Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 13/07/1999 |
Numero: | 465 |
Sommario |
Art. 1. Gli Stati membri e le regioni di Stati membri elencati rispettivamente negli allegati I e II sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1 luglio 1999 |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.462 - Decisione 13 luglio 1999, n. 465. [1]
Decisione n. 1999/465/CE della Commissione che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 181).
Gli Stati membri e le regioni di Stati membri elencati rispettivamente negli allegati I e II sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 luglio 1999.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [2]
STATI MEMBRI CONSIDERATI UFFICIALMENTE
INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA
Belgio
Danimarca
Germania
Spagna
Francia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia
ALLEGATO II [3]
REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE
INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA
Gran Bretagna (Regno Unito)
Irlanda del Nord (Regno Unito)
Provincia di Bolzano (Italia)
Provincia di Trento (Italia)
Regione Valle d'Aosta (Italia)
Regione Emilia-Romagna (Italia)
[1] Decisione abrogata dall’art. 4 della
[2] Allegato così modificato dall’art. 1 della
[3] Allegato così sostituito dall’art. 1 della