superiore al 33,33% del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione. Il contingente fissato nel presente punto aumenterà ogni anno di 500 tonnellate metriche. Tale contingente verrà rivisto conformemente all'articolo 10 della decisione. Il contingente fissato nel presente punto non si applica ai filetti di tonno e ai filetti di palamita delle voci 1604.14.01, 1604.14.99, 1604.19.99 e 1604.20.99.
Sezione B
Concessioni tariffarie per i prodotti compresi nella categoria "7" ai sensi dell'articolo 9 della decisione
Le seguenti concessioni tariffarie annuali si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della decisione alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità.
1. Il Messico autorizza l'importazione di prodotti originari della Comunità classificati alle voci 1704.10.01 e 1704.90.99, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 16% ad valorem, più 0,39586 dollari usa/kg di contenuto in zucchero.
2. Il Messico autorizza l'importazione di prodotti originari della Comunità classificati alle voci 2905.44.01 e 3824.60.01, con un dazio doganale preferenziale non superiore al 50% del dazio doganale NPF applicabile al momento dell'importazione di tali prodotti dalla Comunità.
3. Le concessioni tariffarie relative ai prodotti appartenenti alla categoria "7" non specificati ai punti 1 e 2 sono valutate in base alle relative disposizioni dell'articolo 9.
Sezione C
Contingente tariffario per il settore automobilistico
1. Contingente tariffario
1.1. Dall'entrata in vigore della presente decisione, il Messico applica un contingente tariffario sulle importazioni dei veicoli a motore elencati al punto 5 originarie della Comunità. Il contingente tariffario è fissato in unità.
1.2. Il contingente tariffario non è inferiore:
i) fino al 31 dicembre 2003, ad una quantità annua equivalente al 14% del numero totale di veicoli a motore elencati al punto 5 venduti in Messico nel corso dell'anno precedente.
ii) a partire dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006, ad una quantità annua equivalente al 15% del numero totale di veicoli a motore elencati al punto 5 venduti in Messico nel corso dell'anno precedente.
2. Dazi doganali preferenziali
2.1. Il dazio doganale preferenziale applicabile alle importazioni in Messico dei veicoli a motore elencati al punto 5 originari della Comunità comprese nel contingente tariffario è del:
i) 3,3% ad valorem a partire dalla data di entrata in vigore della decisione fino al 31 dicembre 2000;
ii) 2,2% ad valorem dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;
iii) 1,1% ad valorem dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 e
iv) tali dazi doganali sono del tutto eliminati entro il 1° gennaio 2003.
2.2. Il dazio doganale preferenziale applicabile alle importazioni in Messico dei veicoli a motore elencati al punto 5 originari della Comunità, che non sono importati nell'ambito del contingente tariffario, non è superiore al 10% ad valorem nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2006.
2.3. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei veicoli a motore elencati al punto 5 originari della Comunità sono del tutto eliminati entro il 1° gennaio 2007.
3. Gestione del contingente
3.1. Il contingente tariffario è gestito dal Messico mediante l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:
i) metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (metodo "primo arrivato, primo servito"),
ii) metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo "dell'esame simultaneo"),
iii) metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo "importatori tradizionali/nuovi arrivati").
3.2. Fino al 31 dicembre 2003, il Messico può riservare parte del contingente tariffario ai produttori che hanno sede in Messico e che soddisfano le disposizioni del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz dell'11 dicembre 1989 e i relativi emendamenti del 31 maggio 1995, a condizione che almeno una quota del 4% delle vendite globali in Messico sia offerta in primo luogo ad altri operatori.
3.3. In deroga al punto 3.1, le quote di contingente tariffario riservate ai produttori conformemente al punto 3.2 sono ripartite su base non discriminatoria tra tutti i produttori interessati secondo la quantità di motoveicoli elencati al punto 5 che ciascuno di loro ha fabbricato nel corso dell'anno precedente.
3.4. Qualunque sia il metodo, o la combinazione di metodi, scelto per la gestione del contingente, questo deve consentire la piena utilizzazione del contingente tariffario ed evitare ogni discriminazione tra gli operatori interessati.
