Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/07/2002 |
Numero: | 588 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato II della decisione 1999/466/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.972- Decisione 11 luglio 2002, n. 588.
Decisione n. 2002/588/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/466/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. L 187).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il Portogallo ha presentato alla Commissione i documenti comprovanti che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell’allegato A, parte II, punto 7, della
(2) Queste isole devono pertanto essere dichiarate ufficialmente indenni dalla brucellosi in conformità della
(3) Occorre modificare di conseguenza la
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente decisione:
L’allegato II della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).