Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 09/07/2001 |
Numero: | 545 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1, lettera a), della decisione 97/167/CE è soppresso |
Art. 2. La presente decisione ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 20.6.236 - Decisione 9 luglio 2001, n. 545.
Decisione n. 2001/545/CE della Commissione che modifica la decisione 97/167/CE recante accettazione degli impegni offerti in rapporto con il riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio e con il procedimento antidumping aperti relativamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Tailandia.
(G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. Fasi precedenti del procedimento
(1) Con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio, sono state istituite misure antidumping sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Tailandia. Sono inoltre stati accettati degli impegni con la
B. Riesame intermedio
(2) Nell'aprile 2000, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "il regolamento di base"), il produttore esportatore tailandese Thai Merry Co., Ltd (in appresso denominato "il richiedente") ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente agli aspetti relativi al dumping. Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso (in appresso denominato "l'avviso di apertura") [1] e ha avviato un'inchiesta.
(3) Dall'inchiesta non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente. Si è inoltre accertato che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, si è concluso che tale cambiamento di circostanze è i carattere durevole. In assenza di pratiche di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.
[1] Pubblicato nella G.U.C.E. 31 ottobre 2000, n. C 311.
C. Modifica della
(4) Viste le conclusioni circa l'assenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente e dato che, a breve termine, non si prevede un cambiamento di tale situazione, si dovrebbe pertanto modificare la
(5) Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio sta abrogando il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 423/97 del Consiglio per quanto riguarda la società summenzionata [cfr.
ha adottato la presente decisione:
L'articolo 1, lettera a), della
La presente decisione ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.