4. Disposizioni generali
4.1. La commissione mista può modificare le disposizioni relative alla gestione del contingente tariffario.
4.2. Il Messico informa dettagliatamente la Commissione europea in merito alle norme adottate per la gestione del contingente tariffario e riguardo all'assegnazione di ciascuna quota.
4.3. Le parti tengono consultazioni a scadenza regolare, ma almeno una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti, esse si riuniscono immediatamente.
5. Prodotti contemplati
Veicoli a motore classificati alle voci 8703 e 8706 del sistema armonizzato e veicoli a motore classificati alle voci 8702, 8704 e 8705 del sistema armonizzato con peso inferiore a 8.864 kg, come specificato alle note 3 e 4 del presente allegato.
Sezione D
Note
(1) I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità classificati in queste voci tariffarie non sono superiori all'8% ad valorem dalla data di entrata in vigore della decisione fino al 31 dicembre 2002, mentre tali dazi sono del tutto eliminati entro il 1° gennaio 2003.
(2) I dazi doganale sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità classificati in queste voci tariffarie non sono superiori al:
a) 5% ad valorem a partire dalla data di entrata in vigore della decisione fino al 31 dicembre 2003;
b) 4% ad valorem dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e
c) 3% ad valorem dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Tali dazi doganali sono del tutto eliminati entro il 1° gennaio 2007.
(3) Per quanto attiene ai prodotti importati in Messico originari della Comunità, classificati in queste voci, la sezione C si applica solo ai veicoli di peso inferiore a 8.864 kg.
(4) Per quanto attiene ai prodotti importati in Messico originari della Comunità, classificati in queste voci, si applica la sezione C.
(5) In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, il dazio doganale applicabile alle importazioni originarie della Comunità, classificate in questa voce doganale, è del 10% ad valorem fintanto che gli scambi bilaterali tra Stati Uniti e Messico resteranno soggetti a dazi doganali. Tale dazio doganale è del tutto eliminato entro e non oltre il 1° gennaio 2007.
Calendario di smantellamento tariffario del Messico
(Omissis)
ALLEGATO III
Definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
(di cui all'articolo 3)
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1. Definizioni.
Ai fini del presente allegato:
a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
e) per "merci non originarie" si intendono i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato non sono considerati originari;
f) per "valore in dogana" si intende il valore calcolato, determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - in Messico o nella Comunità - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
h) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Messico o nella Comunità;
i) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera h);
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del sistema armonizzato;
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
m) per "parti" si intendono gli Stati Uniti del Messico (Messico) e la Comunità europea (Comunità);
n) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
o) per "sistema armonizzato" si intende il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci in vigore, comprese le norme generali e le note giuridiche alle sezioni, capitoli, voci e sottovoci, adottato dalle parti nelle rispettive legislazioni;
p) per "autorità pubblica competente" si intende, nel caso del Messico, l'autorità designata nell'ambito della "Secretaría de Comercio y Fomento Industrial" (ministero del Commercio e dello Sviluppo industriale) o il suo sostituto.
TITOLO II
Definizione della nozione di "prodotti originari"
Articolo 2. Requisiti di carattere generale.
1. Ai fini della presente decisione, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai fini della presente decisione, si considerano prodotti originari del Messico:
a) i prodotti interamente ottenuti in Messico ai sensi dell'articolo 4;
b) i prodotti ottenuti in Messico in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Messico di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.
Articolo 3. Cumulo bilaterale dell'origine.
1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Messico si considerano materiali originari del Messico. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1.
2. I materiali originari del Messico incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 4. Prodotti interamente ottenuti.
1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunità o in Messico:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e del Messico, con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami, purché tali articoli siano sotto il controllo delle autorità doganali del paese d'importazione;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo marino o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo e
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in Messico o in uno Stato membro della Comunità;
b) che battono bandiera del Messico o di uno Stato membro della Comunità;
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di uno Stato membro della Comunità o del Messico oppure ad una società la cui sede principale è situata in uno degli Stati membri della Comunità o in Messico, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Messico e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati, al Messico o ad organismi pubblici oppure a cittadini [1] degli Stati membri della Comunità o del Messico;
d) il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Messico e
e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o del Messico.
