Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 14/11/2006 |
Numero: | 1679 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato |
Art. 2. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così rettificato |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.2.190 - Regolamento 14 novembre 2006, n. 1679.
Regolamento (CE) n. 1679/2006 della Commissione, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
(G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 314)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 79 del
(2) L'articolo 12 del
(3) Le autorità francesi prevedono di ridefinire il sistema di produzione di riso in Guiana e di limitare la produzione ad un solo ciclo per ettaro all'anno. Questo nuovo sistema di produzione dovrebbe permettere ai produttori di ricorrere sistematicamente al maggese vestito, che permetterebbe di risolvere in larga parte il problema delle piante infestanti e lascerebbe a disposizione il periodo di tempo necessario per spianare il terreno. Questa pratica permetterebbe inoltre di risparmiare acqua e di utilizzare meno prodotti fitosanitari. Questo sistema consentirebbe anche di gestire meglio il tempo di lavoro e il materiale e quindi di ridurre i costi di esercizio globali della filiera. Per permettere di attuare questo nuovo sistema di produzione è opportuno adattare le modalità di calcolo dell'aiuto specifico a favore del riso nella Guiana francese e prevedere che l'aiuto sia calcolato in base ad un unico ciclo di semina all'anno, da realizzare entro la data posteriore tra le due date fissate in precedenza, ossia entro il 30 giugno che precede il raccolto di cui trattasi.
(4) Dato che la Francia e la Spagna applicano dal 2006 il regime di pagamento unico e si avvalgono dell'opzione prevista all'articolo 66, lettera a), del
(5) Poiché la modifica dell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del
(6) Sono stati riscontrati degli errori nell'articolo 106, paragrafo 2, e negli allegati VI, XI, XII e XVIII del
(7) Dato che nel caso del pagamento per superficie per i seminativi, previsto dall'articolo 100 del
(8) Occorre quindi modificare e rettificare il
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Termini per la semina
Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:
a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, e il Portogallo e la Guiana francese;
b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori, compresa la Francia metropolitana, di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del
2) All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.
3) All'articolo 131, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) annualmente per i dati relativi all'anno precedente:
i) entro il 1 febbraio, il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del
ii) entro il 1 marzo, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;".
4) L'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.
Il
1) all'articolo 106, paragrafo 2, nella frase introduttiva i termini "all'allegato XVIII, parte 3" sono sostituiti dai termini "all'allegato XVIII, parte 7".
2) Nell'allegato VI, la nota in calce è sostituita dalla seguente:
"(*) Superficie di base di cui all’allegato IV."
3) Nell'allegato XI, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:
"di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)".
4) Nell'allegato XII, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:
"di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)".
5) L'allegato XVIII è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 1) e 2) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Il punto 4) dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal