Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 13/11/1984 |
Numero: | 3220 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini diversi da quelli che sono stati utilizzati per la riproduzione |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Le carcasse di suini sono classificate al momento della pesata secondo il tenore stimato di carne magra |
Art. 4. 1. Subito dopo la classificazione, le carcasse di suini sono marcate secondo la ripartizione in classi prevista all'articolo 3 o secondo la percentuale che esprime il tenore stimato di carne [...] |
Art. 5. 1. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2 concernenti |
Art. 6. Il regolamento (CEE) n. 2760/75 è abrogato |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri |
§ 1.6.387 – Regolamento 13 novembre 1984, n. 3220.
Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.
(G.U.C.E. 20 novembre 1984, n. L 301).
1. Il presente regolamento stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini diversi da quelli che sono stati utilizzati per la riproduzione.
2. La tabella di cui al paragrafo 1 è utilizzata in tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse, per consentire in particolare un equo compenso dei produttori sulla base del peso e della composizione dei suini da essi consegnati al macello.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non rendere obbligatoria l'applicazione di tale tabella:
- nelle imprese di macellazione di cui fissano il numero massimo di macellazioni effettuate; tale numero non può superare una media annua di 200 suini per settimana;
- nelle imprese di macellazione in cui vengono macellati unicamente suini nati e ingrassati nei relativi impianti e in cui si procede allo squartamento della totalità delle carcasse ottenute.
In tal caso gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione specificando eventualmente il numero massimo delle macellazioni effettuabili in ogni impresa di macellazione esentata dall'applicazione della tabella comunitaria.
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "carcassa di suino" il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma [2].
Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
- se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma,
- se le esigenze tecniche lo giustificano,
- se le carcasse di suino sono sprovviste della pelle in maniera uniforme [3].
2. Ai fini del presente regolamento, il peso si applica alla carcassa fredda nella presentazione definita al paragrafo 1, primo comma. La carcassa viene pesata appena possibile dopo la macellazione ma non oltre quarantacinque minuti dopo la giugulazione del suino. Il peso della carcassa fredda è calcolato applicando al risultato ottenuto un coefficiente di conversione.
Se in un determinato macello non è generalmente possibile rispettare il termine di quarantacinque minuti, il coefficiente di conversione di cui al secondo comma viene adattato in conformità.
3. Ai fini del presente regolamento, il tenore di carne magra di una carcassa di suino è il rapporto tra:
- il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati, sempreché possano essere staccati con l'aiuto di un coltello e
- il peso della carcassa.
Il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati si ottiene o mediante dissezione totale della carcassa, o mediante dissezione parziale della carcassa, o con una combinazione di dissezione totale e parziale, basata su un metodo statisticamente sperimentato e approvato secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 [4]. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.
1. Le carcasse di suini sono classificate al momento della pesata secondo il tenore stimato di carne magra.
Per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, a permettere la classificazione prima della pesatura [5].
Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.
2. Si applica la seguente tabella di classificazione:
Carne magra stimata in percentuale del peso della Classe |
carcassa |
55 e più E |
50 fino a meno di 55 U |
45 fino a meno di 50 R |
40 fino a meno di 45 O |
meno di 40 P |
3. Tenuto conto delle caratteristiche delle rispettive produzioni suine, gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60% e più di carne magra, designata con la lettera S. Gli Stati membri che si giovano di questa possibilità ne danno notifica alla Commissione.
4. Il presente articolo non pregiudica per quanto riguarda i suini macellati nel territorio di uno Stato membro l'impiego di criteri di valutazione complementari rispetto al peso ed al tenore di carne magra di carcasse.
1. Subito dopo la classificazione, le carcasse di suini sono marcate secondo la ripartizione in classi prevista all'articolo 3 o secondo la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra, a condizione che tale ultima marcatura permetta di raggruppare le carcasse nelle classi previste all'articolo 3.
Fatto salvo il primo comma, può essere apposto sulla carcassa la marcatura di una indicazione che si riferisca al peso della carcassa o ad altre indicazioni ritenute appropriate.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che non sia necessario marcare le carcasse di suini quando si redige un processo verbale contenente almeno per ciascuna carcassa:
- l'identificazione,
- il peso a caldo e
- il tenore stimato di carne magra [6]. Il processo verbale deve essere conservato per quattro settimane e certificato conforme in quanto originale, il giorno della sua stesura, da una persona incaricata di tale controllo.
Tuttavia, per essere messe in commercio tali e quali in un altro Stato membro, le carcasse devono essere marcate in base alla designazione della classe appropriata di cui all'articolo 3 o secondo la percentuale che esprime il tenore di carne magra.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, non può essere effettuato alcun prelievo di tessuto adiposo, muscolare o altro dalle carcasse prima della pesata, della classificazione e della marcatura.
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2 concernenti:
- la conversione di presentazioni diverse in presentazione tipo delle carcasse,
- la conversione del peso della carcassa calda in peso della carcassa fredda, e
- le condizioni per l'autorizzazione dei metodi di classificazione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma, sono rilasciate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
Il regolamento (CEE) n. 2760/75 è abrogato.
Tuttavia, sino al 31 dicembre 1988, gli Stati membri possono continuare ad applicare, in sostituzione della tabella contemplata dal presente regolamento, la tabella di classificazione delle carcasse di suini prevista dal regolamento (CEE) n. 2760/75.
La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le condizioni di constatazione dei prezzi dei suini macellati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992 [7].
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 2 della
[2] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 2 della
[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3220/84.
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3220/84.
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3220/84.
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3530/86.
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3577/90.