Articolo 5. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dalla presente decisione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti che sono elencati all'appendice II, lettera a), si considerano sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 2, quando ricorrono le condizioni stabilite nell'elenco della stessa appendice.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per i periodi o ai prodotti elencati all'appendice II, lettera a).
3. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati, a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. A tali prodotti si applica l'appendice I.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
Articolo 6. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti.
1. In deroga al paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, surgelazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) la diluizione con acqua o con altra sostanza che di fatto non altera le caratteristiche del prodotto;
c) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pittura, mondatura o sgusciatura, sgranatura e taglio;
d) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
e) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
f) la pulitura, compresa la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
g) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate all'appendice II per poter essere considerati originari della Comunità o del Messico;
h) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
i) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a h), e
j) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Messico su quel prodotto.
Articolo 7. Unità di riferimento.
1. L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento.
b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Articolo 8. Separazione contabile.
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli, su richiesta scritta degli interessati, l'autorità pubblica competente o le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Il metodo deve essere registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della parte in cui il prodotto è fabbricato.
4. L'autorità pubblica competente o le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.
5. Il beneficiario di questa facilitazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta dell'autorità pubblica competente o delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. L'autorità pubblica competente o le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirare tale autorizzazione in qualsiasi momento qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.
Articolo 9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili.
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10. Assortimenti.
Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11. Elementi neutri.
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;
c) macchine, utensili, filiere e forme e
d) ogni altra merce che non entra, né è destinata ad entrare, nella composizione finale del prodotto.
TITOLO III
Requisiti territoriali
Articolo 12. Principio della territorialità.
1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario stabilite nel titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in Messico o nella Comunità.
2. Le merci originarie esportate dal Messico o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Articolo 13. Trasporto diretto.
1. Il trattamento preferenziale previsto dalla presente decisione si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra il Messico e la Comunità. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito:
i) che fornisca un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) che indichi le date dello scarico e del ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati e
iii) che certifichi le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,
c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.
TITOLO IV
Restituzione o esenzione
Articolo 14. Divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi.
1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o del Messico ai sensi del presente allegato, per i quali è stata rilasciata o redatta una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto, nella Comunità o in Messico, di restituzione di dazi all'importazione o di esenzione da tali dazi.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "dazi all'importazione" include i dazi doganali, come da definizione fornita all'articolo 3, paragrafo 8, della decisione, e i dazi antidumping e compensatori applicati ai sensi dell'articolo 14 della decisione.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi all'importazione applicabili nella Comunità o in Messico ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno [1].
4. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi all'importazione applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili, ai sensi dell'articolo 9, nonché agli assortimenti, ai sensi dell'articolo 10, quando detti articoli sono non originari.
6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano esclusivamente ai prodotti esportati che beneficiano di qualunque trattamento tariffario preferenziale nel territorio dell'altra parte. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per i prodotti agricoli.
7. Il presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2003.
TITOLO V
Prova dell'origine
Articolo 15. Requisiti di carattere generale.
1. I prodotti originari della Comunità importati in Messico e i prodotti originari del Messico importati nella Comunità beneficiano della presente decisione su presentazione di:
a) un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'appendice III, oppure
b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso "dichiarazione su fattura"), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25, i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano della presente decisione senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Articolo 16. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1.
1. Il certificato di circolazione EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalla autorità pubblica competente del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, compila il formulario del certificato di circolazione EUR. 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente decisione e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente allegato.
4. Il certificato di circolazione EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Messico o della Comunità e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
5. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano, in particolare, che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 17. Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1.
1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR. 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari oppure
b) vengono fornite alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR. 1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. Tale certificato è accettato dalle autorità doganali del paese di importazione conformemente al diritto interno di ciascuna parte, come stabilito nell'appendice V.
4. I certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT "RILASCIATO A POSTERIORI"». [1]
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR. 1.
Articolo 18. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1.
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR. 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato rilasciato nell'ambito della procedura deve recare una delle seguenti diciture:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
IT "DUPLICATO". [2]
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 19. Rilascio di certificati di circolazione EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza.
1. La sostituzione di uno o più certificati EUR. 1 con uno o più certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o dall'autorità pubblica competente cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.
