Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/03/2002 |
Numero: | 535 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato C della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. La decisione 2000/330/CE è modificata come segue: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.5.A29 - Regolamento 21 marzo 2002, n. 535.
Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE.
(G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'11 ottobre 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della
(2) Secondo tale relazione, le prove per la brucellosi devono essere effettuate conformemente al Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), terza edizione, 1996.
(3) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la brucellosi.
(4) Si è reso quindi necessario modificare l'allegato C della
(5) La
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato C della
La
1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) l'allegato è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)