Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 07/12/2001 |
Numero: | 2396 |
Sommario |
Art. 1. La norma di commercializzazione applicabile ai porri di cui al codice NC 0703 90 00 è stabilita nell'allegato. |
Art. 2. Il regolamento (CEE) n. 1076/89 è abrogato. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F33 - Regolamento 7 dicembre 2001, n. 2396,
Regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri.
(G.U.C.E. 8 dicembre 2001, n. L 325).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96, una serie di norme per i porri sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 1076/89 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 888/97.
(2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i porri dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). È inoltre opportuno stabilire tolleranze meno rigorose per i porri primaticci della categoria I. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1076/89 è sostituirlo con un nuovo regolamento recante norme che tengano conto di questi elementi.
(3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
(4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La norma di commercializzazione applicabile ai porri di cui al codice NC 0703 90 00 è stabilita nell'allegato.
Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.
Il regolamento (CEE) n. 1076/89 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2002.
Allegato
Norma per i porri
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica ai porri delle varietà (cultivar) di Allium porrum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i porri destinati alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i porri devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i porri devono essere:
- interi (questa disposizione non si applica tuttavia alle radici e all'estremità delle foglie, che possono essere tagliate),
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; le radici possono tuttavia essere leggermente coperte di terriccio aderente,
- di aspetto fresco, privi di foglie appassite o flosce,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi di parassiti,
- non fioriti,
- privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente "asciugati" dopo l'eventuale lavaggio,
- privi di odore e/o sapore estranei.
Quando le foglie vengono tagliate, la loro estremità deve essere regolare.
Lo sviluppo e lo stato dei porri devono essere tali da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
B. Classificazione
I porri sono classificati nelle due categorie seguenti.
i) Categoria I
I porri di questa categoria devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo commerciale.
I porri devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. Tuttavia, per i porri primaticci [1], la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata.
Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità la conservazione e a presentazione nell'imballaggio del prodotto:
- lievi difetti superficiali,
- lievi attacchi di Thrips sulle foglie ma non altrove,
- lievi tracce di terra all'interno del fusto.
ii) Categoria II
Questa categoria comprende i porri che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Essi devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata.
I porri possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:
- uno scapo fiorale tenero, a condizione che esso si trovi all'interno della parte inguainata,
- lievi ammaccature, attacchi di Thrips e leggere macchie di ruggine sulle foglie, ma non altrove,
- lievi difetti di colorazione,
- tracce di terra all'interno del fusto.
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
La calibrazione è determinata dal diametro misurato perpendicolarmente all'asse del prodotto al di sopra del rigonfiamento del colletto.
Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci e a 10 mm per gli altri porri.
Per la categoria I, il diametro del piede più grosso in uno stesso mazzo o in un stesso imballaggio non deve superare il doppio del diametro del piede più piccolo.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio o in ciascun mazzo, qualora i porri siano presentati non imballati.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria I
Per i porri primaticci, il 10% in numero o in peso di porri che presentano uno scapo fiorale tenero contenuto all'interno della parte inguainata e il 10% in numero o in peso di porri non rispondenti per altri motivi alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.
Per gli altri porri, il 10% in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.
ii) Categoria II
Il 10% in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad eccezione dei prodotti affetti da marciume o ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: il 10% in un numero o in peso di porri non rispondenti al diametro minimo previsto o, per i porri della categoria I, al criterio di omogeneità.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio o di ciascun mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo, comprendere soltanto porri di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (quando si imposta una omogeneità di calibro) e presentare sviluppo e colorazione sostanzialmente uniformi.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme.
In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal
B. Condizionamento
I porri devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi (o, in caso di presentazione senza imballaggio, i mazzi) devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [2]
C. Presentazione
I porri possono essere presentati:
- disposti in strati regolari nell'imballaggio,
- legati in mazzi, anche non imballati.
I mazzi di uno stesso imballaggio devono essere sostanzialmente uniformi.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio o mazzo presentato non imballato deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili dall'esterno (raggruppati su uno stesso lato in caso di presentazione in imballaggio), le indicazioni seguenti.
A. Identificazione [3]
Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.
Tale dicitura può essere sostituita:
— per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;
— unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.
B. Natura del prodotto
- "Porri", se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- "Porri primaticci", ove del caso.
C. Origine del prodotto
- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
- Categoria.
- Numero di mazzi (in caso di presentazione di mazzi in un imballaggio).
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Per i porri spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), le indicazioni di cui al punto VI.1 devono figurare su un documento che accompagna le merci o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [4]
[1] Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate.
[1] Capoverso aggiunto dall'art. 1 del
[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del
[3] Parte così sostituita dall’art. 3 del
[4] Comma aggiunto dall’art. 2 del