2. Il certificato sostitutivo è considerato un certificato di circolazione EUR. 1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente allegato, comprese le disposizioni del presente articolo.
3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda.
Articolo 20. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura.
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 21, oppure
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del Messico o della Comunità e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale o all'autorità pubblica competente del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata alle autorità doganali del paese d'importazione entro il periodo fissato dalla legislazione nazionale di ciascuna parte, come stabilito nell'appendice V.
Articolo 21. Esportatore autorizzato.
1. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi della presente decisione a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Articolo 22. Validità della prova dell'origine.
1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 23. Presentazione della prova dell'origine.
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l'applicazione del presente allegato.
Articolo 24. Importazioni con spedizioni scaglionate.
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 25. Esonero dalla prova dell'origine.
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 26. Documenti giustificativi.
I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR. 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari del Messico o della Comunità e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in Messico o nella Comunità dove tali documenti sono utilizzati, conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in Messico o nella Comunità, rilasciati o compilati in Messico o nella Comunità dove tali documenti sono utilizzati, conformemente a quanto disposto dal diritto interno, oppure
d) certificati di circolazione EUR. 1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in Messico o nella Comunità a norma del presente allegato.
Articolo 27. Conservazione della prova dell'origine e dei documenti giustificativi.
1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali o l'autorità pubblica competente del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR. 1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Articolo 28. Discordanze ed errori formali.
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 29. Importi espressi in euro.
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione, equivalenti a quelli espressi in euro nel presente allegato, sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o in quella del Messico, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di giugno del 2000.
4. Gli importi espressi in euro nel presente allegato e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità e del Messico vengono riveduti dal comitato misto su richiesta del Messico o della Comunità. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro nel presente allegato.
TITOLO VI
Misure di cooperazione amministrativa
Articolo 30. Assistenza reciproca.
1. Le autorità doganali del Messico e degli Stati membri della Comunità o l'autorità pubblica competente del Messico si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e l'indirizzo delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente responsabili del controllo di detti certificati e dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, il Messico e la Comunità si prestano reciproca assistenza, mediante le rispettive amministrazioni, nella verifica dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR. 1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 31. Controllo delle prove dell'origine.
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali o all'autorità pubblica competente del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR. 1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del Messico o della Comunità e se gli stessi soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.
Articolo 32. Composizione delle controversie.
1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali o l'autorità pubblica competente responsabili della sua esecuzione, o qualora tali controversie sollevino una questione relativa all'interpretazione del presente allegato, sono sottoposte al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.
2. Le controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione sono sottoposte alla legislazione di detto paese.
Articolo 33. Riservatezza.
Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, conformemente alle normative di ciascuna parte sulla materia. Esse non possono essere divulgate dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite. La comunicazione delle informazioni è consentita nei casi in cui le autorità doganali o l'autorità pubblica competente siano costrette o autorizzate a farlo ai sensi delle disposizioni in vigore, in particolare in materia di protezione dei dati, o nell'ambito di procedimenti giuridici.
Articolo 34. Sanzioni.
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 35. Zone franche.
1. Il Messico e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari del Messico o della Comunità importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR. 1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.
TITOLO VII
Ceuta e Melilla
Articolo 36. Applicazione dell'allegato.
1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Messico importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Messico riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dalla decisione e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Il presente allegato si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 37.
Articolo 37. Condizioni particolari.
1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, oppure
ii) tali prodotti siano originari del Messico o della Comunità ai sensi del presente allegato e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
2) prodotti originari del Messico:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Messico;
b) i prodotti ottenuti in Messico nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, oppure
ii) tali prodotti siano originari di Ceuta o di Melilla o della Comunità ai sensi del presente allegato e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Messico" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR. 1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR. 1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole provvedono all'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Articolo 38. Modifiche dell'allegato.
Il comitato misto può modificare il presente allegato.
Articolo 39. Note esplicative.
1. Le parti concordano "note esplicative" riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente allegato, nell'ambito del comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine.
2. Le parti applicano simultaneamente le note esplicative così concordate, conformemente alle loro rispettive procedure interne.
Articolo 40. Merci in transito o in deposito.
