Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 12/04/2005 |
Numero: | 307 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.1.557 – Decisione 12 aprile 2005, n. 307.
Decisione n. 2005/307/CE della Commissione relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia.
(G.U.U.E. 16 aprile 2005, n. L 98).
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del
(2) Il governo della Lettonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.
(3) Dall’esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del suddetto metodo di classificazione.
(4) La prassi commerciale seguita in Lettonia può comportare la necessità di asportare dalla carcassa del suino la testa, le zampe posteriori e la coda. Di ciò si dovrà tenere conto adeguando il peso della carcassa a quello della presentazione tipo.
(5) Non può essere autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di classificazione se non mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
L’impiego dell’apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e dei relativi metodi di stima, descritti nell’allegato, è autorizzato in Lettonia per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84.
Art. 2.
In deroga alla presentazione tipo di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Lettonia le carcasse di suino possono essere presentate, prima della pesatura e della classificazione, senza la testa, le zampe posteriori e la coda. Per poter stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene aumentato delle seguenti percentuali:
— 7,61 % per la mancanza della testa,
— 1,61 % per la mancanza delle zampe posteriori,
— 0,11 % per la mancanza della coda.
Art. 3.
Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.
Art. 4.
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LETTONIA
Intrascope (Optical Probe)
1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)».
2. L’apparecchio comprende una sonda esagonale della larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all’estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un’asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
ŷ 65,073 – 0,686X
in cui:
ŷ percentuale stimata di carne magra della carcassa,
x = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello dell’ultima costola.
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.