Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/03/2003 |
Numero: | 177 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.E02 - Decisione 12 marzo 2003, n. 177.
Decisione n. 2003/177/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 1999/465/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 14 marzo 2003, n. L 70).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le autorità competenti dell'Italia hanno trasmesso alla Commissione documenti comprovanti che per la regione Emilia-Romagna sono soddisfatte tutte le condizioni previste all'allegato D, capitolo I, sezione E, della
(3) È pertanto opportuno dichiarare la regione Emilia-Romagna ufficialmente indenne dalla leucosi bovina enzootica, secondo le disposizioni della
(4) Occorre modificare di conseguenza la
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato II della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE
INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA
Gran Bretagna (Regno Unito)
Irlanda del Nord (Regno Unito)
Provincia di Bolzano (Italia)
Provincia di Trento (Italia)
Regione Valle d'Aosta (Italia)
Regione Emilia-Romagna (Italia)»