Le disposizioni della presente decisione sono applicabili alle merci che soddisfano le disposizioni del presente allegato e che alla data di entrata in vigore della presente decisione sono in transito o si trovano in Messico o nella Comunità oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorità doganali del paese d'importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall'autorità pubblica competente del paese di esportazione accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.
ALLEGATO IV
(Omissis)
ALLEGATO V
(Omissis)
ALLEGATO VI [3]
(Omissis)
Dichiarazioni comuni I-XV della decisione
del Consiglio congiunto CE-Messico
Dichiarazione comune XII
relativa agli articoli 8 e 9 della decisione
Nell'elaborare le componenti commerciali della decisione, le Parti hanno esaminato, caso per caso, l'impatto potenziale dei meccanismi di restituzione delle esportazioni sul processo di liberalizzazione degli scambi. Di conseguenza:
fatto salvo l'articolo 8 (dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Messico), le riduzioni dei dazi doganali di cui a detto articolo si applicano solo alle esportazioni di origine messicana nella Comunità che non beneficiano di sovvenzioni.
Fatto salvo l'articolo 9 (dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Comunità), la riduzione dei dazi doganali ivi prevista per i prodotti di cui ai codici della tariffa comunitaria 1509 10, 1509 90, 1510 00, 1517 10, 1517 90 02, 1517 90 99, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2207, 2208 20, 2208 90 91, 2208 90 99, 2905 43, 2905 44, 3502 20, 3502 10 50, 3505 20, 3809 10 e 3824 60 si applica unicamente alle disposizioni di origine comunitaria in Messico che non beneficiano di restituzioni all'esportazione nell'ambito del regime di cui al
Dichiarazione comune XIII
relativa all'articolo 15 della decisione
La Comunità e il Messico applicano misure di salvaguardia solo tra di essi, in conformità della presente decisione.
Dichiarazione comune XIV
sui metodi alternativi di composizione delle controversie
1. Le Parti incoraggiano e facilitano per quanto possibile il ricorso all'arbitrato e agli altri strumenti di composizione delle controversie commerciali internazionali tra privati nella zona di libero scambio.
2. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alle convenzione delle Nazioni Unite del 1958 per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri.
Dichiarazione comune XV
della Comunità e del Messico
La Comunità e il Messico confermano che i riferimenti ad una Parte contenuti nella presente decisione si applicano, per quanto riguarda la Comunità, alle regioni ultraperiferiche che fanno parte del suo territorio.
[1] Le dichiarazioni comuni I-XI saranno pubblicate quanto prima nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO [4]
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
Art. 1. Definizioni.
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) “normativa doganale”, qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata dalla Comunità europea o dal Messico che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
b) “autorità richiedente”, l'autorità doganale competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente allegato;
c) “autorità interpellata”, l'autorità doganale competente, all'uopo designata da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente allegato;
d) “autorità doganale”, per la Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri; per il Messico, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o l'ente suo successore;
e) “dati di carattere personale”, tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
f) “operazione contraria alla normativa doganale”, qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;
g) “informazioni”, tutti i dati, documenti, relazioni, copie certificate o autenticate degli stessi o altre comunicazioni, comprese informazioni che sono state elaborate e/o analizzate per fornire un'indicazione rilevante per operazioni che violino le normative doganali.
Art. 2. Campo di applicazione.
1. Il presente allegato è volto esclusivamente all'assistenza amministrativa reciproca tra le parti; le sue disposizioni non danno diritto a nessun soggetto privato di ottenere, sopprimere o escludere qualsiasi prova o di impedire l'espletamento di una domanda.
2. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.
3. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente allegato si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dell’allegato. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.
4. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente allegato.
Art. 3. Assistenza su richiesta.
1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;
b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:
a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
b) sui luoghi in cui depositi di merci sono costituiti o possono essere costituiti oppure possono essere sottoposti ad operazioni, a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) sulle merci in fase di trasporto o di deposito a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
d) sui mezzi di trasporto che sono, sono stati o possono essere usati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Art. 4. Assistenza spontanea.
Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a) azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte;
b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
d) persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
e) mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Art. 5. Consegna e notifica.
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:
a) consegnare tutti i documenti; o
b) notificare tutte le decisioni,
provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente allegato, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Art. 6. Forma e contenuto delle domande di assistenza.
1. Le domande formulate a norma del presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
a) autorità richiedente;
b) misura richiesta;
c) oggetto e motivo della domanda;
d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.
3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.
Art. 7. Espletamento delle domande.
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini, comprese verifiche, ispezioni e l'esame di registri, e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente allegato qualora questa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari autorizzati di una parte possono, con l'accordo dell'altra parte e fatte salve le norme nazionali dell'autorità interpellata e le condizioni stabilite da quest'ultima, essere presenti per ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità di cui al paragrafo 1, libri, registri e altri documenti o supporti dati rilevanti detenuti presso tali uffici, farne copia o estrarne tutte le informazioni o particolari relativi ad operazioni che violino la normativa doganale e di cui l'autorità richiedente abbia bisogno agli scopi del presente accordo.
4. Fatte salve le norme nazionali dell'autorità interpellata e le condizioni stabilite da quest'ultima, i funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, con l'accordo dell'altra parte, essere presenti alle inchieste eseguite nel territorio di quest'ultima.
5. La richiesta presentata da una autorità doganale di seguire una determinata procedura viene accolta, fatte salve le disposizioni nazionali giuridiche ed amministrative dell'autorità interpellata.
Art. 8. Forma in cui devono essere comunicate le informazioni.
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle inchieste e fornisce per iscritto all'autorità richiedente le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, nonché i documenti rilevanti, copie certificate o altro materiale e può, ove del caso, includere qualsiasi altra informazione rilevante per l'interpretazione o l'utilizzo.
2. Tali informazioni possono essere computerizzate.
3. Gli originali di fascicoli, documenti e altro materiale, o le relative copie certificate o autenticate, vengono trasmessi solo nei casi in cui le copie non siano sufficienti.
4. Gli originali di fascicoli, documenti e altro materiale trasmessi vengono restituiti al più presto, senza pregiudizio dei relativi diritti delle parti o di terzi.
Art. 9. Deroghe all'obbligo di prestare assistenza.
1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente allegato:
a) possa pregiudicare la sovranità della parte contraente tenuta a prestare assistenza a titolo del presente allegato;
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
c) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
4. Qualora una domanda non possa essere soddisfatta, l'autorità richiedente ne riceve immediata notifica con specifica delle ragioni e delle circostanze che possono avere importanza per l'ulteriore corso della pratica.
5. Per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Art. 10. Scambio di informazioni e riservatezza.
1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente allegato sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A questo scopo, le parti comunicano reciprocamente le informazioni sulle proprie norme applicabili, incluse, ove del caso, le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità e compreso qualsiasi cambiamento avvenuto dopo l'entrata in vigore del presente allegato.
3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente allegato è considerata conforme ai fini del presente allegato. Pertanto, le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente allegato. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente allegato. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
Art. 11. Esperti e testimoni.
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative, avviate nel territorio dell'altra parte, riguardanti le materie di cui al presente allegato e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie certificate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.
Art. 12. Spese di assistenza.
1. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.
2. Se per espletare la domanda sono o saranno necessarie spese di natura considerevole e straordinaria, le parti possono consultarsi per stabilire i termini e le condizioni alle quali ottemperare alla richiesta nonché le modalità secondo le quali le spese verranno sostenute.
Art. 13. Attuazione.
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, le parti concordano che per tutte le questioni relative all'attuazione del presente allegato sono competenti, da un lato, l'autorità doganale del Messico e, dall'altro, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e, ove del caso, le autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente allegato.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. In particolare, prima dell'entrata in vigore del presente allegato, le parti segnalano l'autorità doganale competente designata per l'attuazione dello stesso. Tutte le modifiche successive vengono notificate.
Art. 14. Altri accordi.
1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente allegato:
a) non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
b) vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Messico; e
c) non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente allegato che possa essere di interesse comunitario.
2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente allegato prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Messico, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente allegato.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente allegato, le parti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per la cooperazione doganale istituito dall'articolo 17 della
[1] Paragrafo così modificato dall'art. 3 della
[2] Paragrafo così modificato dall'art. 3 della
[3] Allegato modificato dall'art. 4 della
[4] Allegato aggiunto dall’art. 1 della